Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 12/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 974/2021
Il GO Avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F.: ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. DEL BOCA FLAVIA C.F._2
Parte attrice e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
BONALUMI GIOVANNI
Parte convenuta
(Cod. Fisc. ) e CP_2 C.F._4 Controparte_3
(Cod. Fisc. ), assistiti e difesi dall'Avv. SERGIO IAVELLI C.F._5
Parte convenuta
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. RUSSO Controparte_4
GIUSEPPE
Terzo chiamato
(c.f. ), assistita e difesa dall'Avv. CP_5 C.F._6
FRANCO BAZZI
Terza chiamata
CONCLUSIONI: per parte attrice, come da atto di citazione: NEL MERITO: - dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i SI.ri , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, in solido tra loro, a rimuovere ogni impedimento attuale all'esercizio, con le
[...] modalità e l'estensione pacificamente esercitata fino all'edificazione degli immobili
- dichiarare tenuti e Parte_2 Parte_1 conseguentemente condannare i SI.ri , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, in solido tra loro, a risarcire il danno cagionato agli attori per l'impedito
[...] esercizio della servitù di passaggio, nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia. Con il favore di spese e compensi del presente giudizio e della fase mediatoria.
per i convenuti e : Voglia il Giudice del Tribunale Ill.mo Ill.mo respinta CP_2 CP_3 ogni avversaria istanza, azione ed eccezione;
In via pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la indeterminatezza della domanda relativamente al petitum per violazione dell'art. 163 n. 3 c.p.c. e 164 comma IV°; Nel merito: respingere tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto, ed, in ogni caso, accertare e dichiarare con sentenza costitutiva ex. art 1068 cod. civ. che la servitù di passaggio si è trasferita in parte sul mappale 813 Catasto Terreni del Comune di Invorio foglio 25, attualmente di proprietà della sig.ra In via subordinata: nel CP_5 denegato caso in cui fosse accolta la domanda attorea, considerare tenuta e condannare la terza chiamata a manlevare, tenere indenne e Controparte_4 risarcire i convenuti e , da qualsiasi pregiudizio e CP_2 Controparte_3 danno derivante dall'accoglimento dell'azione attorea ed in special modo accertare ed ottenere dal terzo stesso una riduzione sia del prezzo di acquisto dell'immobile CP_2 e che un rimborso delle spese che i convenuti dovranno
[...] Controparte_3 sostenere per il ripristino della servitù di passaggio sul loro terreno se, in corso di causa, si accerterà sia l'esistenza contestata della servitù di passaggio che l'insistenza, contestata, sul terreno dei convenuti e . CP_2 Controparte_3 Con favore delle spese di causa e delle competenze di giudizio.
per la convenuta “ All' esito delle inequivoche conclusioni cui è Controparte_1 pervenuta la disposta c.t.u., voglia il Tribunale di Verbania, respinte le difese avversarie, in principalità rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di loro anche soltanto parziale accoglimento, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la terza chiamata a manlevare e garantire la sig.ra Controparte_4 Controparte_1 da ogni pretesa attorea, nonché, in via riconvenzionale, al risarcimento di ogni danno alla medesima conseguentemente derivato. In ogni caso con favore di spese e compensi del giudizio e ripetizione di quanto anticipato per il c.t.u.”.
per la terza chiamata “Voglia il Giudice del Tribunale Ill.mo CP_5 respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione: In via principale Rigettarsi le domande tutte proposte nei confronti di in CP_5 quanto infondate in fatto e in diritto. In via istruttoria Ci si riserva di instare, produrre, dedurre, capitolare e indicare testi nella eventuale fase di merito ai sensi art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese del giudizio”.
pag. 2/7 per la terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Controparte_4
Verbania, contrariis reiectis, rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa ed Iva di legge”.
* * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 esponevano che – per accedere al proprio terreno sito in Invorio e censito al
Catasto Terreni al Foglio 25 Mappale 116 – essi transitavano da anni sui terreni ora di proprietà di (C.T. Mappale 821) e di Parte_3
(C.T. Mappale 822); che prima la Immobiliare Belmondo srl, e Controparte_1 poi la avevano acquistato detti terreni (Mapp. 821-822); Controparte_4 che infine la vi aveva realizzato arbitrariamente opere Controparte_4 edili (le villette vendute ai SI.ri e che avevano reso Persona_1 CP_1 impossibile l'esercizio della servitù, tanto da intercludere il terreno di cui al mappale 116, con assoluta impossibilità di accesso dalla pubblica via e di esercizio del diritto di passaggio.
Pertanto, e citavano , Parte_1 Parte_2 Controparte_1 CP_3
e per sentirli condannare, in solido tra loro, a rimuovere
[...] CP_2 ogni impedimento all'esercizio della servitù di passaggio in favore della particella 116, oltre al risarcimento del danno.
Si costituivano in giudizio e , formulando Controparte_3 CP_2 domanda di chiamata in causa in garanzia della loro dante causa
[...]
e di e chiedendo di accogliere le conclusioni Controparte_4 CP_5 sopra riportate.
Si costituiva in giudizio anche , formulando domanda di Controparte_1 chiamata in causa in garanzia della sua dante causa e Controparte_4 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Tutte le chiamate in causa venivano autorizzate.
pag. 3/7 Si costituiva in giudizio contestando ogni Controparte_4 responsabilità e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio contestando ogni responsabilità ed in CP_5 particolare contestando l'esistenza dei presupposti per addivenire a dichiarare con sentenza costitutiva ex. art 1068 cod. civ. che la servitù di passaggio si era trasferita in parte sul mappale 813 Catasto Terreni del Comune di Invorio foglio
25, attualmente di sua proprietà; e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Veniva esperita Consulenza Tecnica e, senza l'assunzione di mezzi istruttori, venivano precisate le conclusioni;
sulle conclusioni come innanzi precisate la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Le stesse parti attrici, preso atto dell'esito della esperita consulenza tecnica, hanno concluso per il rigetto delle proprie domande.
In effetti il CTU è stato lapidario nell'affermare che “Dai controlli eseguiti, la servitù indicata dagli attori nell'atto di citazione – Notaio Persona_2
18/03/2022 rep.1331 raccolta 999 doc.
7- risulta non riconducibile al mappale n.
116 del foglio n. 25 del C.T. del Comune di Invorio, ma ai mappali n. 52-54-55-56 del foglio n. 26 del C.T dello stesso comune”. Pertanto, continua il CTU, “gli atti notarili allegati all'atto di citazione degli attori, si riferiscono ad un terreno
– mappale n. 2049- ubicato in altra zona rispetto a quella oggetto del contenzioso”.
Ritiene questo giudice di doversi uniformare alle conclusioni, prive di vizi logici, rese dal CTU, che pertanto fa proprie.
Venuto a mancare il presupposto della domanda principale, anche tutte le altre domande formulate in causa devono essere respinte, ivi compresa quella di nullità della citazione. In particolare deve essere rigettata la domanda,
pag. 4/7 formulata dai convenuti e , di “accertare e dichiarare con CP_2 CP_3 sentenza costitutiva ex. art 1068 cod. civ. che la servitù di passaggio si è trasferita in parte sul mappale 813 Catasto Terreni del Comune di Invorio foglio
25, attualmente di proprietà della sig.r ”. CP_5
Tutte le domande introdotte in causa devono pertanto essere respinte.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali si osserva quanto segue.
Gli attori, soccombenti, in solido tra loro devono essere condannati alla rifusione delle spese nei confronti dei convenuti, liquidate come da dispositivo, oltre che alle spese di Consulenza Tecnica. Al proposito si rileva che sugli attori gravava il preciso onere di verificare in modo rigoroso ante causam che il titolo contrattuale azionato riguardasse effettivamente i luoghi oggetto di causa e non altri luoghi, come emerso all'esito della CTU e come tardivamente riconosciuto anche dal CTP degli attori. Gli attori hanno dunque agito senza la necessaria prudenza, in quanto gli accertamenti svolti in sede di CTU avrebbero ben potuto (rectius, dovuto) essere effettuati prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Infine, la sostanziale reciproca soccombenza rispetto alle domande svolte in causa dalle altre parti processuali impone la integrale compensazione tra loro delle spese di giudizio.
Risultano infatti soccombenti e , i quali hanno chiamato in CP_2 CP_3 causa chiedendo il riconoscimento del trasferimento della CP_5 servitù di passaggio sui terreni parzialmente di proprietà stessa e in CP_5 mancanza di suo consenso.
Risulta soccombente anche la quale in comparsa di Controparte_4 costituzione ha dedotto: “La chiamata in causa del terzo deve, pertanto, essere respinta e le domande di manleva rigettate unitamente alla pretesa degli attori”. Tesi chiaramente infondata, giacché la chiamata in causa della
[...] non può essere contestata in forza della garanzia prestata Controparte_4 nell'atto di compravendita immobiliare 16.04.2019: nel caso la domanda attorea pag. 5/7 fosse stata fondata, con conseguente ripristino della servitù di passaggi, i convenuti avrebbero dovuto essere garantiti dal costruttore dell'immobile.
Risulta sostanzialmente soccombente anche secondo la CP_5 quale gli atti posti da parte attrice a fondamento dell'invocata servitù di passaggio ”venivano poi espressamente richiamati negli atti di vendita ai sigg.ri e ”, con adesione alle tesi attoree, poi risultate CP_1 Parte_3 infondate.
In ogni caso, si osserva che nessuna delle parti in causa diverse dagli attori ha mai dedotto ciò che poi è stato accertato dal CTU, e cioè che la invocata servitù riguardasse altre aree, diverse da quelle per cui è causa. Con ciò attestando che anche i convenuti ed i terzi chiamati si sono limitati ad una contestazione generica della domanda attorea, senza peraltro altro approfondire in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
2. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore dei convenuti – delle spese del presente CP_2 Controparte_3 giudizio, che liquida in complessivi € 662,00 di cui € 131,00 per fase di studio, € 131,00 per fase introduttiva, € 200,00 per fase di trattazione, €
200,00 per fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 662,00 di cui € 131,00 per fase di studio, € 131,00 per fase introduttiva, € 200,00 per fase di trattazione, € 200,00 per fase pag. 6/7 decisionale, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le altre parti del giudizio.
5. Pone le spese di CTU, come già liquidate, definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro.
Così deciso in Verbania, 7 febbraio 2025
Il Giudice
Teresa Emilia Martino
pag. 7/7