Art. 5. 1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1 al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 , modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198 , con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.
2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonche' per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, e' autorizzata la concessione di mutui della durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 .
3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonche' quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari ((e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative)) . Per la ricostituzione mediante reimpianto e' concesso, altresi', un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di cinque anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di tre anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.
4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.
5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento in cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonche' le aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 , e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale. (( 6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e' riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986 )) 7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.
8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, e' concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.
9. Le disposizioni dell' articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198 , sono estese ai finanziamenti concessi da societa' finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.
2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonche' per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, e' autorizzata la concessione di mutui della durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 .
3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969, modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonche' quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari ((e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative)) . Per la ricostituzione mediante reimpianto e' concesso, altresi', un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di cinque anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di tre anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.
4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.
5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento in cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonche' le aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838 , e successive modificazioni ed integrazioni, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale. (( 6. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e' riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986 )) 7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.
8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, e' concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , e successive modificazioni e integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.
9. Le disposizioni dell' articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198 , sono estese ai finanziamenti concessi da societa' finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.