Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2022, proposto da
Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Lepidi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province L'AQ e ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'AQ, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per la condanna al risarcimento
del danno curriculare causato dal silenzio inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'AQ e ER (già Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città de L'AQ e i Comuni del Cratere) sulle istanze della società Servizi Integrati s.r.l. a decorrere dal 2016 e, successivamente, del procuratore, nell'interesse di parte ricorrente, del 22 giugno 2020, tutte finalizzate ad ottenere il visto ex art. 4, comma 3 D.M. n. 154/2017 sul certificato esecuzione dei lavori afferente le opere di consolidamento statico e recupero conservativo della Chiesa della AT IA in L'AQ (categoria OS2-A), concluse regolarmente il 6 agosto 2015, come da certificato di regolare esecuzione del 1 settembre 2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province L'AQ e ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. LU Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Il ricorso in esame ha ad oggetto la domanda risarcitoria del danno curriculare causato dal silenzio inadempimento serbato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’AQ e ER (già Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città de L’AQ e i Comuni del Cratere) sulle istanze volte ad ottenere il visto ex art. 4, comma 3, del D.M. n. 154/2017 sul certificato esecuzione dei lavori afferenti alle opere di consolidamento statico e recupero conservativo della Chiesa della AT IA in L’AQ (categoria OS2-A).
In particolare, la ricorrente premette in fatto di aver stipulato in data 3.11.2011 il contratto d’appalto e di aver concluso i lavori in data 6.8.2015, come da certificato di regolare esecuzione emesso il 1.9.2015.
Espone di aver trasmesso detto documento all’allora competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città de L’AQ e i Comuni del Cratere per l’apposizione del visto ex art. 4, comma 3 D.M. n. 154/2017 ( “Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all'articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti” ).
Si duole tuttavia che, solo in data 23.11.2021, il procedimento invocato si è concluso con apposizione del visto.
Lamenta, quindi, di aver beneficiato della spendita del predetto visto solo dopo oltre 5 anni dalla conclusione dei lavori, ottenendo la superiore classificazione III nella cat. OS-2A. Chiarisce che, dopo l’invio della domanda di apposizione del visto, la stazione appaltante avrebbe richiesto chiarimenti ultronei che esulavano dalle competenze dell’amministrazione, circa l’indicazione dei responsabili della condotta dei lavori e l’inserimento dei periodi di sospensione delle opere, poiché l’unico dato rilevante era in tesi solo la verifica del buon esito dei lavori sul bene sottoposto a tutela, non potendosi ravvisare in esso una sorta di controllo sulle vicende contrattuali che hanno interessato il committente e l’esecutore delle lavorazioni.
La condotta inerte della stazione appaltante avrebbe quindi precluso alla ricorrente di conseguire per tempo la classificazione superiore III della categoria OS-2A ( “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico” ) che avrebbe consentito la partecipazione a a procedure d’appalto per lavori specializzati pari a € 1.033.000,00 (in luogo dei € 516.000,00 previsti con la II classificazione).
In punto di diritto deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3 D.M. n. 154/2017 e ravvisa i presupposti dell’azione di condanna ex art. 30 c.p.a..
Il danno potrebbe essere in tesi quantificato in via equitativa in misura pari alla differenza degli importi dei lavori previsti dalle due classificazioni, applicando la percentuale massima del 5% in ragione del lasso di tempo trascorso dall’avvio del procedimento (3.2.2016 - trasmissione del CEL alla Soprintendenza) sino all’effettiva conclusione della vicenda con la possibilità di spendita della certificazione debitamente vistata (23.11.2021).
A giudizio della ricorrente, il sofferto danno curriculare o “danno da immagine depotenziata” potrebbe essere liquidato in via equitativa nella somma di € 25.850,00.
L’amministrazione si è costituita per resistere al gravame proposto ex adverso, depositando documentazione.
All’udienza di smaltimento del 17.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, in accoglimento della sollevata eccezione in rito va dichiarata la inutilizzabilità della documentazione depositata dall’amministrazione il 17.3.2026, in violazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a. ( “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi” ).
Il ricorso è infondato.
La domanda proposta ha espressamente riguardo al risarcimento del danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.
Per consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 6437/2025), "L'azione risarcitoria per danno da ritardo soggiace (....) al consueto regime che impone la dimostrazione - a cura dell'attore - oltre che del danno prodotto, anche del nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e dell'elemento psicologico della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7726 del 23 settembre 2024)" .
L'Adunanza Plenaria, in particolare, nella sentenza n. 5 del 2018 ha chiarito che nella fattispecie di risarcimento del danno da ritardo "Non si tratta, a differenza, dell'indennizzo forfettario introdotto in via sperimentale dal comma 1-bis dello stesso articolo 2-bis (inserito dall'art. 28, comma 9, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 213, n. 98), di un ristoro automatico (collegato alla mera violazione del termine): è, infatti, onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell'elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere" .
Ne consegue che la mera violazione del termine procedimentale non è, di per sé, fattore concretante la dedotta responsabilità.
Ebbene, come indicato nel ricorso, la fattispecie dedotta si caratterizza per una durata del procedimento effettivamente anomala, ma che è risultata essere stata condizionata dalla necessità di acquisire documentati chiarimenti, ad esempio in merito alla indicazione del ruolo svolto dai responsabili della condotta dei lavori (nota della Soprintendenza del 26.5.2020, del 1.7.2020, del 17.8.2020) nonché in merito ai periodi di sospensione (nota della Soprintendenza del 16.6.2016).
Giova rammentare che, ai fini della qualificazione per l’esecuzione di lavori su beni culturali, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nelle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 dell’allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, i certificati relativi ai lavori svolti per amministrazioni pubbliche, per committenti privati o in proprio devono essere corredati anche dall’attestazione rilasciata dall’autorità competente alla tutela del bene oggetto dell’intervento.
L’attestazione di “buon esito” rilasciata dall’organo di tutela — che si aggiunge alla dichiarazione di regolarità e buon esito del committente — riveste un carattere propriamente specialistico. Essa rappresenta, infatti, il riconoscimento del corretto approccio dell’impresa alle specificità degli interventi su beni culturali, attestandone l’idoneità a conseguire la qualificazione necessaria per partecipare a successive ed analoghe procedure di appalto.
In assenza di questo “nulla osta” rilasciato dall’autorità preposta, i certificati di esecuzione non possono essere utilizzati per la qualificazione nelle categorie che riguardano interventi su immobili sottoposti a tutela.
Ciò posto, gli argomenti di parte ricorrente non sono condivisibili.
Il profilo sul quale la ricorrente incentra il proprio costrutto argomentativo riguarda la c.d. spettanza del bene della vita (poi effettivamente riconosciuta) e, tuttavia, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento poiché la parte ricorrente non ha dimostrato di aver attivato quei rimedi - processuali (azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.) o quanto meno procedimentali (intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9-bis, della L. n. 241 del 1990) per sopperire all'inerzia delle amministrazioni resistenti nella definizione del procedimento.
Difatti, il danno da ritardo non può essere riconosciuto quando il ricorrente non abbia posto in essere alcuno degli strumenti previsti per contrastare o limitare gli effetti del ritardo, integrandosi in tale ipotesi un difetto di prova non solo del danno, ma anche del nesso causale tra l’inerzia e il pregiudizio lamentato. Tale inattività esclude in radice la possibilità di affermare che l’eventuale ritardo dell’amministrazione abbia effettivamente arrecato un danno risarcibile: il privato non può infatti dolersi delle conseguenze pregiudizievoli di una situazione che egli stesso ha contribuito a perpetuare omettendo di utilizzare gli strumenti che la legge espressamente gli riconosce.
Ne deriva che la stessa configurabilità del danno da ritardo resta preclusa, mancando la dimostrazione dell’adempimento dell’onere – gravante sul ricorrente – di attivarsi tempestivamente mediante i rimedi processuali e procedimentali disponibili. In assenza di tale prova, la pretesa risarcitoria si rivela infondata e deve essere respinta.
Non può neppure ritenersi raggiunta la prova dell’esistenza di un effettivo pregiudizio economico. La ricorrente, infatti, si limita ad allegare in via del tutto generica che il ritardo nell’attribuzione della classifica III della cat. OS-2A avrebbe inciso sulla possibilità di partecipare a procedure di gara, ma non fornisce alcuna dimostrazione concreta in tal senso.
Nel ricorso non è indicato alcun appalto specifico, né vengono prodotti bandi, avvisi o atti di gara dai quali risulti che, nel periodo interessato dal ritardo, la società avrebbe potuto presentare offerta e che la partecipazione fosse preclusa unicamente per la mancata disponibilità, in quel momento, della classifica alla quale aspirava.
In assenza di tali elementi, resta del tutto indimostrato che la ricorrente fosse titolare di un interesse effettivo, concreto e attuale a concorrere a determinate procedure e che tali procedure imponessero come requisito imprescindibile il possesso della classifica III.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità tra il ritardo dell’amministrazione e un danno patrimoniale effettivamente subito: manca sia la prova dell’occasione persa (ossia della concreta possibilità di partecipare a specifiche gare), sia la verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori necessari per la partecipazione, sia, infine, qualsiasi elemento che consenta di ritenere che la ricorrente avrebbe avuto una ragionevole probabilità di aggiudicarsi gli appalti asseritamente preclusi.
In difetto di tali dimostrazioni, la domanda risarcitoria si fonda su mere ipotesi astratte e non può pertanto essere accolta.
Può disporsi la integrale compensazione delle spese di giudizio ad una complessiva valutazione dei fatti di causa e tenuto conto delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L’AQ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’AQ nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
LU Di Vita, Presidente, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LU Di Vita |
IL SEGRETARIO