Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2024, proposto da
AR OS, rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 380/2023 pubblicata il 9 agosto 2023 dal Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 380/2023, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi dal dovuto al saldo, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire all’interessata gli importi corrispondenti.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, la ricorrente conclude affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento dell’importo dovuto, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 10 agosto 2023, la ricorrente ha notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Avvocatura dello Stato la sentenza n. 380/2023 del Tribunale di Arezzo. Questa è passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria, come pure risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 18 dicembre 2024).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alla ricorrente, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 2.000,00, riferito agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Non vi sono poi ragioni ostative a fare anche applicazione della penalità di mora chiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., e compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione (condanna pecuniaria: sul punto, basti rinviare a Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15), sia con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma da corrispondere a questo titolo può essere stabilita in misura pari agli interessi legali maturati, sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale pagamento.
Le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarsi a favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con esclusione dell’aumento ex art. 4 co. 1- bis d.m. n. 55/2014, del quale non ricorrono i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 380/2023, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) stabilisce in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza e fino all’integrale soddisfo, la somma a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.;
d) condanna infine il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Amedeo Stoppa, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO