Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 580
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione della SO S.p.a. alla riscossione

    La Corte ha ritenuto provata la legittimazione di SO S.p.a. sulla base di un contratto di affidamento del servizio di riscossione registrato.

  • Rigettato
    Carenza di legittimazione del Consorzio alla riscossione a mezzo ruolo

    La Corte ha chiarito che la riscossione non è avvenuta a mezzo ruolo, bensì tramite avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.

  • Rigettato
    Difetto di notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto irrilevante il vizio di notifica dell'avviso ordinario, poiché non costituisce atto della fase di riscossione ma un invito bonario al pagamento, allegato all'atto impugnato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La Corte ha ritenuto l'atto motivato, in quanto contiene le informazioni necessarie per identificare la pretesa impositiva ed è motivato per relationem mediante richiamo all'avviso ordinario presupposto allegato.

  • Rigettato
    Mancanza del beneficio fondiario

    La Corte ha affermato che, in presenza di perimetro di contribuenza e piano di classifica che includono l'immobile, spetta al contribuente provare l'insussistenza del dovere contributivo. La ricorrente si è limitata a una generica contestazione senza fornire prova contraria idonea.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 580
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 580
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo