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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 580/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5957/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023-5131 BONIFICA 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2022/1541099 CONTR. CONSORT. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Dei Bacini Meridionali del Cosentino e alla società SO S.p.a., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente a oggetto il contributo consortile per l'anno 2020, eccependo:
1) la carenza di legittimazione della SO S.p.a. alla riscossione per conto del Consorzio;
2) la carenza di legittimazione del Consorzio alla riscossione a mezzo ruolo;
3) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
4) il difetto di motivazione;
5) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
SO S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio. All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
In relazione ai primi due motivi di ricorso si evidenzia, in primo luogo, la legittimazione di SO alla riscossione dei contributi consortili, visto il contratto per scrittura privata di affidamento in concessione del servizio di riscossione, registrato a Cosenza il 18/04/2018 al n. 1090 della serie 3 all'Agenzia delle Entrate e, in secondo luogo, che la riscossione de quo non è stata posta in essere a mezzo ruolo, bensì mediante avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, non rileva l'asserito vizio di notifica dell'avviso ordinario presupposto, atteso che lo stesso non costituisce atto propriamente della fase di riscossione, trattandosi di invito bonario al pagamento che, peraltro, è stato allegato all'atto oggi impugnato.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione, atteso che l'atto impugnato contiene le informazioni necessarie per l'esatta identificazione della pretesa impositiva ed è motivato per relationem mediante richiamo dell'avviso ordinario presupposto, allegato allo stesso.
Infine, in relazione all'eccezione circa la mancanza di beneficio fondiario sollevata dalla ricorrente, si rileva che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di “perimetro di contribuenza”
o in assenza del piano di classifica o, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo alla contribuente, di proprietaria di immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del fondo della contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Al contrario, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell'immobile del contribuente spetta alla contribuente/ricorrente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.
La ricorrente, pertanto, non può limitarsi ad eccepire una mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008).
Da tutto quanto innanzi discende che, a fronte dell'inserimento dell'immobile della contribuente nel perimetro consortile, nonché della mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, grava, come si è detto, sulla contribuente medesima l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante idonea prova contraria (ex multis
Cass. nn. 23542/2019 e 18387/2019).
Nel caso che ci occupa, la contribuente si è limitata a formulare una generica contestazione circa la mancanza del beneficio fondiario, non suffragata da produzione documentale idonea a fornirne la prova.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone: - rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di SO s.p.a., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 10.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5957/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Dei Bacini Meridionali Del Cosentino - 98078030784
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023-5131 BONIFICA 2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2022/1541099 CONTR. CONSORT. 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Consorzio di Bonifica Dei Bacini Meridionali del Cosentino e alla società SO S.p.a., ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, avente a oggetto il contributo consortile per l'anno 2020, eccependo:
1) la carenza di legittimazione della SO S.p.a. alla riscossione per conto del Consorzio;
2) la carenza di legittimazione del Consorzio alla riscossione a mezzo ruolo;
3) il difetto di notifica dell'atto presupposto;
4) il difetto di motivazione;
5) la mancanza del beneficio fondiario;
con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
SO S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dal ricorrente.
Il Consorzio non si è costituito in giudizio. All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
In relazione ai primi due motivi di ricorso si evidenzia, in primo luogo, la legittimazione di SO alla riscossione dei contributi consortili, visto il contratto per scrittura privata di affidamento in concessione del servizio di riscossione, registrato a Cosenza il 18/04/2018 al n. 1090 della serie 3 all'Agenzia delle Entrate e, in secondo luogo, che la riscossione de quo non è stata posta in essere a mezzo ruolo, bensì mediante avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, della L. n. 160/2019.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso, non rileva l'asserito vizio di notifica dell'avviso ordinario presupposto, atteso che lo stesso non costituisce atto propriamente della fase di riscossione, trattandosi di invito bonario al pagamento che, peraltro, è stato allegato all'atto oggi impugnato.
Allo stesso modo, è infondata l'eccezione relativa al difetto di motivazione, atteso che l'atto impugnato contiene le informazioni necessarie per l'esatta identificazione della pretesa impositiva ed è motivato per relationem mediante richiamo dell'avviso ordinario presupposto, allegato allo stesso.
Infine, in relazione all'eccezione circa la mancanza di beneficio fondiario sollevata dalla ricorrente, si rileva che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, in assenza di “perimetro di contribuenza”
o in assenza del piano di classifica o, ancora, in caso di mancata valutazione dell'immobile del contribuente nel piano di classifica, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità, in capo alla contribuente, di proprietaria di immobile sito nel comprensorio, sia il conseguimento, da parte del fondo della contribuente, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Al contrario, qualora vi siano un “perimetro di contribuenza” e un “piano di classifica” inclusivi dell'immobile del contribuente spetta alla contribuente/ricorrente, che affermi l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica, e segnatamente la non esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste.
La ricorrente, pertanto, non può limitarsi ad eccepire una mera negazione del beneficio fondiario, poiché il vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile. (Cass. n. 11431/2022, n. 23320/2014, n. 13167/2014, n. 4761/2012, n. 17066/2010, 26009/2008).
Da tutto quanto innanzi discende che, a fronte dell'inserimento dell'immobile della contribuente nel perimetro consortile, nonché della mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, del piano di classifica e di ripartizione approvato dall'autorità regionale, grava, come si è detto, sulla contribuente medesima l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità specifica, mediante idonea prova contraria (ex multis
Cass. nn. 23542/2019 e 18387/2019).
Nel caso che ci occupa, la contribuente si è limitata a formulare una generica contestazione circa la mancanza del beneficio fondiario, non suffragata da produzione documentale idonea a fornirne la prova.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, in composizione monocratica, così dispone: - rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di SO s.p.a., che liquida in complessivi euro
300,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 10.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco