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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9761 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott. Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 3465/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA
C.F. rapp.ta e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
i, C. , presso il cui studio è C.F._2 elettivamente dom.ta, come in
ATTRICE
CONTRO
in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Irene Controparte_1
, dell'Avvocatura Comunale, ed elett.te C.F._3 domiciliati nel via Campitelli, in come in atti. CP_1
CONVENUTO
Conclusioni parte attrice: 1) accogliere la domanda, previa declaratoria di responsabilità del ex art. 2051 c.c., per omessa Controparte_1 manutenzione e cust sa interessata all'evento, e/o ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver comunque cagionato un danno ingiusto, e per l' effetto condannare detto al risarcimento dei danni in favore della CP_1
Sig.ra ni personali riportate, nella misura di euro Parte_1
14.94 i maturati e maturandi dall'evento sino alla data del soddisfo, o di altra somma che l' On.le Giudicante riterrà equa ed opportuna;
2) condannare, altresì, detta parte convenuta al pagamento di spese (comprensive di quelle generali e di C.T.U.), diritti e compensi professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Conclusioni parte convenuta: - Accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda risarcitoria e la nullità dell'Atto di Citazione per violazione dell'art.163 cpc, - Rigettare, nel merito, la domanda risarcitoria dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto palesandosi la carenza di responsabilità in capo al e l'inapplicabilità e carenza dei presupposti Controparte_1 dell'art. 20 di cui all'art. 2043 c.c.; - Rigettare, altresì, la domanda attorea accertando e dichiarando il caso fortuito in cui va ricondotto il comportamento e/o condotta colposa dello stessa danneggiata / attrice e, quindi, imputare in capo alla stessa ogni responsabilità; - In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di accertate responsabilità accertarsi e dichiarare un concorso di colpa tra le parti in causa e nella graduazione imputare la maggiore responsabilità in capo all'attrice, Condannare l' attrice alle spese del giudizio in favore del e dei compensi Controparte_1 professionali da attribuirsi all'avvoca ma delle tariffe professionali forensi di cui si insiste per l'accoglimento, - Condannare, altresì, l' attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 3 comma cpc in favore del da quantificarsi in via equitativa. Controparte_1
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 07/02/2020 la Sig.ra Parte_1
, assumendo che in data 18/01/2015 alle ore 21,45 circa i
[...]
Via Marittima percorreva il marciapiede della predetta via e si imbatteva in un tratto sconnesso ed irregolare della pavimentazione che causava la perdita del suo equilibrio e la conseguenziale caduta al suolo, conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni per le lesioni pers stegno della domanda parte attorea riteneva di attribuire la responsabilità dell'accaduto al predetto Ente pubblico ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver provveduto alla vigilanza, custodia e/o manutenzione delle aree di sua pertinenza e, in alternativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per non aver segnalato adeguatamente lo stato di pericolo dell'area dissestata, invocando all' uopo gli estremi del pericolo occulto (c.d. insidia e trabocchetto).
Iscritta la causa a ruolo, si costituiva in giudizio il convenuto Ente, impugnando le pretese risarcitorie formulate ex adverso nella domanda introduttiva.
Successivamente, istruita la causa mediante ammissione ed espletamento di prova testimoniale nonché concessione di Consulenza Tecnica d'Ufficio; precisate le conclusioni, il fascicolo era assegnato al sottoscritto estensore e, all'udienza del 08.07.2025 era introitato per la decisone, con termine per note ex art. 190 cpc.
*****
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali attrice e convenuta. La legittimazione attiva non è stata contestata;
quella passiva del CP_2
è determinata dalla circostanza che trattasi di strada c
[...]
ricadente sotto la responsabilità dell' convenuto, che è tenuto alla CP_3 sua manutenzione.
La prova testimoniale ha confermato i fatti di cui all'atto di citazione. In particolare:
• la teste ha riferito: “(l'attrice) è caduta su di una parte Testimone_1 di mar basoli. Per meglio dire, la parte esterna del marciapiede era pavimentata, mentre la parte interna dove camminava
era priva di basolato… nell'occasione la illuminazione Parte_1 era accesa ma insufficiente tanto che non si vedeva bene”; • il teste , a sua volta, ha riferito: “io e mia sorella Testimone_2 cammin ccanto all'altro, io sul margine esterno del marciapiede, mentre mia sorella sul margine interno. Ad un certo punto, mia sorella è caduta a terra per aver messo il piede sinistro su di un tratto di marciapiede privo di basolato e ricoperto di erbaccia… L'illuminazione pubblica era accesa ma faceva poca luce”.
Appare per tanto confermato il fatto storico che parte attrice sia caduto sulla strada pubblica, rectius sul marciapiede, riportando dei danni;
ciò solo tuttavia non è sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
Il pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'Ente proprietario delle strade, deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza.
Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che il marciapiede, ivi compresa la parte priva di basoli, era pienamente visibile, quindi parte attrice ha mostrato scarsa diligenza ed avventatezza nel calpestarla. Ancor di più, ove si consideri che la difesa di parte attrice rimarca che tale parte del calpestio era erbosa;
ma ciò rende ancora più avventata la condotta dell'infortunato, essendo esperienza comune che non si cammina sull'erba cresciuta in mezzo ad un marciapiede cittadino, proprio perché indice di superficie potenzialmente scivolosa e pericolosa. Si aggiunga che il sinistro si sarebbe verificato con l'illuminazione cittadina accesa, quindi in condizioni di visibilità (a nulla rilevando che essa, secondo la deposizione dei testi, non fosse molto forte;
anzi, ciò avrebbe dovuto indurre ad ancora maggiore prudenza).
Infine, la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, non mostra alcun visibile tratto di strada che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto. La parte di marciapiede in esame è ben visibile e per nulla occultata.
Per tali ragioni, la domanda andrà rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento fino ad € 26.000,00, liquidando le stesse secondo i valori minimi, stante la non complessità delle questioni giuridiche affrontate. Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 28.09.2023 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-a) Rigetta la domanda proposta da C.F. Parte_1 nei confronti del C.F._1 Controparte_1
-b) Condanna essa C.F. al Parte_1 C.F._1 pagamento delle spe no Controparte_1 liquidate come segue (valore della causa da fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00 e così in totale € 2.540,00 oltre rimborso forf. 15%, oltre cassa e accessori come per legge.
-c) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU, come in motivazione.
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)