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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 993/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GANZERLA LOREDANA e dall'avv. SIGNORINI CAMILLA;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PROVENZALI ELENA e dall'avv. SPADINI PAOLA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Affidarsi i minori e al Servizio Sociale con PE Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con delega ai Servizi di provvedere ad ogni supporto psicologico ai minori e ai genitori e di sospendere, in relazione al procedere o all'esito del procedimento penale in corso che vede imputato il , o per altri motivi, CP_1 gli incontri padre/figli o organizzare gli incontri con l'altro genitore nel miglior modo, nell'esclusivo interesse dei bambini.
Ordinarsi a di corrispondere alla madre a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 mensili, indicizzata, a far tempo dalla richiesta originaria , oltre al pagamento degli arretrati ad oggi non corrisposti e al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, provvedendo ad ammonirlo e a disporre un risarcimento danni da corrispondere su libretto bancario intestato ai minori e alla sanzione amministrativa , con somme tutte ritenute di giustizia, ex art 709 Ter cpc, attese le sue reiterate e persistenti violazioni del dovere di provvedere al mantenimento della prole.
Ci si rimette a giustizia per le spese.”
Per parte resistente: “dandosi atto dell'intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, parte resistente così precisa le proprie conclusioni:
- respinta ogni avversaria domanda od eccezione, e previe le declaratorie del caso, voglia il Tribunale adito:
1) disporre l'affido dei minori e ai Servizi Sociali Persona_3 Persona_4 territorialmente competenti, con facoltà per essi di attivare il servizio di educativa domiciliare, ponendo le relative spese a carico della madre;
- nominare per i minori suddetti il curatore speciale con poteri sostanziali in merito alle scelte in ambito medico e scolastico e con il compito di garantire l'osservanza dei tempi di frequentazione del padre ed il rispetto dei tempi di permanenza previsti per le vacanze estive, natalizie e pasquali presso i genitori, ponendo la relativa spesa a carico della madre;
- stabilire che i Servizi Sociali depositino la relazione di aggiornamento almeno semestralmente per due anni;
2) disporre l'adozione dei turni di frequentazione così come indicati in CTU per il padre e per i periodi di vacanza con i genitori;
3) confermare la collocazione dei minori presso la madre, conferendo ai Servizi affidatari ed al curatore speciale il potere di modifica del collocamento stesso in caso di pregiudizio per i minori;
4) ammonire ex art. 709 ter c.p.c. la signora a non più ostacolare il Parte_1 diritto di visita del padre;
pagina 2 di 20 5) determinare le modalità con cui dovrà comunicare le condizioni di Parte_1 vita dei minori e gli spostamenti degli stessi fuori Mantova;
6) prescrivere alla signora di astenersi dall'adottare comportamenti e/o Parte_1 espressioni verbali o scritte atti a svilire o comunque sminuire la figura paterna ed invece a collaborare per la promozione ed il rispetto dell'altro genitore;
7) ai sensi dell'art. 337 ter, co. 2, c.c. limitare o comunque disciplinare i tempi e modi della frequentazione dei minori con i componenti della famiglia materna, prescrivendo a questi ultimi di astenersi dall'adottare comportamenti e/o espressioni verbali o scritte atti a svilire o comunque sminuire la figura paterna e di collaborare per la ricostruzione del rapporto figli/padre;
8) fissare ex art. 614 bis cpc la somma di denaro dovuta dalla madre per ogni inosservanza, violazione o ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti;
9) condannare ex art. 709 ter c.p.c. la ricorrente a risarcire i danni subiti dai minori per la lesione del loro diritto alla bigenitorialità nella misura di € 10.000,00 per Persona_3 e di € 5.000,00 per - o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà Persona_4 ritenuta di giustizia anche mediante liquidazione equitativa;
10) condannare ex art. 709 ter c.p.c. la ricorrente a risarcire i danni subiti dal signor
per la subita interruzione dei rapporti con i figli nella misura di € Controparte_1
10.000,00 - o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia anche mediante liquidazione equitativa;
11) adottare ogni altro provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. ritenuto di giustizia;
12) ridurre l'assegno a carico del signor a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento dei figli e alla somma complessiva di € 200,00 mensili oltre il PE Per_2
50% delle spese mediche e scolastiche indicate nel verbale di separazione consensuale omologato;
13) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, della CTU e dell'ausiliaria, e della CTP.
E) Si produce: doc. 66) ordine di bonifico permanente come da accordo transattivo già prodotto (doc. 64).
TUTTO CIÒ PREMESSO si chiede che il Sig. Giudice voglia pronunciarsi in merito all'ascolto diretto dei minori davanti a sé ex art. 336 bis c.c. e disporre di conseguenza. Poiché il padre non vede i figli dal 17 aprile 2024 voglia il Sig. Giudice disporre la ripresa delle visite determinandone le modalità.”.
Per il P.M.: “Parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
pagina 3 di 20 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli (il 14.08.2015) e (il 8.04.2018); che i coniugi vivono separati dalla PE Per_2 comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 55/2019 del Tribunale di Mantova del 15.01.2019; che la convivenza non era mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie, relative a rapporti personali e patrimoniali tra le parti.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti.
3. Assunti dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori di propria competenza, con cui sono stati confermati i procedimenti assunti nel corso del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione iscritto al n. 2667/2019 R.G., con decreto provvisorio del 29.10.2019, nel corso della successiva fase contenziosa è stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata rimessa dunque in istruttoria al fine di provvedere sulle domande accessorie e, all'esito, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Va preliminarmente osservato come le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non abbiano insistito nelle istanze istruttorie già formulate e non ammesse, da intendersi dunque rinunciate.
Ancora, il Collegio osserva come non appaia condivisibile la sollecitazione del resistente volta a rimettere la causa in istruttoria per procedere all'ascolto diretto dei minori da parte del Tribunale, considerata la tenera età dei minori (nessuno dei due ha a oggi compiuto dodici anni) e il profondo coinvolgimento degli stessi nelle dinamiche familiari estremamente conflittuali che si protraggono ormai dal 2019, circostanze che renderebbero un ulteriore e più diretto coinvolgimento nel processo di e non solo Per_2 PE inopportuno, ma finanche pregiudizievole per la loro stabilità psico-fisica.
***
5. Sul vincolo matrimoniale tra le parti
6. In primo luogo, va osservato come il vincolo matrimoniale tra le parti risulti già sciolto.
pagina 4 di 20 E' infatti stata pronunciata, nel corso del presente giudizio, sentenza parziale n. 506/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pubblicata in data 25.05.2021.
7. Sull'affidamento dei figli minori e PE Per_2
8. Venendo alle domande accessorie, il Collegio ritiene che la soluzione maggiormente tutelante per i minori e sia quella dell'affidamento ai Servizi Sociali PE Per_2 territorialmente competenti per la loro residenza.
9. Occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale quello esclusivo a un solo genitore o finanche un affido etero-familiare, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi ovvero di entrambi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrarne l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori ovvero finanche a terzi (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
10. Nel caso di specie, è emersa una situazione familiare del tutto disfunzionale e connotata da una conflittualità tale da essere di certo pregiudizievole per una crescita sana ed equilibrata dei minori.
Sono infatti emersi molteplici elementi che inducono a ritenere, da un lato, assolutamente impraticabile la soluzione dell'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori;
dall'altro, non sufficientemente tutelante la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre.
11. In particolare, quanto alla figura genitoriale paterna non può non valorizzarsi la circostanza che il genitore risulti – a tutt'oggi - indagato nel procedimento penale R.G.N.R.
1548/2019, pendente in fase dibattimentale avanti al Tribunale di Mantova, a fronte di allegazioni di condotte di maltrattamenti in famiglia, per lo più psicologici, consistenti in minacce, anche di morte, insulti e denigrazioni rivolte alla ricorrente davanti al figlio
, nonché in un'occasione, nel marzo 2019, nell'aver percosso la moglie, PE strattonandola e prendendola per i polsi, cagionandole una contusione al polso guaribile in un periodo non superiore a cinque giorni.
In relazione al predetto procedimento, è pervenuta in data 23.06.2022 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova copia della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c. 1 c.p. e stalking ex art. 612 bis c. 1 e 2 c.p.
Successivamente sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica in data 6.12.2022 alcuni atti relativi al procedimento penale in corso (in particolare la denuncia querela sporta pagina 5 di 20 dalla ricorrente in data 22.04.2019, già dalla stessa prodotta nel presente giudizio, e la trascrizione di alcune chat tra le parti, priva per vero di particolare rilievo istruttorio).
Nonostante le reiterate e successive richieste di trasmissione degli atti ostensibili e di informazioni aggiornate sullo stato del procedimento penale, nessuna ulteriore informazione è successivamente pervenuta dal P.M. in sede, sebbene sia pacifico e non contestato che il procedimento si trovi attualmente nella fase dibattimentale.
E' infatti stato depositato in atti, in data 17.10.2024, da parte ricorrente, verbale dell'udienza del 27.05.2024, svolta nel procedimento penale in corso, da cui emerge l'ascolto, quale teste, dell'odierna ricorrente, che ha confermato di fatto le accuse di maltrattamenti già formulate, nonché degli ulteriori testi assistente sociale Testimone_1 che ha presenziato agli incontri in spazio neutro tra padre e figli, che non risulta aver fornito informazioni utili in relazione ai capi di imputazione formulati, e , CP_2 insegnante di tra il 2018 e il 2019, dal cui ascolto sono emerse ritrosie, con pianti e PE rifiuto del minore a lasciare l'aula, nelle occasioni in cui era il padre a prelevarlo da scuola (cfr. doc. allegato alla predetta nota).
Solo in allegato alla comparsa conclusionale è stato altresì prodotto ulteriore verbale dell'udienza penale del 28.10.2024, in cui si è proceduto all'escussione di R_
, madre della ricorrente, che ha confermato di aver sentito in prima persona e in
[...] diverse circostanze le minacce, specie di vedersi portare via i figli, gli insulti e le urla dell'odierno resistente nei confronti della ex moglie, anche in presenza dei figli minori.
12. Peraltro, a fronte delle allegazioni attoree circa le condotte psicologicamente maltrattanti del resistente, poste in essere fino al 2019, con decreto ex artt. 342 bis ss c.c. del 3.05.2019, fu finanche emesso dal Tribunale di Mantova ordine di protezione dei confronti dell'odierna ricorrente e dei figli minore, sebbene il provvedimento a tutela dei minori sia stato successivamente confermato, con decreto del in data 16.05.2019, a tutela della sola ricorrente e revocato nei confronti dei figli minori e non sia stato ulteriormente prorogato.
13. Da ultimo, dalle allegazioni attoree, è emersa la pendenza, a fronte di più recente denuncia querela sporta dalla ricorrente, di un ulteriore procedimento penale (iscritto al R.G.N.R. 2611/2023) avente come indagato il resistente, anch'esso per l'ipotesi di maltrattamenti ex art. 572 c.p., per condotte connotate da insulti, minacce, denigrazioni, oltre a condotte aggressive come sputi e “frontini” nei confronti della ricorrente, che l'odierno resistente avrebbe tenuto nel 2023 e poi nel febbraio 2024, dunque nel corso del presente procedimento, anche in presenza dei figli minori.
Nel corso del predetto procedimento penale risulta essere stato emesso avviso di conclusione indagini in data 28.11.2024 – dunque successivamente alla rimessione della causa in decisione - senza che si conosca l'ulteriore esito del procedimento.
14. Al contempo, non può tacersi come il resistente abbia sempre contestato di aver posto in essere condotte violente nei confronti della ex moglie, indicando come causa della pagina 6 di 20 conflittualità coniugale l'ingerenza della famiglia della ricorrente e, successivamente,
l'ostruzionismo della madre nei rapporti padre-figli.
Egli, inoltre, ha mostrato di aderire ai percorsi indicati dai Servizi Sociali, ha sempre manifestato profondo affetto nei confronti dei figli ed è apparso collaborativo con gli operatori incaricati.
Peraltro, mai nel corso del presente procedimento gli assistenti sociali che hanno seguito il nucleo dal 2019 e che hanno assistito agli incontri, inizialmente protetti, tra padre e figli, hanno riscontrato comportamenti inadeguati del genitore o evidenziato condizioni di potenziale pregiudizio nei rapporti padre-figli, pur dando ampiamente atto della forte discontinuità degli incontri, dovuta a cause non dipendenti dalla volontà del resistente (cfr. relazioni in atti, tra cui relazione datata 4.10.2019 allegata alla memoria integrativa della ricorrente, ma anche relazione datata 19.02.2021 allegata alla memoria integrativa di parte resistente dell'11.03.2021 e ancora relazioni depositate dal Servizio il 13.10.2021 e 23.05.2022), ma a riferite condizioni di malessere dei minori o comunque a iniziative unilaterali della ricorrente.
Dalle lunghe osservazioni poste in essere dai Servizi, infatti, è emerso che la difficoltà nella gestione dei rapporti e gli episodi di scontro tra genitori – connotati, secondo le allegazioni attoree, da reazioni aggressive del resistente – riguardano non le visite e ai rapporti diretti tra padre e figli, quanto più le occasioni di incontro tra gli adulti (in particolare tra i due genitori e tra la nonna paterna e il padre), che sono state spesso fonte di forti tensioni (cfr. relazioni depositate in data 13.10.2021 e 23.05.2022 dal Servizio Tutela Minori di
Mantova).
A ben vedere, peraltro, tali eventi sono stati il più delle volte causati, specie da ultimo (ad es. in occasione della festa di compleanno del 3.02.2024 - cfr. verbale udienza 20.02.2024) dal mancato rispetto delle indicazioni reiteratamente fornite dal Tribunale e volte a minimizzare le occasioni di incontro, e dunque di contrasto, tra gli adulti coinvolti.
15. D'altro canto, fin dal principio del presente procedimento, la ricorrente ha a propria volta manifestato un atteggiamento di collaborazione solo formale con i Servizi Sociali, avendo manifestato una forte discontinuità nel garantire costanti incontri tra padre e figli e poi nell'aderire alle indicazioni volte a rendere semi-liberi e poi liberi gli incontri, fornite dal Servizio Sociale e dal Tribunale, nonostante la stessa ricorrente avesse manifestato originariamente, a parole, la sua speranza di una effettiva ripresa dei rapporti tra padre e figli e nonostante la reiterata esplicitazione da parte degli operatori dei Servizi Sociali dell'importanza della continuità e poi dell'ampiamento delle visite per facilitare la ripresa dei rapporti, in assenza di ragioni di evidenti ragioni di pregiudizio nei rapporti (cfr. rel. cit.)
Ciò ha causato lunghe sospensioni degli incontri nel corso di tutto il procedimento, a causa di iniziative assunte unilateralmente dalla ricorrente, tanto che gli incontri risultano oggi del tutto sospesi ormai da aprile 2024.
pagina 7 di 20 A proposito di ciò, appare emblematico come i Servizi Sociali hanno a più riprese osservato come l'atteggiamento ambivalente dei minori, ad esempio con riferimento al rifiuto, per diversi mesi, nel corso del 2019, di di incontrare il padre, non fosse “imputabile a PE comportamenti inadeguati del Sig. durante gli incontri effettuati col bambino” dal CP_1 momento che il genitore si è sempre mostrato adeguato e i minori non hanno mai manifestato difficoltà nella relazione col padre (cfr. relazione datata 4.10.2019 allegata alla memoria integrativa della ricorrente), pur mostrando difficoltà al momento dello scambio tra un genitore e l'altro.
Si è piuttosto notata, nel corso del tutto il procedimento, una evidente e reiterata dinamica per cui, a ogni momento di maggiore apertura, dei Servizi Sociali, del Tribunale o della
CTU, verso il padre, è coinciso un irrigidimento delle posizioni materne e a una conseguente chiusura dei minori verso l'altro genitore, con reazioni di riferito malessere dei minori, anche fisico, legato alla loro presunta avversione a incontrare il padre, secondo un pattern che si è verificato nel 2019, si è ripetuto nel 2023 e poi ancora dall'aprile 2024 fino a oggi.
16. A osservazioni e valutazioni simili a quelle che erano già emerse nel corso dell'intervento del Servizio Sociale è infine pervenuta anche la CTU, dott.ssa Per_6
, nominata nel corso del procedimento per una più approfondita valutazione
[...] psico-diagnostica sui componenti del nucleo.
La CTU ha infatti evidenziato, già nel corso delle operazioni peritali, come “ci si trova davanti ad una situazione di rifiuto dei minori motivato da una disaffezione al padre che trova spiegazione nella distanza tra i due nuclei familiari e da un calendario di responsabilità paterno fino ad ora seguito che non ha permesso di costruire un vero e proprio legame padre-figli. e non sono abituati a dividersi tra il nucleo Per_7 Per_2 familiare materno e paterno, per tale ragione quando la presenza paterna diventa sempre più una costanza ed i bambini iniziano ad avvicinarsi al padre, vivono al loro interno sentimenti contrastanti tra l'avvicinarsi al padre ed il contemporaneo separarsi dalla madre e dal suo nucleo familiare. I sensi di colpa che si generano nei bambini producono dichiarazioni che hanno lo scopo di dimostrare alla madre la propria lealtà e non una vera e propria origine fattuale” (cfr. nota del 12.12.2023).
Sempre la CTU ha evidenziato come la ricorrente, nel corso delle operazioni, abbia posto in essere condotte in spregio alle indicazioni dell'ausiliaria e del Tribunale, volte a minimizzare le occasioni di incontro tra i genitori e predisposte proprio a sua tutela, così ostacolando di fatto una effettiva ripresa dei rapporti padre-figli (cfr. nota del 6.02.2024); ha ribadito la sostanziale assenza di pregiudizio nei rapporti diretti tra padre e figli e al contempo la presenza di gravissime criticità nei rapporti tra le parti, che si manifestano in particolare nel momento dello scambio dei minori;
ha infine evidenziato come questi siano coinvolti in un evidente conflitto di lealtà e manifestino enorme fatica a distaccarsi dalla madre, salvo poi trascorrere il tempo dedicato alle visite paterne in modo assolutamente sereno e piacevole.
pagina 8 di 20 Anche la psicologa ausiliaria della CTU, dott.ssa ha evidenziato già nel corso della Per_8
CTU come “le differenti modifiche subite dal calendario così come la mancanza di una stabilità e continuità nel corso del tempo […] non hanno sicuramente facilitato l'instaurarsi di una routine stabile che permettesse sia ai bambini, ma anche ai genitori, di incominciare ad abituarsi all'idea di passare la giornata del sabato con il padre senza che ci sia una continua messa in discussione delle visite a . Ogni volta infatti (come CP_1 racconta la sembra avvenire una trattativa tra la mamma e i bambini e questo Parte_1 non facilita nessuna delle parti. I bambini necessitano di sicurezza e confini che vengono dati con difficoltà e fatica dalla sia per paura che i figli possano arrabbiarsi con Parte_1 lei sia perché lei stessa non vuole imporre loro una costrizione rispetto a qualcosa che non vogliono fare.” (cfr. relazione allegata alle note della CTU del 6.02.2024).
A fronte di tali segnalazioni, nonostante il preciso ordine emesso con successiva ordinanza del 23.02.2024 della Giudice Istruttrice di immediata ripresa delle visite tra padre e figli, conferendo ulteriore “mandato alla CTU ed all'ausiliaria di individuare modalità di scambio tra i minori che minimizzino sia i contatti tra i genitori, sia le dinamiche traumatiche che si attivano ogniqualvolta sia la madre ad accompagnarli presso il padre - consentendo espressamente fin d'ora, in particolare, che in occasione delle visite infrasettimanali il padre possa ritirare direttamente i minori da scuola, senza la presenza della madre, ovvero che lo scambio avvenga in contesti e tramite soggetti neutrali, secondo le modalità indicate in parte motiva o comunque con le diverse ed ulteriori modalità che saranno individuate dalla CTU o dalla sua ausiliaria”, non risulta che tali indicazioni siano state attuate.
Infatti, anche nella relazione conclusiva elaborata dalla CTU, si è rilevato come
“L'apertura dello spazio paterno nella vita dei figli, l'introduzione dei pernottamenti, l'avvio di un calendario che permetta al padre di acquisire un ruolo genitoriale e che inevitabilmente limita il proprio controllo sui figli, sulle scelte che li riguardano e sul tempo con loro, ha coinciso con un immediato irrigidimento della madre nei confronti della CTU, e la comparsa di un atteggiamento mistificatorio.[…]. Come accaduto durante il percorso con il servizio sociale, anche durante la CTU in ogni occasione in cui viene concesso qualcosa in più al padre accadono eventi tra i genitori che inevitabilmente si ripercuotono anche sulla disponibilità dei figli ad incontrare il padre.” (cfr. pag. 18 relazione in atti).
Richiamando integralmente il percorso logico e diagnostico seguito dalla CTU, appaiono condivisibili le conclusioni a cui la stessa è giunta osservando che “entrambi i genitori non presentano problematiche di interesse psicopatologico. Entrambi risultano adeguati nell'esercizio delle responsabilità che gli competono individualmente: cura, educazione, istruzione. […] Nella signora le funzioni riflessive risultano compromesse dalla Parte_1 tendenza alle “distorsioni al servizio del sé”, ovvero appare autoreferenziale e guidata da una marcata assertività, in difficoltà nel porsi nei panni dell'altro e ad ascoltarne le ragioni. Il suo atteggiamento in corso di CTU e in particolare - la difficoltà di accogliere una lettura dei comportamenti dei figli diversa dalla propria e di collaborare con le indicazioni fornite dalla scrivente per agevolare i figli nella costruzione di un rapporto con il padre - dimostrano una collaborazione formale ed una disponibilità solo verbale a
pagina 9 di 20 permettere al signor di acquisire un peso genitoriale nella vita dei figli. Diversi CP_1 sono stati gli episodi di incursione della madre durante il tempo del padre con i figli, pur essendo ben consapevole del clima che si genera in questi momenti.” (cfr. pag. 35 ss relazione in atti).
Al contempo, “il signor ha dimostrato di riuscire a mettersi nei panni dei figli e a CP_1 sintonizzarsi con il loro stato d'animo senza divenire accusatorio o intrusivo durante le dimostrazioni di rifiuto di . Difficile invece risulta per lui il superamento delle PE proprie rabbie nei confronti della madre e ad attuare comportamenti assertivi in sua presenza. Per non cedere all'emotività che gli genera il confronto con la signora Parte_1 rimane rigido e distaccato, rendendo difficili i passaggi di comunicazione e in generale i passaggi da un genitore all'altro. Talvolta la relazione con diviene simmetrica ed in PE particolare quando il padre cerca di assumere un ruolo normativo. La scarsa flessibilità del signor non lo aiuta nei momenti in cui il figlio disconosce il suo ruolo, perciò CP_1 il padre continua a ripetere il rimprovero senza provare ad utilizzare strategie meno direttive.” (cfr. pagg. 35 ss relazione cit.).
La CTU e l'ausiliaria, anche sentiti i Servizi Sociali a lungo incaricati di seguire il nucleo, hanno ancora evidenziato come “i minori risultano curati su un piano fisico, sociale e educativo. Dimostrano di avere un attaccamento affettuoso con entrambi i genitori, ma una difficoltà a poter vivere serenamente e senza condizionamenti il proprio rapporto con il padre. Si evidenzia in modo chiaro una condizione di lealtà di alla madre in cui PE viene di riflesso viene coinvolta per emulazione del fratello […]. Il nucleo centrale di Per_2 questa condizione è il “conflitto di lealtà” che si sviluppa nel figlio che si sente in colpa verso un genitore allorquando manifesti sentimenti positivi verso l'altro. A partire da questo nucleo patogeno si possono sviluppare dinamiche psicologiche molto dannose per il figlio che si trovi coinvolto. Pertanto al momento e non presentano un disagio PE Per_2 conclamato, ma il rischio di cronicizzazione di questo assetto familiare (amputato di un ramo familiare) può avere effetti dannosi sullo sviluppo dei bambini (sviluppo relazionale e personale). […] Il rapporto prevalente con la madre e l'atteggiamento di sfiducia che ella trasmette ai figli influenza il loro rapporto con il padre. In particolare, il rapporto di
con la madre si caratterizza per un'alleanza che assume una connotazione PE patologica. La differenza di atteggiamento che e hanno nei confronti del PE Per_2 padre, in assenza della madre, ciò che fanno e verbalizzano, dimostra in maniera chiara che al di là di una formale collaborazione intercorre - nei momenti in cui la triade (madre- figli) è sola – una comunicazione (verbale o non verbale) che disconferma la verbalizzata disponibilità della madre. È verosimile che nel contesto materno venga espresso in modo implicito e inconsapevole una sfiducia nei confronti del padre o una squalifica al suo ruolo, a cui i bambini non riescono a sottrarsi o a disconfermare. Si nota infatti che le ragioni poi portate dai bambini per non frequentare il padre sia alla scrivente sia ad altri, non hanno un peso significativo che giustifichi l'interruzione dei rapporti.” (cfr. pag. 36 relazione in atti).
17. A fronte di tali valutazioni, sostanzialmente coerenti con quelle già effettuate dai
Servizi Sociali e ampiamente corroborate da osservazioni dirette e circostanze fattuali pagina 10 di 20 emerse nel corso del procedimento, va osservato come non appaiano condivisibili le veementi censure mosse alla CTU dalla difesa di parte ricorrente.
Va infatti precisato come come compito della CTU non sia affatto stabilire la fondatezza o meno delle allegazioni delle parti, né tantomeno la fondatezza delle accuse della ricorrente che hanno dato la stura al procedimento penale tutt'ora in corso nei confronti dell'odierno resistente, ma piuttosto svolgere una valutazione psicosociale accurata, sulla base degli elementi raccolti nel corso della perizia, di tipo clinico e diagnostico.
18. Ciò posto, il percorso diagnostico e le valutazioni operate dalla CTU e dalla sua ausiliaria appaiono rigorosi scientificamente e ben motivati sul piano logico, risultando per il Collegio ben motivate e del tutto condivisibili.
D'altronde, si ribadisce come le valutazioni operate nella CTU appaiano del tutto coerenti con quella già effettuata nel 2019 dai Servizi Sociali, in collaborazione col consultorio, circa le valutazioni delle capacità genitoriali delle parti (cfr. relazione ASST 10.10.2019 allegata alla memoria integrativa della ricorrente), in cui si dà atto di come già allora non emergessero elementi palesi di inadeguatezza genitoriale delle parti nei confronti dei figli, emergendo “la difficoltà di entrambi i genitori nel separare le tensioni che si sono create tra loro, come coppia, rispetto al ruolo di madre e di padre, che entrambi potrebbero svolgere al meglio se scindessero questi ruoli e non si facessero travolgere dall'emotività personale, rabbia per lui e paura per lei, nei confronti dell'ex coniuge” (cfr. doc. cit.).
19. In conclusione, deve ritenersi che, tutt'ora, per ragioni e con modalità diverse, entrambi i genitori mostrano atteggiamenti di evidente ostacolo alla condivisione della genitorialità, nonostante i supporti e gli strumenti forniti nel corso di più di cinque anni di procedimento.
E' dunque evidente come unica soluzione tutelante per i minori appaia, allo stato, quella del loro affido al Servizio Sociale, per almeno due anni, al fine di garantire l'assunzione delle decisioni relative ai figli tramite l'effettivo coinvolgimento di entrambi i genitori, nonché di garantire il monitoraggio del nucleo e l'effettiva ripresa di un fattivo percorso di riavvicinamento tra padre e figli e, successivamente, il rispetto del calendario delle visite che verrà indicato nel prosieguo, fornendo al nucleo tutti gli strumenti di sostegno meglio indicati in dispositivo.
20. Va da ultimo osservato come, nel caso di specie, nonostante l'astrattamente condivisibile indicazione della CTU, non possa ricorrersi alla nomina di un curatore speciale con poteri sostanziali, posto che l'art. 473 bis.7 c.p.c., che introduce la predetta figura quando si dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, non risulta applicabile al caso di specie, trattandosi di norma introdotta con D.L.vo
149/2022 applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 30.06.2023.
21. Deve invece disporsi, al fine di verificare l'andamento dell'affido al Servizio Sociale,
l'apertura di un procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 337 c.c., avanti al Giudice
Tutelare di Mantova.
22. Sul collocamento e sul diritto di visita dei minori pagina 11 di 20 23. Ciò posto in merito all'affidamento, è evidente come allo stato il collocamento dei minori presso la madre appaia come l'unica soluzione concretamente percorribile, considerato come le visite tra padre e figli risultino sospese ormai da quasi un intero anno.
24. Al contempo, si ribadisce l'assoluta necessità di una ripresa celere dei rapporti tra padre e figli, in modo graduale e con l'ausilio dei Servizi Sociali affidatari.
A tal fine, deve disposti, che per un periodo di almeno tre mesi (fino all'inizio di luglio
2025), i Servizi Sociali avviino un percorso di riavvicinamento graduale tra padre e figli, avviando un intenso percorso di sostegno psicologico a favore dei minori e di entrambi i genitori, tramite i professionisti del consultorio familiare e della NPI, e organizzando, già a decorrere dall'inizio di aprile 2024, la ripresa degli incontri tra padre e figli, in presenza di un operatore dei Servizi Sociali, in luogo neutro ovvero anche presso l'abitazione paterna, a cadenza bisettimanale, con giorni da individuare in base alle esigenze organizzative del
Servizio Sociale e dei genitori e per almeno complessive quattro ore a settimana.
Al fine di agevolare lo scambio dei minori e minimizzare le occasioni di incontro tra i genitori, in questo periodo la ricorrente, entro venti minuti dall'uscita scolastica, dovrà condurre i minori presso il Servizio Sociale dove il padre potrà incontrarli.
Successivamente, qualora non emergano condizioni di pregiudizio che il Servizio Sociale dovrà tempestivamente segnalare al Giudice Tutelare, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino a tutto il mese di settembre 2025, in concomitanza con i periodi di sospensione scolastica, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore
18.00, con il solo prelievo e la sola consegna dei minori presso la sede del Servizio Sociale, tenendo con sé successivamente i minori liberamente e senza la presenza di un educatore, oltre che, a settimane alterne, nella giornata del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 21,00, con onere della ricorrente di reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre la mattina del sabato e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre la sera del sabato.
Da mese di ottobre 2025, qualora non emergano condizioni di eventuale pregiudizio che il
Servizio Sociale dovrà tempestivamente segnalare al Giudice Tutelare, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola e fino alle 20.00, introducendo altresì pernotti presso l'abitazione paterna dapprima (da ottobre a dicembre 2025) prevedendo la permanenza dei minori, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.30 fino alla domenica sera alle 20.00, e poi (da gennaio 2026) prevedendo la permanenza dei minori a settimane alterne da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00, oltre che il pernotto dei minori presso l'abitazione paterna in uno dei due pomeriggi infrasettimanali, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
A far data dalle vacanze natalizie 2025-2026, i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore periodi alternati nel corso delle vacanze scolastiche, natalizie, pasquali ed estive, come meglio indicato in dispositivo.
In ogni caso, sarà onere della ricorrente reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre nel caso in cui il prelievo non possa avvenire pagina 12 di 20 direttamente presso la scuola e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre ove la riconsegna non avvenga direttamente tramite la scuola.
Il calendario potrà subire variazioni in caso di malattia solo con visita della pediatra che certifichi che i bambini non sono trasportabili dall'uno all'altro genitore.
25. Ciò posto, appare opportuno ammonire entrambi i genitori a rispettare le indicazioni fornite dal Tribunale e quelle che verranno fornite dal Servizio Sociale affidatario, cessando ogni condotta pregiudizievole nei confronti dei figli e astenendosi dall'adottare comportamenti o formulare considerazioni, specie in presenza dei figli minori, volte a insultare, denigrare o sminuire l'altra figura genitoriale.
Appare infine necessario a prevedere misure di coercizione indiretta al fine di garantire il rispetto del calendario indicato, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., prevedendo che in caso di inosservanza della regolamentazione delle visite, la ricorrente corrisponda al resistente la somma di Euro 150,00 per ciascuna violazione, somma di ritenersi equa tenendo conto della natura infungibili dell'obbligazione e dell'entità della danno prevedibilmente inferto al resistente e ai minori a fronte della mancata collaborazione nel rispettare le prescrizioni del Tribunale e del Servizio affidatario.
26. Non si ritiene invece suscettibile di accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria ex art. 709 ter c.p.c., a favore dei minori e del genitore, formulata dal resistente, tenuto conto della complessità dei rapporti tra le parti e della pendenza dei due procedimenti penali in corso a carico del resistente medesimo.
27. Appare da ultimo ritenersi tardivamente formulata e comunque inammissibile in questa sede la domanda del resistente relativa alla regolamentazione dei rapporti tra i minori e la famiglia materna, dovendosi evidenziare come tale domanda esuli dalle competenze del Tribunale adito.
28. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
29. Venendo ai rapporti economici, ritiene il Collegio che debbano confermarsi le statuizioni assunte, recependo l'accordo delle parti, con ordinanza ex art. 709 ultimo comma c.p.c. a verbale del 16.06.2022, con cui le parti hanno concordato di ridurre l'assegno di mantenimento ordinario dei minori, già quantificato in Euro 300,00 mensili in sede di separazione consensuale, in Euro 200,00 mensili, a far data dal mede di gennaio
2022, fermo il contributo al 50% a carico di ciascun genitore quanto alle spese straordinarie e dando atto dell'impegno del resistente a corrispondere per 16 mesi, a far data da giugno
2022, ulteriori 100,00 Euro mensili a titolo di mantenimento arretrato.
Non solo non sono emerse, infatti, circostanze sopravvenute idonee a modificare le predette statuizioni, oggetto di espresso accordo tra le parti, ma le stesse appaiono eque alla luce delle condizioni economico-reddituale delle parti.
pagina 13 di 20 30. In merito, deve evidenziarsi che parte ricorrente ha allegato in sede di ricorso introduttivo di lavorare part time e ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
730/2016 (redditi 2015): reddito imponibile Euro 24.773,00, oltre Euro 589,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.706,00;
730/2017 (redditi 2016): reddito imponibile Euro 24.929,00, oltre Euro 514,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.711,00;
730/2018 (redditi 2017): reddito imponibile Euro 24.580,00, pari a un reddito netto mensile
(calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.664,00;
730/2019 (redditi 2018). reddito imponibile Euro 22.746,00, oltre a Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.662,00;
CU 2020 (redditi 2019): reddito imponibile Euro 19.950,00, oltre a Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.507,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro Euro 18.295,00, oltre a Euro 476,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.376,00.
La ricorrente risulta aver stipulato diverse polizze per infortuni e malattie (cfr. docc. allegata alle note del 10.05.2022), senza che emerga la presenza di significativi risparmi o accantonamenti.
Non è stata prodotta ulteriore documentazione reddituale successiva all'anno di imposta
2020, dovendosi ritenere dunque che da allora le condizioni economiche della parte siano rimaste sostanzialmente stabili.
Infine, non è stato allegato né provato che la parte sostenga spese fisse mensili, né
l'eventuale entità delle stesse, avendo anzi la stessa ricorrente allegato (cfr. verbale udienza del 7.12.2021) di non sostenere spese abitative, vivendo nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
31. Il resistente ha invece prodotto un contratto di assunzione a tempo determinato del
3.06.2019, con durata fino a 30.11.2019 e con indicazione di paga base di 1.264,00 Euro;
pagina 14 di 20 una successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del 31.08.2020 e una ulteriore assunzione datata 1.09.2020, a tempo indeterminato con paga pase di 1.264,00
Euro.
Ha inoltre prodotto la seguente documentazione reddituale:
730/2016 (redditi 2015): reddito imponibile di Euro 18.211,00, oltre Euro 878,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.320,00;
730/2017 (redditi 2016): reddito imponibile di Euro 8.263,00 oltre Euro 426,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 676,00;
730/2018 (redditi 2017): reddito imponibile di Euro 21.089,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.545,00;
730/2019 (redditi 2018): reddito imponibile di Euro 20.857,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.499,00;
CU 2020 (redditi 2019): reddito da lavoro di Euro 9.527,00 per 212 giorni lavorativi, oltre
Euro 557,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per le mensilità lavorate) di circa Euro 1.261,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro di Euro 13.538,00, oltre 5.954,00 Euro e oltre
476 bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.466,00 circa;
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro di Euro 18.400,00, oltre 1.200 a titolo di bonus
Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.420,00;
Egli ha inoltre prodotto buste paga relative alle mensilità di gennaio 2022 per Euro
1.284,00; febbraio 2022 per Euro 1.280,00 e marzo 2022 per Euro 1.265,00; nonché ulteriori buste paga relative alle mensilità di gennaio 2023 per 1.166,00 (con cessione de quinto di 169,00 Euro); febbraio 2023 per Euro 1.062,00 (con cessione del quinto di 169,00
Euro); marzo 2023 per Euro 1.086,00 (con cessione del quito di 169,00 Euro); aprile 2023
pagina 15 di 20 per Euro 1.080,00 (con cessione del quinto di 169,00 Euro) e maggio 2023 per 1.088,00
(con cessione del quinto per 169,00 Euro).
Non è stata prodotta documentazione economico-reddituale successiva, ben potendosi ritenere dunque che i redditi del resistente siano ad oggi rimasti costanti.
Il resistente ha infine allegato di sostenere un canone di locazione di Euro 450,00 mensili
(cfr. verbale udienza del 7.12.2021), circostanza mai contestata da controparte.
Ha inoltre documentato di aver stipulato contratto di finanziamento in data 15.06.2022
(doc. 63 fascicolo resistente), per la durata di 36 mesi e con scadenza il prossimo giugno
2025, con rata di 169,00 Euro mensili (trattenuti direttamente dallo stipendio con cessione del quinto, come emerge dalle biste paga in atti).
L'ulteriore finanziamento che il resistente ha dichiarato e documentato di aver contratto nel
2021 per il pagamento di spese legali (doc. 55 fascicolo resistente) deve invece ritenersi cessato, risultando contratto per 18 mesi e dunque dovendosi ritenere ad oggi concluso l'onere della sua restituzione mensile.
Il resistente risulta aver stipulato alcune polizze, senza che emerga la presenza di significativi risparmi o accantonamenti.
32. Dunque, alla luce della complessiva situazione economico-reddituale delle parti e anche del prospettato e auspicato ampiamento, già dal prossimo futuro, dei periodi di permanenza dei minori presso il padre, deve ritenersi che la quantificazione dell'assegno operata dalle parti debba ritenersi congrua, precisando che, per stessa volontà delle parti, la stessa deve ritenersi operante dal mese di gennaio 2022, con conseguente calcolo della rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2023.
33. Il Collegio ritiene congruo altresì confermare il riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova.
34. Deve infine rigettarsi la domanda attorea di condanna del resistente al pagamento degli arretrati “ad oggi non corrisposti”, dovendosi rilevare come l'attrice sia già dotata di autonomo titolo esecutivo al fine di ottenere in separata sede il pagamento di eventuali somme non corrisposte ed evidenziando la genericità della domanda, con riferimento all'entità e alla quantificazione delle somme che non sarebbero state corrisposte dal resistente, dal momento che solo in sede di memorie di replica, dunque tardivamente, la ricorrente ha specificato che controparte non corrisponderebbe il mantenimento ordinario
“da marzo” e da allora rifiuterebbe altresì la corresponsione delle spese straordinarie.
A fronte della generica allegazione dell'inadempimento del resistente, peraltro, egli ha prodotto copia della transazione del 11.08.2023 (doc. 68) relativa agli arretrati maturati a titolo di spese straordinarie e di copia di vari bonifici effettuati nei mesi per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli (cfr. docc. 58-60, 61 e 66 fascicolo resistente). pagina 16 di 20 35. Le genericità delle allegazioni attoree, puntualmente contestate dal resistente, comporta inoltre il rigetto della ulteriore domanda di ammonimento e condanna ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla ricorrente per l'asserito mancato e reiterato inadempimento delle obbligazioni economiche di mantenimento ordinario e straordinario della prole da parte del resistente.
36. Sulle spese
37. Considerata la reciproca soccombenza delle parti con riferimento alle domande rispettivamente svolte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle eventualmente corrisposte per spese di CTP.
38. Devono infine porsi definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata o assorbita:
1) DISPONE l'affido dei figli minori e al Servizio Tutela Minori di PE Persona_4
Mantova, confermando l'attuale collocazione dei minori presso la madre, con durata dell'affidamento al Servizio Sociale di ventiquattro mesi (fino al 24.03.2027);
2) DISPONE che il Servizio Sociale affidatario:
- assicuri uno stretto monitoraggio sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulle condizioni personali e familiari dei minori e dei genitori;
- assuma - previa consultazione dei genitori, tenendo conto delle volontà dagli stessi espresse, mediando ove possibile in caso di contrasto ovvero in caso di impossibilità di mediazione assumendo esso stesso ogni opportuna decisione - le opportune determinazioni relative alle questioni di maggior rilevanza della vita dei minori, quali in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla residenza e alla salute dei minori stessi, riferendo comunque ogni evento di particolare rilevanza relativo all'affidamento al Giudice Tutelare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza dei minori;
- assicuri l'avvio di un percorso di sostegno psicologico individuale a favore dei minori e dei genitori, tramite i professionisti del consultorio familiare e della NPI;
- assicuri ogni forma di sostegno alla genitorialità delle parti ritenuta opportuna;
- assicuri il rispetto del percorso di riavvicinamento e del calendario delle visite tra padre e figli come indicato nel prosieguo;
- presenti comunque relazione semestrale (prima relazione entro il 29.09.2025) sull'andamento del collocamento, sulle osservazioni svolte e sull'evoluzione dei rapporti pagina 17 di 20 mantenuti dai minori col padre, salvo comunicare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) DISPONE che, quanto alle visite tra padre e figli:
a. per un periodo di almeno tre mesi, fino all'inizio di luglio 2025, i Servizi Sociali affidatari avviino un percorso di riavvicinamento graduale tra padre e figli - avviando un intenso percorso di sostegno psicologico a favore dei minori e di entrambi i genitori, dando a tal fine espresso mandato ai professionisti del consultorio familiare e della NPI - e organizzino, già a decorrere dall'inizio di aprile 2025, la ripresa degli incontri tra padre e figli, in presenza di un educatore professionale dei Servizi Sociali, in luogo neutro ovvero anche presso l'abitazione paterna, a cadenza bisettimanale, in giorni da individuare in base alle esigenze organizzative del Servizio Sociale e dei genitori, per almeno quattro ore a settimana.
Al fine di agevolare lo scambio dei minori e minimizzare le occasioni di incontro tra i genitori in questa prima fase, la ricorrente, entro venti minuti dal termine delle lezioni scolastiche, dovrà condurre nel giorno indicato dai Servizi affidatari i minori presso i locali del Servizio Sociale dove il padre potrà incontrarli.
b. qualora non emergano condizioni di concreto pregiudizio per i minori, che i Servizi
Sociali dovranno tempestivamente e dettagliatamente comunicare al Giudice Tutelare, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino a tutto il mese di settembre 2025, in concomitanza con la sospensione della frequenza scolastica dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del genitore, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dalle ore
9.00 alle ore 18.00, con il solo prelievo e la sola consegna dei minori presso la sede del
Servizio Sociale, tenendo con sé per il resto del tempo i minori liberamente e senza la presenza di un educatore;
a settimane alterne, il padre potrà altresì tenere con sé i minori nella giornata del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 21,00, con onere della ricorrente di reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre la mattina del sabato e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre la sera del sabato.
c. dal mese di ottobre 2025, qualora non emergano condizioni di eventuale pregiudizio che il Servizio Sociale dovrà tempestivamente e dettagliatamente segnalare al Giudice Tutelare, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola e fino alle
20.00, da concordarsi tra le parti con la mediazione del Servizio Sociale che, in caso di disaccordo, deciderà autonomamente le giornate di visita dandone indicazione ai genitori, con l'introduzione altresì di pernotti dei minori presso l'abitazione paterna dapprima - da ottobre a dicembre 2025 - con la permanenza dei minori presso il padre, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle 20.00 e poi - da gennaio 2026- con la permanenza dei minori a settimane alterne da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00, nonché con ulteriore pernotto dei minori presso l'abitazione paterna in uno dei due pomeriggi infrasettimanali di visita, con onere del padre di condurre a scuola i minori la mattina successiva;
pagina 18 di 20 d. a far data dalle vacanze natalizie 2025-2026, i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore: una settimana consecutiva nel periodo natalizio, alternando di anno in anno la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattino e quella dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio pomeriggio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dal giovedì santo al pomeriggio del giorno di Pasqua e dal pomeriggio di Pasqua al rientro a scuola;
tre settimane (di cui solo due consecutive) nel periodo estivo, che le parti concorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà con precedenza la madre e negli anni dispari il padre.
In ogni caso, sarà onere della ricorrente reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre nel caso in cui il prelievo non possa avvenire direttamente presso la scuola e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre ove la riconsegna non avvenga direttamente tramite la scuola.
Il calendario indicato potrà subire variazioni in caso di malattia dei minori, solo con visita della pediatra che certifichi che i bambini non sono trasportabili dall'uno all'altro genitore.
4) AMMONISCE entrambi i genitori a rispettare le indicazioni fornite dal Tribunale e quelle che verranno fornite dal Servizio Sociale affidatario e a cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti dei figli, in particolare astenendosi dall'adottare comportamenti o formulare considerazioni, specie in presenza dei figli minori, volte a insultare, denigrare o sminuire l'altra figura genitoriale;
5) DIPONE che per ogni inosservanza del calendario delle visite indicato, la ricorrente corrisponda al resistente la somma di Euro 150,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
6) DISPONE che il resistente corrisponda alla ricorrente Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e Parte_1 Per_2
la somma mensile di Euro 200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio) a PE decorrere dal mese di gennaio 2022 e dunque con adeguamento ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2023, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
7) DISPONE che le spese straordinarie per i minori siano suddivise al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
8) RIGETTA le ulteriori domande formulate dalle parti;
9) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
10) PONE definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Si comunichi ai Servizi Sociali – Servizio Tutela Minori di Mantova.
Si trasmettano gli atti al Giudice Tutelare di Mantova per l'apertura del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
pagina 19 di 20 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 20.03.2025.
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 993/2020 promossa da:
, , assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GANZERLA LOREDANA e dall'avv. SIGNORINI CAMILLA;
RICORRENTE
contro
, , assistito e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PROVENZALI ELENA e dall'avv. SPADINI PAOLA;
RESISTENTE
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 20 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Affidarsi i minori e al Servizio Sociale con PE Per_2 collocamento prevalente presso la madre e con delega ai Servizi di provvedere ad ogni supporto psicologico ai minori e ai genitori e di sospendere, in relazione al procedere o all'esito del procedimento penale in corso che vede imputato il , o per altri motivi, CP_1 gli incontri padre/figli o organizzare gli incontri con l'altro genitore nel miglior modo, nell'esclusivo interesse dei bambini.
Ordinarsi a di corrispondere alla madre a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento dei figli la somma di euro 500,00 mensili, indicizzata, a far tempo dalla richiesta originaria , oltre al pagamento degli arretrati ad oggi non corrisposti e al 50% delle spese straordinarie come da protocollo, provvedendo ad ammonirlo e a disporre un risarcimento danni da corrispondere su libretto bancario intestato ai minori e alla sanzione amministrativa , con somme tutte ritenute di giustizia, ex art 709 Ter cpc, attese le sue reiterate e persistenti violazioni del dovere di provvedere al mantenimento della prole.
Ci si rimette a giustizia per le spese.”
Per parte resistente: “dandosi atto dell'intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, parte resistente così precisa le proprie conclusioni:
- respinta ogni avversaria domanda od eccezione, e previe le declaratorie del caso, voglia il Tribunale adito:
1) disporre l'affido dei minori e ai Servizi Sociali Persona_3 Persona_4 territorialmente competenti, con facoltà per essi di attivare il servizio di educativa domiciliare, ponendo le relative spese a carico della madre;
- nominare per i minori suddetti il curatore speciale con poteri sostanziali in merito alle scelte in ambito medico e scolastico e con il compito di garantire l'osservanza dei tempi di frequentazione del padre ed il rispetto dei tempi di permanenza previsti per le vacanze estive, natalizie e pasquali presso i genitori, ponendo la relativa spesa a carico della madre;
- stabilire che i Servizi Sociali depositino la relazione di aggiornamento almeno semestralmente per due anni;
2) disporre l'adozione dei turni di frequentazione così come indicati in CTU per il padre e per i periodi di vacanza con i genitori;
3) confermare la collocazione dei minori presso la madre, conferendo ai Servizi affidatari ed al curatore speciale il potere di modifica del collocamento stesso in caso di pregiudizio per i minori;
4) ammonire ex art. 709 ter c.p.c. la signora a non più ostacolare il Parte_1 diritto di visita del padre;
pagina 2 di 20 5) determinare le modalità con cui dovrà comunicare le condizioni di Parte_1 vita dei minori e gli spostamenti degli stessi fuori Mantova;
6) prescrivere alla signora di astenersi dall'adottare comportamenti e/o Parte_1 espressioni verbali o scritte atti a svilire o comunque sminuire la figura paterna ed invece a collaborare per la promozione ed il rispetto dell'altro genitore;
7) ai sensi dell'art. 337 ter, co. 2, c.c. limitare o comunque disciplinare i tempi e modi della frequentazione dei minori con i componenti della famiglia materna, prescrivendo a questi ultimi di astenersi dall'adottare comportamenti e/o espressioni verbali o scritte atti a svilire o comunque sminuire la figura paterna e di collaborare per la ricostruzione del rapporto figli/padre;
8) fissare ex art. 614 bis cpc la somma di denaro dovuta dalla madre per ogni inosservanza, violazione o ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti;
9) condannare ex art. 709 ter c.p.c. la ricorrente a risarcire i danni subiti dai minori per la lesione del loro diritto alla bigenitorialità nella misura di € 10.000,00 per Persona_3 e di € 5.000,00 per - o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà Persona_4 ritenuta di giustizia anche mediante liquidazione equitativa;
10) condannare ex art. 709 ter c.p.c. la ricorrente a risarcire i danni subiti dal signor
per la subita interruzione dei rapporti con i figli nella misura di € Controparte_1
10.000,00 - o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia anche mediante liquidazione equitativa;
11) adottare ogni altro provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. ritenuto di giustizia;
12) ridurre l'assegno a carico del signor a titolo di contributo di Controparte_1 mantenimento dei figli e alla somma complessiva di € 200,00 mensili oltre il PE Per_2
50% delle spese mediche e scolastiche indicate nel verbale di separazione consensuale omologato;
13) con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, della CTU e dell'ausiliaria, e della CTP.
E) Si produce: doc. 66) ordine di bonifico permanente come da accordo transattivo già prodotto (doc. 64).
TUTTO CIÒ PREMESSO si chiede che il Sig. Giudice voglia pronunciarsi in merito all'ascolto diretto dei minori davanti a sé ex art. 336 bis c.c. e disporre di conseguenza. Poiché il padre non vede i figli dal 17 aprile 2024 voglia il Sig. Giudice disporre la ripresa delle visite determinandone le modalità.”.
Per il P.M.: “Parere favorevole all'accoglimento e conferma provvedimento A.G.”
pagina 3 di 20 Concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto pronunciarsi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con parte resistente allegando: che dal matrimonio sono nati i figli (il 14.08.2015) e (il 8.04.2018); che i coniugi vivono separati dalla PE Per_2 comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Mantova, nel corso del procedimento di separazione consensuale concluso con decreto di omologazione n. 55/2019 del Tribunale di Mantova del 15.01.2019; che la convivenza non era mai più ripresa e non può più essere ricostituita tra i coniugi comunione materiale e spirituale.
La ricorrente ha formulato altresì ulteriori domande accessorie, relative a rapporti personali e patrimoniali tra le parti.
2. Parte resistente si è costituita, aderendo alla domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una differente regolamentazione dei rapporti.
3. Assunti dal Presidente del Tribunale i provvedimenti provvisori di propria competenza, con cui sono stati confermati i procedimenti assunti nel corso del procedimento per la modifica delle condizioni di separazione iscritto al n. 2667/2019 R.G., con decreto provvisorio del 29.10.2019, nel corso della successiva fase contenziosa è stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata rimessa dunque in istruttoria al fine di provvedere sulle domande accessorie e, all'esito, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate come in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Va preliminarmente osservato come le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non abbiano insistito nelle istanze istruttorie già formulate e non ammesse, da intendersi dunque rinunciate.
Ancora, il Collegio osserva come non appaia condivisibile la sollecitazione del resistente volta a rimettere la causa in istruttoria per procedere all'ascolto diretto dei minori da parte del Tribunale, considerata la tenera età dei minori (nessuno dei due ha a oggi compiuto dodici anni) e il profondo coinvolgimento degli stessi nelle dinamiche familiari estremamente conflittuali che si protraggono ormai dal 2019, circostanze che renderebbero un ulteriore e più diretto coinvolgimento nel processo di e non solo Per_2 PE inopportuno, ma finanche pregiudizievole per la loro stabilità psico-fisica.
***
5. Sul vincolo matrimoniale tra le parti
6. In primo luogo, va osservato come il vincolo matrimoniale tra le parti risulti già sciolto.
pagina 4 di 20 E' infatti stata pronunciata, nel corso del presente giudizio, sentenza parziale n. 506/2021 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pubblicata in data 25.05.2021.
7. Sull'affidamento dei figli minori e PE Per_2
8. Venendo alle domande accessorie, il Collegio ritiene che la soluzione maggiormente tutelante per i minori e sia quella dell'affidamento ai Servizi Sociali PE Per_2 territorialmente competenti per la loro residenza.
9. Occorre premettere che, in materia di affidamento della prole minorenne in situazioni di crisi familiare, il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla c.d. bigenitorialità è quello condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 c. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le risultanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente, quale quello esclusivo a un solo genitore o finanche un affido etero-familiare, non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi ovvero di entrambi, tale per cui si renda preferibile, nell'interesse del minore, concentrarne l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori ovvero finanche a terzi (v. Cass, civ.,29 marzo 2012, n. 5108).
10. Nel caso di specie, è emersa una situazione familiare del tutto disfunzionale e connotata da una conflittualità tale da essere di certo pregiudizievole per una crescita sana ed equilibrata dei minori.
Sono infatti emersi molteplici elementi che inducono a ritenere, da un lato, assolutamente impraticabile la soluzione dell'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori;
dall'altro, non sufficientemente tutelante la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla madre.
11. In particolare, quanto alla figura genitoriale paterna non può non valorizzarsi la circostanza che il genitore risulti – a tutt'oggi - indagato nel procedimento penale R.G.N.R.
1548/2019, pendente in fase dibattimentale avanti al Tribunale di Mantova, a fronte di allegazioni di condotte di maltrattamenti in famiglia, per lo più psicologici, consistenti in minacce, anche di morte, insulti e denigrazioni rivolte alla ricorrente davanti al figlio
, nonché in un'occasione, nel marzo 2019, nell'aver percosso la moglie, PE strattonandola e prendendola per i polsi, cagionandole una contusione al polso guaribile in un periodo non superiore a cinque giorni.
In relazione al predetto procedimento, è pervenuta in data 23.06.2022 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova copia della richiesta di rinvio a giudizio per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c. 1 c.p. e stalking ex art. 612 bis c. 1 e 2 c.p.
Successivamente sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica in data 6.12.2022 alcuni atti relativi al procedimento penale in corso (in particolare la denuncia querela sporta pagina 5 di 20 dalla ricorrente in data 22.04.2019, già dalla stessa prodotta nel presente giudizio, e la trascrizione di alcune chat tra le parti, priva per vero di particolare rilievo istruttorio).
Nonostante le reiterate e successive richieste di trasmissione degli atti ostensibili e di informazioni aggiornate sullo stato del procedimento penale, nessuna ulteriore informazione è successivamente pervenuta dal P.M. in sede, sebbene sia pacifico e non contestato che il procedimento si trovi attualmente nella fase dibattimentale.
E' infatti stato depositato in atti, in data 17.10.2024, da parte ricorrente, verbale dell'udienza del 27.05.2024, svolta nel procedimento penale in corso, da cui emerge l'ascolto, quale teste, dell'odierna ricorrente, che ha confermato di fatto le accuse di maltrattamenti già formulate, nonché degli ulteriori testi assistente sociale Testimone_1 che ha presenziato agli incontri in spazio neutro tra padre e figli, che non risulta aver fornito informazioni utili in relazione ai capi di imputazione formulati, e , CP_2 insegnante di tra il 2018 e il 2019, dal cui ascolto sono emerse ritrosie, con pianti e PE rifiuto del minore a lasciare l'aula, nelle occasioni in cui era il padre a prelevarlo da scuola (cfr. doc. allegato alla predetta nota).
