Art. 83.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1967 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 50 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 110
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell' articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 , e' stabilito per l'anno finanziario 1967 come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . N. 50 guardiamarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 110