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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
1227 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 1227 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con Sentenza n. 861/2015 del Tribunale di Forlì pubblicata il 27/06/2015, tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MARABINI GIULIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/06/2025, i coniugi suddetti chiedevano modificarsi le condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza, di cui in premessa;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è intervenuto nella causa1; - che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con la sentenza di cui in premessa, tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 04/06/2025, che integralmente si riportano:
1. Le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia Per_1
2. In considerazione di quanto previsto al precedente punto viene interrotto qualunque tipo di versamento economico diretto o indiretto a favore della figlia
Persona_2
3. La Sig.ra rinuncia sin dal maggio 2025 alla corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento fino ad oggi versato. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 22/11/2025 Il Presidente
AS Di PA
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
1
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. AS Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento 1227 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con Sentenza n. 861/2015 del Tribunale di Forlì pubblicata il 27/06/2015, tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MARABINI GIULIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 04/06/2025, i coniugi suddetti chiedevano modificarsi le condizioni di divorzio, pronunciato con sentenza, di cui in premessa;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il P.M. è intervenuto nella causa1; - che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod. DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio, pronunciato con la sentenza di cui in premessa, tra i coniugi: 1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2 di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data 04/06/2025, che integralmente si riportano:
1. Le parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia Per_1
2. In considerazione di quanto previsto al precedente punto viene interrotto qualunque tipo di versamento economico diretto o indiretto a favore della figlia
Persona_2
3. La Sig.ra rinuncia sin dal maggio 2025 alla corresponsione dell'assegno di Pt_1 mantenimento fino ad oggi versato. Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 22/11/2025 Il Presidente
AS Di PA
rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono
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