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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. UNIT. N. 346-1/2024 R.G. (RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI): DI Parte_1
[...]
OCC: DOTT. ANDREA SCUDERI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Alessia Giampietro, ha pronunciato il seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. 346-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
[...]
, c.f. Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, depositata in data 20/12/2024 dal ricorrente, da ultimo modificata in data 21/02/2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
premesso che con decreto de 27/12/2024 il sottoscritto Gd richiedeva chiarimenti e integrazioni e segnatamente, di “circoscrivere temporalmente le cause dello stato di indebitamento della parte debitrice, indicando e specificando i periodi e i relativi eventi scatenati, nonché le specifiche finalità che hanno sorretto la contrazione dei singoli debiti, ovverosia, le esigenze per le quali vi è stata contrazione delle singole obbligazioni finanziarie (cfr. in particolare ppgg 15-16 della relazione particolareggita); b) indicare, quindi, per ciascun finanziamento la data di contrazione, l'ammontare complessivo dello stesso e della singola rata mensile, le finalità della contrazione del debito finanziario, nonché l'ammontare delle risorse mensili disponibili delle quali la parte debitrice godeva al momento della assunzione della singola obbligazione;
premesso che con relazione integrativa, da ultimo, depositata in data 8/1/2025 la parte ricorrente forniva i detti chiarimenti;
1 premesso altresì che, come sopra esposto, a seguito di osservazioni dei creditori il piano veniva integrato e modificato da ultimo in data 21/2/2025 e nuovamente inviato per la comunicazione ai creditori;
rilevato che, con relazione depositata il 20/03/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 26/02/2025 e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni del creditore che ha insistito nella richiesta Controparte_1 di non omologare il piano;
*** rilevato che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere omologata per i seguenti motivi;
considerato che
l'art. 70 CCII prevede che il giudice possa disporre con decreto l'apertura della procedura soltanto se la proposta e il piano siano ammissibili, a tal fine essendo chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni ostative;
in particolare, l'art. 69 comma 1°, CCII, prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura in esame se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerato, altresì, che in forza dell'art. 70 comma VII CCII, il GD deve valutare la ammissibilità giuridica, oltre alla fattibilità del piano;
rilevato che il riferimento normativo all'ammissibilità giuridica, richiama, a parer di questo giudice, valutazioni di natura sostanziale che possono ostacolare la ammissibilità, e quindi l'omologa del piano, emerse all'esito della trasmissione delle osservazioni da parte dei creditori
(laddove, invece, l'ammissibilità da valutarsi in apertura della procedura ex art. 70 comma I, atterrebbe a questioni di natura oggettiva a procedurale); ritenuto che, proprio in ragione di tale articolato accertamento da compiersi in più fasi della procedura in esame, l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto – per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce - ad un severo sindacato, demandato al giudice, sulla condotta tenuta dal debitore;
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato che
affinchè la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quantomeno, difficilmente prevedibili) ex ante e, cioè, in situazioni inaspettate e non 2 ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso con l'uso della media diligenza al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
ritenuto che
- come sostenuto da condivisibile giurisprudenza di merito - “la colpa grave che ai sensi dell'art. 69 CCII osta all'ammissibilità della proposta può dirsi certo integrata non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l'obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma altresì, ed ancor di più quando egli, nel corso dell'esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contengo idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere;
ciò si verifica allorchè il debitore, consapevole delle esposizioni debitorie già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente e imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ovvero quando non amministri diligentemente ed oculatamente le risorse finanziarie ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta, a determinare - in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tale non imputabili - le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento”
(Trib. Taranto, II Sez. Civ., 31 ottobre 2023);
considerato che dall'esame della documentazione in atti e dai chiarimenti forniti dall'Occ, dott. Scuderi, con relazione integrativa depositata in data 8/1/2025, si evince che il debitore, sebbene riconduca l'insorgere del proprio sovraindebitamento individuandone le cause scatenanti, rispettivamente, nella intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con la società Sole ON RL (anno 2013) e nella separazione dal coniuge (anno 2023) - cui ha fatto seguito l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore della sig.ra e del figlio, Pt_3 collocato prevalentemente presso di lei – abbia, invero, fatto costante ricorso al credito già a partire dal 2010 e, in modo crescente e massiccio, a partire dal 2018;
osservato che sebbene la perdita del lavoro possa certamente ritenersi un evento inaspettato, non ragionevolmente preventivabile dal consumatore e suscettibile di determinare una situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'accesso alla procedura, tuttavia, esso non può valere come insindacabile e aprioristica giusitifcazione dell'indebitamento, essendo necessario che il giudice valuti, in concreto, il contegno avuto dal consumetore nell'intero arco temporale scandito dalla contrazione dei finanziamenti, quindi, valutando la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché al grado di colpa ad esso imputabile;
rilevato, in particolare, che nel caso di specie, il ricorrente ha perso il lavoro nel 2013 e ha riacquistato la stabilità lavorativa ed economica nel 2017 presso la società Progetto Olimpo soc. coop., ove risulta tuttora impiegato;
considerato che
prima del lungo periodo di disoccupazione il debitore aveva già maturato una esposizione debitoria non lieve in ragione dei finanziamenti già contratti e segnatamente, quello contratto nel 2010 - n. 17243462 di € 12.000,00, (Agos Ducato spa), n. 17446492 (Agos Ducato spa), per un importo di € 748,97, la sottoscrizione del contratto per il rilascio della carta di credito 3 revolving n. 4301528754038410 (Agos Ducato spa), con fido concesso pari a € 1.250,00; situazione debitoria, che aveva già dato origine al pignoramento del quinto dello stipendio per un importo di circa 371,00 euro, a seguito di emissione di decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Palermo;
considerato che nel periodo successivo al triennio (2013-2016) di disoccupazione il debitore, anziche è improntare la propria condotta al risanamento della esposizione debitoria già in essere avvalendosi delle rinnovate risorse dato dalla retribuzione corrisposta in ragione del nuovo lavoro, ha invece, volontariamente, proseguito nella spirale del sovraindebitamento contraendo numerosi finanziamenti per finalità velleitarie e superflue, del tutto estranee a ragioni di sostentamento del nucleo familiare;
a titolo esemplificativo devono segnalarsi: finanziamento n. 20203687689711, contratto in data 21/08/2018 con Findomestic Banca S.p.A., per un importo di circa 20.000 euro, destinato all'acquisto di un'autovettura Ford mod. Ecosport;
il finanziamento n. 20001048, stipulato nel 2018 con la società Compass Banca S.p.A, per un importo di € 3.060,00 e destinato all'acquisto di un servizio di viaggio in crociera;
il finanziamento n. 22657830, stipulato in data 13/07/2020 con
Compass Banca S.p.A., per un importo pari a € 1.990,00, utilizzato per l'acquisto di una Ebike;
e ancora, il finanziamento n. 22901130 stipulato, in data 14/09/2020, con Compass Banca S.p.A., pari a € 1.177,98, il cui importo è stato impiegato dal debitore per l'acquisto di uno smartphone di ultima generzione;
rilevato che i suddetti finanziamenti, pur allo stato formalmente estinti, invero, lo sono esclusivamente per mezzo di ulteriori finanziamenti, c.d. a catena, contratti tra il 2021 e il 2023, con il solo scopo di estinguere quelli precedenti, determinando qualle spirare irreversibile che ha consolidato l'ingente esposizione debitoria composta non solo dal capitale ma anche, e significativamente, dagli interessi che ai detti finanziamenti sono collegati;
ritenuto pertanto che il comportamento della debitore non può dirsi assistito dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né da una mera colpa lieve, emergendo che il sig. Pt_2 abbia aggravato la propria esposizione debitoria con colpa grave, facendo ricorso al credito in un periodo in cui, proprio in ragione dela cessazione dello stato di disoccupazione e della tìritrovata stabilità lavorativa, avrebbe dovuto utilizzare le proprie risorse economiche per estinguere e regolarizzare la propria esposizione debitoria pregressa. Il debitore, invece, si è determinato a contrarre ulteriori finanzimenti, come visto, per scopi non solo estranei a ragioni di sostentamento del nucleo familiare, ma per bisogni che, nella inevitabile scala di priorità che si richiede ad un soggetto già sovraindebitato, non dovrebbero contemplare quelli velleitari;
considerato che
deve, per completezza, osservarsi come la valutazione della ricorrenza o meno del presupposto colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, atteso che “[…] i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza (“ridimensionata” a seguito della novella alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) 4 attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario, il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami avverso l'omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all'omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere delibata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza” (Trib. Catania, 5 marzo 2021, Trib. Reggio
Calabria, IV Sez. Civ., 11 giugno 2021, decr. in proc. di reclamo ex art. 10, ult. co., L. 3/2012; nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, I Sez. Civ., 11 giugno 2021); rilevato, infatti, che l'eventuale esistenza di una condotta violativa dei canoni di comportamento dei creditori non incide e prescinde, come detto, dall'accertamento circa la sussistenza della colpa grave della ricorrente;
trattasi, infatti, di aspetti diversi della medesima vicenda che attengono a condotte autonomamente valutabili cui conseguono altrettante autonome conseguenze giuridiche, poiché, ai fini della rilevanza nelle procedure da sovraindebitamento la valutazione del merito creditizio incide solo sul perimetro della impugnazione da parte del creditore dell'eventuale provvedimento di omologa;
ritenuto che
, attesa la colpa grave accertata nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente non può essere omologato
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
rigetta l'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , c.f. , depositato in data 20/12/2024 e, Parte_2 C.F._1 da ultimo, modificato in data 21/02/2025; dichiara l'inefficacia delle misure adottate ex art. 70 comma 4 CCII con decreto del 20/1/2025
e 26/2/2025; pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi.
Palermo, 13/04/2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44 6
[...]
OCC: DOTT. ANDREA SCUDERI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Alessia Giampietro, ha pronunciato il seguente sentenza nel procedimento iscritto al n. 346-1/2024 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da
[...]
, c.f. Parte_2 C.F._1
RICORRENTE
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII, depositata in data 20/12/2024 dal ricorrente, da ultimo modificata in data 21/02/2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del professionista con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
premesso che con decreto de 27/12/2024 il sottoscritto Gd richiedeva chiarimenti e integrazioni e segnatamente, di “circoscrivere temporalmente le cause dello stato di indebitamento della parte debitrice, indicando e specificando i periodi e i relativi eventi scatenati, nonché le specifiche finalità che hanno sorretto la contrazione dei singoli debiti, ovverosia, le esigenze per le quali vi è stata contrazione delle singole obbligazioni finanziarie (cfr. in particolare ppgg 15-16 della relazione particolareggita); b) indicare, quindi, per ciascun finanziamento la data di contrazione, l'ammontare complessivo dello stesso e della singola rata mensile, le finalità della contrazione del debito finanziario, nonché l'ammontare delle risorse mensili disponibili delle quali la parte debitrice godeva al momento della assunzione della singola obbligazione;
premesso che con relazione integrativa, da ultimo, depositata in data 8/1/2025 la parte ricorrente forniva i detti chiarimenti;
1 premesso altresì che, come sopra esposto, a seguito di osservazioni dei creditori il piano veniva integrato e modificato da ultimo in data 21/2/2025 e nuovamente inviato per la comunicazione ai creditori;
rilevato che, con relazione depositata il 20/03/2025, il Professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 26/02/2025 e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute le osservazioni del creditore che ha insistito nella richiesta Controparte_1 di non omologare il piano;
*** rilevato che la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore non può essere omologata per i seguenti motivi;
considerato che
l'art. 70 CCII prevede che il giudice possa disporre con decreto l'apertura della procedura soltanto se la proposta e il piano siano ammissibili, a tal fine essendo chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni ostative;
in particolare, l'art. 69 comma 1°, CCII, prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura in esame se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerato, altresì, che in forza dell'art. 70 comma VII CCII, il GD deve valutare la ammissibilità giuridica, oltre alla fattibilità del piano;
rilevato che il riferimento normativo all'ammissibilità giuridica, richiama, a parer di questo giudice, valutazioni di natura sostanziale che possono ostacolare la ammissibilità, e quindi l'omologa del piano, emerse all'esito della trasmissione delle osservazioni da parte dei creditori
(laddove, invece, l'ammissibilità da valutarsi in apertura della procedura ex art. 70 comma I, atterrebbe a questioni di natura oggettiva a procedurale); ritenuto che, proprio in ragione di tale articolato accertamento da compiersi in più fasi della procedura in esame, l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, continua ad essere sottoposto – per la rilevanza dell'effetto esdebitatorio che produce - ad un severo sindacato, demandato al giudice, sulla condotta tenuta dal debitore;
rilevato che il giudice, nel compiere detto accertamento, deve rigorosamente valutare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché il grado di colpa ad esso imputabile;
considerato che
affinchè la situazione di sovraindebitamento possa ritenersi non colposamente addebitabile con gravità al consumatore, è necessario che la stessa trovi la sua genesi in eventi non prevedibili (o, quantomeno, difficilmente prevedibili) ex ante e, cioè, in situazioni inaspettate e non 2 ragionevolmente preventivabili dal consumatore stesso con l'uso della media diligenza al momento dell'assunzione delle proprie obbligazioni;
ritenuto che
