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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3466/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3466 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Parte_1
Fiacconi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea De Rosa
[...] che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10224/2024, pubblicata in data 15/10/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(d'ora in poi ) chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare il licenziamento intimato in data 11.7.2022 alla dott.ssa illegittimo e ingiustificato per le ragioni Parte_1 di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro – tempore, a corrispondere alla CP_1 dott.ssa l'indennità supplementare di cui al CCNL di categoria nella misura Parte_1 massima di dodici mensilità della retribuzione globale o nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a otto mensilità di retribuzione. Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa a vedersi corrispondere il Parte_1 bonus incentivante pari al 10% della RAL come previsto dal contratto di assunzione per il periodo dal 2014 al luglio 2022, e per l'effetto, condannare la Controparte_1
( in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento
[...] CP_1 della somma complessiva di € 38.017,00 (euro trentottomiladiciassette/00) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a titolo risarcitorio. Il tutto e in ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Tribunale riteneva sussistente la giustificatezza del recesso datoriale e non dovuto il premio incentivante pari al 10% della RAL in quanto subordinato ad una specifica regolamentazione fra le parti successiva alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e comunque collegato ai risultati raggiunti dalla lavoratrice.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'omessa ed insufficiente motivazione sulla giustificatezza
[...] del recesso, l'erroneità del rigetto della domanda di pagamento dei bonus incentivanti e la mancata ammissione delle prove testimoniali. Ha concluso 3
chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 11.4.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione e le parti dichiaravano di aderire alla proposta di definizione bonaria formulata da questa Corte, chiedendo rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND ME
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3466/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 04/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3466 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Parte_1
Fiacconi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Andrea De Rosa
[...] che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 10224/2024, pubblicata in data 15/10/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
(d'ora in poi ) chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “In via principale, accertare e dichiarare il licenziamento intimato in data 11.7.2022 alla dott.ssa illegittimo e ingiustificato per le ragioni Parte_1 di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro – tempore, a corrispondere alla CP_1 dott.ssa l'indennità supplementare di cui al CCNL di categoria nella misura Parte_1 massima di dodici mensilità della retribuzione globale o nella diversa misura ritenuta di giustizia comunque non inferiore a otto mensilità di retribuzione. Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa a vedersi corrispondere il Parte_1 bonus incentivante pari al 10% della RAL come previsto dal contratto di assunzione per il periodo dal 2014 al luglio 2022, e per l'effetto, condannare la Controparte_1
( in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento
[...] CP_1 della somma complessiva di € 38.017,00 (euro trentottomiladiciassette/00) o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche a titolo risarcitorio. Il tutto e in ogni caso con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare, il Tribunale riteneva sussistente la giustificatezza del recesso datoriale e non dovuto il premio incentivante pari al 10% della RAL in quanto subordinato ad una specifica regolamentazione fra le parti successiva alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e comunque collegato ai risultati raggiunti dalla lavoratrice.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'omessa ed insufficiente motivazione sulla giustificatezza
[...] del recesso, l'erroneità del rigetto della domanda di pagamento dei bonus incentivanti e la mancata ammissione delle prove testimoniali. Ha concluso 3
chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'originario ricorso introduttivo con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 11.4.2025 veniva esperito il tentativo di conciliazione e le parti dichiaravano di aderire alla proposta di definizione bonaria formulata da questa Corte, chiedendo rinvio per la formalizzazione dell'accordo.
All'odierna udienza le parti hanno conciliato la controversia alle condizioni di cui al separato verbale. Dopo aver sottoscritto tale accordo conciliativo, le stesse hanno espressamente chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del processo e la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Alla luce di quanto pattuito tra le parti nel citato verbale di conciliazione giudiziale e della concorde richiesta dalle stesse formulata, deve farsi nella specie applicazione del disposto dell'art. 306 c.p.c., con conseguente estinzione del presente giudizio di appello.
Le spese del grado restano regolate nei termini di cui al verbale di conciliazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara estinto il giudizio;
spese come da verbale di conciliazione.
Roma, 04/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND ME
( F.to dig.te)