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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 333/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 6 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Mario Parte_1 CodiceFiscale_1
PETRELLA del foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata in Civitella Roveto presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
➢ (cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Rosita DI Controparte_1 C.F._2
LORENZO del foro di Avezzano ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 227/23 del 30 settembre
2023 in tema di azione di rendiconto e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Avezzano ha rigettato, compensando integralmente (fatta eccezione per quelle di CTU poste integralmente a carico di parte attrice) le spese di lite, l'azione di rendiconto e di risarcimento danni proposta originariamente da nei confronti del pronipote . Parte_2 Controparte_1
Dopo aver ricostruito i punti salienti in fatto del rapporto intercorso con il convenuto (sui quali meglio si dirà nel prosieguo), la predetta ha lamentato l'inadempimento della controparte che, sebbene richiesto, non ha
1 provveduto al rendimento del conto e violando gli obblighi assunti si è appropriato della somma complessiva di € 263.264,50, di cui € 199.375,00 costituita da prelievi effettuati nell'arco temporale compreso dal 27 giugno 2012 al 13 maggio 2016 sul conto corrente n. 2401218 acceso presso la filiale di Luco dei Marsi di
Monte dei Paschi di Siena spa (di seguito, , e la restante parte, corrispondente ad € 70.000,00, CP_2 ricevuta in contante.
1.2. Il si è costituito rilevando l'incapacità di intendere e di volere della controparte e comunque CP deducendo l'infondatezza nel merito delle domande.
In corso di causa (segnatamente il 17 agosto 2019), si è verificato il decesso di ed il Parte_2 giudizio è stato riassunto da nella qualità di erede testamentaria della defunta che si è Parte_1 riportata alle conclusioni in precedenza rassegnate dalla de cuius.
1.3.Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del giudice di prime cure possono di seguito essere così sintetizzate:
- è stato dato atto, ai fini della ricostruzione della cornice fattuale al cui interno si è dipanata la vicenda, del rilascio da parte della della procura generale rilasciata in favore del congiunto nonché Parte_2 della delega ad operare sul rapporto di conto corrente acceso presso l'istituto di credito ed infine anche della revoca intercorsa nel maggio 2016;
- ciò nondimeno, però, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico in situazioni analoghe a quella che ci occupa;
- in particolare, la carenza probatoria ha riguardato la riconducibilità dei prelievi effettuati sul citato rapporto da parte del convenuto;
- la stessa CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni sono state integralmente condivise, ha escluso
(per la mancanza di chiarezza degli estratti conto) che il fosse l'autore dele operazioni;
Per_1
- allo stesso tempo, sfornite di adeguato riscontro probatorio si sono rivelate le domande di restituzione della somma di € 70.000 nonché di quella risarcitoria (che nel prosieguo del giudizio, l'attrice ha circoscritto al ristoro dei soli danni patrimoniali);
1.4. La pronunzia del tribunale marsicano è stata tempestivamente impugnata da mediante Parte_1
l'articolazione di quattro motivi.
La prima doglianza ha riguardato la violazione della regola dell'onere probatorio nell'ipotesi di azione di rendiconto.
Con il secondo motivo, in effetti, strettamente connesso al precedente, è stata lamentata l'errata applicazione dell'art. 1713 cod civ in quanto è stata emessa una pronunzia di fatto assolutoria circa l'attività di rendiconto a cui era tenuto il CP
2 Il terzo profilo di censura si è appuntato essenzialmente sull'errata valutazione delle prove orali e documentali acquisite nel corso del giudizio soprattutto per quanto concerne le movimentazioni bancarie.
A tale riguardo, è possibile sin d'ora evidenziare che l'appellante ha reiterato le richieste istruttorie formulate in primo grado sulla rinnovazione della CTU, sull'espletamento (al fine di definire l'istanza incidentale di verificazione), sull'emissione dell'ordine di esibizione (per accertare la destinazione delle somme di denaro oggetto dei prelievi).
Con l'ultimo motivo, infine, è stata reiterata la domanda di risarcimento danni che, trattandosi di un debito di valore, deve ritenersi comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria.
Muovendo, allora, da tali considerazioni (sulle quali meglio si dirà nel prosieguo), l'appellante ha formulato le proprie conclusioni in parte difformi rispetto a quelle rassegnate dinanzi al Tribunale.
Ed infatti, attenendosi sostanzialmente alle risultanze della CTU, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma di € 194.710,35 oltre all'ulteriore importo di € 10.000,00 ricevuto a Parte_3 ed al danno conseguente alla “violazione degli obblighi di mandatario nella misura che verrà determinata in corso di causa a favore dell'appellante, anche in via equitativa, ovvero calcolato sulla somma dovuta la rivalutazione e interessi di legge” (cfr pagg. 22-23 citazione in appello).
L'appellato ha anzitutto insistito per la sospensione del presente giudizio essendo stato proposto un autonomo contenzioso, ancora pendente, per l'accertamento della invalidità del testamento redatto in favore di Parte_1
[...]
Nel merito, invece, ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza così insistendo per il suo integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 6 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In limine litis, va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio.
Il , infatti, si è, invero in maniera estremamente generica, limitato a sollevare la questione Controparte_1 senza però corroborare la propria asserzione con un idoneo riscontro documentale.
In assenza quindi di tale riscontro (di cui deve ritenersi certamente onerato l'appellato che ha sollevato la questione) non può essere dichiarata la sospensione necessaria.
3.1. Venendo al merito, i motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3 Secondo l'articolata prospettazione dell'appellante, la decisione di primo grado si è posta in contrasto con l'oramai consolidato indirizzo interpretativo (seguito dalla giurisprudenza di legittimità) sull'onere della prova nell'azione di rendiconto.
Il solo materiale documentale versato in atti, pertanto, deve ritenersi già di per sé esaustivo ai fini dell'assolvimento di tale onere.
Ciò nonostante, è stata assunta una decisione che ha di fatto sollevato il da qualsiasi profilo di CP responsabilità sul presupposto, certamente da ritenersi non condivisibile, che i prelievi effettuati non possono essere riconducibili al predetto.
In questo senso, il giudice di prime cure ha acriticamente aderito alle risultanze della CTU che, però, sul punto si è rivelata contraddittoria avendo in un primo momento attribuito le operazioni eseguite sul conto corrente acceso presso al per poi, condividendo le osservazioni del perito di parte, giungere CP_2 Controparte_1 all'opposta conclusione dell'assenza di elementi di riscontro.
Ulteriori profili di criticità della sentenza devono essere individuati nella non corretta valutazione del materiale probatorio.
Tanto vale infatti, per le prove documentali (trattasi degli estratti conto) e per quelle orali nonché per la lacunosità dell'istruttoria nei termini a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono.
Le argomentazioni dell'appellante colgono nel segno e, di conseguenza, devono trovare accoglimento per quanto di ragione.
3.2. Il perimetro del thema decidendum è delineato dall'azione di rendiconto proposta originariamente dalla defunta e successivamente ribadita anche dall'erede testamentaria, Parte_2 Parte_1
Vanno, di conseguenza, avendo tale aspetto costituito oggetto di specifico doglianza, delineati i tratti essenziali di tale azione alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza.
A tale riguardo, in particolare, occorre rilevare che “La domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento;
ne consegue che non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute” (cfr Cass Civ, Sez VI, 5.5.2022 n. 14324).
Ed ancora, “Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria;
pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile” (cfr Cass Civ, Sez. I, 6.9.2022 n. 26222).
4 Sempre sul tema dell'onere della prova, di recente la S.C., allineandosi all'interno di un oramai consolidato indirizzo interpretativo, ha chiarito che “In tema di mandato oneroso, il mandatario convenuto con azione di rendiconto deve fornire la prova non solo dell'entità e della causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto sulle modalità esecutive dell'incarico utili per valutare il suo operato, in relazione ai fini perseguiti, ai risultati raggiunti e ai criteri di buona amministrazione e di condotta prescritti dagli artt. 1710
- 1716 c.c..”(cfr Cass Civ, Sez III, 17.4.2024 n. 10479).
Trattasi di una opzione che recepisce un principio di portata generale secondo cui “In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (cfr Cass Civ, Sez III, 22.9.2017 n. 22063).
Ancora più di recente, la S.C. ha ulteriormente chiarito che “In tema di mandato, se il mandante agisce in giudizio chiedendo il rendiconto delle somme versate al mandatario per l'espletamento dell'incarico e la restituzione di quelle non rendicontate, la ripartizione dell'onere della prova segue le norme dettate in tema di ripetizione di indebito e, pertanto, l'attore è tenuto a provare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, anche nel caso di mancata presentazione del rendiconto, atteso che l'inosservanza di tale obbligo, quantunque idonea a provare l'inadempimento delle obbligazione derivanti dal mandato e dunque l'an della pretesa, non vale a far ritenere raggiunta, nemmeno in via presuntiva, la prova del quantum.”(cfr Cass Civ, Sez. III, 5.2.2025 n. 2810).
Facendo, quindi, opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che:
- La parte che agisce in giudizio con l'azione di rendimento del conto, è tenuta unicamente a dimostrare l'esistenza della causa petendi della domanda che ben può derivare da un obbligo previsto dalla legge oppure (come verificatosi nel caso di specie) da un titolo di matrice negoziale (sussumibile all'interno dello schema tipico del mandato);
- Una volta soddisfatto tale onere probatorio, grava sulla parte convenuta dimostrare di aver diligentemente eseguito il proprio compito mediante la prova dell'entità e soprattutto della causale degli esborsi (dovendo questi comunque essere collegati all'incarico ricevuto e quindi finalizzati al soddisfacimento dell'interesse della parte beneficiaria;
- Una volta accertato l'inadempimento dell'obbligazione assunta, la parte tenuta al rendiconto deve provvedere (trattandosi di domanda implicitamente già inclusa nell'azione) alla restituzione di quelle somme di cui si è indebitamente appropriato distraendole pertanto dalla finalità precipua di tutelare l'interesse della controparte;
5 Orbene, tali principi vanno trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
3.3.Dalla disamina del materiale documentale versato in atti, peraltro non contestato e quindi pienamente utilizzabile ai fini della decisione, è possibile affermare che:
- in data 31 marzo 2012, ha conferito al pronipote una procura speciale Parte_2 CP contenente diverse facoltà in favore di questi tra cui, in particolare, la gestione e l'amministrazione di denaro
(ivi compresa anche la facoltà di aprire e gestire rapporti di conti corrente), la possibilità di effettuare investimenti e di procedere anche al compimento di atti dispositivi ed infine il potere di agire giudizialmente, di accettare liberalità e legati e di farsi sostituire;
- il 27 giugno 2012, la predetta ha anche rilasciato ulteriore delega ad operare sul rapporto di conto corrente accesso presso filiale di Luco dei Marsi con conseguente possibilità di effettuare anche operazioni CP_2 di prelievo;
- a distanza di qualche anno, segnatamente il 13 maggio 2016, ha revocato la procura Parte_2 generale;
- con nota, a firma del legale dell'epoca del 24 maggio 2016, la medesima ha espressamente chiesto il rendiconto alla controparte;
- tale richiesta, invero, è stata reiterata in corso di causa giusta ordinanza riservata del 10 dicembre 2019;
All'interno di tale quadro documentale, si inseriscono poi le risultanze della CTU espletata in corso di causa e delle prove orali.
Quanto alla prima, merita in estrema sintesi osservare quanto segue.
L'esperto, attenendosi alla documentazione versata in atti, ha proceduto alla ricostruzione delle movimentazioni, in entrata ed in uscita, poste in essere sul rapporto di conto corrente acceso presso CP_2 accertando, in estrema sintesi, entrate, nell'orizzonte temporale compreso dal 27 giugno 2012 al 13 maggio
2016.
Le entrate, stimate nell'importo complessivo di € 200.240,50 composte da per riscatto Controparte_3 parziale o totale polizze per € 152.403,99; pensione per € 31.220,20; versamento assegni per € 8.547,64; bonifico da parte di per € 4.200,00; versamenti in contanti per € 1.850,00; giroconto Controparte_1 ordinante versamento per € 1.210,00; rimborso enel per € 724,94; rettifica pagamento Controparte_1 imposta di bollo € 55.83; interessi per € 27,90” (cfr pag. 10).
Le uscite, per un importo di € 279.431,90 costituite invece da “bonifici a favore di su Controparte_1
per € 134.310,35; sottoscrizione polizze AXA per € 70.000,00; prelevamenti con moduli di C.F._3 sportello per € 45.250,00; addebiti per acquisto assegni circolari per € 10.800,00; addebiti per utenza gas società per € 5.260,59; addebiti per modelli f24 € 3.247,00; addebiti a favore di Parte_4 [...] per € 2.364,55; uscite per emissioni assegni di c/c € 2.300,00; addebiti per Giroconto su c/c Parte_5
7426/2829,39 per € 2.050,00; addebiti per italia spa € 1.132,47; bonifici a Controparte_1 CP_4
6 favore axa mps assicurazione danni per € 825,75; addebiti per utenza enel servizio elettrico per € 744,76; addebiti bollettini per € 457,39; addebiti per bonifico findomestic per € 160,54; addebiti per bonifico a axa mps motor per € 119,70; addebiti per bonifico carta consum per € 100; interessi e competenze per € 96.75; addebito per bonifico a favore per € 55,51; addebito per pagamento agos ducato spa per € 50.04; CP_5 addebiti per ricarica telefonica per e 50,00; imposte di bollo su titoli per € 30,80; imposta di bollo su e/c per
€ 25,70” (cfr pagg. 19-20).
Con riguardo, invece, alle prove orali, ai fini che qui ci occupano, ha confermato di aver Parte_3 corrisposto al la somma di € 10.000,00 in denaro contante a titolo di restituzione di un Controparte_1 prestito che la signora aveva fatto al marito. Parte_2
3.4. Dal quadro così tratteggiato è possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive che consentono di superare il percorso argomentativo e motivazionale seguito dal giudice di prime cure.
a) Tra le parti è certamente intercorso un rapporto negoziale inquadrabile all'interno dello schema tipico del mandato;
b) Rientra, per espressa previsione normativa (è il caso dell'art. 1713 cod civ), tra i doveri del mandatario rendere il conto della gestione;
c) , benchè sollecitato in almeno due circostanze (una delle quali anche nel corso del Controparte_1 presente giudizio), non vi ha provveduto;
d) L'attrice e nel prosieguo anche l'erede hanno certamente assolto all'onere probatorio posto a loro carico avendo, alla luce del quadro documentale descritto, dimostrato l'esistenza del titolo dell'azione di rendiconto ed allegato l'altrui inadempimento;
e) Tali essenziali considerazioni possono ritenersi sufficienti a ritenere fondata l'azione di rendiconto;
4.All'accoglimento dell'azione di rendiconto, consegue l'indispensabilità di esaminare l'ulteriore aspetto delle conseguenze patrimoniali.
A tale riguardo, attenendosi a quanto riportato nel libello introduttivo del presente giudizio, vi è stata una domanda di restituzione secondo la disciplina dell'indebito ed una invece di risarcimento dei danni.
Muovendo da tale premessa, le due domande vanno esaminate partitamente.
4.1.Con riguardo invece alla domanda restitutoria deve rilevarsi che, diversamente da quanto accaduto in primo grado (dove, in sede di conclusioni la somma richiesta è stata quantificata nell'importo complessivo di
€ 263.264,50), nel libello introduttivo del presente giudizio l'appellante ha circoscritto l'ammontare del danno sofferto nella minor somma di € 194.710,35 oltre € 10.000,00 consegnati a da Controparte_1 [...]
(che ha invero confermato la circostanza in udienza). Pt_3
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, è possibile allo stesso tempo sostenere che la quantificazione della maggiore somma è stata fatta riportandosi alle conclusioni della CTU espletata in corso di causa.
7 In particolare, è stato ritenuto che l'obbligazione restitutoria fosse relativa alle seguenti voci: € 134.310,35 per bonifici in favore di , € 42.250 per prelievi sempre in favore dello stesso su moduli da Controparte_1 sportello, € 10.800 per addebito per acquisto assegni circolari, € 2.300,00 per emissione assegni di conto corrente, € 2.050 per addebiti su giroconto intestato al . Controparte_1
La prospettazione dell'appellante deve ritenersi sul punto fondata in quanto:
- La CTU in un primo momento ha concluso per la riconducibilità delle operazioni in questione (al pari invero anche delle altre) al;
soltanto nel rassegnare le conclusioni, l'esperto, Controparte_1 invocando le osservazioni del perito di parte, ha assunto una diversa posizione ritenendo che dalla disamina degli estratti conto la certezza della riferibilità alla figura dell'odierno appellato non fosse possibile ( si riporta il passaggio della CTU sul punto: “risulta non accertabile soggettivamente chi è stato l'esecutore delle operazioni sul conto corrente in analisi nel periodo di riferimento, come anche osservato dal CTP. Infatti non esiste nei fascicoli nessun supporto documentale oggettivo per accertare l'esecutore materiale delle disposizioni sul c/c n 2401.28 intrattenuto con la Banca MPS spa dal 27/06/2012 – 13/05/2016. Le poche contabili bancarie ammesse presenti nel fascicolo telematico di causa non sono leggibili” – cfr pag. 21 CTU);
- Il giudice di prime cure, come anticipato, ha integralmente aderito alla soluzione del consulente senza però prendere compiuta posizione in ordine alla correttezza logica oltre che giuridica del mutato orientamento;
- Nella perizia di parte (appellata) a firma del dott.ssa allegata alla CTU e quindi Persona_2 pienamente utilizzabile ai fini della decisione, risulta specificata l'assenza di contabili bancarie dispositive di addebiti e di accrediti e che le stesse siano disposte o sottoscritte da;
Controparte_1
- Nella valutazione dei fatti, però, occorre tener conto di due aspetti, uno in diritto e l'altro in fatto. Sul versante in diritto, a rilevare è la regola della preponderanza dell'evidenza che ancora il giudizio di responsabilità ad una valutazione di verosimiglianza o meglio di probabilità materiale tra la condotta posta in essere e l'evento. In fatto, vi è che fosse il solo autorizzato ad eseguire Controparte_1 prelievi e comunque operazioni sul rapporto di conto corrente intestato alla congiunta. Tra le varie operazioni effettuate sono state considerate ai fini della domanda di restituzione unicamente quelle che hanno in effetti comportato una distrazione delle somme rispetto agli interessi di;
Parte_2
- Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova, l'attrice ha dimostrato attraverso la produzione degli estratti conto l'effettiva esistenza di tali operazioni che successivamente anche il CTU ha riconosciuto come realmente effettuate. E' sufficiente ai fini che ci occupano la prova che le operazioni hanno comportato di fatto un'indebita appropriazione da parte di di denaro di proprietà Controparte_1 della signora senza che sia stata fornita la dimostrazione di un impiego per soddisfare gli Parte_2 interessi della stessa ed a tale conclusione è possibile pervenire unicamente considerando che non vi è stata la redazione del rendiconto;
8 - A corroborare tale soluzione vi è anche lo sviluppo in sede penale della vicenda. Nelle more, infatti, del presente giudizio (la sentenza in quanto documento di formazione successiva deve ritenersi certamente utilizzabile ai fini della decisione) il Tribunale di Avezzano ha riconosciuto la penale responsabilità di per il reato di appropriazione indebita seppur riferito alla maggior Controparte_1 somma di € 199.375,50. Per completezza, tuttavia, va anche evidenziato che la decisione non è passata in giudicato avendo lo stesso imputato proposto appello. Per quanto di rilievo in questa sede, deve considerarsi che ai fini del giudizio di penale responsabilità sono state indicate le medesime circostanze in fatto emerse nel corso del presente giudizio;
- Allo stesso tempo, deve ritenersi provata la consegna al anche della somma in denaro Controparte_1 contante di € 10.000 consegnatagli da che, in sede di escussione testimoniale, ha Parte_6 integralmente confermato la circostanza. L'assenza di validi elementi in grado di adombrare dubbi sull'attendibilità della versione fornita dal teste, deve portare a concludere per la fondatezza della domanda;
In conclusione, quindi, ed in accoglimento dell'appello sul punto, deve essere condannato Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma complessiva di € 204.710,35. Parte_1
Vertendosi, per espressa richiesta della stessa parte, in un'ipotesi di ripetizione di indebito (susseguente allo scioglimento del rapporto di mandato a seguito della revoca della procura speciale), e trattandosi pertanto di un debito di valuta, su tale somma devono essere applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo.
4.2. A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi per quanto concerne la ulteriore domanda di risarcimento danni da inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di mandato.
Già nel corso della lite, l'appellante ha rinunziato al ristoro del pregiudizio morale, mentre per quanto concerne la restante pretesa (coincidente con il danno patrimoniale) è sufficiente considerare che in effetti (così condividendo il percorso argomentativo del primo giudice) la e l'erede nel corso del Parte_2 presente gravame non hanno adeguatamente supportato la domanda che pertanto non può che essere rigettata.
5. Sull'esito della lite non incidono le richieste di prove reiterate dall'appellante sulle quali, tuttavia, e per ragioni di completezza espositiva, è possibile aggiungere quanto segue.
La rinnovazione della CTU si appalesa ridondante avendo la stessa appellante, in sede di conclusioni, insistito per la restituzione di un importo quantificato attenendosi alle risultanze dell'elaborato peritale.
Allo stesso tempo, non può trovare accoglimento la richiesta di ordine di esibizione per accertare la destinazione delle somme oggetto dei prelievi effettuati da . Controparte_1
A tale riguardo, basta osservare che la quantificazione operata dal CTU si è basata sugli estratti conto prodotti in atti da che quindi sono stati esaminati. Parte_2
9 Contr Analogamente, la CTU grafologica sulla sottoscrizione dello svincolo delle due polizze aventi rispettivamente n. 001763348 e n. 00176331 non è meritevole di trovare accoglimento.
Dalla disamina dei verbali di causa, risulta in effetti comprovato che a seguito del disconoscimento della firma da parte di , vi è stata la rituale istanza di verificazione tant'è vero che il giudice ha anche Controparte_1 disposto che la documentazione in originale fosse conservata a cura della cancelleria in cassaforte.
Nonostante tali accorgimenti, il nuovo giudice subentrato nella titolarità della causa, non ha inteso assumere alcuna determinazione sulla istanza provvedendo alla nomina, così come auspicato, di un ctu esperto grafologo.
Le risultanze della CTU contabile hanno in effetti accertato che vi è stato un riscatto delle polizze e tale operazione, alla luce della procura generale rilasciata in suo favore, non poteva che essere effettuata da CP
.
[...]
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, “Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare
l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo, mentre resta escluso che la questione in esame possa essere risolta attraverso il ricorso ad elementi estranei al procedimento di verificazione, quali ad esempio la condotta delle parti.” (cfr Cass Civ, Sez III,
21.9.2021 n. 25508).
Ora, dalla verifica delle firme apposte sui documenti di svincolo e le altre presenti sulla copiosa ulteriore documentazione prodotta in atti risulta evidente la similitudine, nei suoi tratti essenziali, delle sottoscrizioni.
In particolare, la lettera iniziale del nome di battesimo del presenta un andamento assai particolare che CP si ritrova in maniera costante in tutti i documenti dallo stesso sottoscritti.
Dall'insieme delle considerazioni svolte, deve dunque trarsi la conclusione del rigetto delle istanze istruttorie in quanto la loro ammissione altro non farebbe se non comportare un ingiustificato allungamento dei tempi di definizione della lite.
5.1. L'esito del giudizio è inevitabilmente destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite del giudizio di primo grado che devono essere regolate secondo il principio della soccombenza con compensazione nella misura di 1/3 per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
10 e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 506,00 (con compensazione di 1/3 di € 759,00) per spese e di € 9.402,00 Parte_1
(con compensazione di 1/3 di € 14.103,00) per compensi professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000,00 secondo il decisum) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Seguono analogamente la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione (e quindi al decisum), con applicazione valori medi fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta.
6. Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico di . Controparte_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
P.Q.M
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La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 227/23 del Tribunale di Avezzano così decide nel contraddittorio delle parti:
a) in parziale accoglimento dell'appello, accerta e dichiara il rifiuto di di rendere il conto Controparte_1 della gestione per le causali di cui in motivazione;
b) condanna alla restituzione in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
204.710,35 oltre interessi come in parte motiva;
c) rigetta la domanda di di risarcimento danni;
Parte_1
d) condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 506,00 per spese ed in € 9.402,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
e) condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado Controparte_1 Parte_1 che liquida in € 758,67 (con compensazione di 1/3 di € 1138,50) per spese ed in € 6.660,67 ( con compensazione di 1/3 di € 9.991,00) per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
f) pone le spese di CTU definitivamente a carico di;
Controparte_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
11 Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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