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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/06/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 11/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.
8854 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. VULPIS ELIO;
Ricorrente
E
, CP_1 rappr. e dif. dall'avv. GUARNIERI CHIARA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/08/2022 la società proponeva Parte_1
opposizione avverso la cartella esattoriale n. 014 2021 00336792 55 000, notificata dalla
[...]
, in data 10.7.2022, per l'importo complessivo di € 4.414,86, a titolo di Controparte_2
contributi previdenziali CP_1
A sostegno della opposizione la società deduceva i seguenti motivi: “1) LA CARENZA E
L'INDETERMINATEZZA DELLA RICHIESTA FORMULATA DALL' … 2) L'INTERVENUTA CP_1
PRESCRIZIONE DELLE SOMME RICHIESTE … 3) L'INAMMISSIBILITÀ E L'INFONDATEZZA
DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI CIVILI E DELLE SOMME
AGGIUNTIVE … 4) LA CARENZA DI PROVA DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA
AZIONATA E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO PER CUI SI PROCEDE …5)
L'INFONDATEZZA NEL MERITO DELLE AVVERSE PRETESE … 5A) LA PRETESA
SUSSISTENZA DI UN UNICO CENTRO DI IMPUTAZIONE … 5B) LE ASSENZE NON
RETRIBUITE…5C) LA RIQUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI TIROCINIO E DI
APPRENDISTATO … 5D) LA POSIZIONE DEL SIG. PERRICCI VINCENZO … 5E) LA REVOCA
1 DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 Co. L. 407/90 PER CARENZA DEI PRESUPPOSTI…
5F) LA REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 8 Co.9 L. 407/90 … 6)
L'INCOMPRENSIBILITÀ E L'ERRONEITA' DELLA QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME
INVOCATE DALL ”; concludendo, previa declaratoria di illegittimità, ovvero di CP_3
infondatezza della pretesa contributiva, per la revoca della cartella esattoriale opposta.
L' resisteva con memoria del 18.04.2023. CP_1
Alla udienza del 12.06.2024 era dichiarata la contumacia dell' ; quindi alla odierna Controparte_4
udienza la causa è stata discussa e decisa.
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Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'articolo 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel senso che viene di seguito riportato il precedente di Sezione conforme (sent. n. 2940/2022, peraltro confermata in appello con sent. n. 1024/2024 versata in atti), che questo giudice condivide e che si riferisce a fattispecie del tutto sovrapponibile e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida” (Cass., Sez Un., 08/05/2014, n. 9936).
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L'opposizione è fondata.
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Va premesso che la cartella impugnata n. 014 2021 00336792 55 000, notificata il 10.7.2022, era emessa dall' su "incarico , a titolo di mancato versamento di contributi Controparte_2 CP_1
previdenziali per gli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2021, e che, nel dettaglio, i premi evasi CP_1
erano attinenti gli anni 2012-2016.
Ha valore assorbente l'eccezione di prescrizione formulata dalla società.
Sul punto è pacifico che << … i contributi si prescrivono in cinque anni ex art. 3, comma 9, CP_1
della l. n. 335 del 1995, con inizio della decorrenza, quanto alla prima rata dall'inizio della lavorazione e, per le rate successive, dal 16 febbraio di ogni anno, ai sensi degli artt. 28 e 44 del
d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che alla suddetta data il datore deve calcolare il premio anticipato per l'anno in corso, sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente e il relativo conguaglio>> (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 17095/2016; negli stessi termini si veda Cass. civ., Sez.
Lav., 2839/2018 secondo cui, appunto, <La prescrizione del credito dell verso i datori di CP_1
lavoro, avente ad oggetto i premi di assicurazione, ai sensi dell'art. 112, comma 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, decorre dall'inizio della lavorazione protetta, quanto alla prima rata, e dal decimo giorno dall'inizio di ciascun periodo lavorativo, per le rate successive, senza che rilevi la denunzia del datore di lavoro di un'attività diversa rispetto a quella effettivamente svolta;
l'art. 2935 c.c., infatti,
2 stabilendo che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, esclude che possa darsi rilievo agli impedimenti soggettivi, ancorchè determinati dal fatto del debitore, nè è possibile rimettere la decorrenza della prescrizione alla mera volontà del soggetto onerato>>) (vd. Tribunale di Bari, sent. n. 2940/2022).
Ed, invero, posto che, come pure afferma la citata Corte di appello, nella specie, trattandosi di verbale CP_ elevato da funzionari riferito al periodo 1.04.2012 al 24.11.2016 e attinente "esclusivamente alla materia previdenziale di competenza dell'Istituto", nessuna valenza interruttiva del termine prescrizionale può annettersi al verbale ispettivo n. 2016024270 e che non risulta mai inoltrata CP_5 alcuna comunicazione da parte dell' alla società ben può dirsi che alla data di notifica della CP_1 Pt_1
cartella di pagamento il termine prescrizionale era decorso per tutti per tutti i premi pretesi dall' CP_1
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In conclusione tutte le poste oggetto di causa devono ritenersi estinte per prescrizione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
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Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso la cartella esattoriale n. 014 2021 00336792
55 000, presentata dalla società nei confronti dell' e della Parte_1 CP_1 [...]
, con ricorso depositato il 10/08/2022, così provvede: Controparte_2
- accoglie la opposizione e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme portate dalla cartella opposta;
- condanna l' al pagamento, in distrazione, delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00, CP_1 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Bari, in data 11/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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