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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5430 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2070 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
Il N. 627/2018 (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv.to Giuseppe Raguso in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi allegato all'atto d'appello giusta autorizzazione del
GD del 10-11 marzo 2021 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Muzio Clementi n. 9;
APPELLANTE
1 E
(c.f. , in proprio e nella Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta individuale UC NI Impianti (P.I.
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Italico Perlini, TAno P.IVA_2
Cappucci e Luisa Celani, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1854/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 2586/2016 R.G., pubblicata in data 13/10/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dal sig. avverso il decreto sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
Il N. 627/2018 (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv.to Giuseppe Raguso in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi allegato all'atto d'appello giusta autorizzazione del
GD del 10-11 marzo 2021 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Muzio Clementi n. 9;
APPELLANTE
1 E
(c.f. , in proprio e nella Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta individuale UC NI Impianti (P.I.
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Italico Perlini, TAno P.IVA_2
Cappucci e Luisa Celani, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1854/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 2586/2016 R.G., pubblicata in data 13/10/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:Controparte_1
ingiuntivo in epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 307.440,00 oltre accessori e spese di giustizia in favore della
[...]
per l'omesso pagamento di una fattura per penali e materiale Parte_2
a seguito di due contratti ENEL. Nel formulare opposizione il CP_1
eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice
[...]
adito in favore del Tribunale di Cassino, territorialmente competente quale residenza dell'opponente (art 18 cpc). Eccepiva inoltre, in assenza di contratto e di riferimenti specifici nella fattura allegata alla pretesa monitoria, l'impossibilità di individuare, allo stato degli atti, il giudice territorialmente competente, eventualmente in via alternativa, ai sensi dell'art. 20 cpc. In subordine, eccepiva la nullità/ illegittimità/ inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633/634 cpc,
2 nonché per carenza di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di pagamento, in base all'assunto dell'insussistenza di qualsiasi contratto inter partes alla base del dedotto credito, non avendo la fattura allegata alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in caso, come nella fattispecie, di contestazione del contratto alla base del documento fiscale allegato nella fase monitoria. >>
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1854/2020 così statuiva: <<
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
760/2016 emesso dal Tribunale di Latina. Termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Cassino;
Condanna
l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4800,00 per competenze ed € 640,00 per spese vive a carico di parte opposta. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via pregiudiziale, va evidenziato che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita accoglimento atteso che il è residente in Controparte_1
Formia, via Gramsci, P. co Ciliegio snc, giusta relata di notifica del decreto ingiuntivo allegato. Il suddetto Comune di residenza dell'opponente rientra nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Cassino e non essendo stati allegati in atti sufficienti elementi per valutare, ipoteticamente, il radicamento della competenza presso questo Tribunale, ai sensi dell'art 20 cpc, in quanto non è stato prodotto il contratto e/o qualsiasi altra prova documentale rilevante sul punto, ne consegue l'accoglimento della formulata eccezione. Va dunque dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Cassino quale luogo di residenza del debitore odierno opponente anche con riferimento alla residenza indicata nell'epigrafe dell'atto di opposizione.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità. Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice competente. Termine di legge per la
3 riassunzione della causa di merito. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 cpc, atteso che prima della soppressione della Sezione distaccata di TA (2013) effettivamente il rientrava nella competenza territoriale del Tribunale di Controparte_2
Latina, inoltre la mancata costituzione dell'opposta costituisce un comportamento valutabile come implicito riconoscimento della fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di controparte. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello il Parte_3
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato, e rassegnava le seguenti conclusioni:<< A) - accertare e dichiarare interrotto ipso iure alla data del 31.7.2018 ovvero del 13.11.2018 (ovvero, al più, del 18.12.2018) il giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale di Latina, Sezione Seconda, Giudice monocratico Dott. Alfonso Piccialli, RG. n. 2586/2016, definito con sentenza n. 1854/2020 depositata il 13.10.2020, non notificata, intercorso tra e in bonis in opposizione al decreto Controparte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 720/2016 inter partes (e non n. 760/2016, come indicato nell'”Oggetto” della sentenza gravata, in prima ed ultima pagina) emesso dal
Tribunale di Latina in data 29.3.2016, RG. 6704/2015; B) - accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti successivamente compiuti rispetto alle date del 31.7.2018, 13.11.2018 e 18.12.2018 e la nullità della sentenza in epigrafe gravata, per le ragioni sopra spiegate;
C) accertare e dichiarare non più riassunto, nei termini di rito, il suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto: D) - accertare e dichiarare conseguentemente estinto, ai sensi degli artt. 305 e 653 c.p.c., il giudizio di opposizione a d.i.
RG. 2586/2016, definito il 13.10.2020 con la sentenza qui oggetto di appello;
E) - accertare e dichiarare, ulteriormente e in conseguenza, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 720/2016, RG. 6704/2015 emesso dal
4 Tribunale di Latina il 22.3.2016 e depositato il 29.3.2016. Vinte le spese e compensi del giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1
della ditta individuale UC NI impianti, per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << si chiede il rigetto dell'appello e, per le ragioni sopra esposte, l'accoglimento dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2016 e delle conclusioni ivi rassegnate che di seguito integralmente si trascrivono:
“Preliminarmente accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto, per essere territorialmente competente il Tribunale di Cassino, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio. In via principale nel merito 1) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 720/2016 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo o annullarlo,
o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della Parte_2
nei confronti del Sig. in relazione agli addebiti di cui
[...] Controparte_1
alla fattura 493/2014 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare la violazione da parte della Parte_2
e per essa della sua difesa, dei principi di correttezza, buona fede e per
[...]
l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti del Sig. , Controparte_1
da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.>>
5 § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 16 luglio 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 giugno 2023 successivamente differita al 26.09.2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – L'appello contiene un unico motivo, titolato: << Nullità della sentenza in relazione all'art. 43, comma 3 L.F e degli artt. 299, 300, 302, 303, 304,
305, 307 c.p.c.; estinzione del giudizio di opposizione >>.
La Curatela eccepisce la nullità di tutti gli atti del giudizio compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento della Parte_2
– avvenuta con sentenza n. 636/2018 del Tribunale di Roma del 31.07.2018 - nonché della sentenza impugnata, per violazione del principio della mancata interruzione automatica del processo in ipotesi di fallimento della parte e, quanto all'estinzione, per effetto della mancata riassunzione nei termini di rito. Evidenziava che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.F., l'apertura del fallimento determinava l'interruzione automatica del processo, non dichiarata nel caso di specie;
invero il giudizio n. 2586/2016 RG non era stato interrotto dopo l'apertura del fallimento avvenuta in data 31/07/2018 era, invece, proseguito dinanzi al Giudice dell'opposizione alle udienze del 15/01/2019,
6 1/09/2019 e 9/06/2020; che l'evento non era stato rappresentato al Tribunale da parte dei procuratori dell'opponente i quali avevano proposto nell'interesse di in data 13.11.2018 istanza di ammissione Controparte_1
al passivo. Sosteneva che la mancata dichiarazione di interruzione del processo aveva concretato una lesione del diritto di difesa di essa società appellante e del principio del contraddittorio, posto a tutela del rischio del compimento di attività processuali in danno del fallito e del fatto che potessero maturare preclusioni a suo carico. Alla conoscenza non solo legale, ma anche effettiva dell'evento interruttivo in capo al e per esso ai CP_1
suoi difensori - che in data 13/11/2018 avevano depositato nella procedura concorsuale domanda di ammissione al passivo del fallimento e rigettata dal Cont
all'udienza del 18/12/2018 – faceva discendere il fatto estintivo ai sensi degli artt. 305 e 635 c.p.c. del giudizio di opposizione per mancata riassunzione dello stesso nel termine trimestrale da intendersi decorrente dal
13/11/2018 (data di deposito della domanda di ammissione al passivo) ovvero dal 18/12/2018 (data dell'udienza di verifica dello stato passivo) e la definitiva esecutorietà del decreto opposto.
§ 6 – L'analisi del motivo
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che la società rimaneva contumace nel Parte_2
giudizio di primo grado (non è contestata la rituale e tempestiva notificazione atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nel mese di aprile 2016 in esito alla notifica del decreto ingiuntivo in data 8 aprile 2016) e successivamente in data 31 luglio 2018 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 636/2018 fallimento n. 627/2018 con nomina del curatore fallimentare avv.to Gianfranco Torino.
Orbene, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (SU
n.12154/2021) in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo
7 è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. Fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. ed al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. Fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2,
c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. S.U.
7.5.2021 n. 12154, seguita da numerose successive, tra cui, da ultimo, Cass.
5.1.2024 n. 322,
34785/2024, n. 18285/2024; 1775/2025).
Si osserva ancora, in fatto, che l'evento non veniva rappresentato al giudice del merito dai difensori dell'opponente sebbene costoro ne avessero avuto piena conoscenza avendo presentato domanda di ammissione al passivo in data 13 novembre 2018.
Il Curatore nel presente gravame ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado e l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione nei tre mesi successivi al verificarsi dell'evento interruttivo decorrente dal
13/11/2018 (data di deposito della domanda di ammissione al passivo) oppure dal 18/12/2018 (data dell'udienza di verifica dello stato passivo) e ha chiesto la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto opposto.
Orbene, va osservato che la circostanza dedotta ovvero che l'omessa declaratoria di interruzione del processo (essendo l'interruzione automatica) comporti la nullità relativa degli atti successivi [che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi appunto nella curatela fallimentare (Cass. n.
9649/2025)] non sortisce l'effetto sperato nell'ipotesi in esame in cui la difesa della curatela non ha svolto alcuna difesa nel merito.
8 Giova premettere che l'appellante, rimasto contumace in primo grado (e dichiarato fallito nel corso del giudizio), non ha replicato all'eccezione di incompetenza territoriale ed anche nel presente grado, pur avendo fatto richiamo ai principi della tutela del diritto di difesa che sono tutelati dalla dichiarazione di interruzione automatica per l'ipotesi di fallimento ( rischio di compimento di attività processuali in danno del fallito e che maturino preclusioni a suo carico), non ha svolto alcuna difesa di segno contrario atta a contrastare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della declaratoria di incompetenza territoriale del tribunale di Latina che aveva emesso il decreto ingiuntivo [residenza dell'opponente ex art. 18 c.p.c. in
Formia e quindi competenza territoriale del tribunale di Cassino in esito alla soppressione della sezione distaccata di TA dal 2013; mancanza di documentazione (il contratto) atta a consentire al giudicante la valutazione della sussistenza di fori alternativi ex art. 20 c.p.c.]
Va pertanto richiamato il principio consolidato secondo il quale: << deve considerarsi ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; per converso, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt.
353 e 354 cod. proc. civ., sia necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. U., 14/12/1998, n. 12541; Cass.,
15/03/2007, n. 6031; Cass., 29/01/2010, n. 2053; Cass., 03/12/2015, n.
24612; Cass., 31/01/2017, n. 2566) ;>> (da ultimo Cass. n. 402/2019)
9 Nel caso in esame non ricorre un'ipotesi tassativa di rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c., sicché l'appello che non contempla alcun motivo di merito è inammissibile, non potendo questa Corte, rilevata la nullità della sentenza per mancata declaratoria dell'interruzione del giudizio, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Latina in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente essendo competente a decidere il merito il Tribunale di Cassino. Invero, come ricordato dalla
Suprema Corte nell'indicata pronuncia n. 402/2019 in fattispecie similare:
< della causa dinanzi al Tribunale di (..), contrasterebbe, invero, con il disposto degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non essendo consentita, in ipotesi di incompetenza del primo giudice, una rimessione in primo grado, dovendo il giudice di appello – non potendo rimettere la causa in prime cure neppure per la nullità della citazione, e non essendo possibile una rinnovazione degli atti, limitarsi a dichiarare la nullità della citazione e dell'intero giudizio;
>>
In relazione al secondo profilo (eccezione di estinzione del giudizio) il motivo è infondato.
Invero, come sopra evidenziato, la Suprema Corte con la pronuncia resa a
Sezioni Unite n. 12154/2021 ha enunciato il principio che il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio - per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2,
c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
10 Nel caso in esame, non risulta pronunciata la dichiarazione giudiziale di interruzione, sicché il termine ai fini della riassunzione tempestiva non è mai decorso, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (così Cass. n 18285/2024)
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (pari al valore del decreto ingiuntivo e così € 307.440,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per i compensi della fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 7.1 – Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata trattandosi di atto di gravame meramente incompleto e quindi inammissibile, senza che emergano ulteriori indici di colpa grave e, tanto meno, di abuso del processo.
§ 8. – La pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Fallimento
n. 627/2018 nei confronti di , in Parte_2 Controparte_1
proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale UC NI
Impianti, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n.
1854/2020 pubblicata in data 13/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
11 1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge:
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2070 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
Il N. 627/2018 (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv.to Giuseppe Raguso in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi allegato all'atto d'appello giusta autorizzazione del
GD del 10-11 marzo 2021 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Muzio Clementi n. 9;
APPELLANTE
1 E
(c.f. , in proprio e nella Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta individuale UC NI Impianti (P.I.
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Italico Perlini, TAno P.IVA_2
Cappucci e Luisa Celani, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1854/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 2586/2016 R.G., pubblicata in data 13/10/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <l'odierno giudizio deriva dall'opposizione spiegata dal sig. avverso il decreto sexies c.p.c. a seguito di discussione orale all'udienza del giorno 26/09/2025 e vertente
TRA
Il N. 627/2018 (c.f. Parte_1 Parte_2
), in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv.to Giuseppe Raguso in virtù di procura rilasciata su atto separato da intendersi allegato all'atto d'appello giusta autorizzazione del
GD del 10-11 marzo 2021 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Muzio Clementi n. 9;
APPELLANTE
1 E
(c.f. , in proprio e nella Controparte_1 C.F._1
qualità di titolare della ditta individuale UC NI Impianti (P.I.
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Italico Perlini, TAno P.IVA_2
Cappucci e Luisa Celani, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di risposta nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.
1854/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 2586/2016 R.G., pubblicata in data 13/10/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata:
ingiuntivo in epigrafe, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 307.440,00 oltre accessori e spese di giustizia in favore della
[...]
per l'omesso pagamento di una fattura per penali e materiale Parte_2
a seguito di due contratti ENEL. Nel formulare opposizione il CP_1
eccepiva preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice
[...]
adito in favore del Tribunale di Cassino, territorialmente competente quale residenza dell'opponente (art 18 cpc). Eccepiva inoltre, in assenza di contratto e di riferimenti specifici nella fattura allegata alla pretesa monitoria, l'impossibilità di individuare, allo stato degli atti, il giudice territorialmente competente, eventualmente in via alternativa, ai sensi dell'art. 20 cpc. In subordine, eccepiva la nullità/ illegittimità/ inefficacia del decreto ingiuntivo per difetto dei presupposti di cui agli artt. 633/634 cpc,
2 nonché per carenza di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di pagamento, in base all'assunto dell'insussistenza di qualsiasi contratto inter partes alla base del dedotto credito, non avendo la fattura allegata alcun valore probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in caso, come nella fattispecie, di contestazione del contratto alla base del documento fiscale allegato nella fase monitoria. >>
§ 2. – Il Tribunale di Latina con sentenza n. 1854/2020 così statuiva: <<
Accoglie l'opposizione e revoca per l'effetto il decreto ingiuntivo n.
760/2016 emesso dal Tribunale di Latina. Termine di legge per la riassunzione della causa di merito davanti al Tribunale di Cassino;
Condanna
l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4800,00 per competenze ed € 640,00 per spese vive a carico di parte opposta. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via pregiudiziale, va evidenziato che l'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e merita accoglimento atteso che il è residente in Controparte_1
Formia, via Gramsci, P. co Ciliegio snc, giusta relata di notifica del decreto ingiuntivo allegato. Il suddetto Comune di residenza dell'opponente rientra nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Cassino e non essendo stati allegati in atti sufficienti elementi per valutare, ipoteticamente, il radicamento della competenza presso questo Tribunale, ai sensi dell'art 20 cpc, in quanto non è stato prodotto il contratto e/o qualsiasi altra prova documentale rilevante sul punto, ne consegue l'accoglimento della formulata eccezione. Va dunque dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di
Cassino quale luogo di residenza del debitore odierno opponente anche con riferimento alla residenza indicata nell'epigrafe dell'atto di opposizione.
Tanto premesso, l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto, essendo stato emanato il decreto ingiuntivo da giudice territorialmente incompetente ne va dichiarata la nullità. Assorbita in questa fase ogni altra questione di merito da valutarsi da parte del giudice competente. Termine di legge per la
3 riassunzione della causa di merito. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 cpc, atteso che prima della soppressione della Sezione distaccata di TA (2013) effettivamente il rientrava nella competenza territoriale del Tribunale di Controparte_2
Latina, inoltre la mancata costituzione dell'opposta costituisce un comportamento valutabile come implicito riconoscimento della fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di controparte. Le spese di lite seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opposta, liquidate come da dispositivo.>>
§ 4. – Ha proposto appello il Parte_3
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato, e rassegnava le seguenti conclusioni:<< A) - accertare e dichiarare interrotto ipso iure alla data del 31.7.2018 ovvero del 13.11.2018 (ovvero, al più, del 18.12.2018) il giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale di Latina, Sezione Seconda, Giudice monocratico Dott. Alfonso Piccialli, RG. n. 2586/2016, definito con sentenza n. 1854/2020 depositata il 13.10.2020, non notificata, intercorso tra e in bonis in opposizione al decreto Controparte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 720/2016 inter partes (e non n. 760/2016, come indicato nell'”Oggetto” della sentenza gravata, in prima ed ultima pagina) emesso dal
Tribunale di Latina in data 29.3.2016, RG. 6704/2015; B) - accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti successivamente compiuti rispetto alle date del 31.7.2018, 13.11.2018 e 18.12.2018 e la nullità della sentenza in epigrafe gravata, per le ragioni sopra spiegate;
C) accertare e dichiarare non più riassunto, nei termini di rito, il suddetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto: D) - accertare e dichiarare conseguentemente estinto, ai sensi degli artt. 305 e 653 c.p.c., il giudizio di opposizione a d.i.
RG. 2586/2016, definito il 13.10.2020 con la sentenza qui oggetto di appello;
E) - accertare e dichiarare, ulteriormente e in conseguenza, la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 720/2016, RG. 6704/2015 emesso dal
4 Tribunale di Latina il 22.3.2016 e depositato il 29.3.2016. Vinte le spese e compensi del giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituiva , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1
della ditta individuale UC NI impianti, per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << si chiede il rigetto dell'appello e, per le ragioni sopra esposte, l'accoglimento dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2016 e delle conclusioni ivi rassegnate che di seguito integralmente si trascrivono:
“Preliminarmente accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Latina ad emettere il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto, per essere territorialmente competente il Tribunale di Cassino, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio. In via principale nel merito 1) Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 720/2016 illegittimo ed inammissibile per mancanza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per i motivi di cui in narrativa, e conseguentemente revocarlo o annullarlo,
o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto;
2) Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito della Parte_2
nei confronti del Sig. in relazione agli addebiti di cui
[...] Controparte_1
alla fattura 493/2014 e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3) Accertare e dichiarare la violazione da parte della Parte_2
e per essa della sua difesa, dei principi di correttezza, buona fede e per
[...]
l'effetto condannare la stessa al risarcimento dei danni subiti in diretta conseguenza del suo illegittimo ed illecito comportamento per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nei confronti del Sig. , Controparte_1
da liquidarsi in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.>>
5 § 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 16 luglio 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 giugno 2023 successivamente differita al 26.09.2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 16 giugno 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
§ 4.4– All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale. La causa veniva discussa oralmente e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs.
n.164/2024).
§ 5. – il motivo di gravame
§ 5.1 – L'appello contiene un unico motivo, titolato: << Nullità della sentenza in relazione all'art. 43, comma 3 L.F e degli artt. 299, 300, 302, 303, 304,
305, 307 c.p.c.; estinzione del giudizio di opposizione >>.
La Curatela eccepisce la nullità di tutti gli atti del giudizio compiuti successivamente alla dichiarazione di fallimento della Parte_2
– avvenuta con sentenza n. 636/2018 del Tribunale di Roma del 31.07.2018 - nonché della sentenza impugnata, per violazione del principio della mancata interruzione automatica del processo in ipotesi di fallimento della parte e, quanto all'estinzione, per effetto della mancata riassunzione nei termini di rito. Evidenziava che, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.F., l'apertura del fallimento determinava l'interruzione automatica del processo, non dichiarata nel caso di specie;
invero il giudizio n. 2586/2016 RG non era stato interrotto dopo l'apertura del fallimento avvenuta in data 31/07/2018 era, invece, proseguito dinanzi al Giudice dell'opposizione alle udienze del 15/01/2019,
6 1/09/2019 e 9/06/2020; che l'evento non era stato rappresentato al Tribunale da parte dei procuratori dell'opponente i quali avevano proposto nell'interesse di in data 13.11.2018 istanza di ammissione Controparte_1
al passivo. Sosteneva che la mancata dichiarazione di interruzione del processo aveva concretato una lesione del diritto di difesa di essa società appellante e del principio del contraddittorio, posto a tutela del rischio del compimento di attività processuali in danno del fallito e del fatto che potessero maturare preclusioni a suo carico. Alla conoscenza non solo legale, ma anche effettiva dell'evento interruttivo in capo al e per esso ai CP_1
suoi difensori - che in data 13/11/2018 avevano depositato nella procedura concorsuale domanda di ammissione al passivo del fallimento e rigettata dal Cont
all'udienza del 18/12/2018 – faceva discendere il fatto estintivo ai sensi degli artt. 305 e 635 c.p.c. del giudizio di opposizione per mancata riassunzione dello stesso nel termine trimestrale da intendersi decorrente dal
13/11/2018 (data di deposito della domanda di ammissione al passivo) ovvero dal 18/12/2018 (data dell'udienza di verifica dello stato passivo) e la definitiva esecutorietà del decreto opposto.
§ 6 – L'analisi del motivo
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che la società rimaneva contumace nel Parte_2
giudizio di primo grado (non è contestata la rituale e tempestiva notificazione atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo nel mese di aprile 2016 in esito alla notifica del decreto ingiuntivo in data 8 aprile 2016) e successivamente in data 31 luglio 2018 veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza n. 636/2018 fallimento n. 627/2018 con nomina del curatore fallimentare avv.to Gianfranco Torino.
Orbene, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (SU
n.12154/2021) in caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo
7 è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. Fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. ed al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. Fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2,
c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario (Cass. S.U.
7.5.2021 n. 12154, seguita da numerose successive, tra cui, da ultimo, Cass.
5.1.2024 n. 322,
34785/2024, n. 18285/2024; 1775/2025).
Si osserva ancora, in fatto, che l'evento non veniva rappresentato al giudice del merito dai difensori dell'opponente sebbene costoro ne avessero avuto piena conoscenza avendo presentato domanda di ammissione al passivo in data 13 novembre 2018.
Il Curatore nel presente gravame ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado e l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione nei tre mesi successivi al verificarsi dell'evento interruttivo decorrente dal
13/11/2018 (data di deposito della domanda di ammissione al passivo) oppure dal 18/12/2018 (data dell'udienza di verifica dello stato passivo) e ha chiesto la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto opposto.
Orbene, va osservato che la circostanza dedotta ovvero che l'omessa declaratoria di interruzione del processo (essendo l'interruzione automatica) comporti la nullità relativa degli atti successivi [che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi appunto nella curatela fallimentare (Cass. n.
9649/2025)] non sortisce l'effetto sperato nell'ipotesi in esame in cui la difesa della curatela non ha svolto alcuna difesa nel merito.
8 Giova premettere che l'appellante, rimasto contumace in primo grado (e dichiarato fallito nel corso del giudizio), non ha replicato all'eccezione di incompetenza territoriale ed anche nel presente grado, pur avendo fatto richiamo ai principi della tutela del diritto di difesa che sono tutelati dalla dichiarazione di interruzione automatica per l'ipotesi di fallimento ( rischio di compimento di attività processuali in danno del fallito e che maturino preclusioni a suo carico), non ha svolto alcuna difesa di segno contrario atta a contrastare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della declaratoria di incompetenza territoriale del tribunale di Latina che aveva emesso il decreto ingiuntivo [residenza dell'opponente ex art. 18 c.p.c. in
Formia e quindi competenza territoriale del tribunale di Cassino in esito alla soppressione della sezione distaccata di TA dal 2013; mancanza di documentazione (il contratto) atta a consentire al giudicante la valutazione della sussistenza di fori alternativi ex art. 20 c.p.c.]
Va pertanto richiamato il principio consolidato secondo il quale: << deve considerarsi ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.; per converso, nelle ipotesi in cui il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dai citati artt.
353 e 354 cod. proc. civ., sia necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, è inammissibile, oltre che per un difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. U., 14/12/1998, n. 12541; Cass.,
15/03/2007, n. 6031; Cass., 29/01/2010, n. 2053; Cass., 03/12/2015, n.
24612; Cass., 31/01/2017, n. 2566) ;>> (da ultimo Cass. n. 402/2019)
9 Nel caso in esame non ricorre un'ipotesi tassativa di rimessione al primo giudice ex art. 353 e 354 c.p.c., sicché l'appello che non contempla alcun motivo di merito è inammissibile, non potendo questa Corte, rilevata la nullità della sentenza per mancata declaratoria dell'interruzione del giudizio, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Latina in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente essendo competente a decidere il merito il Tribunale di Cassino. Invero, come ricordato dalla
Suprema Corte nell'indicata pronuncia n. 402/2019 in fattispecie similare:
< della causa dinanzi al Tribunale di (..), contrasterebbe, invero, con il disposto degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., non essendo consentita, in ipotesi di incompetenza del primo giudice, una rimessione in primo grado, dovendo il giudice di appello – non potendo rimettere la causa in prime cure neppure per la nullità della citazione, e non essendo possibile una rinnovazione degli atti, limitarsi a dichiarare la nullità della citazione e dell'intero giudizio;
>>
In relazione al secondo profilo (eccezione di estinzione del giudizio) il motivo è infondato.
Invero, come sopra evidenziato, la Suprema Corte con la pronuncia resa a
Sezioni Unite n. 12154/2021 ha enunciato il principio che il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio - per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito - decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2,
c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario.
10 Nel caso in esame, non risulta pronunciata la dichiarazione giudiziale di interruzione, sicché il termine ai fini della riassunzione tempestiva non è mai decorso, restando irrilevanti a tal fine altre forme di conoscenza che le parti possano avere avuto dell'evento interruttivo. (così Cass. n 18285/2024)
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa (pari al valore del decreto ingiuntivo e così € 307.440,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per i compensi della fase istruttoria-trattazione che ha avuto minimo svolgimento e per la quale vengono liquidati i compensi medi dimidiati.
§ 7.1 – Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per responsabilità aggravata trattandosi di atto di gravame meramente incompleto e quindi inammissibile, senza che emergano ulteriori indici di colpa grave e, tanto meno, di abuso del processo.
§ 8. – La pronuncia di inammissibilità dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Fallimento
n. 627/2018 nei confronti di , in Parte_2 Controparte_1
proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale UC NI
Impianti, contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Latina n.
1854/2020 pubblicata in data 13/10/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
11 1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in € 17.179,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge:
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 26/09/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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