TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/05/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 2733/2024, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 10.04.2025, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Rosellina Naccarato;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Calvelli;
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica della regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
dalla quale sono nati i figli e Francesco, che il Tribunale Parte_2 Per_1
di Cosenza, con provvedimento reso nella causa iscritta al R.G. n. 290/2022 V.G., aveva regolamentato il regime delle visite, che i minori avevano espresso la volontà di intrattenersi maggiormente con il padre, chiedeva l'affidamento paritetico dei figli
1 minori e Francesco, disponendo che i genitori provvedano al mantenimento Per_1
diretto dei figli, ponendo a carico di entrambi il versamento del 50% delle spese straordinarie. si costituiva, contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto. Parte_2
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 10.04.2025, sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole in base al quale, a modifica delle condizioni già stabilite, è disposto che, allorquando è previsto che i bambini pernottino dal padre, in luogo del sabato, il padre prenda e tenga con sé i minori dalle 19:00 (orario di uscita dei bambini dal dopo scuola) del venerdì fino all'orario già stabilito della domenica.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A modifica delle condizioni di regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati già stabilite nel provvedimento reso nella causa iscritta al R.G. n. 290/2022 V.G, dispone che , allorquando è Parte_1
previsto che i bambini pernottino dal medesimo, in luogo del sabato, prenda e tenga con sé i minori dalle 19:00 (orario di uscita dei bambini dal dopo scuola) del venerdì fino all'orario già stabilito della domenica.
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Composto dai Signori Magistrati
dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al r.g.n. 2733/2024, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del 10.04.2025, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Rosellina Naccarato;
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Francesco Calvelli;
E con l'intervento del P.M.
OGGETTO: modifica della regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con Parte_1
dalla quale sono nati i figli e Francesco, che il Tribunale Parte_2 Per_1
di Cosenza, con provvedimento reso nella causa iscritta al R.G. n. 290/2022 V.G., aveva regolamentato il regime delle visite, che i minori avevano espresso la volontà di intrattenersi maggiormente con il padre, chiedeva l'affidamento paritetico dei figli
1 minori e Francesco, disponendo che i genitori provvedano al mantenimento Per_1
diretto dei figli, ponendo a carico di entrambi il versamento del 50% delle spese straordinarie. si costituiva, contestando la domanda, di cui chiedeva il rigetto. Parte_2
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 10.04.2025, sono addivenute ad un accordo, che si ritiene equo e confacente all'interesse morale e materiale della prole in base al quale, a modifica delle condizioni già stabilite, è disposto che, allorquando è previsto che i bambini pernottino dal padre, in luogo del sabato, il padre prenda e tenga con sé i minori dalle 19:00 (orario di uscita dei bambini dal dopo scuola) del venerdì fino all'orario già stabilito della domenica.
Appare equo compensare le spese di lite, attesa la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- A modifica delle condizioni di regolamentazione del regime di affido e mantenimento prole nata da genitori non coniugati già stabilite nel provvedimento reso nella causa iscritta al R.G. n. 290/2022 V.G, dispone che , allorquando è Parte_1
previsto che i bambini pernottino dal medesimo, in luogo del sabato, prenda e tenga con sé i minori dalle 19:00 (orario di uscita dei bambini dal dopo scuola) del venerdì fino all'orario già stabilito della domenica.
- compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 28.5.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2