Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 550 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1 Per_1 nato a [...] il [...], C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Fulvia
[...] C.F._1
Pisaniello ed elettivamente dom.ta presso lo studio di San Martino Valle Caudina, Via Graitelle, n.
13
ATTRICE
E
(PI , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Luigi Tuccillo ed elettivamente dom.to presso lo studio di Napoli, via San Tommaso
D'Aquino n. 15
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: accoglimento della domanda.
Per la società convenuta: rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 31 gennaio 2022 in qualità di esercente la Parte_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore , conveniva in giudizio, davanti a questo Persona_1
Tribunale, la esponendo che in data 19 agosto 2019, alle ore 19,00 circa, si recava, insieme CP_1 al marito ed al citato minore presso l'esercizio commerciale gestito dalla società convenuta sito in
Rotondi, lungo la SS Appia, Km 240, ove si esercita attività di vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature;
mentre i genitori erano intenti ad esaminare la merce in vendita, il minore inciampava contro un cubo o pedana mobile posto su un tappeto e rovinava al suolo, riportando lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù
Fatebenefratelli di Benevento ove gli veniva diagnosticata una “frattura 3 medio diafisi tibia dx”, cui faceva seguito un complesso iter terapeutico.
L'attrice proseguiva esponendo che il predetto cubo - pedana, alto circa 20 cm, non era visibile né segnalato poiché posizionato sopra un tappeto dello stesso materiale e di identico colore (grigio scuro), tanto da mimetizzarsi nel complesso dell'ambiente, così da costituire insidia non visibile.
L'attrice, ritenendo che l'evento fosse riconducibile alla responsabilità colposa ex art. 2051 cc della proprietà dell'esercizio commerciale, concludeva chiedendo l'emissione di sentenza di condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni riportati dal minore nel descritto evento. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando ogni pretesa dell'attrice e sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto di ogni domanda avanzata nei propri confronti.
Il GI concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. allo spirare dei quali, non ritenendo necessaria l'assunzione di mezzi istruttori, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea, così come presentata al Tribunale, non può trovare accoglimento per i seguenti
MOTIVI
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la ratio legis della norma di cui all'art. 2051
c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non 3
necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 19.02.2008 n. 4279).
Il disposto normativo dell'art. 2051 c.c., tuttavia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità, dovendo quindi dimostrare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ. 11 marzo 2011, n. 5910).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale escludendo, così, la responsabilità del custode (Cass. civ.,
Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che “è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. civ. Ordinanza n. 11526 del
11.05.2017).
Solo una volta che l'attore abbia rigorosamente assolto a tale onere probatorio, potrà riconoscersi la peculiare responsabilità del custode, che potrà essere superata solo mediante la prova del caso fortuito inteso quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso e, dunque, idonea ad interrompere il nesso eziologico fra la res custodita ed il pregiudizio subito. (Cass. n.5658/2010). 4
Il caso fortuito è quindi un fattore incidente non sull'elemento psicologico dell'illecito, ma sul profilo causale dell'evento, e riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (ex multis cfr. altresì Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 15383 del 06/07/2006).
Su tale responsabilità può, quindi, certamente influire la condotta della stessa vittima, la quale può assumere un rilievo causale esclusivo (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051
c.c.), ove possa qualificarsi abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e all'utilizzo normale della res (Cass., 22.3.2011, n. 6550).
Conseguentemente, il nesso di causalità và quindi escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento dannoso sia ascrivibile esclusivamente alla condotta imprudente del danneggiato, che intervenga ad interrompere il nesso causale tra la res custodita e il danno nelle ipotesi in cui il comportamento del privato non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n. 5578/2003, Cass. n.4476/11).
Nel caso oggetto del presente giudizio, si rileva che parte attrice ha dedotto che il minore cadde rovinosamente al suolo per il solo fatto di aver perso l'equilibrio a causa della presenza della pedana già citata.
Orbene, nei casi, come quello in esame, in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte intanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante alla luce di vari fattori, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, nonché ogni altra (ulteriore) circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità 5
dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode (v. ad es. Cass. 6306/13,
Cass. 11526/17, Cass. 2480/18, Cass. 27724/18, Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
Nella fattispecie in esame, le fotoriproduzioni del luogo dell'evento allegate dalla stessa attrice evidenziano che la pedana sulla quale inciampò il minore è perfettamente visibile. Persona_1
L'attrice non ha in alcun modo rappresentato ed offerto al Tribunale una prospettazione per la quale lo stato dei luoghi presentasse una obiettiva condizione di generale pericolosità, costituendo un ostacolo invisibile e imprevedibile, tale da rendere inevitabile, o anche solo probabile, il prodursi del danno senza la compartecipazione di un comportamento imprudente dello stesso minore;
in buona sostanza non è stata esplicitata una dinamica dettagliata dell'evento tale da far comprendere come esso si sia prodotto.
Se le argomentazioni attoree fossero da ritenersi fondate, gran parte dei clienti che abbiano frequentato l'esercizio commerciale della convenuta nel corso del tempo dovrebbero aver riportato cadute rovinose, cosa che appare davvero improbabile secondo l'id quod plerumque accidit.
Al contrario, la cosa custodita non ha avuto alcun ruolo attivo nella causazione della caduta, non incidendo nel dinamismo causale della stessa tanto da renderla fattore eziologico del danno, che può invece dirsi determinato da un fattore sopravvenuto estraneo alla res, ovvero il mancato impiego delle minime cautele necessarie da parte del soggetto restato, purtroppo, infortunato nell'evento.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
sicché, tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato e tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cfr. Cass.
24.02.2011 n. 4476; Cass. 19.02.2008 n. 4279).
In conclusione, i soggetti che invochino la responsabilità custodiale, sono gravati, coerentemente al c.d. principio di auto-responsabilità codificato dall'art. 1227 comma 1 c.c., di un dovere generale di attenzione e diligenza in base al quale il comportamento del soggetto danneggiato contrario alla c.d. ordinaria diligenza, attraverso la mancata adozione della cautela e della prudenza atte a prevenire o a ridurre le possibilità di avveramento del danno, può incidere sul nesso causale, essendo idoneo, a seconda della gravità a limitare o addirittura ad escludere la responsabilità del custode. 6
Sul tema la giurisprudenza precisa che, ai sensi dell'art. 2051 cc, allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta a rango di mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 23584/2013;
12895/2016).
Deve ritenersi, pertanto, che la condotta incauta del minore abbia avuto un'efficacia Persona_1
causale del tutto autonoma nel determinare il descritto inciampo, la caduta accidentale e la lesione personale scaturitane, impedendo a questo Giudice di poter ritenere sussistente un collegamento causale tra la cosa custodita ed il pregiudizio non patrimoniale lamentato quale fonte di possibile responsabilità ex art. 2051 c.c.
Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, deve assumersi che lo scarso livello di attenzione tenuto dal medesimo minore nel muoversi all'interno dell'esercizio in questione senza adottare la dovuta cautela, abbia costituito causa esclusiva del sinistro, integrante il c.d. caso fortuito, idoneo ad incidere sul dinamismo causale al punto da recidere il dedotto nesso eziologico tra la cosa oggetto di custodia e le lesioni personali subite a seguito della caduta.
In definitiva, i fatti, così come esposti, non appaiono sufficienti a provare la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla mera condizione della pedana sulla quale è inciampato, ragion Persona_1
per cui alcuna responsabilità può essere imputata alla società convenuta.
Pur volendo accedere ad una interpretazione delle norme in materia più estensiva possibile, come in
Corte di Cassazione, Sezione III, Ordinanza dell'8 luglio 2024 n. 18518, ovvero che “in materia di responsabilità ex articolo 2051 cod. civ., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa” nel caso concreto è carente proprio la dimostrazione che il danno sia derivato dalla pedana posizionata all'evidente scopo di agevolare i clienti nella misurazione delle calzature.
Conseguentemente la domanda attorea deve essere integralmente respinta in quanto rivelatasi infondata.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nella qualità di genitore esercente la Parte_1
potestà genitoriale sul minore nei confronti della . Persona_1 CP_1
2) Condanna alla refusione in favore della suddetta Società delle Parte_1
competenze di giudizio, quantificate in Euro 2.200,00, oltre rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti.
Benevento, li 26 febbraio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio