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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/06/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2618 2018
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. IOZZIA VINCENZO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
(c.f. ) e CP_2 C.F._2 CP_3
(c.f. ), con l'avv. GURRIERI
[...] C.F._3
EMANUELE;
(c.f. ), con l'avv. Parte_2 C.F._4
CAMPANELLA SALVATORE;
resistenti nonché nei confronti di
, con l'avv. GALEANO MANLIO;
CP_4
litisconsorte necessario avente ad oggetto: retribuzione;
Pagina 1 di 4 le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO espone: di avere lavorato alle dipendenze della società Parte_1
convenuta, dal 1° ottobre 2017 al 9 marzo 2018, come banconista presso il “Bar Ponte”; di essersi occupato del servizio al banco e ai tavoli e, durante il turno notturno, anche della cottura e farcitura dei cornetti;
di avere lavorato tutti i giorni della settimana, escluso il giorno di riposo, svolgendo l'attività in turnazione con altri dipendenti;
di avere, in particolare, osservato i seguenti orari: per 9 ore nel turno mattutino, dalle
5:00/6:00 alle 14:00/15:00; per 8 ore nel turno pomeridiano, dalle
14:00/15:00 alle 22:00/23:00; per 8 ore nel turno notturno, dalle 22:00 alle 6:00, per un monte orario complessivo di 51 ore a settimana;
che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato soltanto in data 16 febbraio 2018; di essere stato licenziato il 9 marzo 2018 in forma orale e in assenza di giustificato motivo;
di avere percepito, per l'intero periodo di lavoro, soltanto acconti per € 160,00 a settimana.
Ciò posto, il ricorrente chiede condannarsi la convenuta al pagamento di
€ 9.389,32 per differenze retributive dovute a titolo di paga ordinaria e compensi maggiorati per lavoro notturno, straordinario e festivo, da calcolarsi in base ai parametri retributivi previsti dal C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, avuto riguardo al IV livello d'inquadramento; chiede accertarsi l'illegittimità del licenziamento orale impugnato e, conseguentemente, condannarsi la resistente alla reintegra oltre che al pagamento dell'indennità di cui all' art. 2, co. 1, d.lgs. n.
23/2015. Chiede, infine, condannarsi la resistente al versamento della contribuzione previdenziale maturata in relazione alla retribuzione spettante per il periodo di lavoro dal 1° ottobre 2017 alla reintegra.
Pagina 2 di 4 Parte datoriale, ancorché ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Il ricorso è stato successivamente notificato all' il quale si è CP_4
costituito evidenziando anzitutto l'avvenuta cancellazione della società resistente avvenuta il 9.10.2023; ed eccependo la prescrizione di qualunque contributo maturato prima del quinquennio precedente la notifica del ricorso all'Istituto, considerando i periodi di sospensione emergenziale.
Conseguentemente, il processo è stato dichiarato interrotto e poi riassunto dal ricorrente nei confronti di socio unico dal CP_2
23.4.2018, , socio unico fino alla cessione a Controparte_3 CP_2
e liquidatore dal 29.1.2019, amministratore fino
[...] Parte_2
alla messa in liquidazione.
***
Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, la società è stata cancellata dal registro delle imprese ed ha quindi cessato di esistere;
nei rapporti debitori della società estinta succedono i soci, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (C. 11411/2024, C. 6070/2013).
Unico socio al momento della cancellazione era e non è CP_2
documentato che essa abbia ricevuto alcunché in sede di liquidazione: la domanda nei suoi confronti va quindi rigettata.
I sig.ri e nemmeno erano soci, e dunque non sono CP_3 Pt_2
successori della società originaria resistente. Pertanto la domanda originariamente svolta contro la società va rigettata nei loro confronti.
Né nei confronti di alcuno dei convenuti in riassunzione è ammissibile una domanda diversa da quella originariamente formulata nei confronti della società, trattandosi di domanda nuova come tale inammissibile. In particolare, dunque, sono inammissibili le domande con cui si intende far valere la responsabilità risarcitoria di tali soggetti, che devono essere
Pagina 3 di 4 azionate in altro giudizio. Tali domande sono inammissibili anche se svolte in via di chiamata, come pretende il ricorrente con le ultime note scritte, essendosi già tenuta la prima udienza alla quale tale chiamata deve avvenire.
Le spese seguono la soccombenza. Si liquida la sola fase decisionale, a questa solo avendo partecipato l' e i convenuti in riassunzione, con CP_4
unica liquidazione (con l'aumento del 20%) a favore di e CP_2
, difesi dallo stesso avvocato. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara inammissibili le domande di responsabilità svolte nei confronti di e;
Controparte_3 Parte_2
- rigetta le altre domande del ricorrente;
- condanna a rifondere a e Parte_1 CP_2 [...]
le spese di lite, liquidate in € 971 oltre iva cpa CP_3
rimborso spese forfetario al 15%;
- condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Parte_2
lite, liquidate in € 809 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
15%;
- condanna a rifondere all' le spese di lite, Parte_1 CP_4
liquidate in € 809 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
24/06/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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