TAR Catania, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 723
TAR
Sentenza 5 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizi genetici dell'intera procedura

    Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'intera procedura in quanto proposta con ricorso collettivo, dato il conflitto di interessi tra i ricorrenti riguardo alle domande individuali (rivalutazione prove e risarcimento danno).

  • Inammissibile
    Vizi genetici dell'intera procedura

    Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'intera procedura in quanto proposta con ricorso collettivo, dato il conflitto di interessi tra i ricorrenti riguardo alle domande individuali (rivalutazione prove e risarcimento danno).

  • Inammissibile
    Vizi relativi alla valutazione della prova scritta

    Il Collegio dichiara inammissibile la censura sulla valutazione delle prove in quanto presuppone un interesse individuale e potenzialmente confliggente tra i ricorrenti, non compatibile con il ricorso collettivo.

  • Inammissibile
    Vizi genetici dell'intera procedura

    Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'intera procedura in quanto proposta con ricorso collettivo, dato il conflitto di interessi tra i ricorrenti riguardo alle domande individuali (rivalutazione prove e risarcimento danno).

  • Inammissibile
    Vizi genetici dell'intera procedura

    Il Collegio dichiara inammissibile la domanda di annullamento dell'intera procedura in quanto proposta con ricorso collettivo, dato il conflitto di interessi tra i ricorrenti riguardo alle domande individuali (rivalutazione prove e risarcimento danno).

  • Inammissibile
    Illegittima costituzione della commissione esaminatrice

    Il Collegio dichiara inammissibile la censura relativa alla composizione della commissione in quanto parte di una domanda di annullamento dell'intera procedura proposta con ricorso collettivo, dato il conflitto di interessi tra i ricorrenti riguardo alle domande individuali (rivalutazione prove e risarcimento danno).

  • Inammissibile
    Domanda risarcitoria per perdita di chance

    Il Collegio dichiara inammissibile la domanda risarcitoria in quanto presuppone un interesse individuale e potenzialmente confliggente tra i ricorrenti, non compatibile con il ricorso collettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 723
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 723
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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