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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 28542/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Scirocchi 6 presso lo studio dell'avv. Andrea Sampaolesi, rappresentante e difensore giusta procura in calce alla opposizione
OPPONENTE
CONTRO
cf. Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma Via Ulpiano 29 presso lo studio degli avv. Marco Giudici e
Alfonso Galdi, rappresentanti e difensori giusta procura in atti
OPPOSTO
FATTO E DI DIRITTO
La D.C.S ha opposto il decreto ingiuntivo n 6909/23 (rg. n. 13787/23) notificato dal per CP_1 ottenere documentazione afferente alla gestione condominiale in quanto asseritamente omessa la consegna alla cessazione del proprio incarico di amministratore.
Ha invece dedotto che: essa istante aveva amministrato il condominio fino al 28.12.22, allorquando l'assemblea lo aveva sostituito;
aveva proceduto in data 23.3.23 a consegnare all'amministratore entrante tutta la documentazione in suo possesso, come da verbale sottoscritto dallo stesso, senza ricevere alcuna contestazione;
la documentazione richiesta con il decreto ingiuntivo come numerata da 1 a 20 era ricompresa in quella consegnata, mancando unicamente le planimetrie le relative all'edificio e la documentazione catastale in quanto non consegnate dal precedente amministratore, gli adempimenti delle dichiarazioni fiscali periodo 2019/2022 scaricabili direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate ed il decreto ingiuntivo notificato scaricabile direttamente dal portale pct. CP_2
Ha pertanto richiesto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi, non che condanna ex articolo 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituito il resistendo e deducendo di avere sollecitato senza esito e ripetutamente CP_1 la consegna, avvenuta in modo parziale quando il ricorso monitorio era stato già iscritto a ruolo
(7.3.23) sebbene prima della notifica del d.i. (13.4.23). Ha dedotto in ogni caso come mancasse ancora: la documentazione del riscaldamento dal 2016/17 - certamente in possesso della controparte come da verbale del 14.6.22 in cui discussi progetti di bilancio di riscaldamento non approvati;
il bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2016 2017 approvato;
la situazione patrimoniale globale di tutte le gestioni aperte;
il contratto stipulato con l'ing. per lo studio di fattibilità ecobonus 110%; Tes_1 la consegna delle chiavi dell'appartamento condominiale, o in subordine la condanna dell'opponente al pagamento delle spese necessarie per intervento di un fabbro laddove non rinvenute e la condanna al risarcimento del danno per la perdita di guadagno pari al valore locativo dell'immobile per ogni mese di ritardo nella consegna. Ha dunque chiesto respingersi la domanda con condanna dell'opponente alla consegna della documentazione sopraindicata nonché delle chiavi, ovvero in subordine la condanna al pagamento di €500 per il costo di intervento del fabbro ed € 616,00 mensile a titolo di indennità di occupazione, con vittoria di spese.
Con la memoria ex articolo 183 6 comma c.p.c. n 1 il ha dato atto che le chiavi sono CP_1 state consegnate nelle more in data 19.10.23 e dunque la condanna dell'opponente pagamento di
€6160 a titolo di indennità di occupazione per 10 mensilità ovvero da dicembre 22 ad ottobre 2023.
Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.
Occorre evidenziare come nel ricorso monitorio il ha allegato di avere inoltrato CP_1 molteplici solleciti per la consegna documentale alla D.C.S, sostituita nel suo incarico di amministratrice in data 28.12.22 (verbale non prodotto), sebbene di queste richieste non vi sia alcuna prova documentale L'unica istanza in tal senso è documentata dalla pec dell'8.2.23 con cui richiesta la fissazione di una data per svolgere il passaggio di consegne (all. 3 ric. monitorio). D'altra parte in mancanza del verbale del 28.12.22 non è dato sapere se della rimozione dall'incarico della e della sua sostituzione la società avesse avuto contezza immediata, ben potendosi Pt_1 l'assemblea essersi autoconvocata ex art 66 disp att. cc. Ne deriva che la consegna da parte della di cospicua documentazione in data 23.3.22 (ovvero Pt_1
a distanza di 45 gg dalla richiesta) (all. 2 opp) - comunque spontaneamente in quanto prima della notifica del decreto ingiuntivo - appare un termine ancora ragionevole per l'adempimento.
