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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3267 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Corrado Barile e Alessandro Santucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, via Matteotti n. 54, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
- (C.F. , CP_1 C.F._1
- LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PIRANI NADA N.
18/2024 DEL TRIBUNALE DI ANCONA, in persona del liquidatore,
- (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- (C.F. ) Controparte_3 C.F._3
- (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONTUMACI
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: all'udienza del 20 maggio 2025 la parte costituita ha concluso come da prima memoria integrativa.
E pertanto: “che il Tribunale Ill.mo adito voglia dare atto della cessazione della materia del contendere con ordine al Conservatore di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio trascritta:
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 15941 reg. part. 11551
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pesaro – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 9264 reg. part. 6631.
Con la massima osservanza”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (cfr. deposito telematico del 27 giugno 2024),
affermatasi creditrice di ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 CP_1
questo Tribunale e , e e domandato la dichiarazione CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3
di inefficacia nei propri confronti, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., del fondo patrimoniale costituito dalla con atto Notaio rep. 128729 racc. 37322 del 25 giugno 2019, trascritto CP_1 Per_1
il successivo 27 giugno 2019, oltre alla refusione delle spese di lite e alla trascrizione della emananda sentenza.
Part 2. Con successivo atto di citazione ex art. 299 c.p.c., ha ritualmente evocato in giudizio le predette parti e la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di nelle more CP_1
dichiarata aperta da questo stesso Tribunale (cfr. riassunzione del 9 settembre 2024 e relativi pec e avvisi di ricevimento a mezzo posta depositati il 9 e 24 settembre 2024).
3. Svolte le verifiche preliminari e dichiarata la contumacia dei convenuti, con la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. parte attrice ha dato atto e documentato lo scioglimento del vincolo risultante dal fondo patrimoniale per cui è causa con atto Notaio rep. 139140 racc. Per_1
45511 del 7 novembre 2024.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
4. Preso atto della conforme richiesta di parte attrice, deve ritenersi cessata la materia del contendere, essendo il presente giudizio oramai definito in via stragiudiziale e non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti e determini il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. Dunque, la cessazione della materia del contendere – da pronunciarsi con sentenza – preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, integrando invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368
e 28.09.2000, n.1048; 03.09.2003, n. 12844; 11.01.2006, n.271).
Siffatta pronuncia è dovuta tutte le volte in cui – come nella specie, in assenza di conforme richiesta di parte – non risulti possibile una declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., 31 luglio 2018, n. 20182, in motivazione).
5. Nulla sulla spese, alla luce dello spontaneo scioglimento del vincolo di destinazione patrimoniale oggetto del giudizio da parte dei convenuti e della rinuncia alla relativa liquidazione desumibile dalla condotta della parte attrice, posto che la domanda di condanna alla refusione di spese e compensi processuali, espressamente formulata nelle conclusioni di cui alla citazione introduttiva, non è stata riproposta nelle conclusioni richiamate in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3267/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese;
3) ordina al Conservatore, con esonero da responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, trascritta:
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 15941 reg. part. 11551;
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pesaro – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 9264 reg. part. 6631.
Così deciso in Ancona il 22 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto
digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c. nel giudizio di primo grado iscritto al n. 3267 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Corrado Barile e Alessandro Santucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Ancona, via Matteotti n. 54, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E
- (C.F. , CP_1 C.F._1
- LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PIRANI NADA N.
18/2024 DEL TRIBUNALE DI ANCONA, in persona del liquidatore,
- (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
- (C.F. ) Controparte_3 C.F._3
- (C.F. ) Controparte_4 C.F._4
CONVENUTI
CONTUMACI
OGGETTO: azione revocatoria.
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: all'udienza del 20 maggio 2025 la parte costituita ha concluso come da prima memoria integrativa.
E pertanto: “che il Tribunale Ill.mo adito voglia dare atto della cessazione della materia del contendere con ordine al Conservatore di cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio trascritta:
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 15941 reg. part. 11551
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pesaro – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 9264 reg. part. 6631.
Con la massima osservanza”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato (cfr. deposito telematico del 27 giugno 2024),
affermatasi creditrice di ha convenuto in giudizio innanzi a Parte_1 CP_1
questo Tribunale e , e e domandato la dichiarazione CP_1 CP_2 CP_4 Controparte_3
di inefficacia nei propri confronti, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 c.c., del fondo patrimoniale costituito dalla con atto Notaio rep. 128729 racc. 37322 del 25 giugno 2019, trascritto CP_1 Per_1
il successivo 27 giugno 2019, oltre alla refusione delle spese di lite e alla trascrizione della emananda sentenza.
Part 2. Con successivo atto di citazione ex art. 299 c.p.c., ha ritualmente evocato in giudizio le predette parti e la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di nelle more CP_1
dichiarata aperta da questo stesso Tribunale (cfr. riassunzione del 9 settembre 2024 e relativi pec e avvisi di ricevimento a mezzo posta depositati il 9 e 24 settembre 2024).
3. Svolte le verifiche preliminari e dichiarata la contumacia dei convenuti, con la prima memoria integrativa ex art. 171-ter c.p.c. parte attrice ha dato atto e documentato lo scioglimento del vincolo risultante dal fondo patrimoniale per cui è causa con atto Notaio rep. 139140 racc. Per_1
45511 del 7 novembre 2024.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
4. Preso atto della conforme richiesta di parte attrice, deve ritenersi cessata la materia del contendere, essendo il presente giudizio oramai definito in via stragiudiziale e non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti e determini il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio. Dunque, la cessazione della materia del contendere – da pronunciarsi con sentenza – preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, integrando invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368
e 28.09.2000, n.1048; 03.09.2003, n. 12844; 11.01.2006, n.271).
Siffatta pronuncia è dovuta tutte le volte in cui – come nella specie, in assenza di conforme richiesta di parte – non risulti possibile una declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., 31 luglio 2018, n. 20182, in motivazione).
5. Nulla sulla spese, alla luce dello spontaneo scioglimento del vincolo di destinazione patrimoniale oggetto del giudizio da parte dei convenuti e della rinuncia alla relativa liquidazione desumibile dalla condotta della parte attrice, posto che la domanda di condanna alla refusione di spese e compensi processuali, espressamente formulata nelle conclusioni di cui alla citazione introduttiva, non è stata riproposta nelle conclusioni richiamate in sede di precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 3267/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) nulla sulle spese;
3) ordina al Conservatore, con esonero da responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio, trascritta:
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Ancona – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 15941 reg. part. 11551;
- in data 23/7/2024 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Pesaro – Ufficio
Provinciale – Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare al reg. gen. 9264 reg. part. 6631.
Così deciso in Ancona il 22 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto
digitalmente)