Solo in allegato alla comparsa conclusionale è stato altresì prodotto ulteriore verbale dell'udienza penale del 28.10.2024, in cui si è proceduto all'escussione di R_
, madre della ricorrente, che ha confermato di aver sentito in prima persona e in
[...] diverse circostanze le minacce, specie di vedersi portare via i figli, gli insulti e le urla dell'odierno resistente nei confronti della ex moglie, anche in presenza dei figli minori.
12. Peraltro, a fronte delle allegazioni attoree circa le condotte psicologicamente maltrattanti del resistente, poste in essere fino al 2019, con decreto ex artt. 342 bis ss c.c. del 3.05.2019, fu finanche emesso dal Tribunale di Mantova ordine di protezione dei confronti dell'odierna ricorrente e dei figli minore, sebbene il provvedimento a tutela dei minori sia stato successivamente confermato, con decreto del in data 16.05.2019, a tutela della sola ricorrente e revocato nei confronti dei figli minori e non sia stato ulteriormente prorogato.
13. Da ultimo, dalle allegazioni attoree, è emersa la pendenza, a fronte di più recente denuncia querela sporta dalla ricorrente, di un ulteriore procedimento penale (iscritto al R.G.N.R. 2611/2023) avente come indagato il resistente, anch'esso per l'ipotesi di maltrattamenti ex art. 572 c.p., per condotte connotate da insulti, minacce, denigrazioni, oltre a condotte aggressive come sputi e “frontini” nei confronti della ricorrente, che l'odierno resistente avrebbe tenuto nel 2023 e poi nel febbraio 2024, dunque nel corso del presente procedimento, anche in presenza dei figli minori.
Nel corso del predetto procedimento penale risulta essere stato emesso avviso di conclusione indagini in data 28.11.2024 – dunque successivamente alla rimessione della causa in decisione - senza che si conosca l'ulteriore esito del procedimento.
14. Al contempo, non può tacersi come il resistente abbia sempre contestato di aver posto in essere condotte violente nei confronti della ex moglie, indicando come causa della pagina 6 di 20 conflittualità coniugale l'ingerenza della famiglia della ricorrente e, successivamente,
l'ostruzionismo della madre nei rapporti padre-figli.
Egli, inoltre, ha mostrato di aderire ai percorsi indicati dai Servizi Sociali, ha sempre manifestato profondo affetto nei confronti dei figli ed è apparso collaborativo con gli operatori incaricati.
Peraltro, mai nel corso del presente procedimento gli assistenti sociali che hanno seguito il nucleo dal 2019 e che hanno assistito agli incontri, inizialmente protetti, tra padre e figli, hanno riscontrato comportamenti inadeguati del genitore o evidenziato condizioni di potenziale pregiudizio nei rapporti padre-figli, pur dando ampiamente atto della forte discontinuità degli incontri, dovuta a cause non dipendenti dalla volontà del resistente (cfr. relazioni in atti, tra cui relazione datata 4.10.2019 allegata alla memoria integrativa della ricorrente, ma anche relazione datata 19.02.2021 allegata alla memoria integrativa di parte resistente dell'11.03.2021 e ancora relazioni depositate dal Servizio il 13.10.2021 e 23.05.2022), ma a riferite condizioni di malessere dei minori o comunque a iniziative unilaterali della ricorrente.
Dalle lunghe osservazioni poste in essere dai Servizi, infatti, è emerso che la difficoltà nella gestione dei rapporti e gli episodi di scontro tra genitori – connotati, secondo le allegazioni attoree, da reazioni aggressive del resistente – riguardano non le visite e ai rapporti diretti tra padre e figli, quanto più le occasioni di incontro tra gli adulti (in particolare tra i due genitori e tra la nonna paterna e il padre), che sono state spesso fonte di forti tensioni (cfr. relazioni depositate in data 13.10.2021 e 23.05.2022 dal Servizio Tutela Minori di
Mantova).
A ben vedere, peraltro, tali eventi sono stati il più delle volte causati, specie da ultimo (ad es. in occasione della festa di compleanno del 3.02.2024 - cfr. verbale udienza 20.02.2024) dal mancato rispetto delle indicazioni reiteratamente fornite dal Tribunale e volte a minimizzare le occasioni di incontro, e dunque di contrasto, tra gli adulti coinvolti.
15. D'altro canto, fin dal principio del presente procedimento, la ricorrente ha a propria volta manifestato un atteggiamento di collaborazione solo formale con i Servizi Sociali, avendo manifestato una forte discontinuità nel garantire costanti incontri tra padre e figli e poi nell'aderire alle indicazioni volte a rendere semi-liberi e poi liberi gli incontri, fornite dal Servizio Sociale e dal Tribunale, nonostante la stessa ricorrente avesse manifestato originariamente, a parole, la sua speranza di una effettiva ripresa dei rapporti tra padre e figli e nonostante la reiterata esplicitazione da parte degli operatori dei Servizi Sociali dell'importanza della continuità e poi dell'ampiamento delle visite per facilitare la ripresa dei rapporti, in assenza di ragioni di evidenti ragioni di pregiudizio nei rapporti (cfr. rel. cit.)
Ciò ha causato lunghe sospensioni degli incontri nel corso di tutto il procedimento, a causa di iniziative assunte unilateralmente dalla ricorrente, tanto che gli incontri risultano oggi del tutto sospesi ormai da aprile 2024.
pagina 7 di 20 A proposito di ciò, appare emblematico come i Servizi Sociali hanno a più riprese osservato come l'atteggiamento ambivalente dei minori, ad esempio con riferimento al rifiuto, per diversi mesi, nel corso del 2019, di di incontrare il padre, non fosse “imputabile a PE comportamenti inadeguati del Sig. durante gli incontri effettuati col bambino” dal CP_1 momento che il genitore si è sempre mostrato adeguato e i minori non hanno mai manifestato difficoltà nella relazione col padre (cfr. relazione datata 4.10.2019 allegata alla memoria integrativa della ricorrente), pur mostrando difficoltà al momento dello scambio tra un genitore e l'altro.
Si è piuttosto notata, nel corso del tutto il procedimento, una evidente e reiterata dinamica per cui, a ogni momento di maggiore apertura, dei Servizi Sociali, del Tribunale o della
CTU, verso il padre, è coinciso un irrigidimento delle posizioni materne e a una conseguente chiusura dei minori verso l'altro genitore, con reazioni di riferito malessere dei minori, anche fisico, legato alla loro presunta avversione a incontrare il padre, secondo un pattern che si è verificato nel 2019, si è ripetuto nel 2023 e poi ancora dall'aprile 2024 fino a oggi.
16. A osservazioni e valutazioni simili a quelle che erano già emerse nel corso dell'intervento del Servizio Sociale è infine pervenuta anche la CTU, dott.ssa Per_6
, nominata nel corso del procedimento per una più approfondita valutazione
[...] psico-diagnostica sui componenti del nucleo.
La CTU ha infatti evidenziato, già nel corso delle operazioni peritali, come “ci si trova davanti ad una situazione di rifiuto dei minori motivato da una disaffezione al padre che trova spiegazione nella distanza tra i due nuclei familiari e da un calendario di responsabilità paterno fino ad ora seguito che non ha permesso di costruire un vero e proprio legame padre-figli. e non sono abituati a dividersi tra il nucleo Per_7 Per_2 familiare materno e paterno, per tale ragione quando la presenza paterna diventa sempre più una costanza ed i bambini iniziano ad avvicinarsi al padre, vivono al loro interno sentimenti contrastanti tra l'avvicinarsi al padre ed il contemporaneo separarsi dalla madre e dal suo nucleo familiare. I sensi di colpa che si generano nei bambini producono dichiarazioni che hanno lo scopo di dimostrare alla madre la propria lealtà e non una vera e propria origine fattuale” (cfr. nota del 12.12.2023).
Sempre la CTU ha evidenziato come la ricorrente, nel corso delle operazioni, abbia posto in essere condotte in spregio alle indicazioni dell'ausiliaria e del Tribunale, volte a minimizzare le occasioni di incontro tra i genitori e predisposte proprio a sua tutela, così ostacolando di fatto una effettiva ripresa dei rapporti padre-figli (cfr. nota del 6.02.2024); ha ribadito la sostanziale assenza di pregiudizio nei rapporti diretti tra padre e figli e al contempo la presenza di gravissime criticità nei rapporti tra le parti, che si manifestano in particolare nel momento dello scambio dei minori;
ha infine evidenziato come questi siano coinvolti in un evidente conflitto di lealtà e manifestino enorme fatica a distaccarsi dalla madre, salvo poi trascorrere il tempo dedicato alle visite paterne in modo assolutamente sereno e piacevole.
pagina 8 di 20 Anche la psicologa ausiliaria della CTU, dott.ssa ha evidenziato già nel corso della Per_8
CTU come “le differenti modifiche subite dal calendario così come la mancanza di una stabilità e continuità nel corso del tempo […] non hanno sicuramente facilitato l'instaurarsi di una routine stabile che permettesse sia ai bambini, ma anche ai genitori, di incominciare ad abituarsi all'idea di passare la giornata del sabato con il padre senza che ci sia una continua messa in discussione delle visite a . Ogni volta infatti (come CP_1 racconta la sembra avvenire una trattativa tra la mamma e i bambini e questo Parte_1 non facilita nessuna delle parti. I bambini necessitano di sicurezza e confini che vengono dati con difficoltà e fatica dalla sia per paura che i figli possano arrabbiarsi con Parte_1 lei sia perché lei stessa non vuole imporre loro una costrizione rispetto a qualcosa che non vogliono fare.” (cfr. relazione allegata alle note della CTU del 6.02.2024).
