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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5029 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5029/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento de matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. GALLO ROSSELLA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. DI GIORGIO DONATO che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni del 13.1.2025
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03.08.2004, tra il sig. Parte_1
(c.f. , cittadino italiano, nato Palermo (PA) il 04.07.1980 e la sig.ra
[...] C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...] iscritto nel Registro degli Controparte_1 C.F._2 atti di matrimonio presso il comune di Palermo (PA) con l'Atto N. 129 parte 1 – anno 2004, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- Disporre l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre
- Disporre che il padre possa incontrare e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, con le seguenti modalità: n. 1 fine settimana al mese, dal venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica pomeriggio sino alle ore 17.00;
n. 2 fine settimana al mese dal sabato dalle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 17.00;
- Disporre che il padre possa incontrare e tenerla con sé in base al libero apprezzamento di Per_2 quest'ultima con previsione di pernotto durante il week end in coincidenza con quelli di permanenza dell'altra figlia, avendo il già provveduto a curare la predisposizione di uno spazio per la notte Pt_1 dedicato a e di curare periodicamente la disinfestazione dell'alloggio; Per_2
- Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie in via alternata con la madre:
o il 24 o il 25 dicembre
o il 31 dicembre o il 1° gennaio
o ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
o durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € Parte_1
400,00 mensili (euro 133,33 circa per ciascun figlio), da versare alla sig.ra entro il 25 di ogni CP_1 mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative - documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Il sig. acconsente che l'Assegno unico per i figli sia percepito al 100% dalla sig.ra in Pt_1 CP_1 ragione della convivenza con i figli
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap (se dovute)”
Per parte resistente: come da nota di precisazione delle conclusioni del 10.1.2025
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla signora e dal signor Controparte_1
nel Comune di Palermo in data 03.08.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_1 di Palermo al n. 129, parte I, anno 2004), e ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile;
- Affidare le minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, le quali Per_2 Persona_3 manterranno la residenza anagrafica e l'abituale dimora presso la madre, oggi sita in Rivoli (TO), via Tevere n. 32/c;
- Disporre che il padre tenga con sé: a) la figlia un fine settimana al mese, dal venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica pomeriggio Per_1 sino alle ore 17.00; due fine settimana al mese dal sabato dalle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 17.00; b) la figlia minore in base al libero apprezzamento di quest'ultima, con previsione di pernotto Per_2 durante il week end in coincidenza con quelli di permanenza dell'altra figlia;
c) le figlie, in via alternata con la madre, i. il 24 o il 25 dicembre o il 31 dicembre o l'1 gennaio;
ii. ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
iii. durante le vacanze estive due settimane, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre che il signor corrisponda entro il 5 di ogni mese alla signora Parte_1 [...]
l'importo mensile di € 900,00, (€ 300,00 per ciascun figlio) suscettibile di rivalutazione ISTAT, CP_1
a titolo di proprio contributo al mantenimento dei figli , e;
Per_4 Per_2 Persona_3
- Disporre che il signor corrisponda alla signora il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche, sportive e ludico-ricreative, affrontate per i figli, spese queste che verranno di volta in volta previamente concordate e documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le modalità indicate e disciplinate nel protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di divorzio del Foro di Torino, che qui si intende integralmente richiamato. Con il favore delle spese, competenze di giudizio, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali”.