- come sostenuto da condivisibile giurisprudenza di merito - “la colpa grave che ai sensi dell'art. 69 CCII osta all'ammissibilità della proposta può dirsi certo integrata non soltanto quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l'obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere, ma altresì, ed ancor di più quando egli, nel corso dell'esecuzione del rapporto obbligatorio, abbia tenuto un contengo idoneo a compromettere la propria capacità di adempiere;
ciò si verifica allorchè il debitore, consapevole delle esposizioni debitorie già esistenti e pur privo di intenzioni fraudolente, ricorra insistentemente e imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ovvero quando non amministri diligentemente ed oculatamente le risorse finanziarie ottenute, così concorrendo, attraverso tale condotta, a determinare - in difetto di eventi sopravvenuti non prevedibili e come tale non imputabili - le condizioni di insorgenza della situazione di sovraindebitamento”
(Trib. Taranto, II Sez. Civ., 31 ottobre 2023);
considerato che dall'esame della documentazione in atti e dai chiarimenti forniti dall'Occ, dott. Scuderi, con relazione integrativa depositata in data 8/1/2025, si evince che il debitore, sebbene riconduca l'insorgere del proprio sovraindebitamento individuandone le cause scatenanti, rispettivamente, nella intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con la società Sole ON RL (anno 2013) e nella separazione dal coniuge (anno 2023) - cui ha fatto seguito l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di mantenimento in favore della sig.ra e del figlio, Pt_3 collocato prevalentemente presso di lei – abbia, invero, fatto costante ricorso al credito già a partire dal 2010 e, in modo crescente e massiccio, a partire dal 2018;
osservato che sebbene la perdita del lavoro possa certamente ritenersi un evento inaspettato, non ragionevolmente preventivabile dal consumatore e suscettibile di determinare una situazione di sovraindebitamento, ai fini dell'accesso alla procedura, tuttavia, esso non può valere come insindacabile e aprioristica giusitifcazione dell'indebitamento, essendo necessario che il giudice valuti, in concreto, il contegno avuto dal consumetore nell'intero arco temporale scandito dalla contrazione dei finanziamenti, quindi, valutando la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni, nonché al grado di colpa ad esso imputabile;
rilevato, in particolare, che nel caso di specie, il ricorrente ha perso il lavoro nel 2013 e ha riacquistato la stabilità lavorativa ed economica nel 2017 presso la società Progetto Olimpo soc. coop., ove risulta tuttora impiegato;
considerato che
prima del lungo periodo di disoccupazione il debitore aveva già maturato una esposizione debitoria non lieve in ragione dei finanziamenti già contratti e segnatamente, quello contratto nel 2010 - n. 17243462 di € 12.000,00, (Agos Ducato spa), n. 17446492 (Agos Ducato spa), per un importo di € 748,97, la sottoscrizione del contratto per il rilascio della carta di credito 3 revolving n. 4301528754038410 (Agos Ducato spa), con fido concesso pari a € 1.250,00; situazione debitoria, che aveva già dato origine al pignoramento del quinto dello stipendio per un importo di circa 371,00 euro, a seguito di emissione di decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Palermo;
considerato che nel periodo successivo al triennio (2013-2016) di disoccupazione il debitore, anziche è improntare la propria condotta al risanamento della esposizione debitoria già in essere avvalendosi delle rinnovate risorse dato dalla retribuzione corrisposta in ragione del nuovo lavoro, ha invece, volontariamente, proseguito nella spirale del sovraindebitamento contraendo numerosi finanziamenti per finalità velleitarie e superflue, del tutto estranee a ragioni di sostentamento del nucleo familiare;
a titolo esemplificativo devono segnalarsi: finanziamento n. 20203687689711, contratto in data 21/08/2018 con Findomestic Banca S.p.A., per un importo di circa 20.000 euro, destinato all'acquisto di un'autovettura Ford mod. Ecosport;
il finanziamento n. 20001048, stipulato nel 2018 con la società Compass Banca S.p.A, per un importo di € 3.060,00 e destinato all'acquisto di un servizio di viaggio in crociera;
il finanziamento n. 22657830, stipulato in data 13/07/2020 con
Compass Banca S.p.A., per un importo pari a € 1.990,00, utilizzato per l'acquisto di una Ebike;
e ancora, il finanziamento n. 22901130 stipulato, in data 14/09/2020, con Compass Banca S.p.A., pari a € 1.177,98, il cui importo è stato impiegato dal debitore per l'acquisto di uno smartphone di ultima generzione;
rilevato che i suddetti finanziamenti, pur allo stato formalmente estinti, invero, lo sono esclusivamente per mezzo di ulteriori finanziamenti, c.d. a catena, contratti tra il 2021 e il 2023, con il solo scopo di estinguere quelli precedenti, determinando qualle spirare irreversibile che ha consolidato l'ingente esposizione debitoria composta non solo dal capitale ma anche, e significativamente, dagli interessi che ai detti finanziamenti sono collegati;
ritenuto pertanto che il comportamento della debitore non può dirsi assistito dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata, né da una mera colpa lieve, emergendo che il sig. Pt_2 abbia aggravato la propria esposizione debitoria con colpa grave, facendo ricorso al credito in un periodo in cui, proprio in ragione dela cessazione dello stato di disoccupazione e della tìritrovata stabilità lavorativa, avrebbe dovuto utilizzare le proprie risorse economiche per estinguere e regolarizzare la propria esposizione debitoria pregressa. Il debitore, invece, si è determinato a contrarre ulteriori finanzimenti, come visto, per scopi non solo estranei a ragioni di sostentamento del nucleo familiare, ma per bisogni che, nella inevitabile scala di priorità che si richiede ad un soggetto già sovraindebitato, non dovrebbero contemplare quelli velleitari;
considerato che
deve, per completezza, osservarsi come la valutazione della ricorrenza o meno del presupposto colpa grave in capo al debitore prescinde dalle eventuali valutazioni in ordine al comportamento dei creditori ai fini dell'erogazione degli importi finanziati, atteso che “[…] i requisiti della meritevolezza e del merito creditizio operano su piani distinti e separati. In particolare, mentre la meritevolezza (“ridimensionata” a seguito della novella alle sole ipotesi di colpa grave, malafede o frode) 4 attiene alla condotta del debitore ed è un presupposto di ammissibilità della procedura, al contrario, il merito creditizio attiene al comportamento del creditore ed incide sulla possibilità per quest'ultimo di sollevare eventuali contestazioni e/o dei reclami avverso l'omologa. In altre parole, dalla violazione delle regole del merito creditizio non discende alcuna ricaduta in punto di meritevolezza del debitore ma solo delle preclusioni per il creditore che intenda opporsi all'omologa. Dunque, il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, la cui condotta deve pur sempre essere delibata dal giudice sotto il profilo della meritevolezza” (Trib. Catania, 5 marzo 2021, Trib. Reggio
Calabria, IV Sez. Civ., 11 giugno 2021, decr. in proc. di reclamo ex art. 10, ult. co., L. 3/2012; nello stesso senso, cfr. Trib. Bari, I Sez. Civ., 11 giugno 2021); rilevato, infatti, che l'eventuale esistenza di una condotta violativa dei canoni di comportamento dei creditori non incide e prescinde, come detto, dall'accertamento circa la sussistenza della colpa grave della ricorrente;
trattasi, infatti, di aspetti diversi della medesima vicenda che attengono a condotte autonomamente valutabili cui conseguono altrettante autonome conseguenze giuridiche, poiché, ai fini della rilevanza nelle procedure da sovraindebitamento la valutazione del merito creditizio incide solo sul perimetro della impugnazione da parte del creditore dell'eventuale provvedimento di omologa;
ritenuto che
, attesa la colpa grave accertata nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal ricorrente non può essere omologato
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII;
rigetta l'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da , c.f. , depositato in data 20/12/2024 e, Parte_2 C.F._1 da ultimo, modificato in data 21/02/2025; dichiara l'inefficacia delle misure adottate ex art. 70 comma 4 CCII con decreto del 20/1/2025
e 26/2/2025; pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. Andrea Scuderi.
Palermo, 13/04/2025
Il Giudice Delegato
Alessia Giampietro 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44 6