Art. 1.
Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45 , recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e nella legge 16 maggio 1984, n. 138 , alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221".
L'articolo 3 e' soppresso.
Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 45 , recante proroga di termini di vigenza concernenti il Ministero dei trasporti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis. Per sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e nella legge 16 maggio 1984, n. 138 , alla copertura dei posti vacanti nell'organico delle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante l'assunzione di idonei del concorso a mille posti di vigile del fuoco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1983, n. 221".
L'articolo 3 e' soppresso.