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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
DR AL, AT
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 682/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
E_ - CF_E_
Difeso da
E_ - CF_E_
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500003053000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente E_:
Alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari:
chiede la nullità delle poste più sotto precisate relative a parte del contenuto della comunicazione di preavviso d'iscrizione ipotecaria notificata per pec il 25.06.2025 documento n.0257602500003053000 relativamente a nove pretese, 4 del comune di Pula e 5 del comune di Cagliari per unico e comune motivo la intervenuta decadenza quinquennale poichè nel quinquennio non sarebbe stato notificato validamente alcun atto presupposto.
Resistente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione:
che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia
A. Dichiarare inammissibile il ricorso su tutti gli atti impositivi e di riscossione, ai sensi degli articoli 14, comma
6 bis, 19 e 21, D. Lgs 546/1992, o rigettarlo nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione;
B. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 8.09.2025, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Cagliari, il Signor E_ ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe di euro 42.289,45, limitatamente a 4 cartelle di pagamento (tribuli locali Tares 2013-Imu 2014-tari 2014, spese giud. comune di Cagliari art. 15 Dlgs. 546/92) e 5 avvisi di accertamento ente (tributi locali Tari 2015-2017 e Imu 215-2016-2017), per l'importo complessivo di euro
9.366,79.
In particolare, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con le quattro cartelle di pagamento e cinque avvisi di accertamento sottesi di seguito descritti:
Cartella di pagamento n. 02520200011992128000 di euro 524,93;
Cartella di pagamento n. 02520200014503532000 di euro 3.417,50;
Cartella di pagamento n. 02520210023122082000 di euro 691,98;
Cartella di pagamento n. 02520230018540784000 di euro 379,22;
Avviso di accertamento Ente n. 000000001933 di euro 2.510,76;
Avviso di accertamento Ente n. 16/160000427 di euro 510,96;
Avviso di accertamento Ente n. 17/175000471 di euro 525,88;
Avviso di accertamento Ente n. 15742 di euro 345,35;
Avviso di accertamento Ente n. 17/170000323 di euro 460,21.
Relativamente alIe nove pretese e gli atti retro elencati il ricorrente eccepisce come unico motivo che i nove atti contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbero incorsi nella decadenza quinquennale ex art.2948 del codice civile, poichè nel quinquennio non sarebbe stato notificato validamente alcun atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni ha chiesto di dichiarare la inammissibiltà del ricorso in quanto in relazione a tutte le domande del ricorrente, le stesse erano rivolte alla contestazione delle attività dei comuni di Pula e Cagliari e tuttavia, gli enti non sono stati chiamati in giudizio ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'art.14 del Dlgs. 546/1992.
Per gli atti di sua competenza oppone la regolare notifica delle cartelle di pagamento cui si sono succeduti diversi atti interruttivi della prescrizione sia dei titoli che degli avvisi di accertamento impugnati.
Su istanza del signor E_ , è stata richiesta la pubblica udienza, nel corso della quale è intervenuto personalmente il ricorrente che previa discussione sui fatti controversi, ha insistito nelle proprie conclusioni come da atti di causa.
La causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte innanzitutto, rileva limitatamente ai cinque avvisi di accertamento per i quali il ricorrente ha eccepito ai comuni di Pula e di Cagliari la valida notifica di alcun atto presupposto, che in base all'art. 4 comma 2 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, il nuovo art. 14 comma
6-bis del DLgs. 546/92 ha disposto: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Pertanto nella fattispecie il ricorso proposto dal ricorrente contro l'atto di riscossione pre-cautelare notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il quale ha lamentato l'invalida notifica degli atti presupposti, doveva essere notificato necessariamente anche agli enti creditori.
Il signor E_ era ben consapevole delle pretese azionate dai comuni di Pula e Cagliari viste le istanze rivolte agli stessi e indicate nel ricorso e nella sua successiva integrazione con riferimento ai riscontri ricevuti dagli enti interessati.
Avendo il ricorrente notificato il ricorso alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione, pur emergendo testualmente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che gli enti impositori per gli avvisi di accertamento impugnati fossero il comune di Pula e Cagliari, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Conseguentemente, alla luce della normativa retro evidenziata, il ricorso proposto al solo Agente delle riscossione è inammissibile, specificatamente per il motivo di ricorso con riferimento alla mancata valida notifica nel quinquennio degli avvisi di accertamento degli enti non chiamati in causa.
