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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 921/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 921 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Taiani per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Zanoni e Claudio Failoni per procura a mergine della comparsa di risposta del primo grado di giudizio;
, nata a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tomaselli per procura allegata alla comparsa di risposta;
[.
(già ) Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Milano alla via Benigno Crespi n. Controparte_4
23 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3889/2024, pubblicata il 24/07/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via principale e nel merito, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Salerno, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 3889/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ovvero respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti
Avv.ti e , rispetto alla procura alle liti Controparte_1 Parte_2 conferitagli dal Sig. e per l'effetto condannare gli stessi al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali nulla escluso o eccettuato, in violazione dell'art. 1176, co. 2, c.c in combinato disposto con l'art. 2236 c.c, cagionati all'appellante. Danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta e/o in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il tutto con consequenziale rigetto di tutte le eccezioni ed istanze sollevate e proposte dagli appellati. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato : “Nel merito: per le ragioni dedotte in Controparte_1 narrativa, previa integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di
Salerno – Sezione Civile n. 3889/2024, pubblicata il 24/07/2024 e resa tra le parti nel procedimento n. 9287/2020 R.G., dichiararsi l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata ovvero comunque respingersi integralmente tutte le domande proposte dall'attore-appellante nei confronti del Parte_1 convenuto avvocato , in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitarsi l'accoglimento delle domande ex adverso formulate al risarcimento dei danni che risulteranno causalmente riconducibili ai fatti di causa e che dovranno essere oggetto di rigorosa prova in giudizio, con esclusione di qualsivoglia voce di danno non adeguatamente provata, sovrabbondante o eccessiva. In ogni caso: con integrale vittoria delle spese di causa”.
Per l'appellata : “in via principale: considerare inammissibili Parte_2 ovvero rigettare l'impugnazione e conseguentemente le domande formulate dell'attore nei confronti della convenuta perché infondate in fatto ed in diritto;
in
2 via subordinata: in caso di accoglimento delle domande di risarcimento danni formulate dall'attore nei confronti o anche nei confronti della convenuta Pt_2
, previo accertamento della esatta misura della eventuale responsabilità della
[...] convenuta stessa, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Irlanda e rappresentanza generale per l'Italia in 20159 Milano, Via Benigno Crespi 23, p.iva , a tenerla P.IVA_2 indenne da qualsiasi esborso, competenza e spesa eventualmente disposti a suo carico all'esito del presente giudizio, ivi comprese le spese legali del giudizio stesso;
con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a spese generali 15% ed oltre a CNPA ed IVA come per legge”.
Per l'appellata : “nel merito, rispetto all'appello Controparte_2 principale: rigettarsi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 3889/2024 pubblicata il 24 luglio 2024 dal Tribunale Ordinario di Salerno in persona del giudice dott. Maria
Stefania Picece, notificata il 30 luglio 2024 a cura del difensore dell'appellata avv.
, resa nella causa promossa da nei confronti Parte_2 Parte_1 degli avvocati e e a cascata di Controparte_1 Parte_2 [...] comunque dichiarandosi le domande formulate Controparte_2 dall'appellante improponibili o inammissibili;
nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello promosso da , Parte_1
e dunque di ritenuta responsabilità degli avvocati e Controparte_1
nonché di riconoscimento di un danno effettivo prodotto nella sfera Parte_2 personale del signor e dell'esistenza di nesso eziologico tra la condotta Parte_1 dei convenuti oggi appellanti e l'evento dannoso, nonché lì ove fosse accertata
l'operatività della polizza Zurich Insurance Europe A.G. - Rappresentanza
Generale per l'Italia a garanzia dell'avv. : - accertarsi e dichiararsi Parte_2 la precisa misura dell'obbligazione di spettanza dell'avv. secondo Parte_2 criteri tecnici di prova rigorosi e mantenersi l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, comunque ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- in conseguenza, valutarsi
l'obbligazione della compagnia nel rispetto dei precisi limiti contrattuali previsti dal contratto di assicurazione (inclusi franchigie, scoperti a carico dell'assicurato
e massimali per anno assicurativo e per sinistro) - escludersi, comunque, ogni obbligazione della compagnia per quanto riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi e riverberantesi sulla posizione dell'avv. in ragione Parte_2
3 della, eventuale, solidarietà passiva;
accertarsi, pertanto anche a tal fine, l'esatta quota di eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta dell'avv.
e limitarsi l'obbligazione di garanzia della terza chiamata Parte_2 [...]
a tale stretta risultanza (sempre nei limiti di Controparte_3 polizza, incluso massimale, franchigie, scoperti etc.); - nella denegata ipotesi di condanna dell'avv. oltre la propria quota di responsabilità in virtù Parte_2 del principio di solidarietà e di condanna della compagnia a tener manlevato la medesima (sempre nei limiti riferiti di polizza), oltre la stretta e riferita quota, ci si riserva ogni azione, in particolare di surroga e di regresso, nei confronti degli altri coobbligati;
in ogni caso: con vittoria di spese e di onorari”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigetta la domanda di di condanna Parte_1 degli avv.ti e al risarcimento dei danni non Controparte_1 Parte_2 patrimoniali per inadempimento contrattuale in relazione alla tardiva proposizione dell'appello avverso una sentenza di condanna penale emessa dal Tribunale di
Trento in composizione monocratica (R.G. n. 696/2009) per reati fiscali e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Il giudice di primo grado espone che, con sentenza n. 309/11 del 15.3.2011, depositata in cancelleria in data 28.4.2011, l'attore era stato Parte_1 condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali;
che gli avv.ti e , di Controparte_1 Parte_2 comune accordo con , avevano proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Trento, sezione penale;
che la Corte
d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione, depositata il giorno successivo alla scadenza del termine utile;
che la Corte di
Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte d'appello; che, divenuta esecutiva la condanna penale, doveva scontare la pena Parte_1 detentiva inflitta;
che dall'inadempimento contrattuale degli avv.ti CP_1
e per la tardiva impugnazione non sembra potersi derivare il
[...] Parte_2 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza della detenzione;
che, infatti, non vi sono elementi sufficienti per affermare che, se i convenuti avessero proposto impugnazione nei termini, la Corte d'Appello di
Trento avrebbe accolto i motivi di appello assolvendo l'attuale parte attorea dalle imputazioni;
che l'attore si è limitato a dedurre una responsabilità professionale dei
4 convenuti senza, tuttavia, addurre elementi di fatto necessari da cui desumere che, qualora l'appello fosse stato tempestivamente proposto, l'attore avrebbe conseguito il risultato sperato;
che l'attore non ha neanche fornito al giudice del merito elementi necessari volti ad una quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili.
L'appello propone appello avverso la sentenza, con il quale censura Parte_1
l'errore consistente nell'aver ignorato che l'inadempimento dei convenuti/appellati ha determinato un danno effettivo, consistente nella definitiva perdita del diritto di potersi difendere nel processo penale di secondo grado.
Osserva che il deposito tardivo dell'impugnazione ha violato il suo diritto di difesa, al di là dell'esito del giudizio di secondo grado, non consentendogli di ottenere, seppure secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio
(non l'integrale accoglimento dell'appello proposto ma una situazione di vantaggio); che la giurisprudenza e la dottrina hanno ormai superato il criterio della certezza, che in passato imponeva al cliente la probatio diabolica del fatto che, in assenza di errore professionale, il vantaggio per il cliente sarebbe stato, per l'appunto, non solo probabile ma addirittura certo (o “moralmente certo”); che il criterio probabilistico è applicato sia al nesso di causa tra errore professionale e danno, sia al nesso di causa fra il danno stesso e le conseguenze pregiudizievoli allegate dal cliente;
che, pertanto, basta provare che dalla mancata impugnazione
(sempre secondo il criterio del “più probabile che non”) sono derivati proprio quei danni che il cliente allega di aver subito;
che tale prova è stata fornita nel giudizio di primo grado, compresa la circostanza di aver patito la detenzione carceraria;
che nelle cause fra cliente e avvocato per responsabilità professionale la giurisprudenza ricorre spesso al criterio della “perdita di chance”; che, tuttavia, nel caso di inadempimento dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, il criterio della perdita di chance non rileva ai fini della sussistenza del “se” (sul quale non ci sono dubbi) ma, al più, ai fini della determinazione del “quanto”; che i convenuti non hanno mai provato di aver prestato correttamente il proprio operato, ma hanno allegato circostanze irrilevanti, quali maternità (Avv. ), tentativi di Parte_2 essere rimessi in termini per proporre nuovamente l'impugnazione e si sono limitati a dedurre che, anche se fosse stato depositato tempestivamente l'appello, il risultato non sarebbe stato certamente raggiunto.
La risposta degli appellati
5 , costituitosi, replica che l'appellante non ha fornito Controparte_1 alcun elemento probatorio circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività omessa, così difettando la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato;
che, per consolidato orientamento della Suprema
Corte, la perdita di una chance, intesa quest'ultima come mera eventualità astratta, non è di per sé risarcibile occorrendo verificare se, qualora il difensore avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni in termini di ragionevole probabilità logica;
che, inoltre, non risulta proposto alcun specifico motivo di gravame in ordine alla mancanza di elementi volti alla quantificazione delle conseguenze risarcibili;
che l'appellante non ha precisato in alcun modo se ha espiato, per intero o solo in parte, la pena inflitta dal
Tribunale di Trento, se quella pena sia stata scontata in carcere o in regime di misure alternative alla detenzione, se vi siano state riduzioni di pena per liberazione anticipata o per altri benefici, né sembra tener conto del periodo di pena già scontato in custodia cautelare prima della sentenza di condanna;
che vi sono altri provvedimenti definitivi di condanna emessi a carico dell'appellante (sentenza del
Gup del Tribunale di Rimini del 13.7.2011 e altra sentenza del Tribunale di Trento del 29.5.2014) per fatti di bancarotta, per i quali è stato emesso in data 19.3.2015 un provvedimento di cumulo delle pene (di anni 4, mesi 6 e giorni 18 di reclusione), nonché ulteriori provvedimenti durante l'esecuzione del cumulo stesso (ammissione al regime di semilibertà e varie riduzioni di pena per concessione della liberazione anticipata); che non è infine dato di sapere se l'appellante si sia attivato per richiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione fra i reati accertati con le sentenze di condanna, nella prospettiva di una possibile consistente riduzione di pena.
Anche , costituitasi, risponde che l'appellante non ha addotto alcun Parte_2 elemento di prova da cui desumere che, ove l'appello fosse stato tempestivamente proposto, la Corte di Appello di Trento lo avrebbe accolto;
che la carcerazione dell'imputato non è dovuta alla tardiva proposizione dell'appello di cui si discute, ma al cumulo della condanna con le altre riportate;
che, pertanto, non si è in presenza di alcun danno risarcibile, che controparte, peraltro, si è limitata ad allegare del tutto genericamente. L'appellata, inoltre, ripropone, in caso di accoglimento dell'appello, la domanda di garanzia nei confronti della chiamata in causa , con la quale ha stipulato la polizza di Controparte_2
6 assicurazione professionale, con espressa richiesta di copertura anche delle spese legali sostenute nel secondo grado, pure in caso di rigetto dell'appello.
Le medesime difese sono svolte da che, con Controparte_2 riguardo alla domanda di garanzia, non contesta l'esistenza della polizza assicurativa ma ne evidenzia, in caso di accoglimento dell'appello, i limiti e le condizioni di efficacia. Precisa che il contratto di assicurazione prevede un limite assicurativo (di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo) e, per ogni singolo sinistro, uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00 e un massimo di €
5.000,00. L'assicurazione, inoltre, è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsivoglia obbligazione derivategli in via di solidarietà, fermi in ogni caso tutti i limiti contrattuali riportati in seno alla polizza prodotta. Pertanto, l'operatività della polizza in favore dell'assicurata si arresta alla copertura della porzione di responsabilità esclusiva e diretta, mentre nulla potrebbe essere versato in manleva per quella quota di responsabilità che fosse, invece, addebitata a terzi soggetti, quali segnatamente l'avv. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ritardo nella presentazione dell'appello penale configura, senza alcun dubbio, un inadempimento degli obblighi di diligenza dei due difensori, ma per affermare la loro responsabilità professionale occorre anche la relazione di causalità (materiale) che lega l'inadempimento ad un evento di danno (e, ulteriormente, la relazione di causalità giuridica tra l'evento di danno e le conseguenze risarcibili).
L'evento di danno è l'elemento strutturale della responsabilità contrattuale che forma la materia devoluta in appello. Può presentarsi sotto una duplice forma. Un primo evento di danno consiste nella perdita dell'esito (totalmente o parzialmente) favorevole dell'appello penale, ove l'attore ipotizzi che l'appello, se tempestivamente proposto, sarebbe stato accolto e avrebbe portato al suo proscioglimento dai reati (o ad un altro risultato utile, come una riduzione della pena). Un secondo evento di danno, diverso dal primo, consiste nella privazione della possibilità di conseguire il vantaggio sperato (l'accoglimento totale o parziale dell'appello), ove l'attore sostenga che l'esito dell'appello penale era oggettivamente e assolutamente incerto ed eventuale (c.d. perdita di chance), purché il risultato sperato raggiunga una dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
Ciò premesso, occorre anzitutto verificare se l'attore ha proposto una domanda risarcitoria per la perdita di un probabile esito favorevole dell'appello, o invece per
7 la perdita di una chance di esito favorevole. Anzitutto perché la Suprema Corte ha chiarito che “la chance, ovvero la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene o risultato (che non è mera aspettativa di fatto, ma “bene” giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale: Cass. civ. sez. III n.
5641/2018) è oggetto di una domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (ancora Cass.
5641/2018)”. La domanda tesa al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto domanda nuova, non è proponibile per la prima volta in appello (Cass.,
2.9.2022, n. 25886).
Nel caso di specie, in primo grado l'attore ha chiesto il “risarcimento dei danni non patrimoniali nulla escluso o eccettuato ….. da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa”, senza specificare se il danno consiste nella perdita del probabile accoglimento in tutto o in parte dell'appello (primo evento) o, invece, nella perdita della chance di conseguire una riforma della sentenza di condanna di primo grado (secondo evento). Pertanto, entrambe le ipotesi di danno vanno considerate.
In relazione ai due possibili eventi di danno, gli esiti dell'accertamento giudiziale possono essere i seguenti:
1) le prove assunte consentono di affermare, in base ad un giudizio ex ante controfattuale di regolarità causale, che, se i difensori avessero proposto tempestivamente l'appello, certamente o probabilmente (secondo il criterio del “più probabile che non”), l'esito del giudizio di secondo grado sarebbe stato favorevole
(in tutto o in parte) al cliente. In tal caso sussiste la responsabilità contrattuale per il primo evento di danno, ed il professionista sarà tenuto a risarcire interamente le conseguenze dannose, a meno che i debitori dimostrino, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il ritardo nella presentazione dell'appello sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile (ossia, ad una causa esterna, imprevedibile o inevitabile, che abbia reso impossibile il rispetto del dovere di diligenza).
2) le prove assunte consentono di affermare che certamente o probabilmente
(secondo il criterio del “più probabile che non”) l'esito del giudizio di appello sarebbe stato sfavorevole al cliente. In tal caso, i difensori non risponderanno di
8 nessuno dei due possibili eventi di danno, poiché il cliente non aveva neppure una chance di successo.
3) il cliente-creditore non è in grado di dimostrare il probabile esito dell'appello, trattandosi di un evento oggettivamente e assolutamente incerto. Tale ipotesi ricorre quando è impossibile prevedere, in termini probabilistici, il risultato che avrebbe avuto la condotta diligente dei difensori, poiché esso dipende, non solo dalla diligenza e dalla perizia, ma anche da fattori indeterminabili. In tal caso non si può affermare la sussistenza di una relazione di causalità tra la condotta colposa dei professionisti (la presentazione tardiva dell'appello) e il primo evento di danno (la perdita del proscioglimento in appello), ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire interamente le conseguenze dannose. È, invece, ipotizzabile la relazione di causalità (anche questa da verificare in termini di “più probabile che non”) tra la condotta colposa e il secondo tipo di evento di danno, consistente nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale (c.d. perdita di chance), purché il risultato sperato raggiunga una dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. Si tratterà di risarcire, non più (tutte) le conseguenze dannose di un evento consistente nell'aver privato il cliente del probabile esito favore dell'appello, ma di risarcire la perdita della speranza di conseguire tale risultato. Dovendosi risarcire, non la perdita del risultato favorevole, liquidabile con certezza, ma la perdita di una chance di successo, la liquidazione non può che essere equitativa e rapportata a tutte le circostanze del caso (Cass.,
11.11.2019, n. 28993; Cass., 9.3.2018, n. 5641).
La sentenza di primo grado ha escluso, per assenza di prova alla quale era onerato l'attore, la sussistenza del primo evento di danno, consistente nella perdita dell'esito favorevole dell'appello penale. Secondo l'appellante, però, “gli elementi per addurre che l'appello era fondato e che la proposizione tempestiva avrebbe raggiunto il risultato sperato, sono stati forniti proprio dagli stessi convenuti- appellati, i quali hanno incaricato a proprie spese l'Avv. ed il Prof. Avv. CP_5
Ceresa Gastaldo, al fine di predisporre il ricorso per Cassazione per impugnare
l'ordinanza che respingeva la remissione in termini”. Si tratta, tuttavia, di un indizio del tutto labile e privo di concludenza, che non consente di pervenire ad alcuna conclusione oggettiva su un presumibile esito favorevole.
La sentenza di primo grado non ha considerato la seconda e diversa ipotesi di danno, consistente nella perdita della chance di conseguire un risultato utile
9 dall'appello penale. Questa seconda ipotesi viene riproposta in appello, censurando l'omissione del suo accertamento da parte del primo giudice.
Sotto tale aspetto, non può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui “nelle cause fra cliente e avvocato per responsabilità professionale, la giurisprudenza ricorre spesso al criterio della "perdita di chance"; tuttavia, nel caso di inadempimento dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, il criterio della perdita di chance non rileva ai fini della sussistenza del "SE" (sul quale non ci sono dubbi) ma, al più, ai fini della determinazione del "QUANTO"”. In realtà, non viene meno, neanche rispetto al secondo evento di danno (la perdita di una chance di successo), l'onere del creditore di provare la sua sussistenza e la sua relazione causale con l'inadempimento. Onere che consiste nel dimostrare (secondo il criterio del “più probabile che non”) che l'esito dell'appello era di impossibile previsione e che, pertanto, la condotta colposa degli appellati (il ritardo nella presentazione dell'appello), ha comportato la perdita della speranza di conseguire un risultato utile in appello (proscioglimento o riduzione della pena), esito assolutamente incerto, ma apprezzabile, serio e consistente.
L'onere dell'odierno appellante di provare il nesso di causalità tra la condotta negligente dei suoi difensori e un evento di danno non è stato dimostrato, non solo rispetto al primo evento ipotizzabile (la perdita del risultato favorevole dell'appello) escluso dalla sentenza impugnata, ma neanche rispetto al secondo evento ipotizzabile (la perdita della chance di conseguire un risultato favorevole del tutto incerto), devoluto alla cognizione della Corte. L'appellante avrebbe dovuto esporre sinteticamente le ragioni della sua condanna e le censure svolte nell'atto di appello tardivamente depositato e spiegare che, secondo un giudizio prognostico fondato sul criterio della preponderanza dell'evidenza (ovvero, del “più probabile che non”), i motivi di impugnazione non erano probabilmente fondati, né probabilmente infondati, ma di esito incerto.
L'onere, però, non è stato assolto, poiché in primo grado l'attore non ha allegato alcunché sulle ragioni della sua condanna e sui motivi svolti nell'appello tardivo, ancorando la sua domanda risarcitoria esclusivamente all'inadempimento dei difensori. Non ha neanche prodotto l'appello tardivamente proposto, ma solo la sentenza di condanna del Tribunale di Trento (oltre ad un provvedimento della
Corte d'appello di Trento che ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione).
Di qui il rigetto dell'appello, che assorbe le domande di manleva.
10 Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore degli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile modesto).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 921/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di , di e della Controparte_1 Parte_2 [...]
, che liquida, per ciascun appellato, in € 5.000,00 per Controparte_2 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott. Francesco BRUNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 921 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Taiani per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
); C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Zanoni e Claudio Failoni per procura a mergine della comparsa di risposta del primo grado di giudizio;
, nata a [...] il [...] ); Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Tomaselli per procura allegata alla comparsa di risposta;
[.
(già ) Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Milano alla via Benigno Crespi n. Controparte_4
23 (p.iva ); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellati -
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3889/2024, pubblicata il 24/07/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in via principale e nel merito, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello di Salerno, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti nell'atto introduttivo del presente giudizio il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 3889/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, ovvero respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dei convenuti
Avv.ti e , rispetto alla procura alle liti Controparte_1 Parte_2 conferitagli dal Sig. e per l'effetto condannare gli stessi al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali nulla escluso o eccettuato, in violazione dell'art. 1176, co. 2, c.c in combinato disposto con l'art. 2236 c.c, cagionati all'appellante. Danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta e/o in via equitativa, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il tutto con consequenziale rigetto di tutte le eccezioni ed istanze sollevate e proposte dagli appellati. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellato : “Nel merito: per le ragioni dedotte in Controparte_1 narrativa, previa integrale conferma della impugnata sentenza del Tribunale di
Salerno – Sezione Civile n. 3889/2024, pubblicata il 24/07/2024 e resa tra le parti nel procedimento n. 9287/2020 R.G., dichiararsi l'impugnazione inammissibile o manifestamente infondata ovvero comunque respingersi integralmente tutte le domande proposte dall'attore-appellante nei confronti del Parte_1 convenuto avvocato , in quanto infondate in fatto ed in Controparte_1 diritto;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, limitarsi l'accoglimento delle domande ex adverso formulate al risarcimento dei danni che risulteranno causalmente riconducibili ai fatti di causa e che dovranno essere oggetto di rigorosa prova in giudizio, con esclusione di qualsivoglia voce di danno non adeguatamente provata, sovrabbondante o eccessiva. In ogni caso: con integrale vittoria delle spese di causa”.
Per l'appellata : “in via principale: considerare inammissibili Parte_2 ovvero rigettare l'impugnazione e conseguentemente le domande formulate dell'attore nei confronti della convenuta perché infondate in fatto ed in diritto;
in
2 via subordinata: in caso di accoglimento delle domande di risarcimento danni formulate dall'attore nei confronti o anche nei confronti della convenuta Pt_2
, previo accertamento della esatta misura della eventuale responsabilità della
[...] convenuta stessa, condannare , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Irlanda e rappresentanza generale per l'Italia in 20159 Milano, Via Benigno Crespi 23, p.iva , a tenerla P.IVA_2 indenne da qualsiasi esborso, competenza e spesa eventualmente disposti a suo carico all'esito del presente giudizio, ivi comprese le spese legali del giudizio stesso;
con vittoria di compensi e spese di causa, oltre a spese generali 15% ed oltre a CNPA ed IVA come per legge”.
Per l'appellata : “nel merito, rispetto all'appello Controparte_2 principale: rigettarsi ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 3889/2024 pubblicata il 24 luglio 2024 dal Tribunale Ordinario di Salerno in persona del giudice dott. Maria
Stefania Picece, notificata il 30 luglio 2024 a cura del difensore dell'appellata avv.
, resa nella causa promossa da nei confronti Parte_2 Parte_1 degli avvocati e e a cascata di Controparte_1 Parte_2 [...] comunque dichiarandosi le domande formulate Controparte_2 dall'appellante improponibili o inammissibili;
nel merito, in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui venisse accolto l'appello promosso da , Parte_1
e dunque di ritenuta responsabilità degli avvocati e Controparte_1
nonché di riconoscimento di un danno effettivo prodotto nella sfera Parte_2 personale del signor e dell'esistenza di nesso eziologico tra la condotta Parte_1 dei convenuti oggi appellanti e l'evento dannoso, nonché lì ove fosse accertata
l'operatività della polizza Zurich Insurance Europe A.G. - Rappresentanza
Generale per l'Italia a garanzia dell'avv. : - accertarsi e dichiararsi Parte_2 la precisa misura dell'obbligazione di spettanza dell'avv. secondo Parte_2 criteri tecnici di prova rigorosi e mantenersi l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, comunque ampiamente riducendosi le avverse pretese;
- in conseguenza, valutarsi
l'obbligazione della compagnia nel rispetto dei precisi limiti contrattuali previsti dal contratto di assicurazione (inclusi franchigie, scoperti a carico dell'assicurato
e massimali per anno assicurativo e per sinistro) - escludersi, comunque, ogni obbligazione della compagnia per quanto riguarda la quota di responsabilità imputabile a terzi e riverberantesi sulla posizione dell'avv. in ragione Parte_2
3 della, eventuale, solidarietà passiva;
accertarsi, pertanto anche a tal fine, l'esatta quota di eventuale danno da porsi in stretta relazione con la condotta dell'avv.
e limitarsi l'obbligazione di garanzia della terza chiamata Parte_2 [...]
a tale stretta risultanza (sempre nei limiti di Controparte_3 polizza, incluso massimale, franchigie, scoperti etc.); - nella denegata ipotesi di condanna dell'avv. oltre la propria quota di responsabilità in virtù Parte_2 del principio di solidarietà e di condanna della compagnia a tener manlevato la medesima (sempre nei limiti riferiti di polizza), oltre la stretta e riferita quota, ci si riserva ogni azione, in particolare di surroga e di regresso, nei confronti degli altri coobbligati;
in ogni caso: con vittoria di spese e di onorari”.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto rigetta la domanda di di condanna Parte_1 degli avv.ti e al risarcimento dei danni non Controparte_1 Parte_2 patrimoniali per inadempimento contrattuale in relazione alla tardiva proposizione dell'appello avverso una sentenza di condanna penale emessa dal Tribunale di
Trento in composizione monocratica (R.G. n. 696/2009) per reati fiscali e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
Il giudice di primo grado espone che, con sentenza n. 309/11 del 15.3.2011, depositata in cancelleria in data 28.4.2011, l'attore era stato Parte_1 condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali;
che gli avv.ti e , di Controparte_1 Parte_2 comune accordo con , avevano proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Trento, sezione penale;
che la Corte
d'appello lo aveva dichiarato inammissibile per tardività dell'impugnazione, depositata il giorno successivo alla scadenza del termine utile;
che la Corte di
Cassazione aveva confermato la sentenza della Corte d'appello; che, divenuta esecutiva la condanna penale, doveva scontare la pena Parte_1 detentiva inflitta;
che dall'inadempimento contrattuale degli avv.ti CP_1
e per la tardiva impugnazione non sembra potersi derivare il
[...] Parte_2 diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza della detenzione;
che, infatti, non vi sono elementi sufficienti per affermare che, se i convenuti avessero proposto impugnazione nei termini, la Corte d'Appello di
Trento avrebbe accolto i motivi di appello assolvendo l'attuale parte attorea dalle imputazioni;
che l'attore si è limitato a dedurre una responsabilità professionale dei
4 convenuti senza, tuttavia, addurre elementi di fatto necessari da cui desumere che, qualora l'appello fosse stato tempestivamente proposto, l'attore avrebbe conseguito il risultato sperato;
che l'attore non ha neanche fornito al giudice del merito elementi necessari volti ad una quantificazione delle conseguenze dannose risarcibili.
L'appello propone appello avverso la sentenza, con il quale censura Parte_1
l'errore consistente nell'aver ignorato che l'inadempimento dei convenuti/appellati ha determinato un danno effettivo, consistente nella definitiva perdita del diritto di potersi difendere nel processo penale di secondo grado.
Osserva che il deposito tardivo dell'impugnazione ha violato il suo diritto di difesa, al di là dell'esito del giudizio di secondo grado, non consentendogli di ottenere, seppure secondo un criterio probabilistico, una situazione di vantaggio
(non l'integrale accoglimento dell'appello proposto ma una situazione di vantaggio); che la giurisprudenza e la dottrina hanno ormai superato il criterio della certezza, che in passato imponeva al cliente la probatio diabolica del fatto che, in assenza di errore professionale, il vantaggio per il cliente sarebbe stato, per l'appunto, non solo probabile ma addirittura certo (o “moralmente certo”); che il criterio probabilistico è applicato sia al nesso di causa tra errore professionale e danno, sia al nesso di causa fra il danno stesso e le conseguenze pregiudizievoli allegate dal cliente;
che, pertanto, basta provare che dalla mancata impugnazione
(sempre secondo il criterio del “più probabile che non”) sono derivati proprio quei danni che il cliente allega di aver subito;
che tale prova è stata fornita nel giudizio di primo grado, compresa la circostanza di aver patito la detenzione carceraria;
che nelle cause fra cliente e avvocato per responsabilità professionale la giurisprudenza ricorre spesso al criterio della “perdita di chance”; che, tuttavia, nel caso di inadempimento dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, il criterio della perdita di chance non rileva ai fini della sussistenza del “se” (sul quale non ci sono dubbi) ma, al più, ai fini della determinazione del “quanto”; che i convenuti non hanno mai provato di aver prestato correttamente il proprio operato, ma hanno allegato circostanze irrilevanti, quali maternità (Avv. ), tentativi di Parte_2 essere rimessi in termini per proporre nuovamente l'impugnazione e si sono limitati a dedurre che, anche se fosse stato depositato tempestivamente l'appello, il risultato non sarebbe stato certamente raggiunto.
La risposta degli appellati
5 , costituitosi, replica che l'appellante non ha fornito Controparte_1 alcun elemento probatorio circa il probabile esito favorevole del risultato dell'attività omessa, così difettando la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato;
che, per consolidato orientamento della Suprema
Corte, la perdita di una chance, intesa quest'ultima come mera eventualità astratta, non è di per sé risarcibile occorrendo verificare se, qualora il difensore avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni in termini di ragionevole probabilità logica;
che, inoltre, non risulta proposto alcun specifico motivo di gravame in ordine alla mancanza di elementi volti alla quantificazione delle conseguenze risarcibili;
che l'appellante non ha precisato in alcun modo se ha espiato, per intero o solo in parte, la pena inflitta dal
Tribunale di Trento, se quella pena sia stata scontata in carcere o in regime di misure alternative alla detenzione, se vi siano state riduzioni di pena per liberazione anticipata o per altri benefici, né sembra tener conto del periodo di pena già scontato in custodia cautelare prima della sentenza di condanna;
che vi sono altri provvedimenti definitivi di condanna emessi a carico dell'appellante (sentenza del
Gup del Tribunale di Rimini del 13.7.2011 e altra sentenza del Tribunale di Trento del 29.5.2014) per fatti di bancarotta, per i quali è stato emesso in data 19.3.2015 un provvedimento di cumulo delle pene (di anni 4, mesi 6 e giorni 18 di reclusione), nonché ulteriori provvedimenti durante l'esecuzione del cumulo stesso (ammissione al regime di semilibertà e varie riduzioni di pena per concessione della liberazione anticipata); che non è infine dato di sapere se l'appellante si sia attivato per richiedere in sede esecutiva l'applicazione della continuazione fra i reati accertati con le sentenze di condanna, nella prospettiva di una possibile consistente riduzione di pena.
