Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2758/2021 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni”;
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marcella Ventimiglia, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, c.f. , rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonino Orazio Cavallaro, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
All'udienza del 21 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il
[...]
, al fine di sentirne dichiarare la responsabilità Controparte_2
in ordine ai danni causati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico
1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 25.5.2021, si è costituito il CP_1
convenuto contestando la domanda attorea in quanto illogica ed infondata;
in subordine, ha dedotto la disponibilità della compagine al rimborso di quanto dovuto per il ripristino dei soffitti CP_3
e delle pareti danneggiate nella misura di quanto realmente spettante e provato.
Esaurita la fase istruttoria, durante la quale è stata disposta consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 21 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali;
le parti hanno rinunciato al termine per il deposito delle memorie di replica.
La presente controversia deve essere decisa in relazione alla intervenuta transazione raggiunta dalle parti.
È pacifico in giurisprudenza ritenere che la materia del contendere può dirsi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta;
le circostanze sopraggiunte devono riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da tutte le parti, perché
ove su di esse sorga contrasto, nessuna conseguenza giuridica può
derivarne ai fini della predetta cessazione.
2 Di certo costituisce una circostanza idonea a far venir meno la posizione di contrasto un atto di transazione tra le parti, le quali risolvono fuori dal processo la controversia.
Senza dubbio, infatti, la transazione costituisce una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, di talché la cessazione della materia del contendere può
essere dichiarata laddove i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi.
Nella fattispecie concreta, in data 18 dicembre 2024 risulta prodotta in atti da parte attrice una scrittura privata del 7 novembre 2024 di transazione della presente controversia.
Quanto all'efficacia probatoria di detto documento prodotto, nella specie nessuna delle parti ha contestato la conformità della copia all'originale, né ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 215 c.p.c.,
l'autenticità della scrittura privata, che, quindi, deve intendersi riconosciuta.
Indi, tenuto conto del contenuto della scrittura prodotta, in cui le parti hanno manifestato la volontà di definire la questione di cui al presente procedimento, deve ritenersi venuta meno la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni, anche con riferimento alle spese processuali, regolamentate con la medesima scrittura e, quindi, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra l'attore e il CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
3 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2758/2021 R.G.,
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, 4 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Grazia Longo)
4