Articolo 30 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 29Articolo 31
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18 agosto 1911
Art. 30.

I progetti tecnici di cui all'articolo 7 della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1900, n. 195 ) oltre quanto e' prescritto in detto articolo alle lettere a, b, e c, potranno comprendere l'allacciamento delle acque alte, quando ne sia il caso, studiato in modo da permettere, con opere complementari, di utilizzare i canali superiori per la futura irrigazione dei terreni bonificati.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911