Per il resto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'agente di riscossione, per quanto riguarda le cartelle di pagamento nn. 02520200011992128000,
02520200014503532000, 02520210023122082000 e 02520230018540784000 ha provato in atti di causa la regolare notifica delle stesse all'indirizzo pec del ricorrente Email_1 avvenuta rispettivamente in data 1.02.2022 per le prime due cartelle di pagamento e in data 8.07.2022 e 17.11.2023 per le altre due in sequenza (documenti nn.5-6-7-8 fascicolo resistente). Le cartelle di pagamento non risultavano opposte nei termini.
Vi è di piu'.
Il ricorrente, successivamente alla cartelle non impugnate e divenute definitive, risultava destinatario di una serie di ulteriori atti successivi notificati (contenenti gli stessi titoli) come provato dall'Agente di riscossione con gli allegati in atti di causa:
l'intimazione di pagamento n. 025202390032623000, di 160.930,15 euro, notificata con PEC in data
23.06.2023 con la quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 02520200011992128,
02520200014503532, 02520210023122082, e dell'avviso di accertamento ente n.000000001933; (allegati nn. 9 e 10 fascicolo resistente);
l'intimazione di pagamento n. 02520249005601128 di 28.191,33 euro, notificata con PEC in data 14.06.2024 con la quale la quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 02520200011992128, 02520200014503532,
02520210023122082, 02520230018540784, e degli avvisi di accertamento ente nn.000000001933 e
16/160000427 (allegati nn. 11 e 12 fascicolo resistente);
l'atto di pignoramento presso terzi n. 02584202400003818001, di euro 36.745,67, notificato con PEC in data
27.06.2024 con il quale è stato tentato il recupero coattivo del credito portato dalle cartelle
02520200011992128, 02520200014503532, 02520210023122082, 02520230018540784, e degli avvisi di accertamento ente nn.000000001933 e 16/160000427 (allegati nn. 13 e 14 fascicolo resistente);
l'intimazione di pagamento n. 02520259002660081, di euro 343,77, notificato con PEC in data 25.02.2025 con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'avviso di accertamento ente n.15742 (allegati nn. 15 e 16 fascicolo resistente).
Nel caso in esame, il signor E_ aveva l'onere di impugnare nei termini le intimazioni di pagamento, con cui veniva ingiunto il pagamento delle cartelle e degli avvisi di accertamento, per far valere i vizi lamentati, nello specifico di non aver ricevuto precedentemente alcuna valida notifica degli atti presupposti.
Deve, infatti, aderirsi all'orientamento della Suprema Corte recentemente riaffermato (Cass. n. 6436 del
2025, in precedenza v. Cass. n. 22108 del 2024; Cass. sez. un. n. 8279 del 2008; Cass. n. 27093 del 2022;
Cass. sez. un. n. 23832 del 2007) secondo cui l'intimazione di pagamento è riconducibile agli atti impugnabili in via autonoma di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in quanto equiparabile all'avviso di mora.
Conseguentemente, trova piena applicazione la previsione di cui all'art. 19 comma 3 cit. , a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, il che comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108 del 2024; Cass. n. 6436 del 2025)".
Il contribuente, quindi, non ha tempestivamente impugnato, nel termine decadenziale di 60 giorni, le cartelle di pagamento ne' gli atti di intimazione di pagamento, che non puo' disconoscere avendone avuto notifica a mezzo pec come provato dall'agente di riscossione e non può impugnare tardivamente, con ricorso notificato il 8 settembre 2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne' puo' dirsi maturata alla data di notifica dell'odierno atto impugnato alcuna decadenza o prescrizione rispetto alla data di notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ancora di piu' con riferimento ai successivi ulteriori atti interruttivi retro indicati.
Pertanto infine, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione
(Cassazione 22108/2024). Il signor E_ per quanto sopra aveva già irrimediabilmente consumato il diritto a contestare eventuali vizi degli atti presupposti consolidando la pretesa creditoria in essi affermata degli enti impositori e dell'agente di riscossione.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente agli avvisi di accertamento emessi dai Comuni di Cagliari e
Pula. Rigetta nel resto. Condanna ad € 2.776,80 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di egge.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente
DR AL, AT
MANCA GIORGIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 682/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
E_ - CF_E_
Difeso da
E_ - CF_E_
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02576202500003053000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 39/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente E_:
Alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari:
chiede la nullità delle poste più sotto precisate relative a parte del contenuto della comunicazione di preavviso d'iscrizione ipotecaria notificata per pec il 25.06.2025 documento n.0257602500003053000 relativamente a nove pretese, 4 del comune di Pula e 5 del comune di Cagliari per unico e comune motivo la intervenuta decadenza quinquennale poichè nel quinquennio non sarebbe stato notificato validamente alcun atto presupposto.
Resistente dell'Agenzia delle Entrate Riscossione:
che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia
A. Dichiarare inammissibile il ricorso su tutti gli atti impositivi e di riscossione, ai sensi degli articoli 14, comma
6 bis, 19 e 21, D. Lgs 546/1992, o rigettarlo nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione;
B. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 8.09.2025, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, Agente della Riscossione per la provincia di Cagliari, il Signor E_ ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicata in epigrafe di euro 42.289,45, limitatamente a 4 cartelle di pagamento (tribuli locali Tares 2013-Imu 2014-tari 2014, spese giud. comune di Cagliari art. 15 Dlgs. 546/92) e 5 avvisi di accertamento ente (tributi locali Tari 2015-2017 e Imu 215-2016-2017), per l'importo complessivo di euro
9.366,79.
In particolare, il ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con le quattro cartelle di pagamento e cinque avvisi di accertamento sottesi di seguito descritti:
Cartella di pagamento n. 02520200011992128000 di euro 524,93;
Cartella di pagamento n. 02520200014503532000 di euro 3.417,50;
Cartella di pagamento n. 02520210023122082000 di euro 691,98;
Cartella di pagamento n. 02520230018540784000 di euro 379,22;
Avviso di accertamento Ente n. 000000001933 di euro 2.510,76;
Avviso di accertamento Ente n. 16/160000427 di euro 510,96;
Avviso di accertamento Ente n. 17/175000471 di euro 525,88;
Avviso di accertamento Ente n. 15742 di euro 345,35;
Avviso di accertamento Ente n. 17/170000323 di euro 460,21.
Relativamente alIe nove pretese e gli atti retro elencati il ricorrente eccepisce come unico motivo che i nove atti contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbero incorsi nella decadenza quinquennale ex art.2948 del codice civile, poichè nel quinquennio non sarebbe stato notificato validamente alcun atto presupposto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel costituirsi in giudizio e presentare le proprie controdeduzioni ha chiesto di dichiarare la inammissibiltà del ricorso in quanto in relazione a tutte le domande del ricorrente, le stesse erano rivolte alla contestazione delle attività dei comuni di Pula e Cagliari e tuttavia, gli enti non sono stati chiamati in giudizio ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'art.14 del Dlgs. 546/1992.
Per gli atti di sua competenza oppone la regolare notifica delle cartelle di pagamento cui si sono succeduti diversi atti interruttivi della prescrizione sia dei titoli che degli avvisi di accertamento impugnati.
Su istanza del signor E_ , è stata richiesta la pubblica udienza, nel corso della quale è intervenuto personalmente il ricorrente che previa discussione sui fatti controversi, ha insistito nelle proprie conclusioni come da atti di causa.
La causa e' stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte innanzitutto, rileva limitatamente ai cinque avvisi di accertamento per i quali il ricorrente ha eccepito ai comuni di Pula e di Cagliari la valida notifica di alcun atto presupposto, che in base all'art. 4 comma 2 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220 per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024, il nuovo art. 14 comma
6-bis del DLgs. 546/92 ha disposto: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Pertanto nella fattispecie il ricorso proposto dal ricorrente contro l'atto di riscossione pre-cautelare notificato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il quale ha lamentato l'invalida notifica degli atti presupposti, doveva essere notificato necessariamente anche agli enti creditori.
Il signor E_ era ben consapevole delle pretese azionate dai comuni di Pula e Cagliari viste le istanze rivolte agli stessi e indicate nel ricorso e nella sua successiva integrazione con riferimento ai riscontri ricevuti dagli enti interessati.
Avendo il ricorrente notificato il ricorso alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione, pur emergendo testualmente dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria che gli enti impositori per gli avvisi di accertamento impugnati fossero il comune di Pula e Cagliari, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Conseguentemente, alla luce della normativa retro evidenziata, il ricorso proposto al solo Agente delle riscossione è inammissibile, specificatamente per il motivo di ricorso con riferimento alla mancata valida notifica nel quinquennio degli avvisi di accertamento degli enti non chiamati in causa.
Per il resto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
L'agente di riscossione, per quanto riguarda le cartelle di pagamento nn. 02520200011992128000,
02520200014503532000, 02520210023122082000 e 02520230018540784000 ha provato in atti di causa la regolare notifica delle stesse all'indirizzo pec del ricorrente Email_1 avvenuta rispettivamente in data 1.02.2022 per le prime due cartelle di pagamento e in data 8.07.2022 e 17.11.2023 per le altre due in sequenza (documenti nn.5-6-7-8 fascicolo resistente). Le cartelle di pagamento non risultavano opposte nei termini.
Vi è di piu'.
Il ricorrente, successivamente alla cartelle non impugnate e divenute definitive, risultava destinatario di una serie di ulteriori atti successivi notificati (contenenti gli stessi titoli) come provato dall'Agente di riscossione con gli allegati in atti di causa:
l'intimazione di pagamento n. 025202390032623000, di 160.930,15 euro, notificata con PEC in data
23.06.2023 con la quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 02520200011992128,
02520200014503532, 02520210023122082, e dell'avviso di accertamento ente n.000000001933; (allegati nn. 9 e 10 fascicolo resistente);
l'intimazione di pagamento n. 02520249005601128 di 28.191,33 euro, notificata con PEC in data 14.06.2024 con la quale la quale è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 02520200011992128, 02520200014503532,
02520210023122082, 02520230018540784, e degli avvisi di accertamento ente nn.000000001933 e
16/160000427 (allegati nn. 11 e 12 fascicolo resistente);
l'atto di pignoramento presso terzi n. 02584202400003818001, di euro 36.745,67, notificato con PEC in data
27.06.2024 con il quale è stato tentato il recupero coattivo del credito portato dalle cartelle
02520200011992128, 02520200014503532, 02520210023122082, 02520230018540784, e degli avvisi di accertamento ente nn.000000001933 e 16/160000427 (allegati nn. 13 e 14 fascicolo resistente);
l'intimazione di pagamento n. 02520259002660081, di euro 343,77, notificato con PEC in data 25.02.2025 con la quale è stato ingiunto il pagamento dell'avviso di accertamento ente n.15742 (allegati nn. 15 e 16 fascicolo resistente).
Nel caso in esame, il signor E_ aveva l'onere di impugnare nei termini le intimazioni di pagamento, con cui veniva ingiunto il pagamento delle cartelle e degli avvisi di accertamento, per far valere i vizi lamentati, nello specifico di non aver ricevuto precedentemente alcuna valida notifica degli atti presupposti.
Deve, infatti, aderirsi all'orientamento della Suprema Corte recentemente riaffermato (Cass. n. 6436 del
2025, in precedenza v. Cass. n. 22108 del 2024; Cass. sez. un. n. 8279 del 2008; Cass. n. 27093 del 2022;
Cass. sez. un. n. 23832 del 2007) secondo cui l'intimazione di pagamento è riconducibile agli atti impugnabili in via autonoma di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 in quanto equiparabile all'avviso di mora.
Conseguentemente, trova piena applicazione la previsione di cui all'art. 19 comma 3 cit. , a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, il che comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108 del 2024; Cass. n. 6436 del 2025)".
Il contribuente, quindi, non ha tempestivamente impugnato, nel termine decadenziale di 60 giorni, le cartelle di pagamento ne' gli atti di intimazione di pagamento, che non puo' disconoscere avendone avuto notifica a mezzo pec come provato dall'agente di riscossione e non può impugnare tardivamente, con ricorso notificato il 8 settembre 2025 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne' puo' dirsi maturata alla data di notifica dell'odierno atto impugnato alcuna decadenza o prescrizione rispetto alla data di notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e ancora di piu' con riferimento ai successivi ulteriori atti interruttivi retro indicati.
Pertanto infine, in tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione
(Cassazione 22108/2024). Il signor E_ per quanto sopra aveva già irrimediabilmente consumato il diritto a contestare eventuali vizi degli atti presupposti consolidando la pretesa creditoria in essi affermata degli enti impositori e dell'agente di riscossione.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso limitatamente agli avvisi di accertamento emessi dai Comuni di Cagliari e
Pula. Rigetta nel resto. Condanna ad € 2.776,80 oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di egge.