Peraltro in effetti con il ricorso monitorio il ha richiesto in particolare documenti che si CP_1 rinvengono nel verbale di consegna del 23.3.22 ovvero:
-il verbale di passaggio delle consegne del precedente amministratore (punto 29 verbale di consegna)
-il registro di anagrafe condominiale (punto 17)
-il registro dei verbali delle assemblee (punti 2 e 3)
-il registro di nomina e revoca dell'amministratore (indicato come non presente tra i documenti consegnati dal precedente amm.)
-il registro di contabilità (punto 21)
-i rendiconti delle spese condominiali relative di parti I preventivi con i relativi riparti approvati dall'assemblea (punti 23,24,25,30,31,32,33e 34)
-il regolamento di condominio (punto 5)
-le tabelle millesimali (punto 5)
-la documentazione relativa conto corrente compresi gli estratti conto i contratti blocchetti di assegni (puntyi 9,10.11,26 e 27)
-la documentazione relativa alla sicurezza del fabbricato (punti 12,15,e,16)
-i libretti documenti relativi agli impianti comuni e alla loro manutenzione (punti 6 e 7)
-le planimetrie relativa all'edificio e la documentazione catastale di cui l'amministratore fosse in possesso (non consegnate dal precedente amm)
-la polizza assicurativa del fabbricato ed ogni documento inerente all'assicurazione del CP_1
(punto 13)
-documenti relativi ai rendiconti ed ai reparti dei consuntivi e preventivi per tutti gli esercizi anche passati /punti 21 e 22) -tutti contratti relativi alle utenze e dalle forniture con l'elenco dei terzi fornitori (punti 6 e 7)
- la documentazione relativa alle vertenze giudiziarie (punto 28)
-le fatture e i documenti di spesa relativi all'esercizio in corso e passati (punto 12)
-I documenti relativi contratti di appalto (punto 12)
-I documenti relativi agli adempimenti delle dichiarazioni fiscali (punto 20 periodo 2016/18, successivi acquisibile dal sito Ader)
-il decreto ingiuntivo notificato a distanza dei n 13308/22 del 27.2.22 (punto 28) ( Parte_2 decreto acquisibile pct).
Ora con la costituzione nel presente giudizio il ha lamentato l'assenza di ulteriore CP_1 documentazione quale:
-documentazione sul riscaldamento dal 2016/17 fino al marzo 2023, di certo in possesso dell'opponente come da verbale assembleare del 14.6.22 in cui presentati i bilanci di riscaldamento non approvati per mancanza di diagnosi energetica (lettura contatore, pagamenti, riparti etc).
-il bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2016 2017 approvato, in quanto il verbale di consegna viene precisato che non è stato consegnato
-la situazione patrimoniale globale di tutte le gestioni aperte
-i modelli 770
-il contratto stipulato con il Ing. dello studio di fattibilità della ristrutturazione Tes_1 dell'immobile con il superbonus 110%
-le chiavi dell'appartamento condominiale.
Ebbene tale nuova ulteriore richiesta- per quanto ammissibile pur in assenza di domanda riconvenzionale od eccezione dell'opponente (Cass. 32933/23;7592/24)- può essere accolta solo in parte come di seguito.
Invero l'opponente nel suo atto introduttivo ha dedotto di avere consegnato tutta la documentazione in suo possesso, ovvero di non avere ulteriore documentazione.
Seppure infatti nel verbale di consegna viene indicata la mancanza di bilanci consuntivi delle gestioni ordinarie hanno 20, 21 e 22, dei bilanci consuntivi riscaldamento dal 2016 al 2023 e dei modelli sette
770 nonché la situazione patrimoniale, non è ivi riportato che l'amministratore ne era in possesso e avrebbe provveduto alla successiva consegna.
Aa ben vedere dunque si trattava di documenti meramente mancanti, in quanto evidentemente o non elaborati dall'amministratore (es situazione patrimoniale) o non approvati (es consuntivi 20, 21, e 22
o consuntivi riscaldamento -come peraltro si evince dal verbale del 14.6.22 in cui si da atto che i bilanci non possono essere discussi), o non estratti in quanto visibili dal cassetto fiscale (770). Era dunque onere del istante dimostrare che effettivamente questi documenti erano CP_1 esistenti e nel possesso dell'amministratore, e che per l'effetto questi ne esercitava un indebito ius retinendi. Al contrario il si è limitato sul punto a richiedere l'interrogatorio formale CP_1 dell'opponente- non ammesso in quanto egli negli scritti difensivi ha recisamente confutato la circostanza, dicendo di aver consegnato tutto tanto da chiedere la condanna della controparte ex articolo 96 c.p.c- senza alcuna prova quanto meno orale. La mancanza d'altronde di questa documentazione- laddove non predisposta dall'amministratore- tutt'al più potrebbe essere motivo di autonoma azione risarcitoria laddove causativa in concreto di danni, ma non di richiesta di consegna in quanto allo stato appunto documenti non esistenti.
Si deve però sottolineare che -se con riferimento al bilancio riscaldamento 2016/17 esso risulta sia stato consegnato (punto 25), seppure indicato tra i documenti mancanti in calce al verbale di consegna unitamente a quelli per le altre annualità in quanto evidentemente non approvati- al contrario in effetti non risultano consegnati i documenti relativi al riscaldamento per gli anni 2017 fino al dicembre 22
(cessazione incarico) invece restituiti per gli anni precedenti (punto 22). E che questi documenti siano nel possesso della D.C.S è provato dal fatto che in occasione dell'assemblea del 14.6.22 aveva presentato i bilanci riscaldamento per dette annualità (cfr odg. all. 3 -14.6.22), poi non approvati. Mentre con riferimento all'incarico al tecnico Ing (all. 4 c.r.) è ben possibile che non vi sia Tes_1 alcun contratto concluso, trattandosi di incarico affidato a persona fisica e non a società per studio di fattibilità evidentemente approvato su preventivo dall'assemblea (all. 3 “ing. informa che Tes_1 lavori inizieranno a settembre 2022).
In ultimo con riferimento le chiavi del locale portiere si osserva che nel verbale di consegna di marzo
2023 risulta come la abbia consegnato tutte le chiavi condominiali (punto 4). Pt_1
La circostanza che tra queste non vi fosse la chiave del locale condominiale apparirebbe confermata dal successivo verbale di consegna specifico del 19 ottobre 2023 (all. 1 memoria ex art 183 c 6 cpc n1 apposto).
Tuttavia tale ritardo non può assolutamente generare un obbligo risarcitorio in capo alla D.C.S, in quanto il Condominio avvedutosi da marzo 2023 della mancanza delle chiavi avrebbe potuto intervenire immediatamente con un fabbro ex art 1227 cc -salvo poi chiedere eventualmente rimborso per la spesa- ai fini di utilizzare immediatamente il bene a fini locatizi.
Per quanto sopra in revoca del d.i. la domanda del può essere accolta con condanna CP_1 limitata alla consegna da parte della unicamente della documentazione afferente alla gestione Pt_1 del riscaldamento per le annualità 2017/2023 come sopra motivato.
Appare equo compensare le spese del presente giudizio, posto che l'opponente ha consegnato tutta la documentazione richiesta con d.i. prima della notifica dello stesso e considerato l'accoglimento parziale della ulteriore domanda del CP_1
PQM
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione
-revoca il d.i. 6909/23 come da motivazione e condanna alla consegna in favore Parte_1 del di tutta la documentazione in suo possesso relativa alla Controparte_1 gestione riscaldamento del Condominio per le annualità 2017/dicembre 2022;
-compensa le spese di lite.
Roma 13.1.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 28542/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma Via Luigi Scirocchi 6 presso lo studio dell'avv. Andrea Sampaolesi, rappresentante e difensore giusta procura in calce alla opposizione
OPPONENTE
CONTRO
cf. Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Roma Via Ulpiano 29 presso lo studio degli avv. Marco Giudici e
Alfonso Galdi, rappresentanti e difensori giusta procura in atti
OPPOSTO
FATTO E DI DIRITTO
La D.C.S ha opposto il decreto ingiuntivo n 6909/23 (rg. n. 13787/23) notificato dal per CP_1 ottenere documentazione afferente alla gestione condominiale in quanto asseritamente omessa la consegna alla cessazione del proprio incarico di amministratore.
Ha invece dedotto che: essa istante aveva amministrato il condominio fino al 28.12.22, allorquando l'assemblea lo aveva sostituito;
aveva proceduto in data 23.3.23 a consegnare all'amministratore entrante tutta la documentazione in suo possesso, come da verbale sottoscritto dallo stesso, senza ricevere alcuna contestazione;
la documentazione richiesta con il decreto ingiuntivo come numerata da 1 a 20 era ricompresa in quella consegnata, mancando unicamente le planimetrie le relative all'edificio e la documentazione catastale in quanto non consegnate dal precedente amministratore, gli adempimenti delle dichiarazioni fiscali periodo 2019/2022 scaricabili direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate ed il decreto ingiuntivo notificato scaricabile direttamente dal portale pct. CP_2
Ha pertanto richiesto la revoca del decreto ingiuntivo con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi, non che condanna ex articolo 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituito il resistendo e deducendo di avere sollecitato senza esito e ripetutamente CP_1 la consegna, avvenuta in modo parziale quando il ricorso monitorio era stato già iscritto a ruolo
(7.3.23) sebbene prima della notifica del d.i. (13.4.23). Ha dedotto in ogni caso come mancasse ancora: la documentazione del riscaldamento dal 2016/17 - certamente in possesso della controparte come da verbale del 14.6.22 in cui discussi progetti di bilancio di riscaldamento non approvati;
il bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2016 2017 approvato;
la situazione patrimoniale globale di tutte le gestioni aperte;
il contratto stipulato con l'ing. per lo studio di fattibilità ecobonus 110%; Tes_1 la consegna delle chiavi dell'appartamento condominiale, o in subordine la condanna dell'opponente al pagamento delle spese necessarie per intervento di un fabbro laddove non rinvenute e la condanna al risarcimento del danno per la perdita di guadagno pari al valore locativo dell'immobile per ogni mese di ritardo nella consegna. Ha dunque chiesto respingersi la domanda con condanna dell'opponente alla consegna della documentazione sopraindicata nonché delle chiavi, ovvero in subordine la condanna al pagamento di €500 per il costo di intervento del fabbro ed € 616,00 mensile a titolo di indennità di occupazione, con vittoria di spese.
Con la memoria ex articolo 183 6 comma c.p.c. n 1 il ha dato atto che le chiavi sono CP_1 state consegnate nelle more in data 19.10.23 e dunque la condanna dell'opponente pagamento di
€6160 a titolo di indennità di occupazione per 10 mensilità ovvero da dicembre 22 ad ottobre 2023.
Nel merito la domanda è in parte fondata nei termini che seguono.
Occorre evidenziare come nel ricorso monitorio il ha allegato di avere inoltrato CP_1 molteplici solleciti per la consegna documentale alla D.C.S, sostituita nel suo incarico di amministratrice in data 28.12.22 (verbale non prodotto), sebbene di queste richieste non vi sia alcuna prova documentale L'unica istanza in tal senso è documentata dalla pec dell'8.2.23 con cui richiesta la fissazione di una data per svolgere il passaggio di consegne (all. 3 ric. monitorio). D'altra parte in mancanza del verbale del 28.12.22 non è dato sapere se della rimozione dall'incarico della e della sua sostituzione la società avesse avuto contezza immediata, ben potendosi Pt_1 l'assemblea essersi autoconvocata ex art 66 disp att. cc. Ne deriva che la consegna da parte della di cospicua documentazione in data 23.3.22 (ovvero Pt_1
a distanza di 45 gg dalla richiesta) (all. 2 opp) - comunque spontaneamente in quanto prima della notifica del decreto ingiuntivo - appare un termine ancora ragionevole per l'adempimento.
Peraltro in effetti con il ricorso monitorio il ha richiesto in particolare documenti che si CP_1 rinvengono nel verbale di consegna del 23.3.22 ovvero:
-il verbale di passaggio delle consegne del precedente amministratore (punto 29 verbale di consegna)
-il registro di anagrafe condominiale (punto 17)
-il registro dei verbali delle assemblee (punti 2 e 3)
-il registro di nomina e revoca dell'amministratore (indicato come non presente tra i documenti consegnati dal precedente amm.)
-il registro di contabilità (punto 21)
-i rendiconti delle spese condominiali relative di parti I preventivi con i relativi riparti approvati dall'assemblea (punti 23,24,25,30,31,32,33e 34)
-il regolamento di condominio (punto 5)
-le tabelle millesimali (punto 5)
-la documentazione relativa conto corrente compresi gli estratti conto i contratti blocchetti di assegni (puntyi 9,10.11,26 e 27)
-la documentazione relativa alla sicurezza del fabbricato (punti 12,15,e,16)
-i libretti documenti relativi agli impianti comuni e alla loro manutenzione (punti 6 e 7)
-le planimetrie relativa all'edificio e la documentazione catastale di cui l'amministratore fosse in possesso (non consegnate dal precedente amm)
-la polizza assicurativa del fabbricato ed ogni documento inerente all'assicurazione del CP_1
(punto 13)
-documenti relativi ai rendiconti ed ai reparti dei consuntivi e preventivi per tutti gli esercizi anche passati /punti 21 e 22) -tutti contratti relativi alle utenze e dalle forniture con l'elenco dei terzi fornitori (punti 6 e 7)
- la documentazione relativa alle vertenze giudiziarie (punto 28)
-le fatture e i documenti di spesa relativi all'esercizio in corso e passati (punto 12)
-I documenti relativi contratti di appalto (punto 12)
-I documenti relativi agli adempimenti delle dichiarazioni fiscali (punto 20 periodo 2016/18, successivi acquisibile dal sito Ader)
-il decreto ingiuntivo notificato a distanza dei n 13308/22 del 27.2.22 (punto 28) ( Parte_2 decreto acquisibile pct).
Ora con la costituzione nel presente giudizio il ha lamentato l'assenza di ulteriore CP_1 documentazione quale:
-documentazione sul riscaldamento dal 2016/17 fino al marzo 2023, di certo in possesso dell'opponente come da verbale assembleare del 14.6.22 in cui presentati i bilanci di riscaldamento non approvati per mancanza di diagnosi energetica (lettura contatore, pagamenti, riparti etc).
-il bilancio consuntivo gestione riscaldamento 2016 2017 approvato, in quanto il verbale di consegna viene precisato che non è stato consegnato
-la situazione patrimoniale globale di tutte le gestioni aperte
-i modelli 770
-il contratto stipulato con il Ing. dello studio di fattibilità della ristrutturazione Tes_1 dell'immobile con il superbonus 110%
-le chiavi dell'appartamento condominiale.
Ebbene tale nuova ulteriore richiesta- per quanto ammissibile pur in assenza di domanda riconvenzionale od eccezione dell'opponente (Cass. 32933/23;7592/24)- può essere accolta solo in parte come di seguito.
Invero l'opponente nel suo atto introduttivo ha dedotto di avere consegnato tutta la documentazione in suo possesso, ovvero di non avere ulteriore documentazione.
Seppure infatti nel verbale di consegna viene indicata la mancanza di bilanci consuntivi delle gestioni ordinarie hanno 20, 21 e 22, dei bilanci consuntivi riscaldamento dal 2016 al 2023 e dei modelli sette
770 nonché la situazione patrimoniale, non è ivi riportato che l'amministratore ne era in possesso e avrebbe provveduto alla successiva consegna.
Aa ben vedere dunque si trattava di documenti meramente mancanti, in quanto evidentemente o non elaborati dall'amministratore (es situazione patrimoniale) o non approvati (es consuntivi 20, 21, e 22
o consuntivi riscaldamento -come peraltro si evince dal verbale del 14.6.22 in cui si da atto che i bilanci non possono essere discussi), o non estratti in quanto visibili dal cassetto fiscale (770). Era dunque onere del istante dimostrare che effettivamente questi documenti erano CP_1 esistenti e nel possesso dell'amministratore, e che per l'effetto questi ne esercitava un indebito ius retinendi. Al contrario il si è limitato sul punto a richiedere l'interrogatorio formale CP_1 dell'opponente- non ammesso in quanto egli negli scritti difensivi ha recisamente confutato la circostanza, dicendo di aver consegnato tutto tanto da chiedere la condanna della controparte ex articolo 96 c.p.c- senza alcuna prova quanto meno orale. La mancanza d'altronde di questa documentazione- laddove non predisposta dall'amministratore- tutt'al più potrebbe essere motivo di autonoma azione risarcitoria laddove causativa in concreto di danni, ma non di richiesta di consegna in quanto allo stato appunto documenti non esistenti.
Si deve però sottolineare che -se con riferimento al bilancio riscaldamento 2016/17 esso risulta sia stato consegnato (punto 25), seppure indicato tra i documenti mancanti in calce al verbale di consegna unitamente a quelli per le altre annualità in quanto evidentemente non approvati- al contrario in effetti non risultano consegnati i documenti relativi al riscaldamento per gli anni 2017 fino al dicembre 22
(cessazione incarico) invece restituiti per gli anni precedenti (punto 22). E che questi documenti siano nel possesso della D.C.S è provato dal fatto che in occasione dell'assemblea del 14.6.22 aveva presentato i bilanci riscaldamento per dette annualità (cfr odg. all. 3 -14.6.22), poi non approvati. Mentre con riferimento all'incarico al tecnico Ing (all. 4 c.r.) è ben possibile che non vi sia Tes_1 alcun contratto concluso, trattandosi di incarico affidato a persona fisica e non a società per studio di fattibilità evidentemente approvato su preventivo dall'assemblea (all. 3 “ing. informa che Tes_1 lavori inizieranno a settembre 2022).
In ultimo con riferimento le chiavi del locale portiere si osserva che nel verbale di consegna di marzo
2023 risulta come la abbia consegnato tutte le chiavi condominiali (punto 4). Pt_1
La circostanza che tra queste non vi fosse la chiave del locale condominiale apparirebbe confermata dal successivo verbale di consegna specifico del 19 ottobre 2023 (all. 1 memoria ex art 183 c 6 cpc n1 apposto).
Tuttavia tale ritardo non può assolutamente generare un obbligo risarcitorio in capo alla D.C.S, in quanto il Condominio avvedutosi da marzo 2023 della mancanza delle chiavi avrebbe potuto intervenire immediatamente con un fabbro ex art 1227 cc -salvo poi chiedere eventualmente rimborso per la spesa- ai fini di utilizzare immediatamente il bene a fini locatizi.
Per quanto sopra in revoca del d.i. la domanda del può essere accolta con condanna CP_1 limitata alla consegna da parte della unicamente della documentazione afferente alla gestione Pt_1 del riscaldamento per le annualità 2017/2023 come sopra motivato.
Appare equo compensare le spese del presente giudizio, posto che l'opponente ha consegnato tutta la documentazione richiesta con d.i. prima della notifica dello stesso e considerato l'accoglimento parziale della ulteriore domanda del CP_1
PQM
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione
-revoca il d.i. 6909/23 come da motivazione e condanna alla consegna in favore Parte_1 del di tutta la documentazione in suo possesso relativa alla Controparte_1 gestione riscaldamento del Condominio per le annualità 2017/dicembre 2022;
-compensa le spese di lite.
Roma 13.1.25
Il giudice
Maria Lavinia Fanelli