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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 27/03/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 923/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, all'udienza del 26.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANCI BARBARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siderno,
Via dei Colli n. 103, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.3.2023 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 2.9.2022 presentava domanda per CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità sul trattamento di cui era titolare la madre (pensione di vecchiaia cat. VO n. 10017259 dec. 3/1987), in Parte_2
quanto figlio superstite in situazione di inabilità e che l' rigettava in quanto lo CP_1
stesso non era stato riconosciuto inabile alla data della morte del genitore.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento dichiarando l' tenuto alla liquidazione in suo CP_1
favore della pensione ai superstiti per totale inabilità al lavoro a decorrere dalla data del decesso della dante causa, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con refusione delle spese di giudizio.
L' si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto della domanda in CP_1
quanto infondata.
Disposta CTU medico legale, ad esito dell'udienza di discussione del 26.3.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
**********
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario in quanto non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata si evince lo status di figlio rispetto al dante causa titolare di pensione, cat. VO n. 10017259 dec. 3/1987 (vedasi domanda di pensione di reversibilità in atti).
Quanto alla sussistenza della vivenza a carico, essa risulta dalla lettura dello stato di famiglia del ricorrente costituito dallo stesso e dalla madre , inoltre è Parte_2
emerso che il ricorrente non è titolare di alcun reddito personale ma solo della pensione INVCIV 07125321 dec. 1/2019 fascia 34. Parte ricorrente ha dedotto e provato di trovarsi nelle condizioni di cui alla delibera n. 478 del 31.10.2000 secondo cui ai fini della valutazione del reddito CP_1
dell'inabile occupato per la statuizione della vivenza a carico è necessario utilizzare
“il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14- septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.” In presenza di prova e di non contestazione specifica sul punto da parte della resistente il requisito non può che ritenersi soddisfatto.
Atteso che, la stessa parte resistente nella propria memoria di costituzione ha specificato che il rigetto della domanda di reversibilità nonché del ricorso amministrativo è frutto di una valutazione di non inabilità di carattere esclusivamente medico-legale, lo scrivente ha ritenuto di doversi procedere al conferimento di CTU al fine di valutare se, contrariamente a quanto stabilito dall' in via CP_1
amministrativa, lo stesso all'epoca del decesso della madre presentasse una condizione di totale inabilità al lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, requisito sanitario indefettibile ex art. 22 l. 903/65 ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei figli superstiti maggiorenni.
Ebbene, il consulente ha valutato l'anamnesi patologica remota e prossima del periziando e dall'esame dei dati clinici è emerso che lo stesso è affetto da “-Artrosi polidistrettuale con marcata limitazione funzionale ed episodi recidivanti di sciatalgia bilaterale. Gonartrosi bilaterale con limitazione funzionale e difficoltà alla deambulazione e disturbo posturale globale;
-Diabete mellito di tipo II insulino-dipendente complicato da neuropatia agli arti inferiori in soggetto con dislipidemia;
-Cardiomiopatia dilatativa con ridotti indici di funzione sistolica in trattamento farmacologico, arterie coronariche esenti da lesioni significative, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale permanente, classe NYHA II-III”, pertanto, a causa di tali patologie, le quali, interessano più apparati e sono ad andamento cronico e progressivo, il consulente concludeva affermando che il ricorrente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro con decorrenza dal 3.6.2022, ossia dalla data del decesso del congiunto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
In assenza di contestazioni specifiche al riguardo la domanda non può che essere accolta.
Ne consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere dal 3.6.2022, data del decesso dell'avente causa.
Sui ratei vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, quindi, dalle singole scadenze dei ratei e fino al saldo, nel rispetto della disciplina posta dall'art. 16, comma 6, l. numero 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1
decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione
INPS Cat. VO n. 10017259 dec. 3/1987 dal 3.6.2022, ossia dalla data di decesso della defunta;
Parte_2
b) condanna l' al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità dal CP_1
3.6.2022 oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, Iva e
CPA, con attribuzione al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 923/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, all'udienza del 26.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SANCI BARBARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Siderno,
Via dei Colli n. 103, giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MINICUCCI MASSIMILIANO e ADORNATO
DARIO COSIMO giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti 48; CP_1
resistente
OGGETTO: pensione di reversibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.3.2023 la parte istante ha convenuto dinanzi a questo
Giudice l' esponendo che in data 2.9.2022 presentava domanda per CP_1
l'attribuzione della pensione di reversibilità sul trattamento di cui era titolare la madre (pensione di vecchiaia cat. VO n. 10017259 dec. 3/1987), in Parte_2
quanto figlio superstite in situazione di inabilità e che l' rigettava in quanto lo CP_1
stesso non era stato riconosciuto inabile alla data della morte del genitore.
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si è esaurito con esito negativo e che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla prestazione richiesta, la parte istante ne ha chiesto l'accertamento dichiarando l' tenuto alla liquidazione in suo CP_1
favore della pensione ai superstiti per totale inabilità al lavoro a decorrere dalla data del decesso della dante causa, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati oltre interessi legali, con refusione delle spese di giudizio.
L' si costituiva in giudizio chiedendo nel merito il rigetto della domanda in CP_1
quanto infondata.
Disposta CTU medico legale, ad esito dell'udienza di discussione del 26.3.25, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
**********
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
È noto che ai sensi dell'art. 13 RDL 636/39, modificato dagli artt. 2 L.218/52 e 22 L.
903/65, e della L. 335/95 la pensione in esame va riconosciuta in caso di morte del pensionato al solo soggetto che versi in particolari condizioni soggettive.