Anche , costituitasi, risponde che l'appellante non ha addotto alcun Parte_2 elemento di prova da cui desumere che, ove l'appello fosse stato tempestivamente proposto, la Corte di Appello di Trento lo avrebbe accolto;
che la carcerazione dell'imputato non è dovuta alla tardiva proposizione dell'appello di cui si discute, ma al cumulo della condanna con le altre riportate;
che, pertanto, non si è in presenza di alcun danno risarcibile, che controparte, peraltro, si è limitata ad allegare del tutto genericamente. L'appellata, inoltre, ripropone, in caso di accoglimento dell'appello, la domanda di garanzia nei confronti della chiamata in causa , con la quale ha stipulato la polizza di Controparte_2
6 assicurazione professionale, con espressa richiesta di copertura anche delle spese legali sostenute nel secondo grado, pure in caso di rigetto dell'appello.
Le medesime difese sono svolte da che, con Controparte_2 riguardo alla domanda di garanzia, non contesta l'esistenza della polizza assicurativa ma ne evidenzia, in caso di accoglimento dell'appello, i limiti e le condizioni di efficacia. Precisa che il contratto di assicurazione prevede un limite assicurativo (di € 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo) e, per ogni singolo sinistro, uno scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00 e un massimo di €
5.000,00. L'assicurazione, inoltre, è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsivoglia obbligazione derivategli in via di solidarietà, fermi in ogni caso tutti i limiti contrattuali riportati in seno alla polizza prodotta. Pertanto, l'operatività della polizza in favore dell'assicurata si arresta alla copertura della porzione di responsabilità esclusiva e diretta, mentre nulla potrebbe essere versato in manleva per quella quota di responsabilità che fosse, invece, addebitata a terzi soggetti, quali segnatamente l'avv. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ritardo nella presentazione dell'appello penale configura, senza alcun dubbio, un inadempimento degli obblighi di diligenza dei due difensori, ma per affermare la loro responsabilità professionale occorre anche la relazione di causalità (materiale) che lega l'inadempimento ad un evento di danno (e, ulteriormente, la relazione di causalità giuridica tra l'evento di danno e le conseguenze risarcibili).
L'evento di danno è l'elemento strutturale della responsabilità contrattuale che forma la materia devoluta in appello. Può presentarsi sotto una duplice forma. Un primo evento di danno consiste nella perdita dell'esito (totalmente o parzialmente) favorevole dell'appello penale, ove l'attore ipotizzi che l'appello, se tempestivamente proposto, sarebbe stato accolto e avrebbe portato al suo proscioglimento dai reati (o ad un altro risultato utile, come una riduzione della pena). Un secondo evento di danno, diverso dal primo, consiste nella privazione della possibilità di conseguire il vantaggio sperato (l'accoglimento totale o parziale dell'appello), ove l'attore sostenga che l'esito dell'appello penale era oggettivamente e assolutamente incerto ed eventuale (c.d. perdita di chance), purché il risultato sperato raggiunga una dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza.
Ciò premesso, occorre anzitutto verificare se l'attore ha proposto una domanda risarcitoria per la perdita di un probabile esito favorevole dell'appello, o invece per
7 la perdita di una chance di esito favorevole. Anzitutto perché la Suprema Corte ha chiarito che “la chance, ovvero la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene o risultato (che non è mera aspettativa di fatto, ma “bene” giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale: Cass. civ. sez. III n.
5641/2018) è oggetto di una domanda ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi, per converso, nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale ma) eventistica (ancora Cass.
5641/2018)”. La domanda tesa al risarcimento del danno da perdita di chance, in quanto domanda nuova, non è proponibile per la prima volta in appello (Cass.,
2.9.2022, n. 25886).
Nel caso di specie, in primo grado l'attore ha chiesto il “risarcimento dei danni non patrimoniali nulla escluso o eccettuato ….. da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa”, senza specificare se il danno consiste nella perdita del probabile accoglimento in tutto o in parte dell'appello (primo evento) o, invece, nella perdita della chance di conseguire una riforma della sentenza di condanna di primo grado (secondo evento). Pertanto, entrambe le ipotesi di danno vanno considerate.
In relazione ai due possibili eventi di danno, gli esiti dell'accertamento giudiziale possono essere i seguenti:
1) le prove assunte consentono di affermare, in base ad un giudizio ex ante controfattuale di regolarità causale, che, se i difensori avessero proposto tempestivamente l'appello, certamente o probabilmente (secondo il criterio del “più probabile che non”), l'esito del giudizio di secondo grado sarebbe stato favorevole
(in tutto o in parte) al cliente. In tal caso sussiste la responsabilità contrattuale per il primo evento di danno, ed il professionista sarà tenuto a risarcire interamente le conseguenze dannose, a meno che i debitori dimostrino, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che il ritardo nella presentazione dell'appello sia stato determinato da impossibilità della prestazione per causa a loro non imputabile (ossia, ad una causa esterna, imprevedibile o inevitabile, che abbia reso impossibile il rispetto del dovere di diligenza).
2) le prove assunte consentono di affermare che certamente o probabilmente
(secondo il criterio del “più probabile che non”) l'esito del giudizio di appello sarebbe stato sfavorevole al cliente. In tal caso, i difensori non risponderanno di
8 nessuno dei due possibili eventi di danno, poiché il cliente non aveva neppure una chance di successo.
