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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. EL SD - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6147 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473-bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BRILLO MARCELLA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BRILLO MARCELLA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/03/2025 e Parte_1 [...]
premettendo: CP_1 di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 04/10/2014; che dal matrimonio era nato un figlio: il 22/10/2016; Per_1 che avevano fissato la loro residenza in Pozzuoli (NA) presso un immobile di proprietà della sig.ra ; Controparte_1
1 che il sig. aveva percepito reddito da lavoro dipendente come Parte_1 impiegato fino al 30 aprile 2024 e, in seguito al suo licenziamento, la NASPI con domanda del
20/01/2025; che la sig.ra lavorava come impiegata e percepiva reddito da lavoro dipendente;
CP_1 che il minore era portatore di handicap (L. 104/92 comma 1 art.3) in quanto, Per_1
“come da verbale redatto dalla commissione sanitaria del 09/07/2024 presenta[va] “disturbo del linguaggio in soggetto con anomalie socio relazionali. Non ancora definita l'acquisizione del linguaggio”; che, pertanto, il minore percepiva il sostegno scolastico nella misura del beneficio economico di € 346,50 mensili;
ciò premesso, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473-bis.51 cpc e, raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale, per la quale vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale sita in Pozzuoli (NA) al Viale Cappuccini n. 3 è di proprietà della sig.ra , la quale provvederà a tutte le spese relative alla stessa (utenze, Controparte_1 manutenzione ordinaria ecc..). Il sig. provvederà a trasferire la propria Parte_1 residenza presso i genitori in Napoli al Viale Fratelli Grimm n. 65;
c) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con residenza privilegiata presso la madre. Per quel che concerne specificamente la reciproca prospettazione dei genitori circa il progetto educativo e di accudimento del minore, che tengano conto dei suoi impegni e delle attività quotidiane, si rinvia al piano genitoriale, redatto e sottoscritto dalle parti ed allegato al presente atto;
d) Il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma di € 200,00 (duecento,00) quale contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, - a mezzo bonifico e/o altra modalità da concordare - annualmente rivalutata
2 secondo gli indici ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicata sulla G.U. - fino a che lo stesso non sia economicamente indipendente;
e) Il sig. rinuncia in favore della moglie del 50% dell'assegno unico Parte_1 che ammonta ad € 233,50;
f) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, universitarie, sportive, ludiche, etc…) eventualmente occorrenti, per la disciplina delle stesse ci si riporta al Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Napoli ed il COA di
Napoli del 07 marzo 2018. Dette spese saranno preventivamente concordate tra le parti e documentate;
g) Il coniugi si impegnano a garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità e, pertanto, il diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, incontrando e intrattenendosi, paritariamente, sia con la madre che con il padre, tenendo conto primariamente delle esigenze del figlio oltre che lavorative dei genitori;
h) I coniugi si impegnano, altresì, a consultarsi per tutte le questioni attinenti lo stato di salute, l'educazione, lo studio, e le scelte lavorative del figlio. Le scelte di maggiore interesse riguardanti la prole dovranno essere adottate da entrambi i genitori che dovranno vigilare sull'istruzione e l'educazione dello stesso;
i) I coniugi si obbligano a comunicare reciprocamente, con racc.a/r, ogni eventuale cambio di residenza e/o domicilio l) I coniugi si scambiano il reciproco consenso e si concedono reciprocamente, sin da ora, il nulla osta al rilascio e/o rinnovo dei passaporti ai sensi di legge.
m) Per quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
PIANO GENITORIALE
per la gestione dei figli minori successivamente alla cessazione della convivenza tra i genitori:
Routine settimanale: la casa familiare viene assegnata:
- alla madre proprietaria dell'immobile, presso cui viene collocato il figlio minore Per_1
.
[...] il figlio minore starà con i genitori:
3 - a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena.
Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico: il martedì con il papà dalle 16.15 alle 20.15. nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): dal 09 giugno al 31 luglio, dalle 8.30 alle 17.00, partecipa al campo estivo accompagnato dal papà e prelevato dal nonno. Nel mese di agosto il minore trascorrerà con i genitori due settimane ciascuno, da stabilire di volta in volta compatibilmente con i reciproci impegni.
Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare/andare a prendere il figlio minore
- Padre
- Madre
- Nonno materno
Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperà di portare/andare a prendere il figlio minore
- Padre
- Madre
- e Nonno materno
Il sottoscritto genitore in caso di propria assenza/impedimento ritiene di prendere/portare delegare per i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- Nonno materno
- Fratelli/sorelle/altri parenti
In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore ritiene che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i fi gli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- Nonno materno
- Fratelli/sorelle/altri parenti
Vacanze estive e festività:
Due settimane non consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 01 aprile di ogni anno con ciascun genitore
- Centro estivo: dal 09 giugno al 31 luglio e verra accompagnato e prelevato come durante Per_1
l'anno scolastico
- Vacanze studio: EVENTUALI
4 - Vacanze da soli e/o con amici: EVENTUALI
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
ALTERNATI
- Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania):
Un anno il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore- il 26-31 e 1°gennaio con l'altro genitore. La madre negli anni dispari il padre negli anni pari
- Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività):
Pasqua e Pasquetta alternati annualmente iniziando dalla madre negli anni dispari per il giorno di Pasqua. Il padre negli anni pari.
- Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività nel corso dell'anno: il 1° novembre, festa di tutti i santi, con la madre negli anni dispari e con l'altro genitore negli anni pari.
25 aprile, Anniversario della Liberazione, con il padre negli anni dispari e con l'altro genitore negli anni pari.
1° maggio, Festa del Lavoro, con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari.
2 giugno, festa nazionale della Repubblica, con il padre negli anni dispari e con l'altro genitore negli anni pari”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poterli omologare.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.260, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2014); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
5 c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Presidente est.
EL SD
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