Occorre, innanzitutto, che il beneficiario sia:
-vedovo non separato legalmente per propria colpa o vedovo divorziato, se titolare di assegno divorzile;
-orfano minore o studente fino a 26 anni (se iscritto a regolare corso di laurea) o, se in età superiore, inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso;
-genitore di età superiore ai 65 anni che non sia titolare di pensione e risulti a carico del pensionato alla data della morte;
-fratello non coniugato, che non sia titolare di pensione e risulti permanentemente inabile e a carico del dante causa. Quanto, poi, al requisito della vivenza a carico, richiesto per alcuni aventi diritto, esso
è soddisfatto dalla coesistenza, al momento del decesso, della non autosufficienza economica del superstite e dal mantenimento in modo efficiente dello stesso da parte del dante causa: occorre nella specie, un rapporto diretto di dipendenza economica o, comunque, un'integrazione del reddito del beneficiario in quanto non idoneo ad assicurare un'autosufficienza economica. Il mantenimento, presunto in caso di convivenza, può essere provato da un raffronto dei redditi del pensionato e del beneficiario.
Occorre altresì che:
-il dante causa sia titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità o di inabilità ovvero sia assicurato deceduto nel corso del mese della presentazione della domanda di pensione di inabilità e per il quale, al momento del decesso, risultano maturati i requisiti contributivi e sanitari per il diritto alla pensione anche se perfezionati dopo la domanda, ma prima del decesso ed anche se al momento del decesso non era avvenuta la cancellazione dagli elenchi o albi di cui all'art.2 L. 222/84,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per le prestazioni di invalidità previsti dalla legge 222, e quindi l'accredito di 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio,
-ovvero che esistevano al momento del decesso a favore dell'assicurato dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia e pari a 15 anni, a prescindere dall'età pensionabile.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata si evince lo status di figlio rispetto al dante causa titolare di pensione, cat. VO n. 10017259 dec. 3/1987 (vedasi domanda di pensione di reversibilità in atti).
Quanto alla sussistenza della vivenza a carico, essa risulta dalla lettura dello stato di famiglia del ricorrente costituito dallo stesso e dalla madre , inoltre è Parte_2
emerso che il ricorrente non è titolare di alcun reddito personale ma solo della pensione INVCIV 07125321 dec. 1/2019 fascia 34. Parte ricorrente ha dedotto e provato di trovarsi nelle condizioni di cui alla delibera n. 478 del 31.10.2000 secondo cui ai fini della valutazione del reddito CP_1
dell'inabile occupato per la statuizione della vivenza a carico è necessario utilizzare
“il criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14- septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutato;
aumentare il predetto limite dell'importo dell'indennità di accompagnamento, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222/1984 e che, quindi, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.” In presenza di prova e di non contestazione specifica sul punto da parte della resistente il requisito non può che ritenersi soddisfatto.
Atteso che, la stessa parte resistente nella propria memoria di costituzione ha specificato che il rigetto della domanda di reversibilità nonché del ricorso amministrativo è frutto di una valutazione di non inabilità di carattere esclusivamente medico-legale, lo scrivente ha ritenuto di doversi procedere al conferimento di CTU al fine di valutare se, contrariamente a quanto stabilito dall' in via CP_1
amministrativa, lo stesso all'epoca del decesso della madre presentasse una condizione di totale inabilità al lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, con impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, requisito sanitario indefettibile ex art. 22 l. 903/65 ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore dei figli superstiti maggiorenni.
Ebbene, il consulente ha valutato l'anamnesi patologica remota e prossima del periziando e dall'esame dei dati clinici è emerso che lo stesso è affetto da “-Artrosi polidistrettuale con marcata limitazione funzionale ed episodi recidivanti di sciatalgia bilaterale. Gonartrosi bilaterale con limitazione funzionale e difficoltà alla deambulazione e disturbo posturale globale;
-Diabete mellito di tipo II insulino-dipendente complicato da neuropatia agli arti inferiori in soggetto con dislipidemia;
-Cardiomiopatia dilatativa con ridotti indici di funzione sistolica in trattamento farmacologico, arterie coronariche esenti da lesioni significative, ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale permanente, classe NYHA II-III”, pertanto, a causa di tali patologie, le quali, interessano più apparati e sono ad andamento cronico e progressivo, il consulente concludeva affermando che il ricorrente si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro con decorrenza dal 3.6.2022, ossia dalla data del decesso del congiunto.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
In assenza di contestazioni specifiche al riguardo la domanda non può che essere accolta.
Ne consegue la condanna dell'istituto resistente al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei maturati della pensione di reversibilità a decorrere dal 3.6.2022, data del decesso dell'avente causa.
Sui ratei vanno calcolati gli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto e, quindi, dalle singole scadenze dei ratei e fino al saldo, nel rispetto della disciplina posta dall'art. 16, comma 6, l. numero 412/1991.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità della controversia.
Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e sono liquidate con separato CP_1
decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in persona del Dott. Rodolfo Valentino Scarponi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara il diritto di parte ricorrente alla pensione di reversibilità sulla pensione
INPS Cat. VO n. 10017259 dec. 3/1987 dal 3.6.2022, ossia dalla data di decesso della defunta;
Parte_2
b) condanna l' al pagamento dei ratei maturati della pensione di reversibilità dal CP_1
3.6.2022 oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria sui ratei maturati, con decorrenza dal 121° giorno dalla ritenuta insorgenza del diritto alla prestazione;
c) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.697,00, oltre spese generali, Iva e
CPA, con attribuzione al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi