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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1237 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020
tra
, elettivamente domiciliato in Bari, Parte_1 via Dante Alighieri n. 25, presso lo studio dell'avv. Alberto Bagnoli, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bruno, giusta procura in atti ---
-------------------------------------------------------------------------- appellante
e
elettivamente domiciliata in Bari, corso Controparte_1
Vittorio Emanuele n. 124, presso lo studio dell'avv. Onofrio Sisto, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellata
Conclusioni: all'udienza del 24 novembre 2024, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 462/20 del 3.2.20, il Tribunale di Bari ha rigettato le domande, proposte da nei confronti Parte_1 della società agricola (d'ora in poi – breviter – solo CP_1 CP_1
, di risoluzione del contratto preliminare del 25.2.13, di restituzione
[...] della caparra di €550.000,00 e di risarcimento del danno, oltre ad ordinare la cancellazione della trascrizione del contratto e della domanda giudiziale ed a condannare l'attore sia alla rifusione delle spese di lite che al pagamento della somma di €19.000,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96, co.3, c.p.c.
Con citazione del 4.11.20, ha proposto appello avverso la sentenza
, chiedendo, in riforma della stessa, Parte_1
l'accoglimento delle sue domande, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, co. 3,
c.p.c., con vittoria di spese.
Espletato un supplemento di indagine a mezzo c.t.u., le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24 novembre
2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
Col primo motivo di appello, si censura il rigetto della domanda di risoluzione del preliminare del 25.1.23, per aver il giudice erroneamente escluso l'inadempimento - da parte della promittente venditrice ( CP_1
- dell'obbligo di accatastamento delle p.lle 27 e 50 del fg. 37
[...]
(facenti parte del complesso rurale promesso in vendita).
Il motivo è infondato e va disatteso.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui si intende dar continuità, l'attore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto, per la risoluzione, ovvero per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento del contratto (in tal senso, Cass.
19110/23; 13685/19; 826/15; SS.UU. n. 13533/01).
Ebbene, a tale onere si è sottratto il : egli, infatti, non ha dato Parte_1 prova della fonte (negoziale o legale) dalla quale sarebbe disceso l'obbligo, in capo alla di iscrivere al catasto urbano i CP_1 fabbricati insistenti sulle p.lle 27 e 50 del fg. 37, il cui inadempimento avrebbe – a suo dire – impedito la stipula del definitivo. Dal preliminare di vendita del 25.2.13, avente ad oggetto il compendio immobiliare sito in località “Masseria Vocali” (in Gallipoli), risulta che le parti (per quanto qui rileva) convennero che la dovesse CP_1 provvedere agli “eventuali” accatastamenti resisi “necessari per legge”, da effettuarsi “entro e non oltre la data di sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita”.
Il testo contrattuale è, perciò, estremamente chiaro nel porre a carico della promittente venditrice i soli accatastamenti previsti ex lege, altrimenti non essendovi, in caso di fabbricati esenti dall' obbligo di iscrizione in catasto, alcun ostacolo alla trasferibilità del bene.
Spettava, quindi, all'appellante, a fronte della specifica contestazione da parte della dimostrare l'obbligo di accatastamento anche CP_1 per i manufatti insistenti sulle p.lle 27 e 50 del fg. 37.
A tale onere egli non ha assolto, anzi è emerso il contrario.
In base al D.M. n. 28/981, il minimo modulo inventariale è l'unità immobiliare costituita da “porzione di fabbricato, o fabbricato, o insieme di fabbricati ovvero da un'area, che […] presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”, presupposto “affinché si possa identificare un fabbricato che sia soggetto alla costituzione di una unità immobiliare all'interno del Catasto Fabbricati”.
Ora, l'art. 3, co. 3, cit. D.M. indica gli immobili, che “privi di ordinaria autonoma suscettibilità reddituale”, sono esclusi dall'obbligo di inventario, mentre il successivo art. 6 individua quelli per cui sussiste una possibilità e non un obbligo di iscrizione in catasto, tra cui “le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (anche dette unità fittizie, categorie F, tra cui le “unità collabenti”, F/2)”.
Ebbene, posti questi riferimenti normativi, secondo gli accertamenti del ctu, sia il pozzo (p.lla 50) che la cisterna (p.lla 27)2 non sono censibili al
“catasto fabbricati”, tanto da essere esclusi dall'obbligo ex art. 19 del D.L. 31/05/10, n. 78 (cfr. pg. 9 della relazione peritale di primo grado)3, come peraltro conferma il mancato inserimento di tali particelle nell'elenco on-line dei fabbricati ritenuti non in regola con l'accatastamento (cfr. attestazione dell'Agenzia delle Entrate4).
In particolare, la p.lla n. 50 consiste in un appezzamento di terreno, individuato come seminativo, sul quale il c.t.u. di primo grado ha rilevato
“la presenza dei resti inservibili di un pozzo e di una piccola lama che presumibilmente fungeva da serbatoio idrico”, evidenziando l'inutilizzabilità del pozzo (pg. 5 relazione peritale), e tali conclusioni non risultano contestate.
Quanto alla cisterna di raccolta delle acque, situata all'interno di un apprezzamento di terreno incolto e riportata nel mappale al catasto terreni del Comune di Gallipoli al fg. 37 - p.lla 27, essa non è suscettibile “di ulteriori accatastamenti o eventuali regolarizzazioni catastali, ai fini della commerciabilità dei fondi” (pg. 10 della relazione peritale).
Né giova all'appellante obiettare, ai fini dell'inserimento di tale manufatto nel catasto urbano (secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
139/98 e dal D.L. n. 201/11), che la cisterna, per le sue caratteristiche costruttive e funzionali, sia destinata ad “abbeveratoio”, avendo il c.t.u.
(nominato in appello per un approfondimento dell'indagine peritale) escluso che essa assolva a tale funzione, tanto più che l'appellata non ha mai svolto attività di allevamento. Per la detenzione di bestiame e l'allevamento, infatti, è necessario essere titolari di un codice aziendale rilasciato dalla Asl, oltre ad un registro di carico di stalla, mentre la non “risulta intestataria di alcun codice aziendale” né di un CP_1
“fascicolo aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore Agea”, secondo quanto attestato dal servizio SIAV A Sud di EC (cfr. pg. 6 ctu di II grado).
noto, che gli atti pubblici o scritture private aventi ad oggetto diritti reali su fabbricati, a pena di nullità, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Tale dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. A tal proposito la Circ. Ag. Territorio 09/07/2010, n. 2 ha chiarito che sono esclusi dall'obbligo, tra gli altri, i fabbricati iscritti in catasto come “unità collabenti”, in quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati”. 4 Pg. 9 della ctu di I grado: “Non riscontrando gli estremi catastali degli immobili in oggetto, tra quelli assoggettati ad accertamenti per irregolarità di accatastamento, il CTU ha altresì richiesto mediante PEC, all'Ufficio Provinciale competente dell'Agenzia delle Entrate, di attestare l'assenza di procedure di accertamento relative ai fabbricati in oggetto. L'Ufficio in parola ha confermato che “le particelle segnalate non sono inserite tra quelle oggetto di accertamento ai sensi dell'art. 2 comma 36 D.L. 262/2006” (cfr. ALLEGATO n.1)”. Per la stessa ragione, deve escludersi l'obbligo di accatastamento del manufatto ai sensi dell'art. 9, co. 3 bis, d.l. n. 557/935 e dell'art. 1, co. 5,
D.P.R. n. 139/986, difettando il requisito della strumentalità all'esercizio dell'attività agricola, di cui l'appellante non offre la prova.
Infine, neppure può dirsi che la cisterna svolga una funzione accessoria a servizio della masseria, perché, come ribadito da c.t.u. in risposta alle osservazioni di parte appellante, “gli accessori sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene al quale sono materialmente uniti, per cui “è necessario il vincolo funzionale”, requisito del tutto assente nel caso di specie, non svolgendo essa alcuna funzione utile, senza che possa a tal fine ritenersi sufficiente l'esistenza di un impianto idrico (elettropompa e tubazione), che, oltre a non essere stato rinvenuto in sede di operazioni peritali, si presta ad una molteplicità di usi non necessariamente funzionali alla masseria, come ad esempio “l'irrigazione di un orto familiare” (cfr. pg. 4 relazione integrativa).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha respinto la domanda di risoluzione, non ricorrendo il dedotto inadempimento della promittente venditrice.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta l'assorbimento del secondo, con il quale si critica il rigetto delle domande di restituzione della caparra e di risarcimento dei danni, sempre sul presupposto dell'altrui inadempimento.
Col terzo motivo di appello, si censura la condanna ex art. 96, 3° co.,
c.p.c.
La censura è inammissibile. Il Tribunale motiva la condanna ex art. 96, 3° co., cpc con la temerarietà della domanda giudiziale di risoluzione e della sua trascrizione, in particolare evidenziando come la trascrizione non sia prevista nell'ipotesi della domanda di risoluzione di un preliminare, in quanto non
“equiparabile alla domanda di risoluzione di un contratto traslativo di diritti, effetto che di certo il preliminare di vendita non possiede” e, quindi, neppure sussumibile tra le domande di cui agli artt. 2652 e 2653
c.c. (pg. 6 della sentenza). Osserva, inoltre, come non deponga in senso contrario il disposto dell'art. 2775 bis c.c., perché gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se, entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del definitivo e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione, non sia eseguita – come nel caso di specie - la trascrizione del definitivo o di altro atto che costituisca esecuzione del contratto o della domanda di esecuzione in forma specifica
(art. 2645 bis, co. 3, c.c.).
Sulla base di tali premesse, il Tribunale condanna l'attore al risarcimento del danno ex art. 96, 3° co., c.p.c., segnatamente per aver, con la trascrizione della domanda di risoluzione, impedito “la libera circolazione e vendita di quel bene (di importante valore commerciale) al suo proprietario anche rifiutando più volte di dare assenso alla cancellazione di una formalità pregiudizievole imposta senza alcuna valida ragione giuridica a sorreggerla” (pg. 7 della sentenza).
Spettava, dunque, all'appellante censurare specificamente l'articolata motivazione alla base della decisione del Tribunale, introducendo ragioni di dissenso idonee a confutarla, secondo quanto prescrive l'art. 342 cpc, il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2028/18; sez. un.
27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, si impone la dichiarazione di inammissibilità della censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342
c.p.c.
Ad ogni modo, la decisione è conforme all'interpretazione che dell'art. 96, 3° co., cpc si è ormai affermata in giurisprudenza, e cioè che esso sanziona condotte processuali che comportino uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali ed un ingiustificato aumento del contenzioso, così ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. 5725/19).
In buona sostanza, “la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., che configura una sanzione di carattere pubblicistico, non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ma soltanto di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente” (in termini, cfr. Cass. 25176 e 25177 del 2018).
Pertanto, avendo il giudice giustamente collegato - in ossequio ai su esposti principi di diritto - l'applicazione della condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. non solo alla manifesta infondatezza della domanda attorea, ma anche e soprattutto alla sua ingiustificata trascrizione, è evidente la correttezza del decisum.
Le spese del secondo grado di giudizio, da liquidarsi in dispositivo
(secondo i parametri di cui al DM 147/22 fissati in relazione allo scaglione tra €1.000.001,00 e 2.000.000,00), seguono la soccombenza.
Ricorrono, inoltre, gli estremi per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96, 3° co., cpc anche per questo grado di giudizio.
Come già detto, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Essa, quindi, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in termini, s. u. 22405 del 13/09/2018).
Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il , dopo aver Parte_1 irragionevolmente azionato la sua pretesa, pur senza argomentazioni decisive né prove a sostegno delle sue allegazioni, tale abuso del diritto di azione ha perpetrato anche in sede di gravame, proponendo un appello manifestamente infondato, che evidenzia il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel ricorso alla giustizia.
Venendo alla determinazione equitativa della somma dovuta ai sensi dell'art. 96 cpc, escluso che questa possa essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, il quale, essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove, invece, la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria, si ritiene di doverla calibrare su una frazione delle spese di lite, in applicazione di un parametro che il legislatore aveva sperimentato nell'ormai abrogato articolo 385, quarto comma, c.p.c. Tale norma, relativa alla condanna al risarcimento per lite temeraria in sede di giudizio di cassazione, prevedeva, infatti, che il giudice, quando pronunciava sulle spese, condannasse, anche d'ufficio, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, ove la stessa avesse proposto il ricorso o vi avesse resistito anche solo con colpa grave.
Il costante orientamento della S.C. è, infatti, nel senso di parametrare la sanzione per responsabilità aggravata ad “una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass.
17902/19; 25177 e 25176 del 2018, secondo cui il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa»).
Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, ha persino ricevuto l'avallo della C.C. (sent. n. 139 del 6 giugno 2019), che l'ha ritenuto “coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)”.
Pertanto, l'appellante va condannato a pagare all'appellata, a titolo di responsabilità aggravata, una somma pari ad un terzo delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con citazione del 4.11.20, avverso la sentenza n. 462/20 del
[...]
3.2.20 emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione, in favore Parte_1 della società agricola delle spese del presente giudizio, CP_1 liquidate in €34.001,00, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a. come per legge;
3. pone le spese di c.t.u. (liquidate come in atti) definitivamente a carico di;
Parte_1
4. condanna al pagamento, in favore Parte_1 della società agricola di €11.333,66 ex art. 96, 3° co., CP_1
c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografica catastale. 2 La p.lla. 27 consiste “in un apprezzamento di terreno incolto catastalmente individuato come
“pascolo – cespugli”, all'interno del quale è presente “una cisterna quasi completamente interrata e dotata di copertura” (pg. 4 relazione peritale). 3 Cfr. pg.
8-9 della relazione peritale di primo grado: “In merito al rapporto tra atti di compravendita e dichiarazioni catastali, l'art. 19 del D.L. 31/05/2010, n. 78 prevede, come 5 Pg. 37 dell'atto di appello: “Sulla base delle indicazioni sopra riportate, ai fini degli adempimenti dichiarativi, si osserva innanzitutto che il manufatto insistente sulla particella 27 rientra fra gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività agricola e in particolare corrisponde agli immobili di cui all'art. 9, co.
3-bis, lett. d), del D.L. n. 557 del 30/12/1993, ossia “costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: d) all'allevamento e al ricovero degli animali”. 6 Pg. 38 dell'atto di appello: “Per l'individuazione della categoria catastale del manufatto insistente sulla particella 27, in qualità di costruzione strumentale necessaria allo svolgimento dell'attività agricola, destinata in particolare all'allevamento degli animali, va applicato l'art. 1, co. 5, del D.P.R. n. 139 del 23 marzo 1998 “Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, in cui si stabilisce che “le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vengono censite nella categoria speciale D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite.”