TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7332 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10259/2025
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 10259/2025 promossa da
Parte 1
nata ad [...] il [...]
residente in [...]N. 10 20082 BINASCO ITALIA
codice fiscale: C.F. 1
con gli Avv. BEATRICE TENUCCI e SILVIA ANTONIETTA FRASCHINI, come da procura in atti;
parte ricorrente contro
Controparte_1
Nato a BARLETTA (BT) il 21/03/1982
Residente in VIA MICHELANGELO BUONARROTI N. 10 20082 BINASCO ITALIA
Codice fiscale C.F. 2
parte convenuta contumace Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 07/04/2025.
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni precisate di parte ricorrente all'udienza del giorno 11/09/2025
"1) affido esclusivo delle minori alla madre, con collocamento prevalente presso di lei, nell'immobile di Motta Visconti di proprietà della madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) il padre potrà tenere e vedere con sé le minori con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, con pernotto in luogo idoneo e andando a prenderle dalla madre il sabato alle ore 15:00 e riportandole a casa della madre alla domenica alle ore 21:00, dopo cena, avendo cura che entrambe svolgano tutti i compiti per il lunedì e che ER frequenti il catechismo.
CP 1I trasferimenti dovranno avvenire solo con autoveicolo guidato da un familiare del Sig.
Durante la settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie per due pomeriggi, dalle ore 16:30/17:00 fino alle ore 21:30, indicativamente il martedì e il venerdì, quando ER non ha impegni extrascolastici, andando a prendere ER a scuola o a casa della madre e riportando le figlie, dopo cena a casa della madre, sempre con l'ausilio di un familiare per la guida. Poichè _2 ha già compiuto 15 anni, potrà accordarsi con il padre direttamente circa le modalità e l'orario per vederlo nei due pomeriggi di cui sopra.
3) il padre potrà tenere e vedere con sé le minori durante il periodo feriale estivo. In particolare le trascorrerà con le figlie una o due settimane nel mese di luglio presso l'abitazione dei nonni paterni a Margherita di Savoia, da raggiungere in treno.
4) quanto alle vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre il 25 dal mattino sino a sera e tre giorni consecutivi da individuare su accordo dei genitori.
Nel periodo pasquale e durante il carnevale, le figlie trascorreranno con il padre l'eventuale fine settimana che fosse di sua spettanza.
I ponti scolastici seguiranno l'alternanza dei week-end di rispettiva spettanza dei genitori, salvo diverso accordo.
6) i genitori potranno prendere accordi diversi, rispetto a quelli regolamentati, sentite anche le figlie:
a tal fine e per qualsivoglia comunicazione concernente la gestione dei minori, dovranno corrispondere tra loro, anche a mezzo e-mail o SMS o whatsapp, dandosi tempestivo riscontro;
7) il Sig. CP 1 verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 a figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza. Detta somma dovrà essere versata dal padre, mensilmente, mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato alla madre, con valuta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il sig. dovrà altresì versare alla madre euro 100,00 a figlia a titolo di spese straordinarie.
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico previsto ex lege sarà assegnato e incassato al
100% dalla madre, presso la quale le figlie sono collocate prevalentemente;
In ogni caso con condanna del resistente alle spese di lite".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, Parte 1 ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori Per 2 e Per 1 nate rispettivamente il e riconosciute da giorno 01/09/2009 ed il 05/11/2015, dalla relazione con Controparte_1 entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso di sé e con regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
in punto economico, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di Euro 900,00 (Euro
450,00 per ciascun figlia) da versarsi in via indiretta alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla somma di Euro 100,00 a titolo di pagamento delle spese straordinarie e con assegno unico integralmente a favore della medesima.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del giorno 11/09/2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
L' avv. Beatrice Tenucci e l'avv. Silvia Antonietta Fraschini hanno insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
All'esito, il Giudice delegato ha così provveduto:
"Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alle figlie minori, delegando integralmente la cura e gestione delle medesime alla madre;
considerate le attuali difficoltà della madre nell'assunzione di scelte tempestive in favore delle minori in ragione dei comportamenti oppositivi del padre che, in concreto, non propone soluzioni educative differenti;
considerato, altresì, che il padre non sta provvedendo in alcun modo al mantenimento delle figlie;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
ritenuto che
, secondo quanto dedotto e dichiarato dalla parte ricorrente, le attuali modalità di frequentazione paterna, pressa l'abitazione dei di lui genitori, sono sufficientemente tutelanti e, comunque, idonee a garantire la conservazione di una relazione continuativa padre.CP_2;
considerate le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come risultanti dalla documentazione in atti e dalle precise allegazioni di parte ricorrente;
considerato, altresì, che la madre provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con ridotti oneri di mantenimento diretto a carico del padre che, come da accordo raggiunto dalle parti, vede le foglie a we alterni presso l'abitazione dei di lui genitori;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione delle figlie minori, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto delle medesime a carico del padre nella misura di € 800,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità marzo 2025), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA le figlie minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Persona 3 via don Minzoni n. 27, nella quale la ricorrente è in procinto di trasferirsi e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlie avvenga a we alternati presso l'abitazione dei nonni paterni;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma di € 800,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025; assegno unico integralmente a favore della madre"
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato, ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori di parte ricorrente hanno discusso oralmente riportandosi al ricorso. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione delle figlie minori.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Secondo la precisa e circostanziata ricostruzione di parte ricorrente, il padre non partecipa alle scelte di vita relative alle figlie minori, avendone delegato la cura e la gestione interamente alla madre;
con il suo comportamento, inoltre, ostacola l'assunzione di decisioni tempestive nell'interesse delle medesime.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.. Vanno, altresì, confermate le attuali modalità e tempi di frequentazione paterna presso l'abitazione dei genitori del convenuto.
La presenza dei nonni paterni, cui in concreto è demandato l'accudimento delle minori, è adeguatamente tutelante per le stesse e consente loro, comunque, di mantenere una relazione stabile con il genitore.
Sul contributo al mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla ricorrente della somma di Euro 900,00 (Euro 450,00 per ciascuna figlia), oltre alla somma mensile di Euro 100,00 a titolo di pagamento delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del giorno 11/09/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di
Marzo 2025, la somma mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
CP 3 con contratto di lavoroLa ricorrente ha dichiarato di lavorare presso la società subordinato part time al 75 % e di percepire circa Euro 1.700,00 al mese.
Dalla documentazione in atti (730/2024) risulta che nel 2023 la medesima ha percepito un reddito mensile netto di 1.860,00 circa calcolato su dodici mensilità.
La stessa ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico per le figlie minori corrisposto CP dall'
Attualmente, vive nell'immobile di esclusiva proprietà del resistente sul quale grava un mutuo con rata mensile di Euro 700,00, pagato dai di lui genitori, come dichiarato dalla ricorrente medesima.
Parte 1 è proprietaria di un immobile sito alla via Don Manzoni n. 23 a Motta Visconti (MI) sul quale grava un mutuo con rata mensile di Euro 388,65, con scadenza al 30 giugno 2032 e presso il quale la stessa ricorrente insieme alle due figlie si trasferirà a breve.
Il convenuto è socio della società di famiglia Valendino & co s.r.l., con sede legale in Corso XXII
Marzo a Milano e della quale società fino al 2024 era Amministratore Unico.
Dal PF 2024 risulta che nel 2023 il medesimo ha percepito un reddito mensile netto di Euro 1530,00 circa calcolato su dodici mensilità.
All'udienza del giorno 11/09/2025, la ricorrente ha riferito che il convenuto, durante la convivenza, ha sempre attinto alle casse della società per soddisfare le necessità di vita dell'intero nucleo familiare. Lo stesso è proprietario dell'immobile sito a Binasco, adibito a casa familiare che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, è stato osto in vendita.
Il mutuo gravante sulla casa familiare è sempre stato pagato dai genitori del convenuto.
Considerato tutto quanto sopra esposto, tenuto conto delle esigenze di vita e di formazione delle figlie minori, considerati i ridotti tempi di frequentazione paterna, peraltro presso l'abitazione die di lui genitori, con i conseguenti risibili oneri di mantenimento diretto, evidenziato, altresì, che la ricorrente
è in procinto di lasciare la casa familiare che rientrerà nella pena disponibilità del convenuto, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del signor Controparte_1 per il mantenimento delle figlie minori nella misura di euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna figlia) che lo stesso dovrà corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di Marzo 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026); spese straordinarie al 50% come in dispositivo.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere percepito integralmente dalla madre che da sola provvede alla cura ed alla gestione delle figlie minori.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Conferma l'affidamento esclusivo delle figlie minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Motta Visconti via don Minzoni n. 27, nella quale la ricorrente è in procinto di trasferirsi e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Conferma che la frequentazione padre-figlie avvenga a we alternati presso l'abitazione dei nonni paterni;
3) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma di € 800,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano il
10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: 0 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 0 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
O spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica O spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. O spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. 0 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4)Assegno Unico integralmente a favore della madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 10259/2025 promossa da
Parte 1
nata ad [...] il [...]
residente in [...]N. 10 20082 BINASCO ITALIA
codice fiscale: C.F. 1
con gli Avv. BEATRICE TENUCCI e SILVIA ANTONIETTA FRASCHINI, come da procura in atti;
parte ricorrente contro
Controparte_1
Nato a BARLETTA (BT) il 21/03/1982
Residente in VIA MICHELANGELO BUONARROTI N. 10 20082 BINASCO ITALIA
Codice fiscale C.F. 2
parte convenuta contumace Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c. e visitati senza osservazioni in data 07/04/2025.
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni precisate di parte ricorrente all'udienza del giorno 11/09/2025
"1) affido esclusivo delle minori alla madre, con collocamento prevalente presso di lei, nell'immobile di Motta Visconti di proprietà della madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) il padre potrà tenere e vedere con sé le minori con le seguenti modalità: a fine settimana alternati, con pernotto in luogo idoneo e andando a prenderle dalla madre il sabato alle ore 15:00 e riportandole a casa della madre alla domenica alle ore 21:00, dopo cena, avendo cura che entrambe svolgano tutti i compiti per il lunedì e che ER frequenti il catechismo.
CP 1I trasferimenti dovranno avvenire solo con autoveicolo guidato da un familiare del Sig.
Durante la settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie per due pomeriggi, dalle ore 16:30/17:00 fino alle ore 21:30, indicativamente il martedì e il venerdì, quando ER non ha impegni extrascolastici, andando a prendere ER a scuola o a casa della madre e riportando le figlie, dopo cena a casa della madre, sempre con l'ausilio di un familiare per la guida. Poichè _2 ha già compiuto 15 anni, potrà accordarsi con il padre direttamente circa le modalità e l'orario per vederlo nei due pomeriggi di cui sopra.
3) il padre potrà tenere e vedere con sé le minori durante il periodo feriale estivo. In particolare le trascorrerà con le figlie una o due settimane nel mese di luglio presso l'abitazione dei nonni paterni a Margherita di Savoia, da raggiungere in treno.
4) quanto alle vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre il 25 dal mattino sino a sera e tre giorni consecutivi da individuare su accordo dei genitori.
Nel periodo pasquale e durante il carnevale, le figlie trascorreranno con il padre l'eventuale fine settimana che fosse di sua spettanza.
I ponti scolastici seguiranno l'alternanza dei week-end di rispettiva spettanza dei genitori, salvo diverso accordo.
6) i genitori potranno prendere accordi diversi, rispetto a quelli regolamentati, sentite anche le figlie:
a tal fine e per qualsivoglia comunicazione concernente la gestione dei minori, dovranno corrispondere tra loro, anche a mezzo e-mail o SMS o whatsapp, dandosi tempestivo riscontro;
7) il Sig. CP 1 verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie la somma mensile di euro 900,00 (euro 450,00 a figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come previsti dall'art. 150 disp. att. c.p.c a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza. Detta somma dovrà essere versata dal padre, mensilmente, mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato alla madre, con valuta entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Il sig. dovrà altresì versare alla madre euro 100,00 a figlia a titolo di spese straordinarie.
8) l'assegno unico e universale per i figli a carico previsto ex lege sarà assegnato e incassato al
100% dalla madre, presso la quale le figlie sono collocate prevalentemente;
In ogni caso con condanna del resistente alle spese di lite".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, Parte 1 ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre l'affidamento esclusivo a sé delle figlie minori Per 2 e Per 1 nate rispettivamente il e riconosciute da giorno 01/09/2009 ed il 05/11/2015, dalla relazione con Controparte_1 entrambi i genitori, con collocamento delle stesse presso di sé e con regolamentazione della frequentazione paterna come in atti indicato;
in punto economico, di porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di Euro 900,00 (Euro
450,00 per ciascun figlia) da versarsi in via indiretta alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla somma di Euro 100,00 a titolo di pagamento delle spese straordinarie e con assegno unico integralmente a favore della medesima.
All'udienza di prima comparizione personale delle parti del giorno 11/09/2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha reso le dichiarazioni come verbalizzate in atti.
L' avv. Beatrice Tenucci e l'avv. Silvia Antonietta Fraschini hanno insistito nelle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
All'esito, il Giudice delegato ha così provveduto:
"Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
viste le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che, nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, la parte resistente non ha inteso costituirsi in giudizio e nemmeno è comparsa all'udienza fissata davanti al Giudice delegato;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente alle figlie minori, delegando integralmente la cura e gestione delle medesime alla madre;
considerate le attuali difficoltà della madre nell'assunzione di scelte tempestive in favore delle minori in ragione dei comportamenti oppositivi del padre che, in concreto, non propone soluzioni educative differenti;
considerato, altresì, che il padre non sta provvedendo in alcun modo al mantenimento delle figlie;
ritenuto, dunque, che anche con il comportamento processuale assunto, la parte resistente abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale;
ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr
Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08);
ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità;
ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
ritenuto che
, secondo quanto dedotto e dichiarato dalla parte ricorrente, le attuali modalità di frequentazione paterna, pressa l'abitazione dei di lui genitori, sono sufficientemente tutelanti e, comunque, idonee a garantire la conservazione di una relazione continuativa padre.CP_2;
considerate le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti così come risultanti dalla documentazione in atti e dalle precise allegazioni di parte ricorrente;
considerato, altresì, che la madre provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva della figlia, con ridotti oneri di mantenimento diretto a carico del padre che, come da accordo raggiunto dalle parti, vede le foglie a we alterni presso l'abitazione dei di lui genitori;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione delle figlie minori, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto delle medesime a carico del padre nella misura di € 800,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità marzo 2025), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.;
adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) AFFIDA le figlie minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Persona 3 via don Minzoni n. 27, nella quale la ricorrente è in procinto di trasferirsi e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Dispone che la frequentazione padre-figlie avvenga a we alternati presso l'abitazione dei nonni paterni;
3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma di € 800,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del giugno 2025; assegno unico integralmente a favore della madre"
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato, ha ordinato la discussione orale della causa.
I difensori di parte ricorrente hanno discusso oralmente riportandosi al ricorso. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Sulla responsabilità genitoriale
Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione delle figlie minori.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
Secondo la precisa e circostanziata ricostruzione di parte ricorrente, il padre non partecipa alle scelte di vita relative alle figlie minori, avendone delegato la cura e la gestione interamente alla madre;
con il suo comportamento, inoltre, ostacola l'assunzione di decisioni tempestive nell'interesse delle medesime.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.. Vanno, altresì, confermate le attuali modalità e tempi di frequentazione paterna presso l'abitazione dei genitori del convenuto.
La presenza dei nonni paterni, cui in concreto è demandato l'accudimento delle minori, è adeguatamente tutelante per le stesse e consente loro, comunque, di mantenere una relazione stabile con il genitore.
Sul contributo al mantenimento della prole
Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie minori mediante il versamento alla ricorrente della somma di Euro 900,00 (Euro 450,00 per ciascuna figlia), oltre alla somma mensile di Euro 100,00 a titolo di pagamento delle spese straordinarie.
Con i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. del giorno 11/09/2025, il Giudice delegato ha posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di
Marzo 2025, la somma mensile di Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
CP 3 con contratto di lavoroLa ricorrente ha dichiarato di lavorare presso la società subordinato part time al 75 % e di percepire circa Euro 1.700,00 al mese.
Dalla documentazione in atti (730/2024) risulta che nel 2023 la medesima ha percepito un reddito mensile netto di 1.860,00 circa calcolato su dodici mensilità.
La stessa ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico per le figlie minori corrisposto CP dall'
Attualmente, vive nell'immobile di esclusiva proprietà del resistente sul quale grava un mutuo con rata mensile di Euro 700,00, pagato dai di lui genitori, come dichiarato dalla ricorrente medesima.
Parte 1 è proprietaria di un immobile sito alla via Don Manzoni n. 23 a Motta Visconti (MI) sul quale grava un mutuo con rata mensile di Euro 388,65, con scadenza al 30 giugno 2032 e presso il quale la stessa ricorrente insieme alle due figlie si trasferirà a breve.
Il convenuto è socio della società di famiglia Valendino & co s.r.l., con sede legale in Corso XXII
Marzo a Milano e della quale società fino al 2024 era Amministratore Unico.
Dal PF 2024 risulta che nel 2023 il medesimo ha percepito un reddito mensile netto di Euro 1530,00 circa calcolato su dodici mensilità.
All'udienza del giorno 11/09/2025, la ricorrente ha riferito che il convenuto, durante la convivenza, ha sempre attinto alle casse della società per soddisfare le necessità di vita dell'intero nucleo familiare. Lo stesso è proprietario dell'immobile sito a Binasco, adibito a casa familiare che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, è stato osto in vendita.
Il mutuo gravante sulla casa familiare è sempre stato pagato dai genitori del convenuto.
Considerato tutto quanto sopra esposto, tenuto conto delle esigenze di vita e di formazione delle figlie minori, considerati i ridotti tempi di frequentazione paterna, peraltro presso l'abitazione die di lui genitori, con i conseguenti risibili oneri di mantenimento diretto, evidenziato, altresì, che la ricorrente
è in procinto di lasciare la casa familiare che rientrerà nella pena disponibilità del convenuto, si reputa equo e congruo confermare il contributo a carico del signor Controparte_1 per il mantenimento delle figlie minori nella misura di euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascuna figlia) che lo stesso dovrà corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di Marzo 2025, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026); spese straordinarie al 50% come in dispositivo.
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico dovrà continuare ad essere percepito integralmente dalla madre che da sola provvede alla cura ed alla gestione delle figlie minori.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, così statuisce:
1) Conferma l'affidamento esclusivo delle figlie minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Motta Visconti via don Minzoni n. 27, nella quale la ricorrente è in procinto di trasferirsi e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per le minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Conferma che la frequentazione padre-figlie avvenga a we alternati presso l'abitazione dei nonni paterni;
3) Pone a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, la somma di € 800,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione marzo 2026), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano il
10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: 0 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 0 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
O spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica O spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. O spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori. 0 spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
4)Assegno Unico integralmente a favore della madre;
5) Dichiara irripetibili le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai