Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 142
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tassazione del contratto enunciato in decreto ingiuntivo

    La Corte ritiene che l'enunciazione di un atto in un provvedimento giurisdizionale sia sufficiente a far sorgere l'obbligo di tassazione dell'imposta di registro, anche in misura fissa se l'operazione sottostante è soggetta a IVA, richiamando la giurisprudenza di Cassazione.

  • Rigettato
    Richiesta di riforma della compensazione delle spese

    L'appello incidentale, che riguarda unicamente la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite del primo grado, viene rigettato in conseguenza dell'accoglimento dell'appello principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 142
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 142
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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