Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott. ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11544/2023 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso per mandato in atti dall'Avv. Cusumano Giuseppina Alessia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa per mandato in atti dall'Avv. Foti Pasquale AN;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/04/2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
1
mediante revoca dell'obbligo di corrispondere all'ex coniuge l'importo mensile di euro 400 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli: AN, nato il [...], e , nato il [...], stabilito con la sentenza n. Per_1
2727/2018 del Tribunale di Palermo.
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha allegato che entrambi i figli AN e hanno iniziato a svolgere attività lavorativa: il Per_1
primogenito come skipper e bagnino, mentre il secondogenito come impiegato alle dipendenze di una rivendita di tabacchi (cfr. all.3 comunicazione Pt_2
– allegata al ricorso introduttivo).
Quanto alla sua condizione personale, ha dedotto di lavorare come dipendente del comune di Partinico (PA) con un contratto di lavoro a tempo a tempo indeterminato part-time con una retribuzione di 600,00 euro mensili e ha allegato di avere subito un peggioramento della propria situazione reddituale, a causa di un notevole esposizione debitoria conseguente al mancato pagamento dei tributi erariali.
2. Nel costituirsi in giudizio Lo Giudice ha contestato la sussistenza CP_1
dei presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio, sul rilievo che i figli non avrebbero raggiunto l'indipendenza economica che avrebbe giustificato la revoca dell'obbligo di mantenimento gravante sul padre.
Ha esposto, infatti, che AN svolge soltanto lavori stagionali e non regolarizzati, mentre lavora in virtù di un contratto di apprendistato con Per_1
una retribuzione di 500,00 euro mensili, somma non sufficiente a garantirgli di essere autosufficiente.
Ha, poi, contestato la veridicità delle dichiarazioni del ricorrente con riferimento alle sue condizioni economiche, atteso che egli, vigile urbano alle dipendenze del Comune di Partinico, avrebbe optato per un contratto di lavoro a tempo parziale, con conseguente riduzione della retribuzione, per potersi dedicare ad una seconda attività lavorativa, avente ad oggetto la produzione e
2 la vendita di olio biologico.
Ha dunque sollecitato il rigetto delle domande formulate da controparte, con conseguente conferma delle condizioni economiche stabilite in sede di divorzio.
3. La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e assunzione dell'interrogatorio formale del ricorrente, all'esito dell'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 473 bis. 28 c.p.c. all'udienza del 14/04/2025 - celebrata con modalità cartolare si sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso, deve, anzitutto, osservarsi che il ricorrente all'udienza di comparizione dei coniugi del 15/03/2024 ha dichiarato: “io lavoro a tempo parziale, per 25 ore settimanali, per i miei figli darei la vita. Quello che chiedo è di corrispondere il mantenimento direttamente ai miei figli e non alla mia ex moglie, senza il prelievo coattivo dal mio stipendio” (cfr. verb. d'ud.).
Il difensore del ricorrente nel corso della suddetta udienza e poi nelle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate il 23/1/2025 ha chiesto di
“disporre che il mantenimento da parte del sig. venga erogato Parte_1
direttamente ai figli, ormai maggiorenni, revocandolo, per come disposto in sentenza di divorzio, in favore della sig.ra con prelievo coattivo dallo CP_1
stipendio”.
Va, tuttavia, respinta la superiore richiesta, che non è stata neppure formulata nel ricorso introduttivo, non potendosi procedere al versamento diretto in mancanza di specifica domanda da parte dei figli.
Difatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del
3 genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 34100/2021; n. 25300/2013).
Pertanto, poiché nel presente giudizio i figli maggiorenni delle parti non sono stati né evocati né sono, comunque, intervenuti, in difetto di una loro domanda, la richiesta di mantenimento diretto da parte del padre va respinta.
5. In ordine alla richiesta di revoca del contributo stabilito nella sentenza di divorzio congiunto per i figli delle parti, occorre rammentare che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione del provvedimento giurisdizionale, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
Nel caso in esame dalla documentazione versata in atti dal ricorrente risulta che egli, a seguito della cessazione dell'attività dell'impresa agricola della quale era titolare, nel 2023 ha conseguito dal Comune di Partinico un incremento delle ore settimanali di lavoro da 18 a 25 (si veda modifica del contratto di lavoro del 30/8/2023, doc. n. 4 posto a corredo del ricorso introduttivo) e non
è stato dimostrato il lamentato decremento reddituale, essendo state prodotte soltanto le buste paga di alcuni mesi del 2023 e la dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2021 senza che sia, dunque, possibile evincere il dedotto peggioramento delle sue condizioni in difetto di qualsivoglia dato afferente la sua situazione economica al tempo della sentenza di divorzio che ha recepito gli accordi delle parti.
Del resto, nessun argomento di prova, in mancanza di ulteriori risultanze istruttorie, può trarsi dalle dichiarazioni a sé favorevoli rese dal ricorrente in sede di interrogatorio formale, reso all'udienza del 9/07/2024, avendo questi
4 confermato di lavorare come Agente di polizia municipale a Partinico (PA) a tempo parziale e, contestualmente, di occuparsi della produzione di olio biologico ricavato da un fondo agricolo di cui è comproprietario con i suoi fratelli, con una produzione di scarsa entità (cfr. verbale d'ud. citata).
Nondimeno, riguardo ai figli, in punto di diritto preme osservare che l'obbligo di mantenerli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove gli stessi, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.,
20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3.
2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n. 12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divenuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020,
n. 17183, Cass., 13.10.2021 n.27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n.
38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n. 23132).
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che il figlio maggiorenne che invoca il perdurante obbligo di mantenimento da parte del genitore deve dimostrare di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua
5 nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875 del 20/09/2023).
Invero, i principî della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (Cass. n. 26875 del 20/09/2023).
Nella vicenda in disamina facendo applicazione degli illustrati principi alla fattispecie in esame è agevole rilevare che nessuna prova è stata fornita nel corso del giudizio da parte della resistente in ordine alla circostanza che il figlio AN, oggi ventottenne, si sia comunque adoperato per raggiungere la propria indipendenza economica, atteso che non risulta, tra l'altro, neppure che ha proseguito gli studi e svolgere unicamente, secondo quanto allegato dalla madre, lavori saltuari, sicché, in conformità al principio di autoresponsabilità, va senz'altro revocato, a far data dalla presente pronuncia,
l'obbligo previsto a carico del ricorrente di contribuire al suo mantenimento mediante versamento a dell'importo mensile di euro 200. Controparte_1
Riguardo, invece, al secondogenito , che ha 24 anni e lavora in virtù Per_1
di un contratto di apprendistato a tempo parziale come addetto alle vendite in una tabaccheria sita a Partinico (PA), con una retribuzione media di circa
500,00 euro mensili (si vedano all. 3 al ricorso introduttivo, comunicazioni
6 all. 3 alla memoria di costituzione di parte resistente), non può Pt_2
tralasciarsi di considerare che, com'è pacifico tra le parti, alla stregua delle dichiarazioni rese da entrambi i genitori all'udienza di comparizione, si è nel contempo iscritto alla facoltà di Scienze motorie e ha sostenuto alcuni esami
(si veda verbale dell'udienza del 15/3/2024).
Consegue che, in ragione dell'ammontare del reddito che il figlio Per_1
percepisce grazie allo svolgimento della sua attività lavorativa e del fatto che ha intrapreso gli studi universitari, va ridotto ad euro 150 l'importo del contributo che il padre deve versare a Parte_1 CP_1
per il suo mantenimento.
[...]
6. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza delle parti, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. a parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti pronunciato con sentenza di divorzio n. 2727/2018 depositata il 05.06.2018 revoca, a far data dalla presente sentenza, l'obbligo previsto a carico di Parte_1
di versare in favore di il contributo per il
[...] Controparte_1
mantenimento indiretto del figlio AN e riduce ad euro 150 l'ammontare del contributo per il mantenimento del figlio;
Per_1
2. dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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