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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1453/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1453/2024, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AG), il 03/12/1982, con l'Avv. BRUNI BRUNA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. RAGUCCIA TERES ALBA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni parte ricorrente:
“[…] 1) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
2) Affidare i figli minori e in modo esclusivo CP_1 Persona_1 Persona_2
(ma non “super-esclusivo”) alla madre , con riserva di richiedere l'affidamento Persona_3
1 condiviso con residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre, allorquando saranno intensificati gli incontri e la frequentazione tra padre e figli 3) Disporre che il sig. Parte_1
possa vedere e tenere con sé i figli, in presenza dei propri genitori (nonni paterni), per periodi di alcuni giorni allorquando il medesimo si recherà in Sicilia compatibilmente alle proprie esigenze di lavoro e possibilità economiche e, comunque, almeno due volte l'anno 4) In ogni caso, disporre fin da ora un regime di visita e frequentazione di progressiva intensificazione che preveda fin da subito la facoltà per il padre di trascorrere più ore con i figli durante gli incontri e, sul breve periodo, il ripristino degli incontri padre-figli in autonomia 5) Disporre che il sig. possa Parte_1
sentire i figli anche tutti i giorni con chiamate telefoniche o con videochiamate 6) Disporre che i figli vedano i nonni paterni con cadenza almeno settimanale 7) Disporre che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo complessivo CP_1 di € 600,00 (€ 300,00 cadauno) fino a che i medesimi non siano economicamente indipendenti. 8)
Disporre che i genitori si facciano carico del 50% delle spese straordinarie necessarie (mediche, odontoiatriche e farmaceutiche non coperte dal SSN, scolastiche), purché, in caso di anticipazione, previo invio dei giustificativi di spesa;
nonché del 50% delle spese straordinarie voluttuarie (sportive
e ricreative), purché previamente concordate e, in caso di anticipazione, previo invio dei giustificativi di spesa. 9) Disporre che l'Assegno Unico ed Universale venga percepito interamente dalla sig.ra
. 10) Disporre la compensazione delle spese del presente giudizio”. CP_1
Conclusioni parte resistente:
“[…] 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1 addebito in capo a quest'ultimo a causa dei continui maltrattamenti perpetrati a danno della moglie
e dei figli;
2) disporre che i coniugi vivano separati nel reciproco rispetto;
3) i figli minori Per_1
e restino affidati in via esclusiva alla sig.ra con collocamento stabile presso il Persona_2 CP_1 di lei domicilio sito in Agrigento. 4) Tutte le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dalla sig.ra tenuto CP_1 conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. 5) Disporre in capo al l'obbligo di corrispondere alla sig.ra mensilmente la somma globale di € Parte_1 CP_1
750,00, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento di entrambi i figli. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese. Il , inoltre, CP_1 Parte_1
rimborserà alla sig.ra , il 70% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e CP_1 documentate. 6) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra ”. CP_1
2 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con controparte in data 15 settembre 2007 ad Agrigento (AG), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Agrigento i figli , il 25 gennaio 2009, il 25 gennaio 2009 (deceduto in data 27 gennaio 2009) e Per_1 Per_2
il 29 gennaio 2015. I coniugi si separavano nel 2019, quindi si riconciliavano nel Persona_2
2020.
Parte ricorrente chiedeva la separazione personale, nonché la regolamentazione dei rapporti genitori- figli, rappresentando come la madre si fosse allontanata da Alessandria con i figli senza il di lui consenso (aprile 2024), di qui la competenza del T. Alessandria. Parte resistente si costituiva in giudizio il 23 ottobre 2024 aderendo alla domanda in punto status, confermando la previa riconciliazione, ma contestando per il resto quanto ex adverso dedotto (salva comunque l'ammissione di allontanamento volontario senza consenso, a fondamento della competenza), chiedendo la separazione personale con addebito in capo al marito a causa di maltrattamenti perpetrati a danno della moglie e dei figli, l'affido cd. esclusivo e un contributo al mantenimento di entrambi i figli pari a € 750,00 mensili.
All'udienza del 4 dicembre 2024 il Giudice delegato, con ordinanza del 7 dicembre 2024 che si richiama integralmente, ritenuto sufficientemente provato dalle indagini svolte in sede penale, nonché dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio libero dei genitori, un grave episodio di violenza ai danni prima del figlio minore e poi della madre, disponeva l'affido c.d. esclusivo dei minori alla madre – “in quanto espressione di grave inadeguatezza genitoriale e di impossibilità di confronto tra
i genitori”; sospendeva la visite padre-figli (salvi chiamate e messaggi); disponeva “la presa in carico del nucleo di e figli da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti CP_1
(i minori vivono in Agrigento Viale Monserrato n. 42 presso il domicilio del nonno materno) al fine anche di indagine sociale rispetto i nonni paterni ( )”; disponeva “la presa in carico di Parte_1
, nato ad [...] il [...] e di nato ad [...]_2
Agrigento il 29.01.2015 da parte del Controparte_2
al fine di valutazione dello stato psico fisico dei minori e di sostegno”; poneva a carico
[...]
del padre “un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro 600 complessivi (300 ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre , oltre a CP_1
rivalutazione ISTAT come per legge e al 70 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
oltre alla totalità dell'assegno unico”; rigettava l'ulteriore istruttoria richiesta.
3 All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, il Giudice delegato disponeva visite come segue: “incontri con i parenti paterni per almeno un mese e mezzo ristabilendo una consuetudine di circa una a volta
a settimana, poi all'incirca verso inizio maggio – comunque quando il papà scenderà – si proveranno ad organizzare visite padre-figli alla presenza o dei nonni paterni o per brevi saluti con i parenti materni;
la mamma valuterà gli incontri comunque sentiti i minori e le psicologhe senza forzature;
potranno avvenire anche videochiamate padre-figli; i genitori potranno comunicare direttamente per mail” e rinviava all'udienza del 28 maggio 2025. All'esito dell'udienza sopracitata il Giudice delegato fissava udienza di discussione ex art. 473 bis. 28 c.p.c. alla data del 10 settembre 2025 mediante trattazione scritta.
Venendo al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, pacifica la riconciliazione avvenuta nel 2020, deve essere pronunciata (nuovamente) la separazione personale.
Rispetto alla domanda di addebito, si osserva quanto segue. La Suprema Corte (si veda quale citata di seguito, recentemente, Cass. 19705/2025) ha in diverse occasioni chiarito e ribadito che “(…) la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 40795/2021). Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 18074/2014).
2.6.- Questi principi non contrastano, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, che la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte
4 violente perpetrate ai danni del coniuge o della prole e che integrano una gravissima violazione dei doveri connessi al coniugio. Invero, quando la pronuncia di addebito si fondi su condotte espressive di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli, queste costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n.22294/2024; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 31351/2022). In caso di condotte violente, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass. n. 30721/2024; Cass. n. 27324/2022; Cass. n. 7388/2017).
Inoltre, le condotte violente sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi (Cass. n. 30721/2024).
A ciò va aggiunto che "la violenza fisica di un coniuge nei confronti dell'altro, anche se concretizzatasi in un singolo episodio, costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma anche la dichiarazione di addebito a carico dell'autore della violenza" (Cass. n. 27324/2022).
Questi principi trovano applicazione anche quando il quadro di violenze domestiche si manifesta in danno della prole.”. Tanto premesso, nel presente caso risulta fondata la richiesta di addebito al marito, invero la moglie si allontanava proprio a seguito di un singolo episodio di violenza (descritto dai genitori, con diverse versioni, in sede di udienza del 4 dicembre 2024, si richiama il verbale); rispetto detto episodio di violenza, è stato ritenuto provato (ordinanza del 7 dicembre 2024) “emerge un grave episodio di violenza ai danni prima del figlio minore e poi della madre, che si ritiene sufficientemente provato dalle indagini svolte in sede penale, nonché dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio libero dei genitori;
si osserva a riguardo che il resoconto fornito dalla madre è risultato dettagliato e credibile, ed anche le conseguenze tangibili patite dalla stessa, per natura e tempistica, appaiono rilevanti e supportano quanto riferito dalla stessa (non si tratta di meri ematomi, ma di perforazione del timpano)”.
Venendo all'affido dei figli minori, si osserva quanto segue. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere
5 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, si premette che non si è proceduto ad audizione dei minori, ritenendola per un verso contraria al loro interesse anche considerato il traumatico episodio sopra riportato vissuto dal minore nonché considerato l'ascolto già operato dai Servizi
Sociali e Sanitari;
per altro verso si è ritenuta l'audizione superflua in quanto entrambi i genitori hanno fatto uno sforzo tangibile per “vedere” i minori in questo frangente, ponendosi in ascolto e attesa dei di loro tempi, con risultati positivi nel loro interesse.
In punto di affido si richiama anzitutto quanto valutato in sede di provvedimenti provvisori
“considerato, in punto di affido e visite dei minori, che emerge un grave episodio di violenza ai danni prima del figlio minore e poi della madre, che si ritiene sufficientemente provato dalle indagini svolte in sede penale, nonché dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio libero dei genitori;
si osserva a riguardo che il resoconto fornito dalla madre è risultato dettagliato e credibile, ed anche le conseguenze tangibili patite dalla stessa, per natura e tempistica, appaiono rilevanti e supportano quanto riferito dalla stessa (non si tratta di meri ematomi, ma di perforazione del timpano); detto episodio, alla presenza ed anche nei confronti del figlio minore, risulta sì grave da necessitare, di per sé, l'affido c.d. esclusivo dei minori alla madre – in quanto espressione di grave inadeguatezza genitoriale e di impossibilità di confronto tra i genitori-. La madre viene comunque onerata di trasmettere, tramite legali, ogni tre giorni, una mail di aggiornamento al padre sullo stato ed attività dei minori. Si chiarisce alle parti che il suddetto episodio basta a fondare le previsioni ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. in punto di rapporti padre-figli, al di là di tutte le deduzioni spese da ambo le parti in ordine a previ maltrattamenti e riconciliazione – che peraltro risulta pacifica-.”, allorché veniva previsto l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre a fronte dell'episodio di violenza già menzionato. Si ritiene, all'esito del giudizio, a distanza ormai di più di un anno dall'episodio che determinava l'allontanamento della madre con i minori, di confermare l'affido c.d. super esclusivo alla stessa, in parte diversamente ragionando. Bisogna certo anzitutto considerare l'episodio violento che ha visto poi il trasferimento di madre e minori presso la famiglia di origine (ivi anche la famiglia di origine del padre comunque), episodio che ha visto il coinvolgimento diretto del figlio più piccolo;
a fronte di detto episodio si è valutato il padre quale inadeguato. Nel corso del procedimento, comunque, le parti hanno nei fatti collaborato, pur a distanza, al fine del ripristino delle visite padre- figli, nel rispetto dei tempi dei minori, anche a fronte della presa in carico sanitaria, con buona prova genitoriale, pur presa singolarmente. Il ripristino delle visite, libere, pur alla presenza dei nonni paterni, coinvolti efficacemente, ha visto un buon andamento secondo quanto riferito dai genitori. In particolare, i genitori hanno descritto in modo dettagliato quanto percepito rispetto ai minori (ansia
6 rilevata solo prima, comportamento fisico di vicinanza, curiosità, dialogo) nonché dagli stessi commentato, ed il quadro riportato viene ritenuto un importante punto di partenza. Detto punto di partenza, ritenendosi il rapporto diretto padre-figli di fondamentale importanza per i minori, anche al fine di un ritorno alla normalità a fronte di un allontanamento nel corso dell'anno scolastico in reazione a violenza, va assolutamente supportato e preservato dalle tensioni genitoriali.
