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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/05/2024, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5541/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale ” e vertente TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Casagnotta n. 22 –Cod. Fisc. in qualità di figlio convivente con la CodiceFiscale_1 signora;
nato a [...] il [...] e Persona_1 Parte_2 residente in [...] -cod. fisc. in qualità CodiceFiscale_2 di nipote convivente con la signora;
e , Persona_1 Parte_1 Controparte_1 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul di loro figlio minore nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casagnotta n.22 –Cod. Fisc. inore nella qualità di nipote della sig.ra CodiceFiscale_3
; , nata ad [...] il [...] e residente Persona_1 Controparte_1 in Avella (AV) alla Via Casagnotta n. 22 –Cod. Fisc. in qualità di CodiceFiscale_4 UO convivente con la signora;
tutti elettivamente domiciliati in Sirignano Persona_1
(AV) alla Via Paolo Borsellino n.15 presso lo studio dell'Avv. Sabatino Fusco -Codice Fiscale
che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, nonché in CodiceFiscale_5 aggiunta dall'avv. Silvio Sepe, (C.F. ), giusta mandato in atti;
C.F._6
- Attori
E
(con sede legale in Mogliano Veneto - TV alla Via Marocchesa n° 14 – Controparte_2
Partita IVA n° , nella nuova denominazione asserita con conferimento di P.IVA_1 complesso aziendale e (giusta atto per Organizzazione_1 Controparte_3 Notar di Milano del 28/06/2013 Rep. n° 18.568/5.996), e quest'ultima nella Per_3 surriferita nuova denominazione di quale impresa designata per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del Garanzia per le Vittime della Strada, in persona Org_2 del legale rappr.te pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Salzarulo (Cod. Fisc. n°
) e presso lo Studio legale di questi (sito in Avellino alla Via C.F._7
Tagliamento n° 85 – Tel. e fax n° 0827/42109) elett.te dom.ta, giusta procura alle liti del 29/01/2010 (Rep. n° 6352 Racc. n° 3270 per Notar di Milano) allegata in atti;
Per_3
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “condannare la , quale impresa Controparte_2 territorialmente competente designata dal già Organizzazione_3
al pagamento, a titolo di danno parentale, di tutti i danni, Controparte_3 patrimoniali e non, patiti dagli istanti, come analiticamente indicati in atto introduttivo e calcolati in complessivi euro 144,654,57, ovvero di quella differente somma che l'adita giustizia vorrà liquidare. Il tutto oltre al danno sia economico, quotidianamente subito, che per danno morale, per le spese per mancato lucro dovuto alla continua assistenza, per i medicinali ed onorari medici, per alimentazione speciale dovuta e necessaria alla congiunta, per il danno dovuto per la limitazione sia alla capacità lavorativa che per mancato svago, per il danno da limitazione alla vita di relazione a causa e per effetto della continua assistenza, ed altresì la somma che gli istanti sostengono per i frequenti viaggi per e dalle case di cura, per le spese mediche e terapeutiche sostenute, nonché per tutte quelle altre spese non rigorosamente documentali alle quali, per comune esperienza, si va incontro in occasione di malattie che comportano la immobilizzazione forzata;
il tutto, da liquidarsi in quella somma ritenuta giusta ed equa perché non facilmente dimostrabile, ma effettiva e reale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Condannare, la convenuta società, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati antistatari.”. Per parte convenuta “SI RIPORTA INTEGRALMENTE A TUTTE LE DIFESE, ECCEZIONI E DEDUZIONI SVOLTE IN COMPARSA DI RISPOSTA, IMPUGNANDO
ESTENSIVAMENTE QUELLE AVVERSE, INSISTE PER IL TOTALE ACCOGLIMENTO
DELLE ISTANZE E RICHIESTE FORMULATE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DELLA FASE ISTRUTTORIA (CARATTERIZZATA DALL'ART. 183 CO. 6 C.P.C. NEI TERMINI DI CUI AI NN° 1-2-3). Impugna ancora una volta il risultato della espletata prova testimoniale di cui all'udienza del 7/04/2022 chiedendo anche in questa sede il rigetto delle conclusioni di quest'ultima chiedendo che l'ill.mo Giudice adito voglia ritenerla superflua e superata da tutte le eccezioni procedurali svolte da parte convenuta nei propri scritti procedurali, essendo le stesse assorbenti rispetto a tutte le richieste attoree assolutamente infondate e in ogni caso destituite di giuridico fondamento. Facendo rilevare anche in questa sede come in particolar modo le dichiarazioni rese dal testimone escusso dalla controparte sig. sono Testimone_1 apparse manifestamente infondate e ciò in rapporto a tutte le difese di parte convenuta e della documentazione allegata della quale ancora una volta si fa richiesta di acquisizione agli atti del giudizio. In virtù di quanto innanzi formulato ed evidenziato si chiede si insiste affinché la Sv voglia TRATTENERE la causa per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc con concessione de termini per il deposito di note conclusionali.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di genitori di nonché adivano questo Persona_2 Parte_2
Tribunale, esponendo, in estrema sintesi: che e erano Parte_1 Controparte_1 proprietari dell'immobile in Avella alla via Casagnotta n. 22 ove vivevano con i figli;
a far data dall'anno 2012 conviveva con essi, che l'accudivano e le prestavano assistenza fisica e morale,
, madre di suocera di e nonna di Persona_1 Parte_1 Controparte_1
e che in data 6.11.2011 veniva investita dal Parte_2 Persona_2 Persona_1 conducente di autovettura rimasta sconosciuta;
che il Tribunale di Avellino, con sentenza n.
2242/2017, passata in cosa giudicata, riconosceva le gravi lesioni patite dalla con
_1 invalidità permanente del 40% e condannava , nella qualità di impresa designata Controparte_2 dal F.N.G.V.S., al risarcimento dei danni;
a causa delle lesioni patite, residuavano a carico della gravi limitazioni alla deambulazione, deterioramento cognitivo significativo specie a
_1 carico della memoria, lieve ipostenia all'arto superiore destro e formazione aneurismatica voluminosa all'origine dell'articolazione cerebellare postero inferiore di destra, il tutto come descritto dalla C.t.u. nominata;
a seguito dei gravi postumi, alla veniva riconosciuta
_1 Org_ invalidità civile nella misura del 100% dall' di Avellino;
antecedentemente all'investimento la era autonoma ed autosufficiente e abitava a pochi metri dalla casa
_1 del figlio, ella era quotidianamente presente nella famiglia, tale equilibrio era venuto a sgretolarsi ed essi istanti dovevano assistere costantemente la congiunta, disattendendo ai propri impegni;
spettava loro il giusto riconoscimento del risarcimento del danno parentale, a seguito e per effetto delle lesioni subite dalla congiunta, sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Gli attori concludevano chiedendo: a) Accogliere la domanda di risarcimento proposta perché fondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto: B) condannare la” , Controparte_2 quale impresa territorialmente competente designata dal , Organizzazione_3 già al pagamento, a titolo di danno parentale, di tutti i danni, Controparte_3 patrimoniali e non, patiti dagli istanti, come sopra distinti e calcolati in complessivi euro 144,654,57, ovvero di quella differente somma che l'Adita Giustizia vorrà liquidare, anche sulla scorta di eventuale C.T.U. medico legale – se ritenuta necessaria e che fin d'ora si chiede ammettersi – per la valutazione e quantificazione dei danni riportati dagli istanti. Il tutto oltre al danno sia economico, quotidianamente subito, che per danno morale, per le spese per mancato lucro dovuto alla continua assistenza, per i medicinali ed onorari medici, per alimentazione speciale dovuta e necessaria alla congiunta, per il danno dovuto per la limitazione sia alla capacità lavorativa che per mancato svago, per il danno da limitazione alla vita di relazione a causa e per effetto della continua assistenza, ed altresì la somma che gli istanti sostengono per i frequenti viaggi per e dalle case di cura, per le spese mediche e terapeutiche sostenute, nonché per tutte quelle altre spese non rigorosamente documentali alle quali, per comune esperienza, si va incontro in occasione di malattie che comportano la immobilizzazione forzata;
il tutto, da liquidarsi in quella somma ritenuta giusta ed equa perché non facilmente dimostrabile, ma effettiva e reale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. C) Condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, (nella nuova Controparte_2 denominazione asserita con conferimento di complesso aziendale e Organizzazione_1
(giusta atto per Notar di Milano del 28/06/2013 Rep. Controparte_3 Per_3 n° 18.568/5.996), e quest'ultima nella surriferita nuova denominazione di Controparte_2 quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, eccependo: la prescrizione del diritto di credito vantato dagli attori in termini risarcitori;
il difetto di legittimazione attiva degli attori;
la cessazione della materia del contendere, dal momento che, per effetto del precedente giudizio instaurato dalla donna investita (e della sentenza di condanna conclusiva dello stesso), essa aveva già adeguatamente risarcito la danneggiata per tutti i pregiudizi conseguenti all'investimento, corrispondendo alla stessa la somma di €247.400,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali;
la propria carenza di legittimazione passiva, poiché ogni pretesa economica per le eventuali prestazioni assistenziali fornite a beneficio di quest'ultima da parte dei suoi prossimi congiunti andava rivolta solo ed esclusivamente ai soggetti passivamente obbligati ex lege (al riguardo, l'art. 6 D.P.R. n° 698/1994 aveva statuito che avverso il decreto del Prefetto riguardante le provvidenze economiche si doveva proporre ricorso al e Organizzazione_5 che la tutela giurisdizionale doveva essere esercitata contro quest'ultimo Ente;
successivamente l'art. 130 D.Lgs. n° 112/1998 ha stabilito che «a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l' »), Controparte_4 emergendo inoltre l'assoluta impossibilità di inquadrare la fattispecie nell'alveo delle ipotesi di intervento processuale della quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a CP_2 carico del per le Vittime della Strada;
l'improcedibilità della domanda ai Org_6 sensi dell'art. 287 C.D.A., dal momento che e (in proprio Parte_1 Controparte_1
e quali genitori esercenti la potestà parentale sui propri figli e ) Persona_2 Parte_2 non avevano provveduto a mettere in mora sia essa sia la (quali Controparte_2 Org_7 imprese designate per il F.G.V.S.), e ciò in palese violazione dell'art. 287 D.Lgs. n° 209/2005; che il quantum debeatur, così come preteso dai congiunti della donna investita, non trovasse alcun titolo nelle vigenti norme ex lege et ex contractu e, in ogni caso, apparisse esagerato ed ingiustificato. La parte convenuta concludeva “PERCHÉ L'ON.LE TRIBUNALE ADITO, CONTRARIIS REIECTIS, VOGLIA COSÌ PROVVEDERE: 1) IN ACCOGLIMENTO TOTALE DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI FORMULATE, DICHIARARE L'IMPROCEDIBILITÀ E/O IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PROMOSSA PER PALESE ED INSANABILE VIOLAZIONE (PERALTRO RILEVABILE ANCHE D'UFFICIO) DELLE NORME DI LEGGE;
2) NEL MERITO, RIGETTARE OGNI PRETESA RISARCITORIA CONTENUTA IN CITAZIONE,
PERCHÉ ASSOLUTAMENTE INAMMISSIBILE, INFONDATA E PRETESTUOSA;
3) IN VIA SUBORDINATA, LIMITARE COMUNQUE IL QUANTUM DEBEATUR PER ESSERE LO
STESSO ECCESSIVO ED ARTATAMENTE ESAGERATO;
4) CON LA CONDANNA DEGLI
ATTORI AL PAGAMENTO DELLE SPESE, DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI LITE DA CORRISPONDERSI AL PROCURATORE ANTICIPATARIO.”.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Assegnata, infine, alla scrivente, essa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 c.p..c
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. La preliminare eccezione di prescrizione è infondata.
Risulta documentalmente dimostrato da parte attrice che, a fronte dell'evento del sinistro verificatosi in data 06.11.2011, la messa in mora ai fini del riconoscimento del danno fosse stata notificata alla in data 26.9.2013 (v. doc. 2 alleg. prod. attrice), che Controparte_2 una nota avente ad oggetto “risollecito risarcimento danni” fosse stata inoltrata nell'interesse degli attori a via pec in data 25.01.2018, che la negoziazione assistita Controparte_5 Org_7 fosse stata notificata il 13.8.2019 (v. doc. 6 prod. attrice), mentre la citazione veniva notificata il 17.12.2019. In tema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile e tanto vale con riguardo a qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato, essendo stato affermato che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente,
a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.” (v Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/10/2018,
n. 26958). Pertanto, deve concludersi che, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di lesioni colpose gravi, costituenti reato, il termine prescrizionale di sei anni non fosse decorso al momento della introduzione del presente giudizio. Deve poi stimarsi sussistente la legittimazione passiva della parte convenuta, essendo impresa designata dal FGVS e considerato che è stato accertato con la Controparte_2
Sentenza n. 2242/2017 di questo Tribunale che il sinistro, di cui rimaneva vittima la _1
e che gli attori pongono a fondamento delle proprie richieste di risarcimento di danni
“parentali”, veniva provocato da veicolo investitore rimasto non identificato. Infondata è anche la deduzione della convenuta di aver esaurito la propria funzione con la liquidazione del danno al soggetto direttamente danneggiato dal sinistro. Sul punto basti ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che “In tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto, ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto − come ad esempio i congiunti di quella che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata” (v. Cass. civile sez. III, 15/07/2009, n.16455; v anche Cass. civile sez. un., 01/07/2009, n.15376 “Ai fini del risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, per persona danneggiata deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente ma anche ogni altro soggetto, avente causa dalla stessa, che, come i prossimi congiunti, abbia subito un danno in conseguenza del sinistro occorso alla vittima c.d. primaria. Tali danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona: il limite del risarcimento è, per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, salvo il limite del massimale c. d. catastrofale.”). La deduzione di estraneità alle richieste attoree, per essere competente l'apposito fondo di gestione istituito presso l' , non coglie poi nel segno, risultando, di Controparte_4 contro, evidente come la domanda attenga al riconoscimento del c.d. “danno parentale” e non all'erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili. Quanto alle contestazioni afferenti all'applicazione dell'articolo 287 D.Lgs. n°
209/2005, si evince dalla produzione documentale che e , Parte_1 Controparte_1 in proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale sui propri figli e Persona_2 [...]
, avessero provveduto a mettere in mora e quali Parte_2 Controparte_2 Org_7 imprese designate per il F.G.V.S., con lettera raccomandata ricevuta in data 26.9.2013, risultando poi assicurato lo spatium deliberandi di 60 giorni prima dell'inizio del giudizio di merito. Così risolte le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito. Come sopra detto, gli attori hanno agito per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, cd. «danno parentale» e di ogni altro, patrimoniale e non, subiti, a causa del sinistro-investimento stradale della prossima congiunta, da parte di Persona_1 veicolo rimasto non identificato, in data 06.11.2011, verso le ore 15:00 circa, in Avella, sul tratto stradale di Via Castello.
Conviene subito premettere che il fatto storico, come descritto in citazione e che origina la domanda, non è affatto contestato dalla convenuta e comunque è stato acclarato nel giudizio avente R.G. n.1016/2014, conclusosi con Sentenza n. 2242/2017, emessa dal Tribunale di
Avellino, con cui la medesima , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2 sinistri a carico del , veniva condannata a risarcire Organizzazione_8
a i danni per le lesioni da questa direttamente patite a causa del sinistro de Persona_1 quo. La predetta pronuncia, versata in atti da entrambe le difese, non risulta essere stata appellata e la convenuta ha anche dedotto di aver già provveduto a darvi esecuzione, corrispondendo alla danneggiata la somma di €247.400,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali. Nel dettaglio, in tale pronuncia (v. alleg. prod. attrice) venivano riconosciuti a carico della postumi biologico-funzionali invalidanti di tipo _1 permanente nella misura del 40%, sulla scorta degli accertamenti espletati a mezzo di apposita C.t.u. L'elaborato di consulenza tecnica è stato allegato anche agli atti del presente giudizio e dello stesso può legittimamente tenersi conto, ai fini della decisione (v. in tema Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9843 del 07/05/2014). In particolare, è utile ai fini che qui interessano riportare il seguente accertamento medico “Donna con grave deficit della memoria, non orientata nel tempo e nello spazio, non partecipante al colloquio, con deambulazione compromessa, non autonoma e con significative riduzioni dei movimenti delle grandi articolazioni” (v. doc. 4 prod. attorea).
Va poi rilevato, ancora in ordine alle prove acquisite, come i rapporti di parentela degli attori con la danneggiata siano stati documentati a mezzo del deposito del Persona_1 certificato integrale di Stato di Famiglia, certificato di Stato di Famiglia, scheda individuale (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. parte attrice), tutti documenti non contestati dalla parte convenuta.
Ciò posto, occorre ora esaminare la questione relativa al riconoscimento del “danno parentale”. Va osservato come la tematica dei danni sofferti dai prossimi congiunti di soggetto
“macroleso”, in ragione delle conseguenze negative che l'illecito altrui ha prodotto direttamente nella propria sfera giuridica, è stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza. Si è, quindi, da tempo affermato come ai prossimi congiunti della persona che abbia subito lesioni personali sia attribuibile il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002; v. anche Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, (ud. 31/01/2023, dep. 17/05/2023), n.13540).
Di recente è stato poi chiarito come impropria sia la definizione di “danno riflesso”, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri, laddove piuttosto “il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020). Ancora, è stato specificato che il pregiudizio lamentato riguarda la lesione di una relazione parentale tra i congiunti e il danneggiato (Cass. 18284/2021).
Quanto alla natura ed agli oneri probatori, se, per un verso, si è sostenuto che trattasi di danno che non coincide con l'interesse protetto, ma costituisce danno-conseguenza, pertanto, non è mai in re ipsa, ma devono essere provati l'effettività e la consistenza della relazione persa
(o pregiudicata) e la sofferenza conseguente alla perdita o lesione, così come lo sconvolgimento delle abitudini di vita, sicché anche il danno da "perdita o rilevante diminuzione della relazione parentale" determinato in conseguenza della morte o delle lesioni invalidanti cagionate ad un proprio congiunto, in quanto risarcibile se conseguenza immediata e diretta dell'illecito (artt.
1223 e 2056 c.c.), deve essere provato da chi lo allega, secondo la regola generale dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012; id. Sez.
3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; id. Sez. 3,
Sentenza n. 12146 del 14/06/2016; secondo Cass. 28989/2019, “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”; secondo Cass. 28220/2019, “Il familiare di una persona offesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata”; si veda anche, in termini, Cass. 25843/2020); per altro verso, è stato pure rilevato che “Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Né v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il paterna, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.” (v. ancora Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 7748 del 08/04/2020). Con recentissima pronuncia, la Cassazione ha poi ulteriormente ribadito che “La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta
(sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile 2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio 2023, n. 1752).”(cfr. Cass. civile sez. III, 20/12/2023, (ud.
11/10/2023, dep. 20/12/2023), n.35663).
Non può essere, cionondimeno, sottaciuto, in quanto dato rilevante ai fini dell'odierno decidere, come la giurisprudenza abbia avuto cura di porre distinzione tra le ipotesi di lesione o perdita del rapporto parentale che colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione o compromissione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare e la diversa ipotesi di lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, in tale ultimo caso rendendosi necessaria ai fini della risarcibilità una situazione di convivenza
(v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 per cui “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la UO) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost..”; v., in questi termini, anche Cass. civile sez. III, 20/10/2016, n.21230 e, in ultimo, Cass. civile sez. VI, 28/02/2020, n.5452) o comunque una rigorosa prova dell'intensità del legame con la vittima (v. in tema
Cass. civile sez. III, 29/09/2023, (ud. 12/06/2023, dep. 29/09/2023), n.27658 “anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.”). Tornando allora al caso oggetto di odierno vaglio, va ora dato conto degli esiti della prova testimoniale, espletata in corso di causa.
Il teste in sintesi, confermava che, a far data dall'anno 2012, Testimone_1 _1 convivesse con gli attori nel loro domicilio e che questi la accudissero e le prestassero
[...] continua assistenza, sia fisica che morale, precisando che da quando la aveva subito _1 l'incidente, per le sue particolari condizioni di salute, il figlio l'avesse accolta Parte_1 presso la sua abitazione, assistendola e preoccupandosi di accompagnarla alle varie visite mediche;
inoltre, confermava che, antecedentemente all'investimento patito, ella fosse autonoma ed autosufficiente e che abitasse in Avella alla Via Casagnotta n. 30, in un appartamento sito a pochi metri dalla casa del figlio;
confermava, infine, la circostanza dedotta secondo cui da sempre e, comunque, prima dell'evento sopra descritto, la fosse _1 quotidianamente presente nella famiglia degli attori, sia per il suo naturale trasporto affettivo di madre che, materialmente, per accudire ed assistere i suoi nipoti nelle ore di assenza per lavoro sia del figlio che della UO, precisando che abitando a poca distanza la si _1 recasse a casa del figlio pressocché sempre (v. capi memoria art. 183 VI co. n. 2 parte attrice e
Verbale di udienza del 7/4/2022).
Così succintamente riportate le risultanze testimoniali, va detto che non sono emersi elementi per dubitare della veridicità dei fatti narrati dal teste, tenuto conto della indifferenza rispetto agli interessi in lite e della diretta conoscenza dei fatti di causa, avendo egli dichiarato di aver frequentato la casa dei sino al 2019 e che la fosse amica della propria Pt_1 _1 madre.
Ciò posto, occorre differenziare le posizioni degli attori, in considerazione del diverso atteggiarsi dei rapporti con la vittima principale del sinistro ed in adesione ai principi giurisprudenziali già sopra ricordati. Con riguardo all'attore , figlio della vittima, può ritenersi, in ragione di Parte_1 quanto emerso dall'espletata prova orale, e comunque presumersi, in ragione della stretta parentela, la ricorrenza di una lesione-alterazione del rapporto parentale, sia dal punto di vista della sofferenza morale soggettiva, in termini di patimento e di dolore per le gravi permanenti lesioni riportate dal madre;
sia dal punto di vista dei pregiudizi sul piano dinamico-relazionale,
a causa del parziale impedimento alla prosecuzione della ordinaria relazione personale figlio- madre, date le peggiorate condizioni psico-fisiche di quest'ultima, attestate dal grave danno riportato in esito al sinistro, nella misura del 40%, con postumi accertati di deterioramento cognitivo incidenti sulla memoria, sull'orientamento spazio-temporale e sulla capacità di colloquio (v. ancora C.t.u.. cit.); e sia dal punto di vista dell'alterazione delle proprie condizioni di vita, per via dell'impegno assunto, successivamente al fatto, per l'assistenza domiciliare prestata alla genitrice. Pertanto, può affermarsi che le gravi menomazioni subite dalla _1
a causa ed in conseguenza del sinistro stradale del 6.11.2011 abbiano determinato
[...] sofferenza morale, nonché la modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita del figlio . Parte_1
Diversamente è a dirsi con riferimento alla posizione della UO e dei nipoti.
Premesso che è pacifico che non sussistesse rapporto di convivenza tra tali soggetti prima del sinistro de quo, anche laddove volesse ritenersi che la convivenza non assurga a connotato minimo di esistenza del rapporto ma possa costituire piuttosto elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, va, in ogni caso, osservato che sarebbe stata necessaria per tali soggetti, non ricompresi nello stretto nucleo familiare, una prova specifica e rigorosa relativamente ai pregiudizi e danni patiti in ragione del sinistro occorso alla _1
(v., in questo senso ed in tema di risarcimento del danno ai nipoti per perdita del nonno, anche
C. App. Milano sez. IV, 03/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 03/06/2021), n.1745 “La prova che essi sono tenuti a dare consiste quindi nella rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, che è cosa diversa dal generico dispiacere e se non vi
è dubbio che, a questi fini, ci si possa giovare anche della prova presuntiva, è altrettanto indubbio che non sono sufficienti a fondare un ragionamento indiziario mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, ma è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di circostanze specifiche e particolareggiate indicative di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 28989/2019; Cass. n. 16992/2015).”). Ebbene è da ritenersi l'istruttoria orale espletata non abbia consentito di apprezzare né le specifiche e gravi sofferenze d'animo, superiori al comprensibile dispiacere, subite dagli attori , quale UO e e quali nipoti, a Controparte_1 Parte_2 Persona_2 causa del sinistro della né la previa esistenza di una peculiare ed intensa relazione tra _1 tali soggetti ovvero il solido legame affettivo, che possano giustificare un danno non patrimoniale risarcibile, né in che modo l'effettività e la consistenza di tale relazione possano essere stati lesi dal peggioramento delle condizioni di salute della congiunta, ovvero la lesione del rapporto di affezione, il tutto non potendosi desumere dalle sole generiche affermazioni rese dal teste il quale non ha riferito alcuna dettagliata circostanza relativa al concreto Tes_1 rapporto affettivo ed alla pregnanza dello stesso, non bastando la mera conferma della generica, perché indeterminata in tempo, spazio e modo, allegazione circa la precedente attività di assistenza della ai nipoti nelle ore di assenza dei genitori. Parimenti, non è stato _1 comprovato, specificamente e dettagliatamente, quali siano stati, in concreto, gli sconvolgimenti o anche solo i mutamenti peggiorativi delle abitudini di vita per ognuno e ciascuno di tali soggetti, ovvero se ed in che entità i nipoti e la UO avessero dovuto cambiare le proprie quotidiane abitudini di vita, o rinunciare a particolari attività, al fine di dare priorità alle esigenze di cura ed assistenza in favore della danneggiata e le eventuali sofferenze a ciò connesse, dovendosi, anzi ed in vero, al riguardo notare come il teste abbia Tes_1 specificamente riferito che fosse il figlio ad assisterla e a preoccuparsi di Parte_1 accompagnarla alle visite mediche (v. ancora Verbale di udienza del 7/04/2022) ed anche rammentandosi, per analogia, come sia stato escluso che il c.d. danno esistenziale rimanga integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e "ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., 13/11/2009, n. 24030 ), o da stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass., 9/4/2009, n. 8703) o da pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunto ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (v. Cass. civile sez. III, 08/02/2019, n.3720). Per tutto quanto sopra osservato ed alla luce degli esiti della prova testimoniale e dei dati presuntivi raccolti, si stima sussista il diritto al risarcimento con esclusivo riguardo all'attore , mentre le domande svolte da , da Parte_1 Controparte_1 Parte_2
vanno rigettate.
[...] Persona_2
Passando alla quantificazione del danno spettante a atteso che la Parte_1 situazione di menomazione, per quanto grave, non è equiparabile alla totale perdita del rapporto parentale, si reputa congruo fare riferimento, onde evitare una liquidazione equitativa "pura", alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che prevedono espressamente un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, in questo senso essendosi espressa la recente giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. civile sez. III, 17/05/2023, (ud. 31/01/2023, dep. 17/05/2023), n.13540 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile
a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”.
Pertanto, alla luce dei parametri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma ed aggiornate al 2023, ed in particolare della tabella “E”, relativa al “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni” e della tabella “F” per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, nella sua duplice componente del danno morale, vale a dire l'aspetto del danno sofferto e della componente dinamico-relazionale, relativa al peggioramento delle relazioni di vita esterne del soggetto, quantificati rispettivamente in €3.472,00 ed in €2.450,00 in funzione del presumibile riconoscimento in favore della danneggiata dell'assistenza a mezzo di sussidi pubblici (c.d. indennità di accompagnamento), il calcolo, tenuto conto dei “punti” da assegnare per la relazione parentale (figlio-15 punti), per età del danneggiato (5 punti), per età del parente da risarcire (6 punti), moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari tenuti all'assistenza (0,3 per altri tre familiari, ovvero coniuge non legalmente separato e altri due figli, come da certificazioni anagrafiche allegate), moltiplicato per la percentuale di danno biologico permanente accertato in capo alla e pari al 40%, determina l'importo finale _1 e complessivo di €18.476,64 ( ), a titolo di danno non patrimoniale. C.F._8
Poiché si tratta di danno liquidato all'attualità, non spetta la rivalutazione. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, ovvero al 6.11.2011, con l'applicazione del coefficiente dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web Org_9 dell' e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in Org_9 anno, ogni successivo 6 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente Org_9 decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Le ulteriori voci, richieste a titolo di danno economico, per mancato lucro, per i medicinali ed onorari medici, per alimentazione speciale dovuta e necessaria alla congiunta, per limitazione alla capacità lavorativa, per i frequenti viaggi per e dalle case di cura, per le spese mediche e terapeutiche sostenute, nonché per tutte le altre spese alle quali per comune esperienza si va incontro in occasione di malattie che comportano la immobilizzazione forzata, sono state solo genericamente allegate e nient'affatto comprovate e documentate con riguardo ad alcuno degli attori, sicché tali danni non possono essere riconosciuti.
Infine, vanno disciplinate le spese di lite.
La peculiarità e la complessità della fattispecie oggetto di scrutinio, nonché l'accoglimento solo parziale della domanda, in misura nettamente inferiore rispetto all'importo originariamente richiesto giustificano che le spese rimangano compensate per intero tra le parti, anche a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (v. Cass. 21/10/2009 n. 22381).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_2 del , in persona del legale rappr.te p.t., Organizzazione_8 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'attore, , Parte_1 dell'importo di €18.476,64, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande attoree.
3. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 2 maggio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 5541/2019 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale ” e vertente TRA
nato ad [...] il [...] e residente in [...]
Casagnotta n. 22 –Cod. Fisc. in qualità di figlio convivente con la CodiceFiscale_1 signora;
nato a [...] il [...] e Persona_1 Parte_2 residente in [...] -cod. fisc. in qualità CodiceFiscale_2 di nipote convivente con la signora;
e , Persona_1 Parte_1 Controparte_1 in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul di loro figlio minore nato a [...] il [...] e residente in [...]
Casagnotta n.22 –Cod. Fisc. inore nella qualità di nipote della sig.ra CodiceFiscale_3
; , nata ad [...] il [...] e residente Persona_1 Controparte_1 in Avella (AV) alla Via Casagnotta n. 22 –Cod. Fisc. in qualità di CodiceFiscale_4 UO convivente con la signora;
tutti elettivamente domiciliati in Sirignano Persona_1
(AV) alla Via Paolo Borsellino n.15 presso lo studio dell'Avv. Sabatino Fusco -Codice Fiscale
che li rappresenta e difende in virtù di mandato in atti, nonché in CodiceFiscale_5 aggiunta dall'avv. Silvio Sepe, (C.F. ), giusta mandato in atti;
C.F._6
- Attori
E
(con sede legale in Mogliano Veneto - TV alla Via Marocchesa n° 14 – Controparte_2
Partita IVA n° , nella nuova denominazione asserita con conferimento di P.IVA_1 complesso aziendale e (giusta atto per Organizzazione_1 Controparte_3 Notar di Milano del 28/06/2013 Rep. n° 18.568/5.996), e quest'ultima nella Per_3 surriferita nuova denominazione di quale impresa designata per la Controparte_2 liquidazione dei sinistri a carico del Garanzia per le Vittime della Strada, in persona Org_2 del legale rappr.te pro tempore, rappr. e dif. dall'Avv. Antonio Salzarulo (Cod. Fisc. n°
) e presso lo Studio legale di questi (sito in Avellino alla Via C.F._7
Tagliamento n° 85 – Tel. e fax n° 0827/42109) elett.te dom.ta, giusta procura alle liti del 29/01/2010 (Rep. n° 6352 Racc. n° 3270 per Notar di Milano) allegata in atti;
Per_3
- Convenuto
Conclusioni: per parte attrice “condannare la , quale impresa Controparte_2 territorialmente competente designata dal già Organizzazione_3
al pagamento, a titolo di danno parentale, di tutti i danni, Controparte_3 patrimoniali e non, patiti dagli istanti, come analiticamente indicati in atto introduttivo e calcolati in complessivi euro 144,654,57, ovvero di quella differente somma che l'adita giustizia vorrà liquidare. Il tutto oltre al danno sia economico, quotidianamente subito, che per danno morale, per le spese per mancato lucro dovuto alla continua assistenza, per i medicinali ed onorari medici, per alimentazione speciale dovuta e necessaria alla congiunta, per il danno dovuto per la limitazione sia alla capacità lavorativa che per mancato svago, per il danno da limitazione alla vita di relazione a causa e per effetto della continua assistenza, ed altresì la somma che gli istanti sostengono per i frequenti viaggi per e dalle case di cura, per le spese mediche e terapeutiche sostenute, nonché per tutte quelle altre spese non rigorosamente documentali alle quali, per comune esperienza, si va incontro in occasione di malattie che comportano la immobilizzazione forzata;
il tutto, da liquidarsi in quella somma ritenuta giusta ed equa perché non facilmente dimostrabile, ma effettiva e reale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. Condannare, la convenuta società, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione agli scriventi avvocati antistatari.”. Per parte convenuta “SI RIPORTA INTEGRALMENTE A TUTTE LE DIFESE, ECCEZIONI E DEDUZIONI SVOLTE IN COMPARSA DI RISPOSTA, IMPUGNANDO
ESTENSIVAMENTE QUELLE AVVERSE, INSISTE PER IL TOTALE ACCOGLIMENTO
DELLE ISTANZE E RICHIESTE FORMULATE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DELLA FASE ISTRUTTORIA (CARATTERIZZATA DALL'ART. 183 CO. 6 C.P.C. NEI TERMINI DI CUI AI NN° 1-2-3). Impugna ancora una volta il risultato della espletata prova testimoniale di cui all'udienza del 7/04/2022 chiedendo anche in questa sede il rigetto delle conclusioni di quest'ultima chiedendo che l'ill.mo Giudice adito voglia ritenerla superflua e superata da tutte le eccezioni procedurali svolte da parte convenuta nei propri scritti procedurali, essendo le stesse assorbenti rispetto a tutte le richieste attoree assolutamente infondate e in ogni caso destituite di giuridico fondamento. Facendo rilevare anche in questa sede come in particolar modo le dichiarazioni rese dal testimone escusso dalla controparte sig. sono Testimone_1 apparse manifestamente infondate e ciò in rapporto a tutte le difese di parte convenuta e della documentazione allegata della quale ancora una volta si fa richiesta di acquisizione agli atti del giudizio. In virtù di quanto innanzi formulato ed evidenziato si chiede si insiste affinché la Sv voglia TRATTENERE la causa per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc con concessione de termini per il deposito di note conclusionali.”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e , in Parte_1 Controparte_1 proprio e nella qualità di genitori di nonché adivano questo Persona_2 Parte_2
Tribunale, esponendo, in estrema sintesi: che e erano Parte_1 Controparte_1 proprietari dell'immobile in Avella alla via Casagnotta n. 22 ove vivevano con i figli;
a far data dall'anno 2012 conviveva con essi, che l'accudivano e le prestavano assistenza fisica e morale,
, madre di suocera di e nonna di Persona_1 Parte_1 Controparte_1
e che in data 6.11.2011 veniva investita dal Parte_2 Persona_2 Persona_1 conducente di autovettura rimasta sconosciuta;
che il Tribunale di Avellino, con sentenza n.
2242/2017, passata in cosa giudicata, riconosceva le gravi lesioni patite dalla con
_1 invalidità permanente del 40% e condannava , nella qualità di impresa designata Controparte_2 dal F.N.G.V.S., al risarcimento dei danni;
a causa delle lesioni patite, residuavano a carico della gravi limitazioni alla deambulazione, deterioramento cognitivo significativo specie a
_1 carico della memoria, lieve ipostenia all'arto superiore destro e formazione aneurismatica voluminosa all'origine dell'articolazione cerebellare postero inferiore di destra, il tutto come descritto dalla C.t.u. nominata;
a seguito dei gravi postumi, alla veniva riconosciuta
_1 Org_ invalidità civile nella misura del 100% dall' di Avellino;
antecedentemente all'investimento la era autonoma ed autosufficiente e abitava a pochi metri dalla casa
_1 del figlio, ella era quotidianamente presente nella famiglia, tale equilibrio era venuto a sgretolarsi ed essi istanti dovevano assistere costantemente la congiunta, disattendendo ai propri impegni;
spettava loro il giusto riconoscimento del risarcimento del danno parentale, a seguito e per effetto delle lesioni subite dalla congiunta, sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. Gli attori concludevano chiedendo: a) Accogliere la domanda di risarcimento proposta perché fondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto: B) condannare la” , Controparte_2 quale impresa territorialmente competente designata dal , Organizzazione_3 già al pagamento, a titolo di danno parentale, di tutti i danni, Controparte_3 patrimoniali e non, patiti dagli istanti, come sopra distinti e calcolati in complessivi euro 144,654,57, ovvero di quella differente somma che l'Adita Giustizia vorrà liquidare, anche sulla scorta di eventuale C.T.U. medico legale – se ritenuta necessaria e che fin d'ora si chiede ammettersi – per la valutazione e quantificazione dei danni riportati dagli istanti. Il tutto oltre al danno sia economico, quotidianamente subito, che per danno morale, per le spese per mancato lucro dovuto alla continua assistenza, per i medicinali ed onorari medici, per alimentazione speciale dovuta e necessaria alla congiunta, per il danno dovuto per la limitazione sia alla capacità lavorativa che per mancato svago, per il danno da limitazione alla vita di relazione a causa e per effetto della continua assistenza, ed altresì la somma che gli istanti sostengono per i frequenti viaggi per e dalle case di cura, per le spese mediche e terapeutiche sostenute, nonché per tutte quelle altre spese non rigorosamente documentali alle quali, per comune esperienza, si va incontro in occasione di malattie che comportano la immobilizzazione forzata;
il tutto, da liquidarsi in quella somma ritenuta giusta ed equa perché non facilmente dimostrabile, ma effettiva e reale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto all'effettivo soddisfo. C) Condannare la convenuta società al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la parte convenuta, (nella nuova Controparte_2 denominazione asserita con conferimento di complesso aziendale e Organizzazione_1
(giusta atto per Notar di Milano del 28/06/2013 Rep. Controparte_3 Per_3 n° 18.568/5.996), e quest'ultima nella surriferita nuova denominazione di Controparte_2 quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, eccependo: la prescrizione del diritto di credito vantato dagli attori in termini risarcitori;
il difetto di legittimazione attiva degli attori;
la cessazione della materia del contendere, dal momento che, per effetto del precedente giudizio instaurato dalla donna investita (e della sentenza di condanna conclusiva dello stesso), essa aveva già adeguatamente risarcito la danneggiata per tutti i pregiudizi conseguenti all'investimento, corrispondendo alla stessa la somma di €247.400,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali;
la propria carenza di legittimazione passiva, poiché ogni pretesa economica per le eventuali prestazioni assistenziali fornite a beneficio di quest'ultima da parte dei suoi prossimi congiunti andava rivolta solo ed esclusivamente ai soggetti passivamente obbligati ex lege (al riguardo, l'art. 6 D.P.R. n° 698/1994 aveva statuito che avverso il decreto del Prefetto riguardante le provvidenze economiche si doveva proporre ricorso al e Organizzazione_5 che la tutela giurisdizionale doveva essere esercitata contro quest'ultimo Ente;
successivamente l'art. 130 D.Lgs. n° 112/1998 ha stabilito che «a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili è trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l' »), Controparte_4 emergendo inoltre l'assoluta impossibilità di inquadrare la fattispecie nell'alveo delle ipotesi di intervento processuale della quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a CP_2 carico del per le Vittime della Strada;
l'improcedibilità della domanda ai Org_6 sensi dell'art. 287 C.D.A., dal momento che e (in proprio Parte_1 Controparte_1
e quali genitori esercenti la potestà parentale sui propri figli e ) Persona_2 Parte_2 non avevano provveduto a mettere in mora sia essa sia la (quali Controparte_2 Org_7 imprese designate per il F.G.V.S.), e ciò in palese violazione dell'art. 287 D.Lgs. n° 209/2005; che il quantum debeatur, così come preteso dai congiunti della donna investita, non trovasse alcun titolo nelle vigenti norme ex lege et ex contractu e, in ogni caso, apparisse esagerato ed ingiustificato. La parte convenuta concludeva “PERCHÉ L'ON.LE TRIBUNALE ADITO, CONTRARIIS REIECTIS, VOGLIA COSÌ PROVVEDERE: 1) IN ACCOGLIMENTO TOTALE DELLE ECCEZIONI PRELIMINARI FORMULATE, DICHIARARE L'IMPROCEDIBILITÀ E/O IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA PROMOSSA PER PALESE ED INSANABILE VIOLAZIONE (PERALTRO RILEVABILE ANCHE D'UFFICIO) DELLE NORME DI LEGGE;
2) NEL MERITO, RIGETTARE OGNI PRETESA RISARCITORIA CONTENUTA IN CITAZIONE,
PERCHÉ ASSOLUTAMENTE INAMMISSIBILE, INFONDATA E PRETESTUOSA;
3) IN VIA SUBORDINATA, LIMITARE COMUNQUE IL QUANTUM DEBEATUR PER ESSERE LO
STESSO ECCESSIVO ED ARTATAMENTE ESAGERATO;
4) CON LA CONDANNA DEGLI
ATTORI AL PAGAMENTO DELLE SPESE, DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI LITE DA CORRISPONDERSI AL PROCURATORE ANTICIPATARIO.”.
La causa veniva istruita a mezzo di prova orale e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni. Assegnata, infine, alla scrivente, essa veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini ex art 190 c.p..c
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue. La preliminare eccezione di prescrizione è infondata.
Risulta documentalmente dimostrato da parte attrice che, a fronte dell'evento del sinistro verificatosi in data 06.11.2011, la messa in mora ai fini del riconoscimento del danno fosse stata notificata alla in data 26.9.2013 (v. doc. 2 alleg. prod. attrice), che Controparte_2 una nota avente ad oggetto “risollecito risarcimento danni” fosse stata inoltrata nell'interesse degli attori a via pec in data 25.01.2018, che la negoziazione assistita Controparte_5 Org_7 fosse stata notificata il 13.8.2019 (v. doc. 6 prod. attrice), mentre la citazione veniva notificata il 17.12.2019. In tema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 2947 co. 3 c.c., se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile e tanto vale con riguardo a qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato, essendo stato affermato che “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente,
a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.” (v Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 24/10/2018,
n. 26958). Pertanto, deve concludersi che, ricorrendo nel caso di specie l'ipotesi di lesioni colpose gravi, costituenti reato, il termine prescrizionale di sei anni non fosse decorso al momento della introduzione del presente giudizio. Deve poi stimarsi sussistente la legittimazione passiva della parte convenuta, essendo impresa designata dal FGVS e considerato che è stato accertato con la Controparte_2
Sentenza n. 2242/2017 di questo Tribunale che il sinistro, di cui rimaneva vittima la _1
e che gli attori pongono a fondamento delle proprie richieste di risarcimento di danni
“parentali”, veniva provocato da veicolo investitore rimasto non identificato. Infondata è anche la deduzione della convenuta di aver esaurito la propria funzione con la liquidazione del danno al soggetto direttamente danneggiato dal sinistro. Sul punto basti ricordare come la giurisprudenza abbia affermato che “In tema di assicurazione obbligatoria per la r.c. auto, ai fini del computo del massimale deve intendersi per "persona danneggiata" non solo la vittima primaria, ma ogni soggetto − come ad esempio i congiunti di quella che abbia subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in conseguenza del sinistro che abbia causato la morte o l'invalidità della persona immediatamente pregiudicata” (v. Cass. civile sez. III, 15/07/2009, n.16455; v anche Cass. civile sez. un., 01/07/2009, n.15376 “Ai fini del risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, per persona danneggiata deve intendersi non solo la vittima diretta dell'incidente ma anche ogni altro soggetto, avente causa dalla stessa, che, come i prossimi congiunti, abbia subito un danno in conseguenza del sinistro occorso alla vittima c.d. primaria. Tali danni non devono necessariamente essere soddisfatti tutti nell'ambito del massimale previsto per ogni singola persona: il limite del risarcimento è, per ciascun danno, quello previsto per ciascuna persona danneggiata, salvo il limite del massimale c. d. catastrofale.”). La deduzione di estraneità alle richieste attoree, per essere competente l'apposito fondo di gestione istituito presso l' , non coglie poi nel segno, risultando, di Controparte_4 contro, evidente come la domanda attenga al riconoscimento del c.d. “danno parentale” e non all'erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili. Quanto alle contestazioni afferenti all'applicazione dell'articolo 287 D.Lgs. n°
209/2005, si evince dalla produzione documentale che e , Parte_1 Controparte_1 in proprio e quali genitori esercenti la potestà parentale sui propri figli e Persona_2 [...]
, avessero provveduto a mettere in mora e quali Parte_2 Controparte_2 Org_7 imprese designate per il F.G.V.S., con lettera raccomandata ricevuta in data 26.9.2013, risultando poi assicurato lo spatium deliberandi di 60 giorni prima dell'inizio del giudizio di merito. Così risolte le questioni preliminari, può ora passarsi all'esame del merito. Come sopra detto, gli attori hanno agito per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, cd. «danno parentale» e di ogni altro, patrimoniale e non, subiti, a causa del sinistro-investimento stradale della prossima congiunta, da parte di Persona_1 veicolo rimasto non identificato, in data 06.11.2011, verso le ore 15:00 circa, in Avella, sul tratto stradale di Via Castello.
Conviene subito premettere che il fatto storico, come descritto in citazione e che origina la domanda, non è affatto contestato dalla convenuta e comunque è stato acclarato nel giudizio avente R.G. n.1016/2014, conclusosi con Sentenza n. 2242/2017, emessa dal Tribunale di
Avellino, con cui la medesima , quale impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2 sinistri a carico del , veniva condannata a risarcire Organizzazione_8
a i danni per le lesioni da questa direttamente patite a causa del sinistro de Persona_1 quo. La predetta pronuncia, versata in atti da entrambe le difese, non risulta essere stata appellata e la convenuta ha anche dedotto di aver già provveduto a darvi esecuzione, corrispondendo alla danneggiata la somma di €247.400,00, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali. Nel dettaglio, in tale pronuncia (v. alleg. prod. attrice) venivano riconosciuti a carico della postumi biologico-funzionali invalidanti di tipo _1 permanente nella misura del 40%, sulla scorta degli accertamenti espletati a mezzo di apposita C.t.u. L'elaborato di consulenza tecnica è stato allegato anche agli atti del presente giudizio e dello stesso può legittimamente tenersi conto, ai fini della decisione (v. in tema Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9843 del 07/05/2014). In particolare, è utile ai fini che qui interessano riportare il seguente accertamento medico “Donna con grave deficit della memoria, non orientata nel tempo e nello spazio, non partecipante al colloquio, con deambulazione compromessa, non autonoma e con significative riduzioni dei movimenti delle grandi articolazioni” (v. doc. 4 prod. attorea).
Va poi rilevato, ancora in ordine alle prove acquisite, come i rapporti di parentela degli attori con la danneggiata siano stati documentati a mezzo del deposito del Persona_1 certificato integrale di Stato di Famiglia, certificato di Stato di Famiglia, scheda individuale (v. alleg. Memoria art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. parte attrice), tutti documenti non contestati dalla parte convenuta.
Ciò posto, occorre ora esaminare la questione relativa al riconoscimento del “danno parentale”. Va osservato come la tematica dei danni sofferti dai prossimi congiunti di soggetto
“macroleso”, in ragione delle conseguenze negative che l'illecito altrui ha prodotto direttamente nella propria sfera giuridica, è stata ampiamente esaminata dalla giurisprudenza. Si è, quindi, da tempo affermato come ai prossimi congiunti della persona che abbia subito lesioni personali sia attribuibile il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9556 del 01/07/2002; v. anche Cassazione civile sez. III, 17/05/2023, (ud. 31/01/2023, dep. 17/05/2023), n.13540).
Di recente è stato poi chiarito come impropria sia la definizione di “danno riflesso”, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sé stessi, ma ad altri, laddove piuttosto “il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie. Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d'animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita.” (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020). Ancora, è stato specificato che il pregiudizio lamentato riguarda la lesione di una relazione parentale tra i congiunti e il danneggiato (Cass. 18284/2021).
Quanto alla natura ed agli oneri probatori, se, per un verso, si è sostenuto che trattasi di danno che non coincide con l'interesse protetto, ma costituisce danno-conseguenza, pertanto, non è mai in re ipsa, ma devono essere provati l'effettività e la consistenza della relazione persa
(o pregiudicata) e la sofferenza conseguente alla perdita o lesione, così come lo sconvolgimento delle abitudini di vita, sicché anche il danno da "perdita o rilevante diminuzione della relazione parentale" determinato in conseguenza della morte o delle lesioni invalidanti cagionate ad un proprio congiunto, in quanto risarcibile se conseguenza immediata e diretta dell'illecito (artt.
1223 e 2056 c.c.), deve essere provato da chi lo allega, secondo la regola generale dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012; id. Sez.
3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 19402 del 22/08/2013; id. Sez. 3,
Sentenza n. 12146 del 14/06/2016; secondo Cass. 28989/2019, “In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone
l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relazionale nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso”; secondo Cass. 28220/2019, “Il familiare di una persona offesa dall'altrui condotta illecita può subire un danno non patrimoniale che deve essere risarcito nel suo duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, purché tali pregiudizi rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che rilevino l'invalidità solo parziale del congiunto o la ripartizione fra più familiari dell'assistenza prestata”; si veda anche, in termini, Cass. 25843/2020); per altro verso, è stato pure rilevato che “Non v'è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per così dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo. Né v'è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno "sconvolgimento delle abitudini di vita", in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d'animo, il paterna, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.” (v. ancora Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 7748 del 08/04/2020). Con recentissima pronuncia, la Cassazione ha poi ulteriormente ribadito che “La giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta
(sentenza 31 gennaio 2019, n. 2788). Ed ha anche affermato, in tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, che il danno iure proprio subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute.
Questi pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (ordinanza 8 aprile 2020, n. 7748; nello stesso senso v. le sentenze 30 agosto 2022, n. 25541, e 20 gennaio 2023, n. 1752).”(cfr. Cass. civile sez. III, 20/12/2023, (ud.
11/10/2023, dep. 20/12/2023), n.35663).
Non può essere, cionondimeno, sottaciuto, in quanto dato rilevante ai fini dell'odierno decidere, come la giurisprudenza abbia avuto cura di porre distinzione tra le ipotesi di lesione o perdita del rapporto parentale che colpisca soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione o compromissione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare e la diversa ipotesi di lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare, in tale ultimo caso rendendosi necessaria ai fini della risarcibilità una situazione di convivenza
(v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012 per cui “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la UO) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost..”; v., in questi termini, anche Cass. civile sez. III, 20/10/2016, n.21230 e, in ultimo, Cass. civile sez. VI, 28/02/2020, n.5452) o comunque una rigorosa prova dell'intensità del legame con la vittima (v. in tema
Cass. civile sez. III, 29/09/2023, (ud. 12/06/2023, dep. 29/09/2023), n.27658 “anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisse in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.”). Tornando allora al caso oggetto di odierno vaglio, va ora dato conto degli esiti della prova testimoniale, espletata in corso di causa.
Il teste in sintesi, confermava che, a far data dall'anno 2012, Testimone_1 _1 convivesse con gli attori nel loro domicilio e che questi la accudissero e le prestassero
[...] continua assistenza, sia fisica che morale, precisando che da quando la aveva subito _1 l'incidente, per le sue particolari condizioni di salute, il figlio l'avesse accolta Parte_1 presso la sua abitazione, assistendola e preoccupandosi di accompagnarla alle varie visite mediche;
inoltre, confermava che, antecedentemente all'investimento patito, ella fosse autonoma ed autosufficiente e che abitasse in Avella alla Via Casagnotta n. 30, in un appartamento sito a pochi metri dalla casa del figlio;
confermava, infine, la circostanza dedotta secondo cui da sempre e, comunque, prima dell'evento sopra descritto, la fosse _1 quotidianamente presente nella famiglia degli attori, sia per il suo naturale trasporto affettivo di madre che, materialmente, per accudire ed assistere i suoi nipoti nelle ore di assenza per lavoro sia del figlio che della UO, precisando che abitando a poca distanza la si _1 recasse a casa del figlio pressocché sempre (v. capi memoria art. 183 VI co. n. 2 parte attrice e
Verbale di udienza del 7/4/2022).
Così succintamente riportate le risultanze testimoniali, va detto che non sono emersi elementi per dubitare della veridicità dei fatti narrati dal teste, tenuto conto della indifferenza rispetto agli interessi in lite e della diretta conoscenza dei fatti di causa, avendo egli dichiarato di aver frequentato la casa dei sino al 2019 e che la fosse amica della propria Pt_1 _1 madre.
Ciò posto, occorre differenziare le posizioni degli attori, in considerazione del diverso atteggiarsi dei rapporti con la vittima principale del sinistro ed in adesione ai principi giurisprudenziali già sopra ricordati. Con riguardo all'attore , figlio della vittima, può ritenersi, in ragione di Parte_1 quanto emerso dall'espletata prova orale, e comunque presumersi, in ragione della stretta parentela, la ricorrenza di una lesione-alterazione del rapporto parentale, sia dal punto di vista della sofferenza morale soggettiva, in termini di patimento e di dolore per le gravi permanenti lesioni riportate dal madre;
sia dal punto di vista dei pregiudizi sul piano dinamico-relazionale,
a causa del parziale impedimento alla prosecuzione della ordinaria relazione personale figlio- madre, date le peggiorate condizioni psico-fisiche di quest'ultima, attestate dal grave danno riportato in esito al sinistro, nella misura del 40%, con postumi accertati di deterioramento cognitivo incidenti sulla memoria, sull'orientamento spazio-temporale e sulla capacità di colloquio (v. ancora C.t.u.. cit.); e sia dal punto di vista dell'alterazione delle proprie condizioni di vita, per via dell'impegno assunto, successivamente al fatto, per l'assistenza domiciliare prestata alla genitrice. Pertanto, può affermarsi che le gravi menomazioni subite dalla _1
a causa ed in conseguenza del sinistro stradale del 6.11.2011 abbiano determinato
[...] sofferenza morale, nonché la modificazione in pejus degli aspetti dinamico-relazionali della vita del figlio . Parte_1
Diversamente è a dirsi con riferimento alla posizione della UO e dei nipoti.
Premesso che è pacifico che non sussistesse rapporto di convivenza tra tali soggetti prima del sinistro de quo, anche laddove volesse ritenersi che la convivenza non assurga a connotato minimo di esistenza del rapporto ma possa costituire piuttosto elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, va, in ogni caso, osservato che sarebbe stata necessaria per tali soggetti, non ricompresi nello stretto nucleo familiare, una prova specifica e rigorosa relativamente ai pregiudizi e danni patiti in ragione del sinistro occorso alla _1
(v., in questo senso ed in tema di risarcimento del danno ai nipoti per perdita del nonno, anche
C. App. Milano sez. IV, 03/06/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 03/06/2021), n.1745 “La prova che essi sono tenuti a dare consiste quindi nella rigorosa dimostrazione della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita, che è cosa diversa dal generico dispiacere e se non vi
è dubbio che, a questi fini, ci si possa giovare anche della prova presuntiva, è altrettanto indubbio che non sono sufficienti a fondare un ragionamento indiziario mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, ma è necessaria l'allegazione e la dimostrazione di circostanze specifiche e particolareggiate indicative di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (cfr. Cass. 28989/2019; Cass. n. 16992/2015).”). Ebbene è da ritenersi l'istruttoria orale espletata non abbia consentito di apprezzare né le specifiche e gravi sofferenze d'animo, superiori al comprensibile dispiacere, subite dagli attori , quale UO e e quali nipoti, a Controparte_1 Parte_2 Persona_2 causa del sinistro della né la previa esistenza di una peculiare ed intensa relazione tra _1 tali soggetti ovvero il solido legame affettivo, che possano giustificare un danno non patrimoniale risarcibile, né in che modo l'effettività e la consistenza di tale relazione possano essere stati lesi dal peggioramento delle condizioni di salute della congiunta, ovvero la lesione del rapporto di affezione, il tutto non potendosi desumere dalle sole generiche affermazioni rese dal teste il quale non ha riferito alcuna dettagliata circostanza relativa al concreto Tes_1 rapporto affettivo ed alla pregnanza dello stesso, non bastando la mera conferma della generica, perché indeterminata in tempo, spazio e modo, allegazione circa la precedente attività di assistenza della ai nipoti nelle ore di assenza dei genitori. Parimenti, non è stato _1 comprovato, specificamente e dettagliatamente, quali siano stati, in concreto, gli sconvolgimenti o anche solo i mutamenti peggiorativi delle abitudini di vita per ognuno e ciascuno di tali soggetti, ovvero se ed in che entità i nipoti e la UO avessero dovuto cambiare le proprie quotidiane abitudini di vita, o rinunciare a particolari attività, al fine di dare priorità alle esigenze di cura ed assistenza in favore della danneggiata e le eventuali sofferenze a ciò connesse, dovendosi, anzi ed in vero, al riguardo notare come il teste abbia Tes_1 specificamente riferito che fosse il figlio ad assisterla e a preoccuparsi di Parte_1 accompagnarla alle visite mediche (v. ancora Verbale di udienza del 7/04/2022) ed anche rammentandosi, per analogia, come sia stato escluso che il c.d. danno esistenziale rimanga integrato da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e "ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974; Cass., 13/11/2009, n. 24030 ), o da stress o violazioni del diritto alla tranquillità (v. Cass., 9/4/2009, n. 8703) o da pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunto ed ansie concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana e che ogni persona, inserita nel contesto sociale, deve accettare in ragione di un grado minimo di tolleranza (v. Cass. civile sez. III, 08/02/2019, n.3720). Per tutto quanto sopra osservato ed alla luce degli esiti della prova testimoniale e dei dati presuntivi raccolti, si stima sussista il diritto al risarcimento con esclusivo riguardo all'attore , mentre le domande svolte da , da Parte_1 Controparte_1 Parte_2
vanno rigettate.
[...] Persona_2
Passando alla quantificazione del danno spettante a atteso che la Parte_1 situazione di menomazione, per quanto grave, non è equiparabile alla totale perdita del rapporto parentale, si reputa congruo fare riferimento, onde evitare una liquidazione equitativa "pura", alle tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che prevedono espressamente un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, in questo senso essendosi espressa la recente giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. civile sez. III, 17/05/2023, (ud. 31/01/2023, dep. 17/05/2023), n.13540 “Per rideterminare secondo i principi indicati la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice del rinvio dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni.
Le tabelle del Tribunale di Milano, che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione "a punti " in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso "in quanto per ora non è stato raccolto un campione significativo di sentenze utile
a costruire una tabella fondata sul monitoraggio", come si legge nella illustrazione delle tabelle dell'Osservatorio milanese, lasciando in questo caso al giudice "...valutare se ritiene di avvalersi della tabella sul danno da perdita del rapporto parentale corrispondente al tipo di rapporto parentale gravemente leso, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato" (punto 17 delle "domande e risposte", all.2 delle tabelle milanesi ed. 2022).”.
Pertanto, alla luce dei parametri di cui alle Tabelle elaborate dal Tribunale di Roma ed aggiornate al 2023, ed in particolare della tabella “E”, relativa al “danno riflesso del congiunto di vittima di lesioni” e della tabella “F” per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, nella sua duplice componente del danno morale, vale a dire l'aspetto del danno sofferto e della componente dinamico-relazionale, relativa al peggioramento delle relazioni di vita esterne del soggetto, quantificati rispettivamente in €3.472,00 ed in €2.450,00 in funzione del presumibile riconoscimento in favore della danneggiata dell'assistenza a mezzo di sussidi pubblici (c.d. indennità di accompagnamento), il calcolo, tenuto conto dei “punti” da assegnare per la relazione parentale (figlio-15 punti), per età del danneggiato (5 punti), per età del parente da risarcire (6 punti), moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari tenuti all'assistenza (0,3 per altri tre familiari, ovvero coniuge non legalmente separato e altri due figli, come da certificazioni anagrafiche allegate), moltiplicato per la percentuale di danno biologico permanente accertato in capo alla e pari al 40%, determina l'importo finale _1 e complessivo di €18.476,64 ( ), a titolo di danno non patrimoniale. C.F._8
Poiché si tratta di danno liquidato all'attualità, non spetta la rivalutazione. Quanto alla corresponsione degli interessi, in conformità all'insegnamento della Suprema Corte di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712. del 17/2/1995, questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (c.d. lucro cessante), quello degli interessi nella misura legale, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta. Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato, svalutato all'epoca del sinistro, ovvero al 6.11.2011, con l'applicazione del coefficiente dell'ultima rilevazione, consultabile sul sito web Org_9 dell' e quindi, su quest'ultima somma, come progressivamente rivalutata, di anno in Org_9 anno, ogni successivo 6 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall' fino alla data della presente Org_9 decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c., dalla data di pubblicazione fino al soddisfo. Le ulteriori voci, richieste a titolo di danno economico, per mancato lucro, per i medicinali ed onorari medici, per alimentazione speciale dovuta e necessaria alla congiunta, per limitazione alla capacità lavorativa, per i frequenti viaggi per e dalle case di cura, per le spese mediche e terapeutiche sostenute, nonché per tutte le altre spese alle quali per comune esperienza si va incontro in occasione di malattie che comportano la immobilizzazione forzata, sono state solo genericamente allegate e nient'affatto comprovate e documentate con riguardo ad alcuno degli attori, sicché tali danni non possono essere riconosciuti.
Infine, vanno disciplinate le spese di lite.
La peculiarità e la complessità della fattispecie oggetto di scrutinio, nonché l'accoglimento solo parziale della domanda, in misura nettamente inferiore rispetto all'importo originariamente richiesto giustificano che le spese rimangano compensate per intero tra le parti, anche a mente dell'esegesi secondo cui "La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (v. Cass. 21/10/2009 n. 22381).
p.q.m.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna parte convenuta, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico Controparte_2 del , in persona del legale rappr.te p.t., Organizzazione_8 al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'attore, , Parte_1 dell'importo di €18.476,64, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva.
2. Rigetta, per la restante parte, le domande attoree.
3. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in data 2 maggio 2024.
Il Giudice dott.ssa Federica Rossi