Per il Pubblico Ministero: Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Palermo il 3.8.2004. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 29, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004). Dal matrimonio sono nati i figli:
nato a [...] in data [...]; Persona_5
nata a [...] in data [...]; Persona_6
nata a [...] in data [...]. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data 24.2.2022. Con ricorso del 19.3.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle minori alla madre, con collocazione presso quest'ultima e conseguente assegnazione della casa coniugale sita in Rivoli, Via Tevere 32c.; chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite padre – minori come enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili (euro 133,33 circa per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione nella misura del 100% dell'Assegno Unico Universale alla sig.ra CP_1
Con decreto del 2.4.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di comparizione delle parti al 8.10.2024. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio e a quella in punto affidamento e collocazione dei figli minori, ma chiedeva, in particolare, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a € 900,00 (euro 300,00 a figlio) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò in ragione delle differenze sussistenti tra le rispettive capacità reddituali (l'una lavoratrice precaria e gravata da diversi esborsi mensili, l'altro impiegato come autotrasportatore e percipiente redditi elevati) e delle necessità dei figli. All'udienza del 23.9.2024, innanzi al G.O.P., delegato, le parti raggiungevano un accordo parziale;
all'esito, pertanto, il G.O.P. rinviava all'udienza già calendarizzata del 8.10.2024 dinanzi al Giudice delegato. All'udienza del 8.10.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, assegnava alle parti termine perentorio al 13.1.2025 per il deposito delle note scritte, contenenti le conclusioni definitive nonché assegnava termini per memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c. Con comparsa conclusionale del 12.12.2024, parte ricorrente, per quanto qui interessa, negava recisamente di percepire ulteriori redditi e, in ogni caso, di svolgere parallelamente altra attività lavorativa. Con comparsa conclusionale del 12.12.2024, parte resistente, per quanto qui interessa, ribadiva di essere gravata da numerosi esborsi mensili, nonché ribadiva l'intervento aumento delle esigenze economiche dei figli. In data 27.12.2024, parte ricorrente e parte resistente provvedeva ritualmente al deposito delle rispettive memorie di replica. Rispettivamente, in data 10.1.2025 e 13.1.2025, le parti depositavano in atti nota di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 22.1.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio di ritiene di poter aderire all'accordo parziale raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza del 23.9.2024. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze dei minori e, pertanto, nulla osta al suo accoglimento. Inoltre, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene di non dover procedere all'audizione della prole ultra-dodicenne perché irrilevante. In punto economico, il Collegio ritiene che – alla luce dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, della circostanza che l'AUU viene percepito per intero dalla signora nonché delle disponibilità manifestata dalle parti nel corso dell'udienza del 8/10/2024 in ordine CP_1 alla proposta transattiva formulata dal Giudice – si possa provvedere come in dispositivo. Spese processuali compensate, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti con riferimento a tutte le questioni, fatta eccezione per quelle relative agli aspetti economici rispetto alle quali sono entrambe soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'affidamento delle figlie minori ( e ) ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1 presso la madre;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Rivoli, Via Tevere 32c. alla signora CP_1
[...]
DISPONE, salvo diverso accordo, che il padre tenga con sé la figlia un fine settimana al mese, Per_1 dal venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica pomeriggio sino alle ore 17.00; due fine settimana al mese dal sabato dalle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 17.00; che il padre tenga con sé la figlia minore in base al libero apprezzamento di quest'ultima, con previsione di pernotto durante il week end in Per_2 coincidenza con quelli di permanenza dell'altra figlia, previo rispetto paterno dell'impegno che il sig.
