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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1890 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
De Gasperi n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Palermo che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto in data 14 novembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...] Parte_2 in Catanzaro in data 13 agosto 2005, optando per il regime patrimoniale della
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 1 di 5 comunione legale dei ben ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano che con decreto del 19 maggio 2021, il Per_1
Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate.
Chiedevano, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle medesime condizioni della separazione, atteso che dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 27 aprile 2021), essi non si erano riconciliati, né avevano ripristinato la comunione materiale e spirituale.
1.1. Con decreto del 21 novembre 2024 il Giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava per la comparizione dei coniugi l'udienza del 9 aprile 2025, disponendo la sostituzione della medesima ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note di trattazione scritta.
All'esito della predetta udienza – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in presenza mediante dichiarazione sottoscritta dalle parti – la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 29 maggio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, Parte_1 Parte_2 atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla medesima Legge, decorrenti da quando i coniugi sono comparsi personalmente dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 27 aprile 2021 e la separazione
è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 19 maggio 2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 2 di 5 Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, afferenti in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, , il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi Per_1 appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti, confermando le medesime condizioni della separazione.
Questi, in particolare, prevedono:
“(…) 2) Affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione dello stesso presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà con il Parte_2 proprio figlio minore;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con se il figlio in ogni momento, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi, dandone congruo preavviso alla madre. Verrà inoltre concordato congiuntamente tra i coniugi, di volta in volta, il diritto del padre di tenere il figlio minore con se durante le festività.
5) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento, in Parte_1 favore del figlio , pari ad € 150,00 mensili, in considerazione del fatto Per_1 che lo stesso percepisce uno stipendio netto di € 1.000,00 mensili circa, con cui dovrà far fronte anche alle spese occorrenti per l' affitto di altro appartamento.
6) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per il piccolo, purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 3 di 5 7) i coniugi si impegnano a garantire reciprocamente massimo rispetto e tutela del decoro, evitando di riportare sui Social qualsiasi riferimento diretto o indiretto alla situazione familiare, evitando qualsiasi forma di offesa e diffamazione pubblica da ambo le parti.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, della congiunta domanda di divorzio, afferente anche alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1890 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nato Melissa il 7 Parte_3 aprile 1972 e , nata a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro il 13 agosto 2005 da e , trascritto nei Registri Parte_3 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Atto n. 49, Parte II, Serie A, Anno
2005;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 4 di 5 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 luglio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1890 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via C.F._2
De Gasperi n. 49, presso lo studio dell'Avv. Manuela Palermo che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto in data 14 novembre 2024, Parte_1
e - premesso di aver contratto matrimonio concordatario
[...] Parte_2 in Catanzaro in data 13 agosto 2005, optando per il regime patrimoniale della
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 1 di 5 comunione legale dei ben ed in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, – deducevano che con decreto del 19 maggio 2021, il Per_1
Tribunale di Catanzaro aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate.
Chiedevano, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili alle medesime condizioni della separazione, atteso che dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale (udienza del 27 aprile 2021), essi non si erano riconciliati, né avevano ripristinato la comunione materiale e spirituale.
1.1. Con decreto del 21 novembre 2024 il Giudice delegato alla trattazione del procedimento fissava per la comparizione dei coniugi l'udienza del 9 aprile 2025, disponendo la sostituzione della medesima ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante deposito di note di trattazione scritta.
All'esito della predetta udienza – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in presenza mediante dichiarazione sottoscritta dalle parti – la causa era rimessa al Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 29 maggio 2025.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è fondata e deve essere accolta, Parte_1 Parte_2 atteso che il Collegio rileva la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla medesima Legge, decorrenti da quando i coniugi sono comparsi personalmente dinnanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 27 aprile 2021 e la separazione
è stata omologata dall'intestato Tribunale con decreto del 19 maggio 2021.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la notevole durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 2 di 5 Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso, afferenti in particolare, sia alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi che riguardanti il figlio minore, , il Collegio ritiene che quanto stabilito dai coniugi Per_1 appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico e all'interesse della prole, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale omologa gli accordi intervenuti tra le parti, confermando le medesime condizioni della separazione.
Questi, in particolare, prevedono:
“(…) 2) Affidare il figlio minore, , ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione dello stesso presso la madre;
3) Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi abiterà con il Parte_2 proprio figlio minore;
4) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con se il figlio in ogni momento, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi, dandone congruo preavviso alla madre. Verrà inoltre concordato congiuntamente tra i coniugi, di volta in volta, il diritto del padre di tenere il figlio minore con se durante le festività.
5) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento, in Parte_1 favore del figlio , pari ad € 150,00 mensili, in considerazione del fatto Per_1 che lo stesso percepisce uno stipendio netto di € 1.000,00 mensili circa, con cui dovrà far fronte anche alle spese occorrenti per l' affitto di altro appartamento.
6) Porre a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per il piccolo, purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 3 di 5 7) i coniugi si impegnano a garantire reciprocamente massimo rispetto e tutela del decoro, evitando di riportare sui Social qualsiasi riferimento diretto o indiretto alla situazione familiare, evitando qualsiasi forma di offesa e diffamazione pubblica da ambo le parti.
8) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere
l'uno dall'altro.
9) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti, della congiunta domanda di divorzio, afferente anche alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1890 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nato Melissa il 7 Parte_3 aprile 1972 e , nata a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2 contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catanzaro il 13 agosto 2005 da e , trascritto nei Registri Parte_3 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, Atto n. 49, Parte II, Serie A, Anno
2005;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 4 di 5 4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
2 luglio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 1890/2024 - Pagina 5 di 5