Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2024, proposto da
Comune di Ruvo di Puglia (BA), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto del Ministero della cultura, Dipartimento per la tutela culturale, DIT, Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, servizio III, n. 1420 del 24 settembre 2024, come notificato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bari, a mezzo nota prot. n. 11834 del 30 settembre 2024, entrambi trasmessi a mezzo PEC in data 30 settembre 2024, con cui è stato fatto obbligo al Comune di Ruvo di Puglia, ai sensi dell’art. 160, co. 1, del d.lgs. n. 42/2004, di porre in essere “ un intervento di reintegrazione, di rimessa in pristino dell’opera di posizionamento della statua dedicata a TA nella piazza Dante allo stato dei luoghi autorizzato dal prot. 11417 del 20.10.2022 […] entro 90 giorni dalla ricezione ” del provvedimento stesso;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. OR EV e uditi per le parti i difensori avv. Massimo F. Ingravalle, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, l’istante impugnava il decreto datato 24 settembre 2024, adottato dal competente organo del Ministero della cultura nonché gli ulteriori atti connessi (anche istruttori), che imponevano l’intervento di reintegrazione e rimessa in pristino del posizionamento della statua dedicata a TA (in gr. antico Τάλως, Tálōs - personaggio mitologico alato guardiano di Creta), nella piazza Dante del Comune di Ruvo di Puglia, allo stato dei luoghi così come autorizzato con precedente provvedimento del 2022.
In fatto, deduceva che le opere di posizionamento della predetta statua fosse conforme e non già difforme rispetto all’autorizzazione rilasciata e comunque sia non comportasse alcun “danno”.
In diritto, venivano censurate la violazione e falsa applicazione dell’art. 160, in combinato disposto con gli artt. 10 e 21 d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 3 legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta; infine la violazione e falsa applicazione della circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 4 luglio 2018 n. 30, la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza e dei principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
2.- Si costituiva l’intimata Soprintendenza, la quale depositava gli atti del procedimento e, altresì, una relazione esplicativa dell’amministrazione, circa l’attività amministrativa intrapresa; nelle difese, non venivano opposte specifiche contestazioni.
3.- Indi, alla fissata camera di consiglio per la delibazione della domanda cautelare, apprezzati favorevolmente i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora , veniva disposta la sospensione del provvedimento.
4.- Depositata altra memoria da parte dell’Amministrazione comunale, alla successiva udienza pubblica, per la delibazione del merito del gravame, dopo breve discussione, la causa passava in decisione.
5.- Il ricorso è fondato.
L’Autorità tutoria, con nota del 22.2.2024 ha comunicato al Comune di Ruvo di Puglia che, anche a seguito di un sopralluogo effettuato da proprio funzionario, sono state rilevate talune piccole “difformità” tra il progetto assentito e l’opera realizzata, consistenti in: “- a) maggiore altezza totale della scultura su piedistallo; -b) posa in opera di pavimentazione sull’intera area di sedime della scultura e oltre il perimetro che ingloba le sedute; -c) lievi difformità dimensionali in merito alla distanza fra il piedistallo e le sedute; -d) incisioni sul fianco delle sedute dei nomi degli sponsor che hanno eseguito l’opera ” e, limitatamente ai rilievi di cui ai punti a) , b) , e d) , l’Amministrazione della Cultura ha inteso adottare l’impugnato provvedimento di ripristino.
Orbene, come emerge dalla relazione tecnica di parte, depositata dal Comune, le opinate “difformità” sono da confinarsi nell’area dell’irrilevante, in quanto: i) la maggiore altezza della scultura è marginale, pari a soli 5 cm, se si considera l’adeguamento del posizionamento alla base in concreto tecnicamente possibile, atteso anche che qualsiasi artista indica le caratteristiche di quanto andrà a realizzare sempre con un certo margine di approssimazione, non potendo la creazione artistica, per definizione, essere in toto astretta ai desiderata di qualsivoglia committente; ii) la pavimentazione in pietra pregiata, realizzata all’interno dell’aiuola in cui è stata collocata la statua, risponde ad esigenze di un più solido e migliore posizionamento della statua, anche al fine di consentirne la fruizione in sicurezza da parte degli avventori; iii) le incisioni dei nomi degli sponsor dell’opera sono riportate sui bordi delle panchine di alcune sedute circostanti con un carattere minuto e quasi impercettibile e non interessano la statua in se stessa considerata.
Dal ché emerge l’eccesso di potere per erroneità della motivazione, illogicità, irragionevolezza e carenza di proporzionalità.
Ma quel che è dirimente è che il gravato decreto sanzionatorio è illegittimo, per violazione dell’art. 160, co. 1, d.lgs. n. 42/2004, in quanto si limita a constatare le opinate (presunte) difformità dell’opera realizzata, rispetto al progetto autorizzato, senza alcuna esplicitazione del “danno” arrecato dall’opera stessa (la statua) al bene culturale tutelato (la piazza); manca cioè, nel caso di specie, l’elemento centrale e costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42 cit., che costituisce il presupposto per l’esercizio del potere ripristinatorio.
Nel provvedimento gravato si fa applicazione dell’art. 160 (Ordine di reintegrazione) , comma 1, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui: “ Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni […] il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione ”.
Orbene, non si rintraccia, nel provvedimento, alcun riferimento al “danno” subito dal bene tutelato.
Ciò posto, va ricordato che, per essere legittimo, il provvedimento sanzionatorio in discussione deve necessariamente essere assistito da una rigorosa motivazione, circa le concrete ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere che un determinato intervento sia incompatibile con le esigenze di tutela del bene culturale e quindi cagioni un “danno” al bene tutelato, rivelandosi « la motivazione del decreto sanzionatorio […] insufficiente a sostenere l’ordine ripristinatorio », in mancanza di qualsivoglia « esplicito riferimento al danno concreto che» le opere realizzate «avrebbero arrecato al bene in questione » (così T.A.R. Puglia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1084).
Non assolve all’obbligo di motivazione il riferimento generico alle già citate “difformità” peraltro già ex autoritate definite come “minime” dell’opera realizzata, rispetto al provvedimento autorizzatorio, unitamente alla considerazione che le stesse avrebbero sic et simpliciter , senza alcuna specificazione, « comportato un danno al contesto urbano storico della Piazza Dante ». Invero, non si comprende come si correlino le succitate difformità al paventato danno, rimasto allo stato di mera enunciazione e senza alcuna descrizione.
Al contrario, va ribadito che, in consimili fattispecie, occorra una esplicitazione della natura propria e dell’entità del predicato “danno”; altrimenti, una tale affermazione si risolve in una petizione di principio, ossia in una motivazione del provvedimento apparente e, quindi, inesistente.
6.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va accolto, con il conseguenziale annullamento del provvedimento finale e degli atti connessi, così come impugnati.
7.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, al pagamento delle spese del giudizio, in favore del Comune di Ruvo di Puglia, che si liquidano in €. 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente
OR EV, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EV | NC DA |
IL SEGRETARIO