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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17052 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17052 2022 r.g., e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Piazza di San Giovanni in Laterano 60, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata su foglio separato all'atto di citazione e risposta;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Maione, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura agli atti, con studio in Napoli, via Francesco Solimena n. 93, presso il quale è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 14/2/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4028/22 emesso il 31 Maggio 2022 dal Tribunale Ordinario di Napoli nell'ambito del procedimento avente n. RG 13066/2022 e notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore della e per essa quale procuratore, la somma Controparte_2 CP_1 di € 6.201,81 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale nonché le spese di procedura quantificate in € 540,00 per compenso ed € 145 ,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
1 Nel ricorso monitorio si esponeva quanto segue:
-che con contratto di locazione finanziaria n. 2032083 del 21/04/2004, la Commercio e Finanza Spa – leasing e factoring (oggi, e per essa ) concedeva in locazione finanziaria alla CP_2 CP_1
“ ”, via Fosso dell'Acqua Mariana, 104, Roma, p.iva , il Parte_1 P.IVA_3 seguente bene “Autovettura ED CLK 270 - GA;
C.F._2
- che terminata la locazione finanziaria non provvedeva al pagamento del prezzo di Parte_1 riscatto del bene contrattualmente previsto in euro 6.256,73 e che pertanto risultava debitore della CP_2 per la detta somma.
[...]
Ciò premesso l'opponente ha articolato tre distinte eccezioni:
1. - in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, ritenendo competente il
Tribunale di Roma, luogo di esecuzione del contratto;
3. - in via principale, l'insussistenza del diritto di credito azionato, in quanto l'art. 16 del contratto di leasing configurava un diritto potestativo al riscatto in favore dell'utilizzatore esercitabile mediante il semplice pagamento del prezzo convenuto alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione preventiva;
onde in assenza del pagamento, la facoltà di riscatto si sarebbe dovuta ritenere rinunciata permanendo il solo obbligo di restituzione del bene;
4. la prescrizione del presunto diritto azionato, essendo trascorso oltre un decennio dalla scadenza del contratto.
Si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo. In particolare, deduceva la validità della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale (foro di Napoli), e l'effettivo esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore che avrebbe comportato il sorgere del relativo obbligo di pagamento.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma
VI c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
L'art. 22 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato dalle parti, oggetto di specifica approvazione scritta da parte dell'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c., ha previsto una competenza esclusiva del Tribunale di Napoli per tutte le controversie inerenti il predetto contratto.
2 La predetta clausola in quanto oggetto di specifica approvazione deve ritenersi pienamente valida cfr.
Cassazione civile sez. III, 25/07/2024, n.20819
Nel caso in esame, neppure può essere invocata la competenza del Tribunale di Roma quale foro del consumatore atteso che dalla documentazione risulta che il contratto è stato sottoscritto dall'opponente in qualità di titolare di ditta individuale, con indicazione della partita IVA e non del codice fiscale, circostanza che esclude la natura di consumatore dello stesso.
Di conseguenza, non trova applicazione il foro del consumatore, e risulta valida la clausola contrattuale di cui sopra (art. 22), di deroga alla competenza, che individua il foro di Napoli come competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Passando al merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni si seguito esplicate.
Ed invero l'art. 17 del contratto di leasing dispone “ l'utilizzatore qualora abbia adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti della Commercio e Finanza anche per altri rapporti contrattuali avrà la facoltà – che potrà esercitare esclusivamente alla scadenza della locazione finanziaria con il pagamento del prezzo convenuto- di acquistare i beni oggetto del contatto nello stato di fatto in cui si trovano e con l'esclusione di qualsiasi responsabilità della
Commercio e Finanza corrispondendo in contanti il prezzo complessivo del riscatto indicato nelle condizioni particolari di locazione ed accollandosi direttamente tutte le spese connesse al passaggio di proprietà. Soltanto al fine di consentire al concedente una verifica della posizione contabile e contrattuale dell'utilizzatore, quest'ultimo dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al concedente nei 60 giorni anteriori alla scadenza del periodo di locazione finanziaria- il suo orientamento ad esercitare la facoltà di acquisto. Qualora l'utilizzator non paghi il prezzo di acquisto o non fornisca al
Concedente contestualmente la documentazione necessaria ed idonea al perfezionamento del passaggio di proprietà la facoltà di acquisto si ha per rinunziata e conseguentemente permane l'obbligo dell'utilizzatore alla restituzione dei beni”
Tale clausola attribuisce all'utilizzatore il diritto potestativo di riscatto del bene, esercitabile mediante il pagamento di un prezzo già convenuto.
L'esercizio di tale diritto non è subordinato alla previa comunicazione entro 60 giorni, prevista al punto
2 dello stesso articolo, la quale ha finalità meramente strumentale alla verifica contabile da parte del concedente, come espressamente indicato nel testo contrattuale.
Il diritto sorge automaticamente alla scadenza naturale del contratto, laddove l'utilizzatore sia in regola coi pagamenti, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.
L'art. 17, punto 3, stabilisce che, qualora l'utilizzatore non corrisponda il prezzo alla scadenza ( ovvero alla scadenza dell'ultimo canone concordato) la facoltà di riscatto si considera rinunciata.
3 Dunque scaduto il contratto l'utilizzatore che è in regola col pagamento dei canoni acquista il diritto di riscattare il bene corrispondendo il prezzo già convenuto, il mancato pagamento del prezzo viene qualificato dalle parti come rinuncia alla facoltà di acquisto ( con ciò confermando che il diritto al riscatto sorge alla scadenza del contratto automaticamente diversamente non potrebbe rinunciarsi ad una posizione soggettiva che non si è ancora acquisita) e residua unicamente l'obbligo per l'utilizzatore di restituire il bene . Il punto IV della medesima previsione statuisce ancora che “ nella ipotesi in cui l'utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo sarà tenuto a restituire il veicolo entro e non oltre la scadenza della locazione “
Da ciò consegue, essendo pacifico tra le parti che l'opponente fosse in regola con il pagamento dei canoni di locazione al momento dell'insorgenza del diritto di opzione, che il mancato pagamento del prezzo del riscatto ha comportato la rinunzia a tale diritto permanendo in capo all'opponente il solo obbligo di restituzione del bene, che tuttavia non è stato azionato nel ricorso monitorio.
A nulla rileva che l'opponente non abbia comunicato alla Concedente a mezzo raccomandata la volontà di avvalersi del predetto diritto, in quanto tale comunicazione non è funzionale alla nascita dello stesso ma serva al concedente per verificare la condizione della regolarità dei pagamenti ed eventualmente contestare l'insorgenza del diritto.
In altri termini la pretesa fatta valere in sede monitoria è infondata, poiché volta a ottenere il pagamento di un prezzo (il riscatto) in assenza dell'esercizio del relativo diritto, che deve intendersi rinunciato.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa risulta assorbita dall'accertata insussistenza del diritto azionato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere esistente il diritto credito al pagamento del corrispettivo del riscatto, lo stesso risulterebbe prescritto, essendo decorso un termine superiore a dieci anni dalla scadenza contrattuale (21.4.2007) ai sensi dell'art. 2946 c.c. senza che risulti allegato l'esistenza di un atto che abbia utilmente interrotto la prescrizione.
Da quanto sin qui detto ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai compensi medi previsti per i giudizi ricompresi nello scaglione tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 di cui al D.M. 147\2022
Si dà atto che i compensi così calcolati sono ridottiti nella misura del 30% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 17052 /2022, così provvede:
4 - accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4028/2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 145,00 per spese vive ed euro
3.553,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2
D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA., con attribuzione all'avv., procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 30/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile
nella persona del giudice unico dott.ssa Roberta Guardasole ha deliberato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 17052 2022 r.g., e vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliato in Roma alla Parte_1 C.F._1
Piazza di San Giovanni in Laterano 60, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Capezzuoli, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata su foglio separato all'atto di citazione e risposta;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, mandataria di CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Maione, giusta Controparte_2 P.IVA_2 procura agli atti, con studio in Napoli, via Francesco Solimena n. 93, presso il quale è elettivamente domiciliata,
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 14/2/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4028/22 emesso il 31 Maggio 2022 dal Tribunale Ordinario di Napoli nell'ambito del procedimento avente n. RG 13066/2022 e notificato in pari data, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore della e per essa quale procuratore, la somma Controparte_2 CP_1 di € 6.201,81 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale nonché le spese di procedura quantificate in € 540,00 per compenso ed € 145 ,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
1 Nel ricorso monitorio si esponeva quanto segue:
-che con contratto di locazione finanziaria n. 2032083 del 21/04/2004, la Commercio e Finanza Spa – leasing e factoring (oggi, e per essa ) concedeva in locazione finanziaria alla CP_2 CP_1
“ ”, via Fosso dell'Acqua Mariana, 104, Roma, p.iva , il Parte_1 P.IVA_3 seguente bene “Autovettura ED CLK 270 - GA;
C.F._2
- che terminata la locazione finanziaria non provvedeva al pagamento del prezzo di Parte_1 riscatto del bene contrattualmente previsto in euro 6.256,73 e che pertanto risultava debitore della CP_2 per la detta somma.
[...]
Ciò premesso l'opponente ha articolato tre distinte eccezioni:
1. - in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, ritenendo competente il
Tribunale di Roma, luogo di esecuzione del contratto;
3. - in via principale, l'insussistenza del diritto di credito azionato, in quanto l'art. 16 del contratto di leasing configurava un diritto potestativo al riscatto in favore dell'utilizzatore esercitabile mediante il semplice pagamento del prezzo convenuto alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione preventiva;
onde in assenza del pagamento, la facoltà di riscatto si sarebbe dovuta ritenere rinunciata permanendo il solo obbligo di restituzione del bene;
4. la prescrizione del presunto diritto azionato, essendo trascorso oltre un decennio dalla scadenza del contratto.
Si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo. In particolare, deduceva la validità della clausola di deroga convenzionale alla competenza territoriale (foro di Napoli), e l'effettivo esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore che avrebbe comportato il sorgere del relativo obbligo di pagamento.
Nel corso del giudizio, verificata la ritualità delle costituzioni, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, rigettata la richiesta ex art 648 c.p.c., concessi i termini ex art 183 comma
VI c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
L'art. 22 delle condizioni generali del contratto di leasing stipulato dalle parti, oggetto di specifica approvazione scritta da parte dell'opponente ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c., ha previsto una competenza esclusiva del Tribunale di Napoli per tutte le controversie inerenti il predetto contratto.
2 La predetta clausola in quanto oggetto di specifica approvazione deve ritenersi pienamente valida cfr.
Cassazione civile sez. III, 25/07/2024, n.20819
Nel caso in esame, neppure può essere invocata la competenza del Tribunale di Roma quale foro del consumatore atteso che dalla documentazione risulta che il contratto è stato sottoscritto dall'opponente in qualità di titolare di ditta individuale, con indicazione della partita IVA e non del codice fiscale, circostanza che esclude la natura di consumatore dello stesso.
Di conseguenza, non trova applicazione il foro del consumatore, e risulta valida la clausola contrattuale di cui sopra (art. 22), di deroga alla competenza, che individua il foro di Napoli come competente in via esclusiva, ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Passando al merito l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni si seguito esplicate.
Ed invero l'art. 17 del contratto di leasing dispone “ l'utilizzatore qualora abbia adempiuto ad ogni suo obbligo contrattuale e non sia inadempiente nei confronti della Commercio e Finanza anche per altri rapporti contrattuali avrà la facoltà – che potrà esercitare esclusivamente alla scadenza della locazione finanziaria con il pagamento del prezzo convenuto- di acquistare i beni oggetto del contatto nello stato di fatto in cui si trovano e con l'esclusione di qualsiasi responsabilità della
Commercio e Finanza corrispondendo in contanti il prezzo complessivo del riscatto indicato nelle condizioni particolari di locazione ed accollandosi direttamente tutte le spese connesse al passaggio di proprietà. Soltanto al fine di consentire al concedente una verifica della posizione contabile e contrattuale dell'utilizzatore, quest'ultimo dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al concedente nei 60 giorni anteriori alla scadenza del periodo di locazione finanziaria- il suo orientamento ad esercitare la facoltà di acquisto. Qualora l'utilizzator non paghi il prezzo di acquisto o non fornisca al
Concedente contestualmente la documentazione necessaria ed idonea al perfezionamento del passaggio di proprietà la facoltà di acquisto si ha per rinunziata e conseguentemente permane l'obbligo dell'utilizzatore alla restituzione dei beni”
Tale clausola attribuisce all'utilizzatore il diritto potestativo di riscatto del bene, esercitabile mediante il pagamento di un prezzo già convenuto.
L'esercizio di tale diritto non è subordinato alla previa comunicazione entro 60 giorni, prevista al punto
2 dello stesso articolo, la quale ha finalità meramente strumentale alla verifica contabile da parte del concedente, come espressamente indicato nel testo contrattuale.
Il diritto sorge automaticamente alla scadenza naturale del contratto, laddove l'utilizzatore sia in regola coi pagamenti, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà.
L'art. 17, punto 3, stabilisce che, qualora l'utilizzatore non corrisponda il prezzo alla scadenza ( ovvero alla scadenza dell'ultimo canone concordato) la facoltà di riscatto si considera rinunciata.
3 Dunque scaduto il contratto l'utilizzatore che è in regola col pagamento dei canoni acquista il diritto di riscattare il bene corrispondendo il prezzo già convenuto, il mancato pagamento del prezzo viene qualificato dalle parti come rinuncia alla facoltà di acquisto ( con ciò confermando che il diritto al riscatto sorge alla scadenza del contratto automaticamente diversamente non potrebbe rinunciarsi ad una posizione soggettiva che non si è ancora acquisita) e residua unicamente l'obbligo per l'utilizzatore di restituire il bene . Il punto IV della medesima previsione statuisce ancora che “ nella ipotesi in cui l'utilizzatore non esercitasse l'opzione di acquisto o comunque non provvedesse al pagamento del relativo prezzo sarà tenuto a restituire il veicolo entro e non oltre la scadenza della locazione “
Da ciò consegue, essendo pacifico tra le parti che l'opponente fosse in regola con il pagamento dei canoni di locazione al momento dell'insorgenza del diritto di opzione, che il mancato pagamento del prezzo del riscatto ha comportato la rinunzia a tale diritto permanendo in capo all'opponente il solo obbligo di restituzione del bene, che tuttavia non è stato azionato nel ricorso monitorio.
A nulla rileva che l'opponente non abbia comunicato alla Concedente a mezzo raccomandata la volontà di avvalersi del predetto diritto, in quanto tale comunicazione non è funzionale alla nascita dello stesso ma serva al concedente per verificare la condizione della regolarità dei pagamenti ed eventualmente contestare l'insorgenza del diritto.
In altri termini la pretesa fatta valere in sede monitoria è infondata, poiché volta a ottenere il pagamento di un prezzo (il riscatto) in assenza dell'esercizio del relativo diritto, che deve intendersi rinunciato.
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa risulta assorbita dall'accertata insussistenza del diritto azionato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere esistente il diritto credito al pagamento del corrispettivo del riscatto, lo stesso risulterebbe prescritto, essendo decorso un termine superiore a dieci anni dalla scadenza contrattuale (21.4.2007) ai sensi dell'art. 2946 c.c. senza che risulti allegato l'esistenza di un atto che abbia utilmente interrotto la prescrizione.
Da quanto sin qui detto ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai compensi medi previsti per i giudizi ricompresi nello scaglione tra euro 5201,00 ed euro 26.000,00 di cui al D.M. 147\2022
Si dà atto che i compensi così calcolati sono ridottiti nella misura del 30% in ragione della assoluta non complessità delle questioni giuridiche trattate
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 17052 /2022, così provvede:
4 - accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4028/2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
- condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 145,00 per spese vive ed euro
3.553,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2
D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA., con attribuzione all'avv., procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 30/05/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
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