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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 24880/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24880/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv.ti S. Franzese e R. Cugnetto Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda amministrativa in data
26/9/2022 e successivo ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dell'handicap grave;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la ritualità della notifica, venendo, pertanto, CP_2 dichiarato contumace.
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal mese di settembre dell'anno 2022 è invalida in misura pari al 100 % e versa nelle condizioni di handicap grave, ma non ha mai versato nelle condizioni tali da avere diritto all'indennità di accompagnamento.
Il ricorso può dunque essere accolto nei limiti sopra descritti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste per due terzi a carico dell' e compensate tra le parti per il restante terzo nel caso di specie CP_2 perché il C.T.U. ha accertato la sussistenza dei requisiti di due delle tre provvidenze richieste.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico dell' CP_2
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente è invalida al 100 % e versa nelle condizioni di handicap grave da settembre 2022; respinge ogni altra domanda;
pone a carico dell' due terzi delle spese processuali sostenute da parte CP_2 ricorrente, pari ad euro 1.797,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA
e CPA, da distrarsi, essendo l'intero liquidato in complessivi euro 2.696,00, compensando per il restante terzo le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del giudice dr. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 febbraio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24880/2024 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv.ti S. Franzese e R. Cugnetto Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t.
resistente contumace
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda amministrativa in data
26/9/2022 e successivo ricorso per ATP per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità e dell'handicap grave;
ha adito dunque il giudice del lavoro di Roma a tal fine.
L' non si è costituito nonostante la ritualità della notifica, venendo, pertanto, CP_2 dichiarato contumace.
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal mese di settembre dell'anno 2022 è invalida in misura pari al 100 % e versa nelle condizioni di handicap grave, ma non ha mai versato nelle condizioni tali da avere diritto all'indennità di accompagnamento.
Il ricorso può dunque essere accolto nei limiti sopra descritti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste per due terzi a carico dell' e compensate tra le parti per il restante terzo nel caso di specie CP_2 perché il C.T.U. ha accertato la sussistenza dei requisiti di due delle tre provvidenze richieste.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste a carico dell' CP_2
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente è invalida al 100 % e versa nelle condizioni di handicap grave da settembre 2022; respinge ogni altra domanda;
pone a carico dell' due terzi delle spese processuali sostenute da parte CP_2 ricorrente, pari ad euro 1.797,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA
e CPA, da distrarsi, essendo l'intero liquidato in complessivi euro 2.696,00, compensando per il restante terzo le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE