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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2024, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 4966/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresen- Parte_1 C.F._1 tato e difeso dall'Avvocato TARDIO SARA
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MAESTRI ALESSANDRA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IL TR I B U N A L E
vista la domanda congiunta proposta da e Parte_1
con ricorso depositato il 02/07/2024 per lo scioglimento Controparte_1
del loro matrimonio, unione celebrata a PARMA il 07/05/2005; rilevato che dall'unione dei coniugi è nato un figlio, , in data 09/03/2007; Per_1
pagina 1 di 3 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipote- si previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifi- cazioni posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previ- sto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
17/12/2012 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del Tribunale di Parma del 21/01/2013;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ri- costituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla determina- zione espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
preso atto del fatto che le parti hanno ribadito nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/11/2024 la volontà di sottoporre la domanda congiunta alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contra- rietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. in data 23/07/2024; visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_2
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_2
nata a [...] il [...], celebrato a PARMA il 07/05/2005
[...]
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PARMA al n. 79, parte 1, anno 2005;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle condizioni di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di PARMA di proce- dere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 4. spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 29/11/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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