Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 05/03/2026, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2025, proposto da IA MP e IU TA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonino Araca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sant'Agata di Militello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di ER ER, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Alecci, ER Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di UC PA, SY IT AM, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Determinazione del Responsabile n. 163 del 7 ottobre 2025, con la quale si è provveduto all'approvazione della graduatoria di merito e approvazione dello schema individuale di contratto;
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione ( ex cat. D) - Area Vigilanza Urbana, e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;
- del verbale n. 3 del 30 agosto 2025, con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione della prova scritta;
- dell'Avviso pubblico recante “Elenco candidati ammessi e diario della prova scritta” e, in particolare, dell'allegato A al medesimo, contenente l'elenco dei candidati ammessi con indicazione del codice fiscale e del codice univoco INPA;
- del verbale n. 1 dell'8 luglio 2025, con cui la Commissione esaminatrice si è insediata e ha stabilito i criteri di valutazione delle prove;
- della Determina Sindacale n. 21 del 7 luglio 2025, con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, che si chiede all'Amministrazione di esibire in giudizio.
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi in via equitativa, ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER ER e di Comune di Sant'Agata di Militello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. EM MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il mezzo di gravame in epigrafe, i ricorrenti, i dott.ri IA MP e IU TA hanno impugnato gli atti in epigrafe, relativi alla procedura di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Funzionario – Area Vigilanza Urbana, presso il Comune di Sant’Agata di Militello, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto quanto segue.
Con determina n. 411 del 26 marzo 2025 il Comune ha indetto il concorso in questione e i ricorrenti hanno presentato domanda e hanno sostenuto la prova scritta in data 23 luglio 2025, articolata in tre quesiti con risposta sintetica e in una prova teorico-pratica.
La commissione, nominata con determina n. 21 del 7 luglio 2025, si era insediata in data 8 luglio 2025 e, nel fissare i criteri, ha previsto lo svolgimento della prova con supporto informatico fornito da una società specializzata.
Nel portale INPA è stato pubblicato l’avviso per la prova e l’elenco degli ammessi, il quale recava, recante accanto al codice univoco INPA, il codice fiscale dei candidati.
Con verbale n. 3 del 30 agosto 2025 la commissione ha valutato gli elaborati ricevuti in formato digitale e ha disposto la trasmissione dei punteggi alla società per l’associazione di ciascun elaborato con il corrispondente candidato.
A seguito di accesso agli atti i ricorrenti hanno riscontrato vizi concernenti la composizione dell’organo, la violazione del principio dell’anonimato, i criteri e le modalità di valutazione.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi di diritto.
1) Sull’illegittima costituzione della commissione esaminatrice. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge regionale siciliana 30 aprile 1991, n. 12. eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti. I ricorrenti lamentano che la Commissione esaminatrice, nominata con Determina Sindacale n. 21 del 07.07.2025, sia stata costituita in violazione della L.R. Siciliana n. 12/1991. In particolare, deducono che la Commissione era composta da tre membri anziché cinque, che il Presidente è stato nominato direttamente dal Sindaco anziché eletto dai componenti, e che i membri non sono stati scelti mediante sorteggio pubblico da appositi elenchi regionali. Tale vizio genetico, qualificabile come incompetenza, inficerebbe l'intera procedura.
2) Sulla violazione del principio di anonimato delle prove scritte. violazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria. illogicità manifesta. I ricorrenti lamentano la violazione del principio di anonimato, in quanto l’Amministrazione, con l’avviso relativo al diario della prova scritta (doc. 4), ha pubblicato un elenco dei candidati ammessi (All. A) riportando, accanto al codice univoco INPA, il codice fiscale di ciascun partecipante. Tale modalità avrebbe permesso alla Commissione di associare in modo inequivocabile l'identità del candidato all'elaborato, creando una situazione di potenziale condizionamento in una valutazione ampiamente discrezionale.
3) violazione del principio di predeterminazione e immodificabilità dei criteri di valutazione. I ricorrenti lamentano che la Commissione, dopo aver stabilito nel verbale n. 1 (doc. 3) una griglia di valutazione con un punteggio massimo complessivo di 30 punti per l’intero elaborato, abbia poi applicato nel verbale n. 3 (doc. 5) una metodologia diversa, valutando ciascuno dei quattro quesiti su una base di 30 punti e calcolando poi la media aritmetica. Tale modifica postuma dei criteri violerebbe i principi di trasparenza e par condicio . Inoltre, i ricorrenti contestano il difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi numerici, privi di un giudizio descrittivo, e l’illogicità nell’assegnare punteggi identici a criteri eterogenei per la stessa risposta.
4) sulla illegittima delega di funzioni pubbliche a soggetti privati e sulla violazione della catena di custodia dell’anonimato. Deducono l’illegittimità della procedura per aver demandato alla società esterna Selexi S.p.A. la funzione essenziale di abbinamento tra gli elaborati corretti e i nominativi dei candidati. Dal verbale n. 3 (doc. 5) emergerebbe che la Commissione, dopo la valutazione, ha trasmesso i punteggi alla società “ perché proceda all’associazione” . Tale operazione, secondo i ricorrenti, costituisce una funzione pubblica non delegabile, che deve essere svolta dalla Commissione stessa in seduta pubblica per garantire la trasparenza e l’integrità della procedura.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Sant’Agata di Militello e il controinteressato Avv. ER ER, vincitore del concorso, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con atto di costituzione depositato in data 10 novembre 2025 e successiva memoria del 5 febbraio 2026, la difesa del Comune ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per divieto di cumulo soggettivo, stante il conflitto di interessi tra i due ricorrenti in lizza per un unico posto, e per divieto di cumulo oggettivo, data l’incompatibilità tra la domanda di annullamento dell’intera procedura e quella di rivalutazione delle prove. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutti i motivi, sostenendo che la L.R. n. 12/1991 sarebbe inapplicabile e che la procedura seguita era conforme al D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023. Ha inoltre affermato che il principio di anonimato è stato pienamente rispettato grazie alla procedura informatizzata gestita dalla società Selexi.
Con memoria di costituzione del 19 novembre 2025 e successive memorie del 13 gennaio 2026 e 3 febbraio 2026, il controinteressato Avv. ER ha sollevato analoghe eccezioni di inammissibilità. Ha eccepito, inoltre, la mancata impugnazione del bando e della delibera di giunta n. 78/2025, atti che avrebbero dovuto essere gravati per poter contestare la composizione della commissione. Nel merito, ha ricostruito dettagliatamente la procedura, documentando (All. 9 e 10 della memoria del 13/01/2026) come la Commissione abbia ricevuto dalla ditta Selexi gli elaborati in forma anonima, identificati solo da un numero progressivo, e come l'abbinamento sia avvenuto solo dopo la conclusione delle correzioni, escludendo qualsiasi violazione dell’anonimato. Ha altresì confutato gli altri motivi, sostenendo la correttezza dell'operato della Commissione.
Con memorie del 23 gennaio 2026 e del 4 febbraio 2026, i ricorrenti hanno replicato alle difese avversarie, insistendo sull'ammissibilità del ricorso collettivo in quanto volto a ottenere la rinnovazione di una procedura radicalmente viziata. Hanno ribadito la gravità della violazione del principio di anonimato, producendo documentazione (doc. 1, 2 e 4 della memoria del 23/01/2026) relativa ad altre procedure concorsuali gestite dallo stesso Comune e dalla stessa Presidente di Commissione (nel Comune di Capri Leone), nelle quali l'anonimato sarebbe stato garantito in modo corretto. Tale condotta difforme, a dire dei ricorrenti, sarebbe sintomatica di un eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento.
All'udienza pubblica del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sull’eccezione di inammissibilità del ricorso (collettivo) per sussistenza di un conflitto di interessi tra i due ricorrenti.
Preliminarmente, il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, sollevata sia dall’Amministrazione resistente che dal controinteressato, per (presunta e asserita) sussistenza di un conflitto di interessi tra i due ricorrenti, entrambi candidati per l’unico posto a concorso.
L’eccezione è parzialmente fondata.
Per giurisprudenza amministrativa consolidata, “la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione” (cfr. TAR Lazio – Roma n. 12351 del 2024 che richiama Cons. Stato Sez. IV, sent. n. 2341 del 2021).
Quanto sopra costituisce “il precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa” e “a non veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato” (così, ancora, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2341 del 2021).
In tale prospettiva, il ricorso collettivo “è ammissibile nel solo caso in cui sussistono, congiuntamente, i requisiti dell’identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (così, Consiglio di Stato n. 1866 del 2017; Consiglio di Stato n. 6188 del 2020).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno proposto, cumulativamente, domande eterogenee: da un lato, hanno formulato censure radicali (sulla composizione della commissione e sulla violazione dell'anonimato) volte a ottenere l'annullamento dell'intera procedura e la sua rinnovazione ab initio; dall'altro, hanno dedotto vizi relativi alla valutazione della prova scritta (terzo motivo) e hanno avanzato una domanda risarcitoria per perdita di chance, le quali presuppongono un interesse individuale e potenzialmente confliggente.
Più specificatamente, l'eventuale accoglimento della censura sulla valutazione delle prove o della domanda risarcitoria avvantaggerebbe un ricorrente in via esclusiva, ponendolo in una posizione antagonista rispetto all'altro, entrambi in lizza per un unico posto.
Tuttavia, giova evidenziare che il conflitto di interessi non sussiste con riferimento alla domanda principale di annullamento dell'intera procedura concorsuale per vizi genetici che la inficerebbero nella sua totalità.
In questo caso, infatti, l'interesse che accomuna i ricorrenti è quello (comune e non confliggente) alla rinnovazione dell’intera procedura selettiva: in tal caso, entrambi mirano a una nuova chance di partecipazione, un interesse che li pone su un piano di parità rispetto all'illegittimità denunciata.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile limitatamente alle censure e alle domande che implicano una valutazione delle posizioni individuali dei ricorrenti (terzo motivo di ricorso e domanda risarcitoria), mentre è ammissibile con riferimento alle censure volte a contestare la legittimità dell'intera procedura (primo, secondo e quarto motivo).
2. Sull’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancata impugnazione del bando e della delibera di giunta n. 78/2025.
Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione formulata dal controinteressato sulla pretesa inammissibilità del primo motivo di ricorso per mancata impugnazione del bando e della delibera di giunta n. 78/2025.
L’eccezione non è suscettibile di positiva valutazione.
Il Collegio osserva che l’atto lesivo che ha concretizzato il vizio relativo alla composizione dell'organo, è la determina sindacale di nomina della Commissione.
È solo con tale atto che la presunta illegittimità si attualizza, rendendo superfluo gravare gli atti prodromici a contenuto generale.
L’eccezione è pertanto destituita di fondamento e, per l’effetto, deve essere rigettata.
3. Sull’illegittima costituzione della Commissione esaminatrice per violazione dell'art. 3 della L.R. Siciliana n. 12/1991.
Il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti si lamentano dell'illegittima costituzione della Commissione esaminatrice per violazione dell'art. 3 della L.R. Siciliana n. 12/1991, è infondato.
La norma invocata dai ricorrenti, che prevedeva una specifica composizione (cinque membri) e una particolare procedura di nomina (sorteggio pubblico) per le commissioni di concorso, si riferisce testualmente ai concorsi per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende e istituti sottoposti al controllo o alla vigilanza della Regione.
La sua applicabilità agli enti locali, dotati di autonomia organizzativa e normativa (art. 89 D.Lgs. n. 267/2000), è da escludersi, tanto più a seguito delle riforme che hanno disciplinato la materia.
Come correttamente evidenziato dalle difese dell’Ente e del controinteressato, la procedura di nomina delle commissioni nei concorsi degli enti locali è oggi disciplinata dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come da ultimo modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82.
Peraltro, la stessa legislazione regionale (art. 80 L.R. n. 3/2024) ha operato un rinvio a tale disciplina statale, abrogando le disposizioni con essa in contrasto.
La composizione della commissione nel caso di specie appare conforme alla normativa nazionale vigente, che non impone il numero di cinque componenti né la procedura di sorteggio invocata dai ricorrenti.
La censura è, pertanto, infondata.
4. Sulla violazione del principio dell’anonimato.
Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione del principio di anonimato delle prove scritte, in quanto la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi, recante, accanto al codice univoco INPA, anche il codice fiscale di ciascun partecipante, avrebbe posto la Commissione esaminatrice nella condizione di poter associare l'identità del candidato all'elaborato.
Tale censura si fonda, tuttavia, su una mera allegazione sfornita di qualsivoglia principio di prova.
Come è noto, la garanzia dell’anonimato, presidio fondamentale dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., mira a precludere ogni potenziale interferenza soggettiva nella fase valutativa. La sua lesione, tuttavia, non può discendere da una mera allegazione circa l'astratta possibilità di riconoscimento del candidato, ma postula la dimostrazione, il cui onere incombe sulla parte che la deduce, che la Commissione fosse stata concretamente posta in condizione di associare l'elaborato al suo autore durante la fase di correzione.
Nel caso di specie, secondo quanto ricostruito dalla difesa dell’Ente, la Commissione avrebbe ricevuto gli elaborati in forma anonima, contrassegnati da un mero codice numerico progressivo, e solo all'esito della conclusione delle operazioni di correzione e dell'attribuzione dei punteggi è avvenuta, a cura della società esterna, l'associazione dei nominativi.
I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova documentale volta a smentire tale ricostruzione.
Né può assumere rilievo, in senso contrario, la circostanza che in altre procedure concorsuali siano state adottate differenti cautele, atteso che la legittimità di ogni singola procedura va scrutinata alla luce delle specifiche modalità con cui è stata in concreto espletata, non potendosi inferire un vizio di eccesso di potere per contraddittorietà o sviamento dalla mera difformità di prassi operative, in assenza di elementi probatori che dimostrino una reale compromissione dell'anonimato nel caso di specie.
La censura, pertanto, in quanto non provata, deve essere rigettata.
5. Sull’illegittima delega di funzioni alla società esterna.
Con il quarto motivo di ricorso, viene contestata l’illegittima delega di funzioni pubbliche alla società esterna, per aver questa curato l'operazione di abbinamento tra gli elaborati corretti e i nominativi dei candidati.
La censura è priva di pregio giuridico.
È noto che l'avvalimento di società specializzate per la gestione tecnico-materiale delle procedure concorsuali, incluse le operazioni di anonimizzazione e successiva associazione degli elaborati, costituisca prassi consolidata e normativamente consentita.
Tali attività costituiscono un supporto meramente strumentale e non implicano una delega delle funzioni di valutazione, che rimangono di esclusiva competenza della Commissione esaminatrice.
Nel caso di specie, la Commissione ha svolto in piena autonomia la valutazione degli elaborati, limitandosi a demandare alla società esterna compiti tecnici che non incidono sulla discrezionalità del giudizio.
La funzione valutativa è rimasta in capo all'organo collegiale, che ha corretto in autonomia gli elaborati e attribuito i punteggi.
L'operazione di associazione tra i punteggi attribuiti dalla Commissione e i nominativi dei candidati, rappresenta un'attività puramente esecutiva e vincolata (che non influisce in alcun modo sull’attività di giudizio della commissione).
Pertanto, nessuna illegittima delega è ravvisabile; anche tale motivo va, di conseguenza, respinto.
6. Conclusioni.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte infondato.
7. Sulle spese del giudizio.
La materia trattata e la complessità delle questioni inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE LI, Presidente
EM MI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM MI | IE LI |
IL SEGRETARIO