oggi formalmente assume di curare la predisposizione di uno spazio per la notte dedicato a Pt_1 Per_2
e di curare periodicamente la disinfestazione dell'alloggio; le parti concordano che il padre tenga con sé le figlie in via alternata con la madre o il 24 o il 25 dicembre o il 31 dicembre o il 1 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
le parti concordano che il padre tenga con sé durante le vacanze estive le minori due settimane, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € Parte_1
170,00 mensili da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili CP_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 del Tribunale Ordinario di Torino;
DA' ATTO che l'AUU verrà percepito per intero dalla signora Controparte_1
Spese processuali compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5029/2024 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento de matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. GALLO ROSSELLA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. DI GIORGIO DONATO che la rappresenta e difende Controparte_1 in virtù di procura in atti resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 14/3/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni del 13.1.2025
“Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: IN VIA PRINCIPALE
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03.08.2004, tra il sig. Parte_1
(c.f. , cittadino italiano, nato Palermo (PA) il 04.07.1980 e la sig.ra
[...] C.F._1
(c.f. ), nata a [...] il [...] iscritto nel Registro degli Controparte_1 C.F._2 atti di matrimonio presso il comune di Palermo (PA) con l'Atto N. 129 parte 1 – anno 2004, con ordine ai competenti Ufficiali dello stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- Disporre l'affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre
- Disporre che il padre possa incontrare e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in Per_1 difetto di accordo, con le seguenti modalità: n. 1 fine settimana al mese, dal venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica pomeriggio sino alle ore 17.00;
n. 2 fine settimana al mese dal sabato dalle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 17.00;
- Disporre che il padre possa incontrare e tenerla con sé in base al libero apprezzamento di Per_2 quest'ultima con previsione di pernotto durante il week end in coincidenza con quelli di permanenza dell'altra figlia, avendo il già provveduto a curare la predisposizione di uno spazio per la notte Pt_1 dedicato a e di curare periodicamente la disinfestazione dell'alloggio; Per_2
- Disporre che il padre possa tenere con sé le figlie in via alternata con la madre:
o il 24 o il 25 dicembre
o il 31 dicembre o il 1° gennaio
o ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
o durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € Parte_1
400,00 mensili (euro 133,33 circa per ciascun figlio), da versare alla sig.ra entro il 25 di ogni CP_1 mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per un'attività) e ricreative - documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino;
Il sig. acconsente che l'Assegno unico per i figli sia percepito al 100% dalla sig.ra in Pt_1 CP_1 ragione della convivenza con i figli
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, oltre spese generali, Iva e Cap (se dovute)”
Per parte resistente: come da nota di precisazione delle conclusioni del 10.1.2025
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalla signora e dal signor Controparte_1
nel Comune di Palermo in data 03.08.2004 (trascritto nei Registri dello Stato Civile Parte_1 di Palermo al n. 129, parte I, anno 2004), e ordinare, conseguentemente, le formalità di rito al competente Ufficiale di stato civile;
- Affidare le minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, le quali Per_2 Persona_3 manterranno la residenza anagrafica e l'abituale dimora presso la madre, oggi sita in Rivoli (TO), via Tevere n. 32/c;
- Disporre che il padre tenga con sé: a) la figlia un fine settimana al mese, dal venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica pomeriggio Per_1 sino alle ore 17.00; due fine settimana al mese dal sabato dalle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 17.00; b) la figlia minore in base al libero apprezzamento di quest'ultima, con previsione di pernotto Per_2 durante il week end in coincidenza con quelli di permanenza dell'altra figlia;
c) le figlie, in via alternata con la madre, i. il 24 o il 25 dicembre o il 31 dicembre o l'1 gennaio;
ii. ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
iii. durante le vacanze estive due settimane, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- Disporre che il signor corrisponda entro il 5 di ogni mese alla signora Parte_1 [...]
l'importo mensile di € 900,00, (€ 300,00 per ciascun figlio) suscettibile di rivalutazione ISTAT, CP_1
a titolo di proprio contributo al mantenimento dei figli , e;
Per_4 Per_2 Persona_3
- Disporre che il signor corrisponda alla signora il 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 mediche non coperte dal S.S.N., delle spese scolastiche, sportive e ludico-ricreative, affrontate per i figli, spese queste che verranno di volta in volta previamente concordate e documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le modalità indicate e disciplinate nel protocollo d'Intesa fra Magistrati e Avvocati sulle spese per i figli in materia di divorzio del Foro di Torino, che qui si intende integralmente richiamato. Con il favore delle spese, competenze di giudizio, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali”.
Per il Pubblico Ministero: Nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Palermo il 3.8.2004. L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 29, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004). Dal matrimonio sono nati i figli:
nato a [...] in data [...]; Persona_5
nata a [...] in data [...]; Persona_6
nata a [...] in data [...]. Persona_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato in data 24.2.2022. Con ricorso del 19.3.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle minori alla madre, con collocazione presso quest'ultima e conseguente assegnazione della casa coniugale sita in Rivoli, Via Tevere 32c.; chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite padre – minori come enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, inoltre, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 400,00 mensili (euro 133,33 circa per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, darsi atto della percezione nella misura del 100% dell'Assegno Unico Universale alla sig.ra CP_1
Con decreto del 2.4.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza di comparizione delle parti al 8.10.2024. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio e a quella in punto affidamento e collocazione dei figli minori, ma chiedeva, in particolare, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a € 900,00 (euro 300,00 a figlio) mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ciò in ragione delle differenze sussistenti tra le rispettive capacità reddituali (l'una lavoratrice precaria e gravata da diversi esborsi mensili, l'altro impiegato come autotrasportatore e percipiente redditi elevati) e delle necessità dei figli. All'udienza del 23.9.2024, innanzi al G.O.P., delegato, le parti raggiungevano un accordo parziale;
all'esito, pertanto, il G.O.P. rinviava all'udienza già calendarizzata del 8.10.2024 dinanzi al Giudice delegato. All'udienza del 8.10.2024, il Giudice Relatore, per quanto qui interessa, assegnava alle parti termine perentorio al 13.1.2025 per il deposito delle note scritte, contenenti le conclusioni definitive nonché assegnava termini per memorie conclusive ex art. 473 bis 28 c.p.c. Con comparsa conclusionale del 12.12.2024, parte ricorrente, per quanto qui interessa, negava recisamente di percepire ulteriori redditi e, in ogni caso, di svolgere parallelamente altra attività lavorativa. Con comparsa conclusionale del 12.12.2024, parte resistente, per quanto qui interessa, ribadiva di essere gravata da numerosi esborsi mensili, nonché ribadiva l'intervento aumento delle esigenze economiche dei figli. In data 27.12.2024, parte ricorrente e parte resistente provvedeva ritualmente al deposito delle rispettive memorie di replica. Rispettivamente, in data 10.1.2025 e 13.1.2025, le parti depositavano in atti nota di precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 22.1.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio di ritiene di poter aderire all'accordo parziale raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza del 23.9.2024. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze dei minori e, pertanto, nulla osta al suo accoglimento. Inoltre, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, si ritiene di non dover procedere all'audizione della prole ultra-dodicenne perché irrilevante. In punto economico, il Collegio ritiene che – alla luce dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, della circostanza che l'AUU viene percepito per intero dalla signora nonché delle disponibilità manifestata dalle parti nel corso dell'udienza del 8/10/2024 in ordine CP_1 alla proposta transattiva formulata dal Giudice – si possa provvedere come in dispositivo. Spese processuali compensate, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti con riferimento a tutte le questioni, fatta eccezione per quelle relative agli aspetti economici rispetto alle quali sono entrambe soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. DISPONE l'affidamento delle figlie minori ( e ) ad entrambi i genitori, con collocazione Per_2 Per_1 presso la madre;
CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Rivoli, Via Tevere 32c. alla signora CP_1
[...]
DISPONE, salvo diverso accordo, che il padre tenga con sé la figlia un fine settimana al mese, Per_1 dal venerdì dalle ore 17.00 sino alla domenica pomeriggio sino alle ore 17.00; due fine settimana al mese dal sabato dalle ore 17.00 sino alla domenica alle ore 17.00; che il padre tenga con sé la figlia minore in base al libero apprezzamento di quest'ultima, con previsione di pernotto durante il week end in Per_2 coincidenza con quelli di permanenza dell'altra figlia, previo rispetto paterno dell'impegno che il sig.
oggi formalmente assume di curare la predisposizione di uno spazio per la notte dedicato a Pt_1 Per_2
e di curare periodicamente la disinfestazione dell'alloggio; le parti concordano che il padre tenga con sé le figlie in via alternata con la madre o il 24 o il 25 dicembre o il 31 dicembre o il 1 gennaio;
ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
le parti concordano che il padre tenga con sé durante le vacanze estive le minori due settimane, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
DISPONE a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad € Parte_1
170,00 mensili da versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabili CP_1 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa 15.3.2016 del Tribunale Ordinario di Torino;
DA' ATTO che l'AUU verrà percepito per intero dalla signora Controparte_1
Spese processuali compensate. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/3/2025 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.