Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
18.3.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 9191/2023 del ruolo generale affari contenziosi avente ad oggetto: rendita o indennizzo del danno biologico da malattia professionale e condanna dell' CP_1 al pagamento delle somme;
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Gentile, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Firenze n. 32;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_2 del rappresentato e difeso dall'avv. Ida Rampino ed Controparte_3 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale, ang. S. Lazzaro;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: accertata la natura professionale della malattia, dichiarare che il ricorrente, a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al
10%; condannare l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, con distrazione;
per l' preliminarmente, dichiarare la inammissibilità del ricorso;
nel merito rigettare la CP_1 domanda con vittoria delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 15.5.2023, il sig esponeva di aver Parte_1 lavorato dal 1° luglio 1965 al 6 novembre 1985 alle dipendenze della Fincantieri spa presso lo stabilimento di Napoli, assunto presso il cantiere e che Controparte_4 in precedenza, in virtù di contratti a tempo determinato, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 24.4.1965 al 26.7.1971. CP_4
Precisava di aver svolto compiti vari di manutenzione, facchinaggio e manovalanza in genere, sia a terra che a bordo delle navi, in due turni alternati dalle ore 8 alle 17 e dalle ore 20 alle ore 6.
Sosteneva che detta attività, rientrante nella generale attività cantieristica, comportava una nocività propria delle varie lavorazioni in rapporto all'accentuata promiscuità lavorativa tesa alla massima riduzione dei tempi di sosta delle navi;
e che le lavorazioni riguardavano vari settori quali la meccanica, la saldatura, la verniciatura, la coibentazione , la carpenteria, la falegnameria, ecc.
Aggiungeva che le mansioni svolte consistevano in compiti di pulizia e verniciatura a bordo delle navi, aggiustaggio delle parti in ferro, sabbiatura pulitura e verniciatura delle navi e degli scafi, verniciatura degli interni delle navi, in sala macchina, sui motori e sulle tubazioni, rimozione dell'amianto dalle caldaie e dalle tubazioni e, in generale, di pulitura di parti delle navi scoibentate.
Tutte caratterizzate da una forte esposizione ad amianto, materiale ampiamente utilizzato in fibra libera, per attività di coibentazione a spruzzo (per effettuare rivestimento di tubature e condotte); nonché sotto forma di pannelli (per la coibentazione di paratie e la coibentazione di cabine, alloggi), cuscini (per effettuare coibentazioni di superfici e per operazioni di protezione durante saldature), teli (durante le attività di costruzione navale che necessitavano di saldature) ecc...
Evidenziava che l' , con attestato del 17.12.1996, aveva certificato lo svolgimento di CP_1 attività che esponevano a significative dosi di amianto per il periodo dall'1.7.1965 al 6.11.1985.
Lamentava che, nell'anno 2021, gli era stato diagnosticato un opacamento parieto-basale polmonare destro da riferire a versamento pleurico, strie disventilatorie in campo medio-basale destro, difetto disventilatorio misto a prevalente componente restrittiva di grado lieve;
fibrosi ad etiopatogenesi multipla, determinata dalla inalazione prolungata e significativa sia di polveri di amianto derivanti dalle specifiche lavorazioni, sia dalla emanazione di polveri di amianto proveniente dalla fibre di asbesto aerodisperse nell'intero ambiente lavorativo.
Precisava di aver presentato, in data 15.3.2022, domanda all' per il riconoscimento CP_1 della natura professionale della malattia, con postumi da riconoscersi in misura del 10%; istanza erroneamente rigettata, in data 9.4.2022, per insussistenza del nesso causale , seguita invano da ricorso in opposizione rimasto senza esito.
Deducendo che l'iter amministrativo si era concluso negativamente, insisteva per la natura professionale della malattia sofferta per cui conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, l' per sentire accolte le sopra richiamate conclusioni. CP_1
Il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione 2 Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio eccependo la inammissibilità del ricorso in quanto generico.
In via gradata, sosteneva l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto con vittoria delle spese, deducendo che “la Bronco-pneumopatia Cronica Ostruttiva non è una malattia di amianto correlabile;
non è dunque di alcun pregio poter stabilire che il richiedente sia stato esposto ad amianto ..l'esame TC ad alta risoluzione del torace del 11/10/2022 acquisito evidenzia, oltre segni di enfisema che rimandano alla diagnosi già acquisita di BPCO, le immagini parenchimali di addensamento a vetro smerigliato limitati ad una zolletta al segmento apicale del lobo superiore destro, che per sede e natura e soprattutto in quanto singolare , on possono essere interpretate come lesioni da amianto;
parimenti i segni di interstiziopatia privi di specifica caratterizzazione bene correlano con la diagnosi di bronchite cronica laddove è notorio che la storia clinica di un bronchitico cronico è costellata di episodi acuto a carattere infiammatorio”.
Acquisita la documentazione prodotta e la c.t.u. medico - legale, l'odierna udienza veniva sostituita ex art 127 ter cpc dal deposito di note ed all'esito veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo.
Ai sensi dell'art. 414 c.p.c. n. 3 e 4, nel ricorso introduttivo del giudizio deve essere determinato l'oggetto della domanda e devono essere indicati gli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda stessa, la cui mancata specificazione comporta la nullità del ricorso, da ritenersi sanabile ex art. 164 co. 5 c.p.c.; corollario di tali principi è che la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice per la rinnovazione del ricorso o per l'integrazione della domanda comprova l'avvenuta sanatoria della nullità, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo cui l'atto nullo è preordinato ai sensi dell'art. 156 co. 2 c.p.c.
Applicando tale principio, nella fattispecie va esclusa la nullità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo individua in maniera chiara e precisa l'oggetto della domanda e contiene tutti gli elementi necessari per superare il vaglio di ammissibilità, essendo stato l' in condizione di CP_1 formulare immediatamente esaurientemente le proprie difese, come del resto avvenuto.
In particolare, dalla sua lettura emergono le mansioni svolte dal ricorrente, la patologia contratta ed i titoli posti a fondamento della domanda.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Pacifiche le circostanze fattuali, il c.t.u. dott. nell'elaborato peritale Persona_1 depositato il 05.1.2025 chiariva che il ricorrente “ risulta affetto da una: “broncopneumopatia cronica ostruttiva, con insufficienza respiratoria di grado lieve-medio, in soggetto tabagista”; la predetta broncopneumopatia cronica ostruttiva diagnosticata, …risulta, dunque, diversa, nelle sue caratteristiche nosologiche, da una eventuale pneumoconiosi asbestosica, tecnopatia la quale si caratterizza per una tipica insufficienza respiratoria di tipo restrittivo;
si ritiene, inoltre, per quanto attiene all'ipotesi dell'esposizione ad altre tipologie di polveri presenti nell'ambiente lavorativo, che le mansioni espletate dal ricorrente nel corso della propria attività lavorativa
3 quale dipendente di Fincantieri S.p.A. presso la non Controparte_4 integrino il necessario rapporto di causalità diretta, o di concausalità efficiente e determinante, con la patologia respiratoria da cui il sig. è affetto;
si rappresenta, ancora, Parte_1 che la patologia respiratoria riscontrata, vale a dire la broncopneumopatia cronica ostruttiva con insufficienza respiratoria di grado lieve-medio, non può essere, nel caso di specie, presa in considerazione, giacchè il lasso di tempo intercorso dalla cessazione dell'attività lavorativa eccede di gran lunga il termine cronologico di indennizzabilità previsto per la presunta etiopatogenesi (polveri e sostanze tossiche) della malattia professionale in oggetto”.
E concludeva nel senso che “non sussista nesso di causalità materiale diretta, o di concausalità efficiente e determinante, fra la broncopneumopatia cronica riconosciuta all'istante
e la precedente attività lavorativa svolta quale dipendente di Fincantieri S.p.A. presso la
[...]
e pertanto non risulta avvalorata, nel caso clinico in esame, Controparte_4
l'ipotesi di una etiologia professionale della broncopneumopatia cronica denunciata”.
Le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Del resto, l'elaborato peritale non è stato oggetto di specifiche contestazioni meritevoli di accoglimento
In conformità a tali conclusioni, la domanda va rigettata.
4. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1,
2 e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
rigetta il ricorso pone a carico dell' le spese della c.t.u. medico-legale, liquidate separatamente;
CP_1
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli, il 20.3.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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