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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 142/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
UR CE, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 708/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 463/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077 2022 00205001 01 2020 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - ha proposto appello avverso la sentenza n.
463/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, Sez. 3 pronunciata il 12/12/2023 e depositata il 18/12/2023 che ha accolto parzialmente il ricorso, per quanto attiene alla imposta complementare
(ulteriori € 200,00) accertata sul contratto enunciato, prodotto avverso la cartella di pagamento n.
07720220020500101000, periodo d'imposta anno 2020, per l'importo di € 530,18 di cui € 400,00 per imposta,
€ 120,00 per sanzioni e € 4,30 per interessi. La cartella era stata emessa, nei confronti della contribuente
Resistente_1 (c.f.: CF_Resistente_1), a seguito dell'Avviso di liquidazione con cui la Agenzia delle Entrate di Padova, che aveva liquidato l'imposta di registro dovuta sul Decreto ingiuntivo n. 1559/2020 emesso dal Tribunale di Padova.
Con l'atto di appello l'AdE lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per illegittima/falsa applicazione dell'art. 56 D.P.R. n. 131/1986, atteso che l'iscrizione a ruolo faceva seguito all'avviso di liquidazione n.
2020/001/DI/000001559/0/001, il quale recava l'imposta complessivamente dovuta la somma di Euro 400,00, suddivisa nei seguenti importi: - pagamento somma soggetta ad iva: imposta fissa di 200,00 euro;
- contratto commerciale enunciato soggetto ad iva: imposta fissa di 200,00 euro;
- interessi a cui si applica aliquota proporzionale al 3%. Avverso detto atto la parte proponeva impugnazione parziale, contestando unicamente l'imposta fissa di euro 200,00 relativa al contratto enunciato in atto. Pertanto, l'imposta fissa di € 200,00 per condanna al pagamento di somme soggette ad IVA, è dovuta a titolo definitivo per mancata impugnazione.
Tuttavia, il contenzioso avverso l'avviso di liquidazione (RG 397/2022), si concludeva in senso favorevole all'Ufficio, con la sentenza della CGT Padova n. 343/03/2023, depositata in data 19/10/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la fondatezza della liquidazione operata dall'Ufficio. Per tale motivo, in primo grado, infatti, l'Ufficio aveva chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Insiste, che l'imposta pari ad euro 200,00 sul contratto enunciato e non registrato non sia affatto imposta complementare conseguente ad accertamenti di maggior valore. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma parziale della sentenza circa la liquidazione dell'imposta sugli interessi, chiede di confermare la legittimità integrale della cartella di pagamento, con condanna della società appellata alla rifusione delle spese di giudizio anche per il primo grado.
La contribuente appellata si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale. In via pregiudiziale, evidenzia che l'Appellante Agenzia ha promosso appello omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, parte del giudizio di primo grado.
Contesta ex adverso ogni deduzione avversaria. Con l'appello incidentale chiede la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha deciso di compensare le spese di lite.
Conclude per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza le parti presenti illustrano le proprie ragioni, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, ritiene di sgombrare il campo dall'eccezione pregiudiziale, proposta da parte appellata, per aver l'appellante promosso appello omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti di
Agenzia delle entrate-Riscossione, parte del giudizio di primo grado. Secondo la giurisprudenza consolidata, la norma dell'art. 53, comma 2, imporrebbe che l'appello vada notificato a tutte le parti, ma l'omessa notifica, però, non produrrebbe le stesse conseguenze in tutti i casi. A valle della regola dell'art. 53, sarebbe infatti applicabile la distinzione sottesa agli artt. 331 e 332 c.p.c. e, quindi, dovrebbe distinguersi tra l'ipotesi di più parti in primo grado in cause inscindibili o dipendenti, da un lato, e la diversa ipotesi di più parti in primo grado in cause scindibili, dall'altro.
Le cause “inscindibili” non sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo quelle nelle quali sussistesse un litisconsorzio necessario sostanziale tra le parti originarie. La Suprema Corte di Cassazione (Cass., 1° marzo 2023, n. 6205) ha affermato che il concetto di causa “inscindibile”, di cui all'art. 331 c.p.c., va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche a quelle di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti per le parti in giudizio. Mentre, le cause “scindibili”, sono quelle connesse ma non dipendenti (esempio l'impugnazione di una intimazione di pagamento – o cartella – per vizi propri e l'impugnazione dell'avviso non notificato) o quelle aventi ad oggetto rapporti autonomi trattati nello stesso processo di primo grado, come in questo caso, si tratta di cause scindibili, quindi, il processo di appello può svolgersi anche senza tutte le parti.
Passando ai motivi di appello principale, valga il vero, il ricorso introduttivo presentava profili di inammissibilità, atteso che la cartella di pagamento riguardava l'iscrizione a ruolo che faceva seguito all'avviso di liquidazione n. 2020/001/DI/000001559/0/001, avverso il quale la contribuente aveva proposto impugnazione parziale, contestando l'imposta fissa di euro 200,00 relativa al contratto enunciato in atto, non contestando l'imposta fissa di € 200,00 per condanna al pagamento di somme soggette ad IVA, che si rendeva definitiva per mancata impugnazione. Tuttavia, il contenzioso avverso l'avviso di liquidazione (RG 397/2022), si concludeva in senso favorevole all'Ufficio, con la sentenza della CGT Padova n. 343/03/2023, depositata in data
19/10/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la fondatezza della liquidazione operata dall'Ufficio.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, risulta evidente che, nel caso in esame, si tratta dell'imposta di euro 200,00 sul contratto enunciato e non registrato e non di imposta complementare conseguente ad accertamenti di maggior valore.
Al riguardo si è espressa la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 23379/2021 concernente la tassazione di un contratto verbale di prestazione d'opera professionale enunciato in un decreto ingiuntivo, affermando che “L'imposta di registro è una imposta d'atto, e dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti. Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest'ultimo, nel caso in cui esso sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 22, comma 3.”.
Più recentemente la Corte di Cassazione con due ordinanze “gemelle”, nn. 2296 e 2443, depositate, rispettivamente, il 23 e 25 gennaio 2024 è ritornata sull'argomento affermando che il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. Per l'effetto in sede di registrazione del primo
(decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d'uso, si renderà comunque dovuta l'imposta applicabile al secondo (negozio relativo). Qualora il credito azionato si riferisca ad un'operazione soggetta ad Iva, la tassazione dell'atto enunciato è dovuta in misura fissa.
In altri termini, l'enunciazione dell'atto richiamato è di per sé sufficiente alla sua tassazione, in quanto la sola enunciazione determina l'obbligo di versamento dell'imposta a prescindere dall'uso. Non è quindi necessario depositare un atto presso le cancellerie giudiziarie perché sorga il presupposto dell'imposta di registro.
Rientrano, dunque, nell'espressione «atti scritti o contratti verbali non registrati» gli atti (non ancora) registrati, perché da registrare solo in “caso d'uso”, laddove siano oggetto di enunciazione in altro atto registrato.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello principale deve essere accolto e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità della cartella di pagamento. Conseguentemente si rigetta l'appello incidentale riguardante unicamente la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite del primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 7, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale dell'Ufficio, rigetta quello incidentale della contribuente e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità della cartella di pagamento. Condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori, come per legge. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 16 febbraio 2026 Giudice relatore Dott.
CE RI Il Presidente Dott. Angelo Risi
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
UR CE, Relatore
MARCOLEONI GIORGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 708/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via Turazza 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 463/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PADOVA sez. 3
e pubblicata il 18/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 077 2022 00205001 01 2020 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova - ha proposto appello avverso la sentenza n.
463/2023 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova, Sez. 3 pronunciata il 12/12/2023 e depositata il 18/12/2023 che ha accolto parzialmente il ricorso, per quanto attiene alla imposta complementare
(ulteriori € 200,00) accertata sul contratto enunciato, prodotto avverso la cartella di pagamento n.
07720220020500101000, periodo d'imposta anno 2020, per l'importo di € 530,18 di cui € 400,00 per imposta,
€ 120,00 per sanzioni e € 4,30 per interessi. La cartella era stata emessa, nei confronti della contribuente
Resistente_1 (c.f.: CF_Resistente_1), a seguito dell'Avviso di liquidazione con cui la Agenzia delle Entrate di Padova, che aveva liquidato l'imposta di registro dovuta sul Decreto ingiuntivo n. 1559/2020 emesso dal Tribunale di Padova.
Con l'atto di appello l'AdE lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per illegittima/falsa applicazione dell'art. 56 D.P.R. n. 131/1986, atteso che l'iscrizione a ruolo faceva seguito all'avviso di liquidazione n.
2020/001/DI/000001559/0/001, il quale recava l'imposta complessivamente dovuta la somma di Euro 400,00, suddivisa nei seguenti importi: - pagamento somma soggetta ad iva: imposta fissa di 200,00 euro;
- contratto commerciale enunciato soggetto ad iva: imposta fissa di 200,00 euro;
- interessi a cui si applica aliquota proporzionale al 3%. Avverso detto atto la parte proponeva impugnazione parziale, contestando unicamente l'imposta fissa di euro 200,00 relativa al contratto enunciato in atto. Pertanto, l'imposta fissa di € 200,00 per condanna al pagamento di somme soggette ad IVA, è dovuta a titolo definitivo per mancata impugnazione.
Tuttavia, il contenzioso avverso l'avviso di liquidazione (RG 397/2022), si concludeva in senso favorevole all'Ufficio, con la sentenza della CGT Padova n. 343/03/2023, depositata in data 19/10/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la fondatezza della liquidazione operata dall'Ufficio. Per tale motivo, in primo grado, infatti, l'Ufficio aveva chiesto la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Insiste, che l'imposta pari ad euro 200,00 sul contratto enunciato e non registrato non sia affatto imposta complementare conseguente ad accertamenti di maggior valore. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma parziale della sentenza circa la liquidazione dell'imposta sugli interessi, chiede di confermare la legittimità integrale della cartella di pagamento, con condanna della società appellata alla rifusione delle spese di giudizio anche per il primo grado.
La contribuente appellata si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni e appello incidentale. In via pregiudiziale, evidenzia che l'Appellante Agenzia ha promosso appello omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, parte del giudizio di primo grado.
Contesta ex adverso ogni deduzione avversaria. Con l'appello incidentale chiede la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha deciso di compensare le spese di lite.
Conclude per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza le parti presenti illustrano le proprie ragioni, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, ritiene di sgombrare il campo dall'eccezione pregiudiziale, proposta da parte appellata, per aver l'appellante promosso appello omettendo di integrare il contraddittorio nei confronti di
Agenzia delle entrate-Riscossione, parte del giudizio di primo grado. Secondo la giurisprudenza consolidata, la norma dell'art. 53, comma 2, imporrebbe che l'appello vada notificato a tutte le parti, ma l'omessa notifica, però, non produrrebbe le stesse conseguenze in tutti i casi. A valle della regola dell'art. 53, sarebbe infatti applicabile la distinzione sottesa agli artt. 331 e 332 c.p.c. e, quindi, dovrebbe distinguersi tra l'ipotesi di più parti in primo grado in cause inscindibili o dipendenti, da un lato, e la diversa ipotesi di più parti in primo grado in cause scindibili, dall'altro.
Le cause “inscindibili” non sono, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo quelle nelle quali sussistesse un litisconsorzio necessario sostanziale tra le parti originarie. La Suprema Corte di Cassazione (Cass., 1° marzo 2023, n. 6205) ha affermato che il concetto di causa “inscindibile”, di cui all'art. 331 c.p.c., va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche a quelle di litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti per le parti in giudizio. Mentre, le cause “scindibili”, sono quelle connesse ma non dipendenti (esempio l'impugnazione di una intimazione di pagamento – o cartella – per vizi propri e l'impugnazione dell'avviso non notificato) o quelle aventi ad oggetto rapporti autonomi trattati nello stesso processo di primo grado, come in questo caso, si tratta di cause scindibili, quindi, il processo di appello può svolgersi anche senza tutte le parti.
Passando ai motivi di appello principale, valga il vero, il ricorso introduttivo presentava profili di inammissibilità, atteso che la cartella di pagamento riguardava l'iscrizione a ruolo che faceva seguito all'avviso di liquidazione n. 2020/001/DI/000001559/0/001, avverso il quale la contribuente aveva proposto impugnazione parziale, contestando l'imposta fissa di euro 200,00 relativa al contratto enunciato in atto, non contestando l'imposta fissa di € 200,00 per condanna al pagamento di somme soggette ad IVA, che si rendeva definitiva per mancata impugnazione. Tuttavia, il contenzioso avverso l'avviso di liquidazione (RG 397/2022), si concludeva in senso favorevole all'Ufficio, con la sentenza della CGT Padova n. 343/03/2023, depositata in data
19/10/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la fondatezza della liquidazione operata dall'Ufficio.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, risulta evidente che, nel caso in esame, si tratta dell'imposta di euro 200,00 sul contratto enunciato e non registrato e non di imposta complementare conseguente ad accertamenti di maggior valore.
Al riguardo si è espressa la Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 23379/2021 concernente la tassazione di un contratto verbale di prestazione d'opera professionale enunciato in un decreto ingiuntivo, affermando che “L'imposta di registro è una imposta d'atto, e dunque si applica a tutti gli atti previsti dalla legge come ad essa soggetti. Il fatto che il decreto ingiuntivo sia stato emesso sulla base di un contratto di prestazione d'opera professionale concluso verbalmente non esclude la tassazione di quest'ultimo, nel caso in cui esso sia stato enunciato nel contesto del provvedimento giurisdizionale, in quanto tale eventualità è contemplata proprio nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 22, comma 3.”.
Più recentemente la Corte di Cassazione con due ordinanze “gemelle”, nn. 2296 e 2443, depositate, rispettivamente, il 23 e 25 gennaio 2024 è ritornata sull'argomento affermando che il decreto ingiuntivo, ove idoneo ad identificare soggettivamente ed oggettivamente il rapporto negoziale sottostante, rappresenta una fattispecie di enunciazione ai fini dell'imposta di registro. Per l'effetto in sede di registrazione del primo
(decreto ingiuntivo), pur non verificandosi un caso d'uso, si renderà comunque dovuta l'imposta applicabile al secondo (negozio relativo). Qualora il credito azionato si riferisca ad un'operazione soggetta ad Iva, la tassazione dell'atto enunciato è dovuta in misura fissa.
In altri termini, l'enunciazione dell'atto richiamato è di per sé sufficiente alla sua tassazione, in quanto la sola enunciazione determina l'obbligo di versamento dell'imposta a prescindere dall'uso. Non è quindi necessario depositare un atto presso le cancellerie giudiziarie perché sorga il presupposto dell'imposta di registro.
Rientrano, dunque, nell'espressione «atti scritti o contratti verbali non registrati» gli atti (non ancora) registrati, perché da registrare solo in “caso d'uso”, laddove siano oggetto di enunciazione in altro atto registrato.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, l'appello principale deve essere accolto e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità della cartella di pagamento. Conseguentemente si rigetta l'appello incidentale riguardante unicamente la pronuncia sulla compensazione delle spese di lite del primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 7, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello principale dell'Ufficio, rigetta quello incidentale della contribuente e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità della cartella di pagamento. Condanna la contribuente appellata al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi che liquida in euro 1.200,00 oltre accessori, come per legge. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 16 febbraio 2026 Giudice relatore Dott.
CE RI Il Presidente Dott. Angelo Risi