In particolare, non si può ignorare come le parti abbiano riportato un quadro famigliare che nel tempo ha visto una separazione (i minori hanno vissuto una prima rottura del nucleo), con successiva riconciliazione (con relativa ripartenza anche per i minori) ed infine tensioni famigliari che hanno visto un episodio trasceso in violenza, con allontanamento quasi subitaneo: la storia famigliare, con i relativi momenti per così dire acuti che emergono, con coinvolgimento diretto dei minori, non depone per un esercizio condiviso della genitorialità, anzi, soprattutto in una fase che si deve considerare ancora di ricostruzione. Invero, ulteriormente esplicando, si ritiene che vi siano sufficienti elementi di conflitto e financo violenza che indicano la necessità di schermare i minori da qualsivoglia conflitto, così che possano positivamente relazionarsi nuovamente con il padre. Dunque, l'affido c.d. super esclusivo alla madre, che ha provato (dato il buon andamento) di supportare efficacemente l'accesso al padre, permette ai minori di relazionarsi con il padre senza preoccupazioni date dalla codecisione dei genitori, in cui verrebbero inevitabilmente coinvolti. Si deve infatti considerare come pur se è il più piccolo che è stato coinvolto nell'episodio di violenza considerato, è invece il maggiore che viene riportato come di supporto per il fratello anche nelle visite (secondo la madre il più piccolo non andrebbe senza il fratello maggiore) e soprattutto lo stesso si organizza direttamente con il padre per le visite (ci siamo accordati direttamente con il grande per gli incontri), di talché si ritiene di poter prevedere che qualsivoglia tensione genitoriale (che la codecisione comporta a fronte di un quadro famigliare che ha visto più momenti di criticità, ad oggi irrisolti – procedimento penale pendente-) ricadrebbe in modo diretto su ed a cascata su Per_1 Per_2
Dunque, nell'interesse dei minori, a supporto di una ripresa di relazione diretta con il padre, si ritiene necessario disporre un assetto giuridico dei rapporti che schermi da conflitto e tensioni genitoriali, che comporterebbero una pesante riattivazione di dinamiche famigliari di detrimento e graverebbero anzitutto sui minori. I minori vivranno con la madre (vi è assenso comunque a riguardo).
A fronte di affido c.d. super esclusivo, la madre dovrà continuare ad aggiornare il padre circa lo stato dei minori ogni 7 giorni via mail;
i minori potranno liberamente sentire il padre
(telefono/videochiamata).
Rispetto alle visite padre-figli, si osserva che il primo riscontro è stato positivo (visite alla presenza dei nonni paterni), di talché si può prevedere un progressivo miglioramento, al contempo
7 considerando che vi sono poche occasioni di visite in presenza (circa due volte l'anno). Si ritiene di poter prevedere che il padre veda i figli allorché lo stesso scende in Sicilia alla presenza dei nonni paterni anche per tutta la giornata, per più giornate consecutive, senza pernottamento;
sempre senza forzature dei minori. Rispetto alle festività (i soli giorni della vigilia, Natale, S. Stefano) andranno alternate tra i genitori comunque con prevalenza per il padre (due giorni il padre, uno la madre), in caso di disaccordo il padre passerà il 24 ed il 26; in alternativa i genitori potranno passare ciascuno o un pranzo o una cena con i minori durante detti giorni festivi (24, 25, 26 dicembre); saranno comunque presenti i nonni paterni.
A fronte di buon andamento e serenità a riguardo dei minori, si ritiene di prevedere che , Per_1 data anche l'età, se manifesta desiderio in tal senso, possa vedere anche da solo il padre, sempre senza pernottamento. Rispetto sempre a fronte di buon andamento, si prevede invece che Persona_2
lo stesso possa vedere il padre unitamente al fratello anche per momenti liberi (es. pranzo/merenda) comunque a fronte di accompagnamento e riconsegna alla presenza dei nonni paterni, che dunque dovranno essere presenti in parte durante la visita. A fronte di buon andamento, nel tempo di un anno
(sono scarse le occasioni in presenza), i minori potranno vedere liberamente il padre senza pernottamento allorché lo stesso si reca in Sicilia, anche tutti i giorni in cui lo stesso rimane in loco.
Al fine di supportare il miglioramento sopra auspicato, si ritiene di invitare il padre ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il SERVIZIO PSICOLOGIA ASL AL;
si specifica a riguardo (date le parole spese dai difensori), per quanto occorrer possa, che non sono state richieste valutazioni circa lo stato psicologico del padre, nondimeno quanto riportato dal minore (che si ricorda ha 16 anni, di talché si presume abbia proprietà di linguaggio) ovverosia che il padre soffrirebbe di grave stress per via del lavoro e che a tanto va ricondotto anche l'episodio di violenza, è da un lato indice di preoccupazione del figlio, comprensibile ed anche comprensiva nei confronti del genitore, dall'altro depone per apprestare un supporto, che non implica valutazione negativa (la motivazione in punto affido, semplificando, è diversa) ma appunto quale sostegno.
Rispetto al mantenimento dei figli, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda,
8 tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337- ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si richiama quanto ritenuto in sede di provvedimenti provvisori, che si condivide, salve le specificazioni infra in aggiornamento “rispetto al mantenimento dei figli, considerate le condizioni economiche del padre (circa euro 2200 mensili, gravato da euro 600 circa di mutuo mensile), considerato che la madre allo stato (ancora per poco) percepisce uno stipendio e che non ha oneri abitativi, si reputa congruo prevedere euro 600 complessivi per il mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione diretta da parte del padre dell'assegno unico alla madre nella sua totalità (in alternativa la madre chiederà la totalità dell'assegno unico all'INPS); le spese straordinarie vengono poste a carico del padre per il 70 %, regolate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria”; rispetto detta ricostruzione il padre deduceva di aver corrisposto euro 5000 alla moglie per l'auto dei coniugi, venendo così gravato da finanziamento (consapevole comunque dei doveri genitoriali, già oggetto di previsione); rispetto alla madre la stessa non documentava alcun aggiornamento al contempo bisogna ritenere che sia venuta meno la di lei precarietà lavorativa (chiamata a lavorare su Enna). In ragione della stabilizzazione della situazione della madre, si ritiene di prevedere, con decorrenza dalla presente sentenza, il ripristino della suddivisione delle spese straordinarie al 50 %, per il resto confermando quanto già ritenuto provvisoriamente.
Le spese di lite, attesa la parziale convergenza (status, visite), la soccombenza del padre in punto di addebito ed affido, la soccombenza della madre in punto di mantenimento, anche considerata la lieve distanza dalle previsioni giudiziali, vanno compensate per due terzi e poste a carico per il rimanente terzo del padre.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dato atto di previa riconciliazione, dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), che avevano contratto matrimonio in Agrigento, in data 15/09/2007 C.F._2
(Anno 2007 Parte II Serie A N. 303);
accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Parte_1
9 Pt_1
dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre , che prenderà tutte le decisioni CP_1
anche di maggior interesse (affido c.d. super esclusivo), i minori vivranno con lei;
la madre dovrà continuare ad aggiornare il padre circa lo stato dei minori ogni 7 giorni via mail;
i minori potranno liberamente sentire il padre (telefono/videochiamata);
visite padre -figli come segue: il padre vedrà i figli allorché lo stesso scende in Sicilia alla presenza dei nonni paterni anche per tutta la giornata, per più giornate consecutive, senza pernottamento;
sempre senza forzature dei minori. Rispetto alle festività (i soli giorni della vigilia, Natale, S. Stefano) detti giorni andranno alternati tra i genitori, comunque con prevalenza per il padre (due giorni il padre, uno la madre), in caso di disaccordo il padre passerà con i minori il 24 ed il 26; in alternativa i genitori potranno passare ciascuno o un pranzo o una cena con i minori durante detti giorni festivi (24, 25, 26 dicembre); saranno comunque presenti i nonni paterni. A fronte di buon andamento nel tempo e serenità a riguardo dei minori, si ritiene di prevedere che , data anche l'età, se manifesta Per_1
desiderio in tal senso, possa vedere anche da solo il padre, sempre senza pernottamento. Rispetto
sempre a fronte di buon andamento, si prevede invece che lo stesso possa vedere il Persona_2
padre unitamente al fratello anche per momenti liberi (es. pranzo/merenda) comunque a fronte di accompagnamento e riconsegna alla presenza dei nonni paterni, che dunque dovranno essere presenti in parte durante la visita. A fronte di buon andamento, che verrà riscontrato dalla madre sentendo i figli, nel tempo di un anno, i minori potranno vedere liberamente il padre senza pernottamento allorché lo stesso si reca in Sicilia, anche tutti i giorni in cui lo stesso rimane ivi;
invita il padre nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], (c.f.: ) ad intraprendere un CodiceFiscale_3
percorso di sostegno alla genitorialità presso il SERVIZIO PSICOLOGIA ADULTI ASL AL, cui si richiede la presa in carico;
pone a carico del padre un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro 600 complessivi
(300 ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre , oltre a CP_1
rivalutazione ISTAT come per legge e al 50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria – decorrenza della modifica delle spese straordinarie dalla presente sentenza); oltre alla totalità dell'assegno unico;
condanna a le spese processuali che liquida, già Parte_1 CP_1
operata la compensazione per due terzi, in complessivi € 2538, 66, (importi senza compensazione: €
1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria) oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
10 C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al SERVIZIO PSICOLOGIA ADULTI
ASL AL;
anche ai SS Agrigento e NPI Agrigento per conoscenza.
Così deciso in Alessandria, il 21 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1453/2024, in materia di separazione giudiziale promosso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(AG), il 03/12/1982, con l'Avv. BRUNI BRUNA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. RAGUCCIA TERES ALBA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni parte ricorrente:
“[…] 1) pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
2) Affidare i figli minori e in modo esclusivo CP_1 Persona_1 Persona_2
(ma non “super-esclusivo”) alla madre , con riserva di richiedere l'affidamento Persona_3
1 condiviso con residenza anagrafica e collocazione principale presso la madre, allorquando saranno intensificati gli incontri e la frequentazione tra padre e figli 3) Disporre che il sig. Parte_1
possa vedere e tenere con sé i figli, in presenza dei propri genitori (nonni paterni), per periodi di alcuni giorni allorquando il medesimo si recherà in Sicilia compatibilmente alle proprie esigenze di lavoro e possibilità economiche e, comunque, almeno due volte l'anno 4) In ogni caso, disporre fin da ora un regime di visita e frequentazione di progressiva intensificazione che preveda fin da subito la facoltà per il padre di trascorrere più ore con i figli durante gli incontri e, sul breve periodo, il ripristino degli incontri padre-figli in autonomia 5) Disporre che il sig. possa Parte_1
sentire i figli anche tutti i giorni con chiamate telefoniche o con videochiamate 6) Disporre che i figli vedano i nonni paterni con cadenza almeno settimanale 7) Disporre che il sig. Parte_1 versi alla sig.ra , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli, l'importo complessivo CP_1 di € 600,00 (€ 300,00 cadauno) fino a che i medesimi non siano economicamente indipendenti. 8)
Disporre che i genitori si facciano carico del 50% delle spese straordinarie necessarie (mediche, odontoiatriche e farmaceutiche non coperte dal SSN, scolastiche), purché, in caso di anticipazione, previo invio dei giustificativi di spesa;
nonché del 50% delle spese straordinarie voluttuarie (sportive
e ricreative), purché previamente concordate e, in caso di anticipazione, previo invio dei giustificativi di spesa. 9) Disporre che l'Assegno Unico ed Universale venga percepito interamente dalla sig.ra
. 10) Disporre la compensazione delle spese del presente giudizio”. CP_1
Conclusioni parte resistente:
“[…] 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con CP_1 Parte_1 addebito in capo a quest'ultimo a causa dei continui maltrattamenti perpetrati a danno della moglie
e dei figli;
2) disporre che i coniugi vivano separati nel reciproco rispetto;
3) i figli minori Per_1
e restino affidati in via esclusiva alla sig.ra con collocamento stabile presso il Persona_2 CP_1 di lei domicilio sito in Agrigento. 4) Tutte le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte dalla sig.ra tenuto CP_1 conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. 5) Disporre in capo al l'obbligo di corrispondere alla sig.ra mensilmente la somma globale di € Parte_1 CP_1
750,00, a titolo di concorso alle spese per il mantenimento di entrambi i figli. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT, e dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra entro il giorno dieci di ogni mese. Il , inoltre, CP_1 Parte_1
rimborserà alla sig.ra , il 70% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e CP_1 documentate. 6) disporre che l'assegno unico venga percepito interamente dalla sig.ra ”. CP_1
2 MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con controparte in data 15 settembre 2007 ad Agrigento (AG), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nascevano ad Agrigento i figli , il 25 gennaio 2009, il 25 gennaio 2009 (deceduto in data 27 gennaio 2009) e Per_1 Per_2
il 29 gennaio 2015. I coniugi si separavano nel 2019, quindi si riconciliavano nel Persona_2
2020.
Parte ricorrente chiedeva la separazione personale, nonché la regolamentazione dei rapporti genitori- figli, rappresentando come la madre si fosse allontanata da Alessandria con i figli senza il di lui consenso (aprile 2024), di qui la competenza del T. Alessandria. Parte resistente si costituiva in giudizio il 23 ottobre 2024 aderendo alla domanda in punto status, confermando la previa riconciliazione, ma contestando per il resto quanto ex adverso dedotto (salva comunque l'ammissione di allontanamento volontario senza consenso, a fondamento della competenza), chiedendo la separazione personale con addebito in capo al marito a causa di maltrattamenti perpetrati a danno della moglie e dei figli, l'affido cd. esclusivo e un contributo al mantenimento di entrambi i figli pari a € 750,00 mensili.
All'udienza del 4 dicembre 2024 il Giudice delegato, con ordinanza del 7 dicembre 2024 che si richiama integralmente, ritenuto sufficientemente provato dalle indagini svolte in sede penale, nonché dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio libero dei genitori, un grave episodio di violenza ai danni prima del figlio minore e poi della madre, disponeva l'affido c.d. esclusivo dei minori alla madre – “in quanto espressione di grave inadeguatezza genitoriale e di impossibilità di confronto tra
i genitori”; sospendeva la visite padre-figli (salvi chiamate e messaggi); disponeva “la presa in carico del nucleo di e figli da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti CP_1
(i minori vivono in Agrigento Viale Monserrato n. 42 presso il domicilio del nonno materno) al fine anche di indagine sociale rispetto i nonni paterni ( )”; disponeva “la presa in carico di Parte_1
, nato ad [...] il [...] e di nato ad [...]_2
Agrigento il 29.01.2015 da parte del Controparte_2
al fine di valutazione dello stato psico fisico dei minori e di sostegno”; poneva a carico
[...]
del padre “un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro 600 complessivi (300 ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre , oltre a CP_1
rivalutazione ISTAT come per legge e al 70 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria;
oltre alla totalità dell'assegno unico”; rigettava l'ulteriore istruttoria richiesta.
3 All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, il Giudice delegato disponeva visite come segue: “incontri con i parenti paterni per almeno un mese e mezzo ristabilendo una consuetudine di circa una a volta
a settimana, poi all'incirca verso inizio maggio – comunque quando il papà scenderà – si proveranno ad organizzare visite padre-figli alla presenza o dei nonni paterni o per brevi saluti con i parenti materni;
la mamma valuterà gli incontri comunque sentiti i minori e le psicologhe senza forzature;
potranno avvenire anche videochiamate padre-figli; i genitori potranno comunicare direttamente per mail” e rinviava all'udienza del 28 maggio 2025. All'esito dell'udienza sopracitata il Giudice delegato fissava udienza di discussione ex art. 473 bis. 28 c.p.c. alla data del 10 settembre 2025 mediante trattazione scritta.
Venendo al merito, la domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, pacifica la riconciliazione avvenuta nel 2020, deve essere pronunciata (nuovamente) la separazione personale.
Rispetto alla domanda di addebito, si osserva quanto segue. La Suprema Corte (si veda quale citata di seguito, recentemente, Cass. 19705/2025) ha in diverse occasioni chiarito e ribadito che “(…) la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 40795/2021). Inoltre, secondo i principi generali, in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. n. 16691/2020; Cass. n. 18074/2014).
2.6.- Questi principi non contrastano, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, che la Corte d'Appello non ha tenuto in considerazione, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte
4 violente perpetrate ai danni del coniuge o della prole e che integrano una gravissima violazione dei doveri connessi al coniugio. Invero, quando la pronuncia di addebito si fondi su condotte espressive di violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro e/o nei confronti dei figli, queste costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore;
ne consegue che il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. n.22294/2024; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 31351/2022). In caso di condotte violente, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass. n. 30721/2024; Cass. n. 27324/2022; Cass. n. 7388/2017).
Inoltre, le condotte violente sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi (Cass. n. 30721/2024).
A ciò va aggiunto che "la violenza fisica di un coniuge nei confronti dell'altro, anche se concretizzatasi in un singolo episodio, costituisce una violazione talmente grave dei doveri nascenti dal matrimonio da giustificare non solo la pronuncia di separazione personale dei coniugi, ma anche la dichiarazione di addebito a carico dell'autore della violenza" (Cass. n. 27324/2022).
Questi principi trovano applicazione anche quando il quadro di violenze domestiche si manifesta in danno della prole.”. Tanto premesso, nel presente caso risulta fondata la richiesta di addebito al marito, invero la moglie si allontanava proprio a seguito di un singolo episodio di violenza (descritto dai genitori, con diverse versioni, in sede di udienza del 4 dicembre 2024, si richiama il verbale); rispetto detto episodio di violenza, è stato ritenuto provato (ordinanza del 7 dicembre 2024) “emerge un grave episodio di violenza ai danni prima del figlio minore e poi della madre, che si ritiene sufficientemente provato dalle indagini svolte in sede penale, nonché dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio libero dei genitori;
si osserva a riguardo che il resoconto fornito dalla madre è risultato dettagliato e credibile, ed anche le conseguenze tangibili patite dalla stessa, per natura e tempistica, appaiono rilevanti e supportano quanto riferito dalla stessa (non si tratta di meri ematomi, ma di perforazione del timpano)”.
Venendo all'affido dei figli minori, si osserva quanto segue. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere
5 quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso di specie, si premette che non si è proceduto ad audizione dei minori, ritenendola per un verso contraria al loro interesse anche considerato il traumatico episodio sopra riportato vissuto dal minore nonché considerato l'ascolto già operato dai Servizi
Sociali e Sanitari;
per altro verso si è ritenuta l'audizione superflua in quanto entrambi i genitori hanno fatto uno sforzo tangibile per “vedere” i minori in questo frangente, ponendosi in ascolto e attesa dei di loro tempi, con risultati positivi nel loro interesse.
In punto di affido si richiama anzitutto quanto valutato in sede di provvedimenti provvisori
“considerato, in punto di affido e visite dei minori, che emerge un grave episodio di violenza ai danni prima del figlio minore e poi della madre, che si ritiene sufficientemente provato dalle indagini svolte in sede penale, nonché dalla documentazione in atti e dall'interrogatorio libero dei genitori;
si osserva a riguardo che il resoconto fornito dalla madre è risultato dettagliato e credibile, ed anche le conseguenze tangibili patite dalla stessa, per natura e tempistica, appaiono rilevanti e supportano quanto riferito dalla stessa (non si tratta di meri ematomi, ma di perforazione del timpano); detto episodio, alla presenza ed anche nei confronti del figlio minore, risulta sì grave da necessitare, di per sé, l'affido c.d. esclusivo dei minori alla madre – in quanto espressione di grave inadeguatezza genitoriale e di impossibilità di confronto tra i genitori-. La madre viene comunque onerata di trasmettere, tramite legali, ogni tre giorni, una mail di aggiornamento al padre sullo stato ed attività dei minori. Si chiarisce alle parti che il suddetto episodio basta a fondare le previsioni ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. in punto di rapporti padre-figli, al di là di tutte le deduzioni spese da ambo le parti in ordine a previ maltrattamenti e riconciliazione – che peraltro risulta pacifica-.”, allorché veniva previsto l'affido c.d. super esclusivo dei minori alla madre a fronte dell'episodio di violenza già menzionato. Si ritiene, all'esito del giudizio, a distanza ormai di più di un anno dall'episodio che determinava l'allontanamento della madre con i minori, di confermare l'affido c.d. super esclusivo alla stessa, in parte diversamente ragionando. Bisogna certo anzitutto considerare l'episodio violento che ha visto poi il trasferimento di madre e minori presso la famiglia di origine (ivi anche la famiglia di origine del padre comunque), episodio che ha visto il coinvolgimento diretto del figlio più piccolo;
a fronte di detto episodio si è valutato il padre quale inadeguato. Nel corso del procedimento, comunque, le parti hanno nei fatti collaborato, pur a distanza, al fine del ripristino delle visite padre- figli, nel rispetto dei tempi dei minori, anche a fronte della presa in carico sanitaria, con buona prova genitoriale, pur presa singolarmente. Il ripristino delle visite, libere, pur alla presenza dei nonni paterni, coinvolti efficacemente, ha visto un buon andamento secondo quanto riferito dai genitori. In particolare, i genitori hanno descritto in modo dettagliato quanto percepito rispetto ai minori (ansia
6 rilevata solo prima, comportamento fisico di vicinanza, curiosità, dialogo) nonché dagli stessi commentato, ed il quadro riportato viene ritenuto un importante punto di partenza. Detto punto di partenza, ritenendosi il rapporto diretto padre-figli di fondamentale importanza per i minori, anche al fine di un ritorno alla normalità a fronte di un allontanamento nel corso dell'anno scolastico in reazione a violenza, va assolutamente supportato e preservato dalle tensioni genitoriali.
In particolare, non si può ignorare come le parti abbiano riportato un quadro famigliare che nel tempo ha visto una separazione (i minori hanno vissuto una prima rottura del nucleo), con successiva riconciliazione (con relativa ripartenza anche per i minori) ed infine tensioni famigliari che hanno visto un episodio trasceso in violenza, con allontanamento quasi subitaneo: la storia famigliare, con i relativi momenti per così dire acuti che emergono, con coinvolgimento diretto dei minori, non depone per un esercizio condiviso della genitorialità, anzi, soprattutto in una fase che si deve considerare ancora di ricostruzione. Invero, ulteriormente esplicando, si ritiene che vi siano sufficienti elementi di conflitto e financo violenza che indicano la necessità di schermare i minori da qualsivoglia conflitto, così che possano positivamente relazionarsi nuovamente con il padre. Dunque, l'affido c.d. super esclusivo alla madre, che ha provato (dato il buon andamento) di supportare efficacemente l'accesso al padre, permette ai minori di relazionarsi con il padre senza preoccupazioni date dalla codecisione dei genitori, in cui verrebbero inevitabilmente coinvolti. Si deve infatti considerare come pur se è il più piccolo che è stato coinvolto nell'episodio di violenza considerato, è invece il maggiore che viene riportato come di supporto per il fratello anche nelle visite (secondo la madre il più piccolo non andrebbe senza il fratello maggiore) e soprattutto lo stesso si organizza direttamente con il padre per le visite (ci siamo accordati direttamente con il grande per gli incontri), di talché si ritiene di poter prevedere che qualsivoglia tensione genitoriale (che la codecisione comporta a fronte di un quadro famigliare che ha visto più momenti di criticità, ad oggi irrisolti – procedimento penale pendente-) ricadrebbe in modo diretto su ed a cascata su Per_1 Per_2
Dunque, nell'interesse dei minori, a supporto di una ripresa di relazione diretta con il padre, si ritiene necessario disporre un assetto giuridico dei rapporti che schermi da conflitto e tensioni genitoriali, che comporterebbero una pesante riattivazione di dinamiche famigliari di detrimento e graverebbero anzitutto sui minori. I minori vivranno con la madre (vi è assenso comunque a riguardo).
A fronte di affido c.d. super esclusivo, la madre dovrà continuare ad aggiornare il padre circa lo stato dei minori ogni 7 giorni via mail;
i minori potranno liberamente sentire il padre
(telefono/videochiamata).
Rispetto alle visite padre-figli, si osserva che il primo riscontro è stato positivo (visite alla presenza dei nonni paterni), di talché si può prevedere un progressivo miglioramento, al contempo
7 considerando che vi sono poche occasioni di visite in presenza (circa due volte l'anno). Si ritiene di poter prevedere che il padre veda i figli allorché lo stesso scende in Sicilia alla presenza dei nonni paterni anche per tutta la giornata, per più giornate consecutive, senza pernottamento;
sempre senza forzature dei minori. Rispetto alle festività (i soli giorni della vigilia, Natale, S. Stefano) andranno alternate tra i genitori comunque con prevalenza per il padre (due giorni il padre, uno la madre), in caso di disaccordo il padre passerà il 24 ed il 26; in alternativa i genitori potranno passare ciascuno o un pranzo o una cena con i minori durante detti giorni festivi (24, 25, 26 dicembre); saranno comunque presenti i nonni paterni.
A fronte di buon andamento e serenità a riguardo dei minori, si ritiene di prevedere che , Per_1 data anche l'età, se manifesta desiderio in tal senso, possa vedere anche da solo il padre, sempre senza pernottamento. Rispetto sempre a fronte di buon andamento, si prevede invece che Persona_2
lo stesso possa vedere il padre unitamente al fratello anche per momenti liberi (es. pranzo/merenda) comunque a fronte di accompagnamento e riconsegna alla presenza dei nonni paterni, che dunque dovranno essere presenti in parte durante la visita. A fronte di buon andamento, nel tempo di un anno
(sono scarse le occasioni in presenza), i minori potranno vedere liberamente il padre senza pernottamento allorché lo stesso si reca in Sicilia, anche tutti i giorni in cui lo stesso rimane in loco.
Al fine di supportare il miglioramento sopra auspicato, si ritiene di invitare il padre ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso il SERVIZIO PSICOLOGIA ASL AL;
si specifica a riguardo (date le parole spese dai difensori), per quanto occorrer possa, che non sono state richieste valutazioni circa lo stato psicologico del padre, nondimeno quanto riportato dal minore (che si ricorda ha 16 anni, di talché si presume abbia proprietà di linguaggio) ovverosia che il padre soffrirebbe di grave stress per via del lavoro e che a tanto va ricondotto anche l'episodio di violenza, è da un lato indice di preoccupazione del figlio, comprensibile ed anche comprensiva nei confronti del genitore, dall'altro depone per apprestare un supporto, che non implica valutazione negativa (la motivazione in punto affido, semplificando, è diversa) ma appunto quale sostegno.
Rispetto al mantenimento dei figli, si osserva quanto segue. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda,
8 tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337- ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, si richiama quanto ritenuto in sede di provvedimenti provvisori, che si condivide, salve le specificazioni infra in aggiornamento “rispetto al mantenimento dei figli, considerate le condizioni economiche del padre (circa euro 2200 mensili, gravato da euro 600 circa di mutuo mensile), considerato che la madre allo stato (ancora per poco) percepisce uno stipendio e che non ha oneri abitativi, si reputa congruo prevedere euro 600 complessivi per il mantenimento dei figli, oltre alla corresponsione diretta da parte del padre dell'assegno unico alla madre nella sua totalità (in alternativa la madre chiederà la totalità dell'assegno unico all'INPS); le spese straordinarie vengono poste a carico del padre per il 70 %, regolate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Alessandria”; rispetto detta ricostruzione il padre deduceva di aver corrisposto euro 5000 alla moglie per l'auto dei coniugi, venendo così gravato da finanziamento (consapevole comunque dei doveri genitoriali, già oggetto di previsione); rispetto alla madre la stessa non documentava alcun aggiornamento al contempo bisogna ritenere che sia venuta meno la di lei precarietà lavorativa (chiamata a lavorare su Enna). In ragione della stabilizzazione della situazione della madre, si ritiene di prevedere, con decorrenza dalla presente sentenza, il ripristino della suddivisione delle spese straordinarie al 50 %, per il resto confermando quanto già ritenuto provvisoriamente.
Le spese di lite, attesa la parziale convergenza (status, visite), la soccombenza del padre in punto di addebito ed affido, la soccombenza della madre in punto di mantenimento, anche considerata la lieve distanza dalle previsioni giudiziali, vanno compensate per due terzi e poste a carico per il rimanente terzo del padre.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dato atto di previa riconciliazione, dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), che avevano contratto matrimonio in Agrigento, in data 15/09/2007 C.F._2
(Anno 2007 Parte II Serie A N. 303);
accoglie la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Parte_1
9 Pt_1
dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre , che prenderà tutte le decisioni CP_1
anche di maggior interesse (affido c.d. super esclusivo), i minori vivranno con lei;
la madre dovrà continuare ad aggiornare il padre circa lo stato dei minori ogni 7 giorni via mail;
i minori potranno liberamente sentire il padre (telefono/videochiamata);
visite padre -figli come segue: il padre vedrà i figli allorché lo stesso scende in Sicilia alla presenza dei nonni paterni anche per tutta la giornata, per più giornate consecutive, senza pernottamento;
sempre senza forzature dei minori. Rispetto alle festività (i soli giorni della vigilia, Natale, S. Stefano) detti giorni andranno alternati tra i genitori, comunque con prevalenza per il padre (due giorni il padre, uno la madre), in caso di disaccordo il padre passerà con i minori il 24 ed il 26; in alternativa i genitori potranno passare ciascuno o un pranzo o una cena con i minori durante detti giorni festivi (24, 25, 26 dicembre); saranno comunque presenti i nonni paterni. A fronte di buon andamento nel tempo e serenità a riguardo dei minori, si ritiene di prevedere che , data anche l'età, se manifesta Per_1
desiderio in tal senso, possa vedere anche da solo il padre, sempre senza pernottamento. Rispetto
sempre a fronte di buon andamento, si prevede invece che lo stesso possa vedere il Persona_2
padre unitamente al fratello anche per momenti liberi (es. pranzo/merenda) comunque a fronte di accompagnamento e riconsegna alla presenza dei nonni paterni, che dunque dovranno essere presenti in parte durante la visita. A fronte di buon andamento, che verrà riscontrato dalla madre sentendo i figli, nel tempo di un anno, i minori potranno vedere liberamente il padre senza pernottamento allorché lo stesso si reca in Sicilia, anche tutti i giorni in cui lo stesso rimane ivi;
invita il padre nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], (c.f.: ) ad intraprendere un CodiceFiscale_3
percorso di sostegno alla genitorialità presso il SERVIZIO PSICOLOGIA ADULTI ASL AL, cui si richiede la presa in carico;
pone a carico del padre un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro 600 complessivi
(300 ciascuno), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese alla madre , oltre a CP_1
rivalutazione ISTAT come per legge e al 50 % delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria – decorrenza della modifica delle spese straordinarie dalla presente sentenza); oltre alla totalità dell'assegno unico;
condanna a le spese processuali che liquida, già Parte_1 CP_1
operata la compensazione per due terzi, in complessivi € 2538, 66, (importi senza compensazione: €
1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria) oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
10 C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al SERVIZIO PSICOLOGIA ADULTI
ASL AL;
anche ai SS Agrigento e NPI Agrigento per conoscenza.
Così deciso in Alessandria, il 21 ottobre 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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