3) il cliente-creditore non è in grado di dimostrare il probabile esito dell'appello, trattandosi di un evento oggettivamente e assolutamente incerto. Tale ipotesi ricorre quando è impossibile prevedere, in termini probabilistici, il risultato che avrebbe avuto la condotta diligente dei difensori, poiché esso dipende, non solo dalla diligenza e dalla perizia, ma anche da fattori indeterminabili. In tal caso non si può affermare la sussistenza di una relazione di causalità tra la condotta colposa dei professionisti (la presentazione tardiva dell'appello) e il primo evento di danno (la perdita del proscioglimento in appello), ponendo a carico del debitore l'obbligo di risarcire interamente le conseguenze dannose. È, invece, ipotizzabile la relazione di causalità (anche questa da verificare in termini di “più probabile che non”) tra la condotta colposa e il secondo tipo di evento di danno, consistente nella privazione della possibilità di conseguire un vantaggio sperato, incerto ed eventuale (c.d. perdita di chance), purché il risultato sperato raggiunga una dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. Si tratterà di risarcire, non più (tutte) le conseguenze dannose di un evento consistente nell'aver privato il cliente del probabile esito favore dell'appello, ma di risarcire la perdita della speranza di conseguire tale risultato. Dovendosi risarcire, non la perdita del risultato favorevole, liquidabile con certezza, ma la perdita di una chance di successo, la liquidazione non può che essere equitativa e rapportata a tutte le circostanze del caso (Cass.,
11.11.2019, n. 28993; Cass., 9.3.2018, n. 5641).
La sentenza di primo grado ha escluso, per assenza di prova alla quale era onerato l'attore, la sussistenza del primo evento di danno, consistente nella perdita dell'esito favorevole dell'appello penale. Secondo l'appellante, però, “gli elementi per addurre che l'appello era fondato e che la proposizione tempestiva avrebbe raggiunto il risultato sperato, sono stati forniti proprio dagli stessi convenuti- appellati, i quali hanno incaricato a proprie spese l'Avv. ed il Prof. Avv. CP_5
Ceresa Gastaldo, al fine di predisporre il ricorso per Cassazione per impugnare
l'ordinanza che respingeva la remissione in termini”. Si tratta, tuttavia, di un indizio del tutto labile e privo di concludenza, che non consente di pervenire ad alcuna conclusione oggettiva su un presumibile esito favorevole.
La sentenza di primo grado non ha considerato la seconda e diversa ipotesi di danno, consistente nella perdita della chance di conseguire un risultato utile
9 dall'appello penale. Questa seconda ipotesi viene riproposta in appello, censurando l'omissione del suo accertamento da parte del primo giudice.
Sotto tale aspetto, non può condividersi la tesi dell'appellante, secondo cui “nelle cause fra cliente e avvocato per responsabilità professionale, la giurisprudenza ricorre spesso al criterio della "perdita di chance"; tuttavia, nel caso di inadempimento dell'avvocato per omessa o tardiva impugnazione, il criterio della perdita di chance non rileva ai fini della sussistenza del "SE" (sul quale non ci sono dubbi) ma, al più, ai fini della determinazione del "QUANTO"”. In realtà, non viene meno, neanche rispetto al secondo evento di danno (la perdita di una chance di successo), l'onere del creditore di provare la sua sussistenza e la sua relazione causale con l'inadempimento. Onere che consiste nel dimostrare (secondo il criterio del “più probabile che non”) che l'esito dell'appello era di impossibile previsione e che, pertanto, la condotta colposa degli appellati (il ritardo nella presentazione dell'appello), ha comportato la perdita della speranza di conseguire un risultato utile in appello (proscioglimento o riduzione della pena), esito assolutamente incerto, ma apprezzabile, serio e consistente.
L'onere dell'odierno appellante di provare il nesso di causalità tra la condotta negligente dei suoi difensori e un evento di danno non è stato dimostrato, non solo rispetto al primo evento ipotizzabile (la perdita del risultato favorevole dell'appello) escluso dalla sentenza impugnata, ma neanche rispetto al secondo evento ipotizzabile (la perdita della chance di conseguire un risultato favorevole del tutto incerto), devoluto alla cognizione della Corte. L'appellante avrebbe dovuto esporre sinteticamente le ragioni della sua condanna e le censure svolte nell'atto di appello tardivamente depositato e spiegare che, secondo un giudizio prognostico fondato sul criterio della preponderanza dell'evidenza (ovvero, del “più probabile che non”), i motivi di impugnazione non erano probabilmente fondati, né probabilmente infondati, ma di esito incerto.
L'onere, però, non è stato assolto, poiché in primo grado l'attore non ha allegato alcunché sulle ragioni della sua condanna e sui motivi svolti nell'appello tardivo, ancorando la sua domanda risarcitoria esclusivamente all'inadempimento dei difensori. Non ha neanche prodotto l'appello tardivamente proposto, ma solo la sentenza di condanna del Tribunale di Trento (oltre ad un provvedimento della
Corte d'appello di Trento che ha respinto la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione).
Di qui il rigetto dell'appello, che assorbe le domande di manleva.
10 Stante il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della decisione impugnata, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, fermo restando il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellante al rimborso degli onorari di difesa in favore degli appellati, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore indeterminabile modesto).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione (c.d. doppio contributo).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 921/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore di , di e della Controparte_1 Parte_2 [...]
, che liquida, per ciascun appellato, in € 5.000,00 per Controparte_2 onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Dà atto, a norma dell'art 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/02, della sussistenza del presupposto processuale per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno lì 01/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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