A fronte di tali segnalazioni, nonostante il preciso ordine emesso con successiva ordinanza del 23.02.2024 della Giudice Istruttrice di immediata ripresa delle visite tra padre e figli, conferendo ulteriore “mandato alla CTU ed all'ausiliaria di individuare modalità di scambio tra i minori che minimizzino sia i contatti tra i genitori, sia le dinamiche traumatiche che si attivano ogniqualvolta sia la madre ad accompagnarli presso il padre - consentendo espressamente fin d'ora, in particolare, che in occasione delle visite infrasettimanali il padre possa ritirare direttamente i minori da scuola, senza la presenza della madre, ovvero che lo scambio avvenga in contesti e tramite soggetti neutrali, secondo le modalità indicate in parte motiva o comunque con le diverse ed ulteriori modalità che saranno individuate dalla CTU o dalla sua ausiliaria”, non risulta che tali indicazioni siano state attuate.
Infatti, anche nella relazione conclusiva elaborata dalla CTU, si è rilevato come
“L'apertura dello spazio paterno nella vita dei figli, l'introduzione dei pernottamenti, l'avvio di un calendario che permetta al padre di acquisire un ruolo genitoriale e che inevitabilmente limita il proprio controllo sui figli, sulle scelte che li riguardano e sul tempo con loro, ha coinciso con un immediato irrigidimento della madre nei confronti della CTU, e la comparsa di un atteggiamento mistificatorio.[…]. Come accaduto durante il percorso con il servizio sociale, anche durante la CTU in ogni occasione in cui viene concesso qualcosa in più al padre accadono eventi tra i genitori che inevitabilmente si ripercuotono anche sulla disponibilità dei figli ad incontrare il padre.” (cfr. pag. 18 relazione in atti).
Richiamando integralmente il percorso logico e diagnostico seguito dalla CTU, appaiono condivisibili le conclusioni a cui la stessa è giunta osservando che “entrambi i genitori non presentano problematiche di interesse psicopatologico. Entrambi risultano adeguati nell'esercizio delle responsabilità che gli competono individualmente: cura, educazione, istruzione. […] Nella signora le funzioni riflessive risultano compromesse dalla Parte_1 tendenza alle “distorsioni al servizio del sé”, ovvero appare autoreferenziale e guidata da una marcata assertività, in difficoltà nel porsi nei panni dell'altro e ad ascoltarne le ragioni. Il suo atteggiamento in corso di CTU e in particolare - la difficoltà di accogliere una lettura dei comportamenti dei figli diversa dalla propria e di collaborare con le indicazioni fornite dalla scrivente per agevolare i figli nella costruzione di un rapporto con il padre - dimostrano una collaborazione formale ed una disponibilità solo verbale a
pagina 9 di 20 permettere al signor di acquisire un peso genitoriale nella vita dei figli. Diversi CP_1 sono stati gli episodi di incursione della madre durante il tempo del padre con i figli, pur essendo ben consapevole del clima che si genera in questi momenti.” (cfr. pag. 35 ss relazione in atti).
Al contempo, “il signor ha dimostrato di riuscire a mettersi nei panni dei figli e a CP_1 sintonizzarsi con il loro stato d'animo senza divenire accusatorio o intrusivo durante le dimostrazioni di rifiuto di . Difficile invece risulta per lui il superamento delle PE proprie rabbie nei confronti della madre e ad attuare comportamenti assertivi in sua presenza. Per non cedere all'emotività che gli genera il confronto con la signora Parte_1 rimane rigido e distaccato, rendendo difficili i passaggi di comunicazione e in generale i passaggi da un genitore all'altro. Talvolta la relazione con diviene simmetrica ed in PE particolare quando il padre cerca di assumere un ruolo normativo. La scarsa flessibilità del signor non lo aiuta nei momenti in cui il figlio disconosce il suo ruolo, perciò CP_1 il padre continua a ripetere il rimprovero senza provare ad utilizzare strategie meno direttive.” (cfr. pagg. 35 ss relazione cit.).
La CTU e l'ausiliaria, anche sentiti i Servizi Sociali a lungo incaricati di seguire il nucleo, hanno ancora evidenziato come “i minori risultano curati su un piano fisico, sociale e educativo. Dimostrano di avere un attaccamento affettuoso con entrambi i genitori, ma una difficoltà a poter vivere serenamente e senza condizionamenti il proprio rapporto con il padre. Si evidenzia in modo chiaro una condizione di lealtà di alla madre in cui PE viene di riflesso viene coinvolta per emulazione del fratello […]. Il nucleo centrale di Per_2 questa condizione è il “conflitto di lealtà” che si sviluppa nel figlio che si sente in colpa verso un genitore allorquando manifesti sentimenti positivi verso l'altro. A partire da questo nucleo patogeno si possono sviluppare dinamiche psicologiche molto dannose per il figlio che si trovi coinvolto. Pertanto al momento e non presentano un disagio PE Per_2 conclamato, ma il rischio di cronicizzazione di questo assetto familiare (amputato di un ramo familiare) può avere effetti dannosi sullo sviluppo dei bambini (sviluppo relazionale e personale). […] Il rapporto prevalente con la madre e l'atteggiamento di sfiducia che ella trasmette ai figli influenza il loro rapporto con il padre. In particolare, il rapporto di
con la madre si caratterizza per un'alleanza che assume una connotazione PE patologica. La differenza di atteggiamento che e hanno nei confronti del PE Per_2 padre, in assenza della madre, ciò che fanno e verbalizzano, dimostra in maniera chiara che al di là di una formale collaborazione intercorre - nei momenti in cui la triade (madre- figli) è sola – una comunicazione (verbale o non verbale) che disconferma la verbalizzata disponibilità della madre. È verosimile che nel contesto materno venga espresso in modo implicito e inconsapevole una sfiducia nei confronti del padre o una squalifica al suo ruolo, a cui i bambini non riescono a sottrarsi o a disconfermare. Si nota infatti che le ragioni poi portate dai bambini per non frequentare il padre sia alla scrivente sia ad altri, non hanno un peso significativo che giustifichi l'interruzione dei rapporti.” (cfr. pag. 36 relazione in atti).
17. A fronte di tali valutazioni, sostanzialmente coerenti con quelle già effettuate dai
Servizi Sociali e ampiamente corroborate da osservazioni dirette e circostanze fattuali pagina 10 di 20 emerse nel corso del procedimento, va osservato come non appaiano condivisibili le veementi censure mosse alla CTU dalla difesa di parte ricorrente.
Va infatti precisato come come compito della CTU non sia affatto stabilire la fondatezza o meno delle allegazioni delle parti, né tantomeno la fondatezza delle accuse della ricorrente che hanno dato la stura al procedimento penale tutt'ora in corso nei confronti dell'odierno resistente, ma piuttosto svolgere una valutazione psicosociale accurata, sulla base degli elementi raccolti nel corso della perizia, di tipo clinico e diagnostico.
18. Ciò posto, il percorso diagnostico e le valutazioni operate dalla CTU e dalla sua ausiliaria appaiono rigorosi scientificamente e ben motivati sul piano logico, risultando per il Collegio ben motivate e del tutto condivisibili.
D'altronde, si ribadisce come le valutazioni operate nella CTU appaiano del tutto coerenti con quella già effettuata nel 2019 dai Servizi Sociali, in collaborazione col consultorio, circa le valutazioni delle capacità genitoriali delle parti (cfr. relazione ASST 10.10.2019 allegata alla memoria integrativa della ricorrente), in cui si dà atto di come già allora non emergessero elementi palesi di inadeguatezza genitoriale delle parti nei confronti dei figli, emergendo “la difficoltà di entrambi i genitori nel separare le tensioni che si sono create tra loro, come coppia, rispetto al ruolo di madre e di padre, che entrambi potrebbero svolgere al meglio se scindessero questi ruoli e non si facessero travolgere dall'emotività personale, rabbia per lui e paura per lei, nei confronti dell'ex coniuge” (cfr. doc. cit.).
19. In conclusione, deve ritenersi che, tutt'ora, per ragioni e con modalità diverse, entrambi i genitori mostrano atteggiamenti di evidente ostacolo alla condivisione della genitorialità, nonostante i supporti e gli strumenti forniti nel corso di più di cinque anni di procedimento.
E' dunque evidente come unica soluzione tutelante per i minori appaia, allo stato, quella del loro affido al Servizio Sociale, per almeno due anni, al fine di garantire l'assunzione delle decisioni relative ai figli tramite l'effettivo coinvolgimento di entrambi i genitori, nonché di garantire il monitoraggio del nucleo e l'effettiva ripresa di un fattivo percorso di riavvicinamento tra padre e figli e, successivamente, il rispetto del calendario delle visite che verrà indicato nel prosieguo, fornendo al nucleo tutti gli strumenti di sostegno meglio indicati in dispositivo.
20. Va da ultimo osservato come, nel caso di specie, nonostante l'astrattamente condivisibile indicazione della CTU, non possa ricorrersi alla nomina di un curatore speciale con poteri sostanziali, posto che l'art. 473 bis.7 c.p.c., che introduce la predetta figura quando si dispone la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, non risulta applicabile al caso di specie, trattandosi di norma introdotta con D.L.vo
149/2022 applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 30.06.2023.
21. Deve invece disporsi, al fine di verificare l'andamento dell'affido al Servizio Sociale,
l'apertura di un procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 337 c.c., avanti al Giudice
Tutelare di Mantova.
22. Sul collocamento e sul diritto di visita dei minori pagina 11 di 20 23. Ciò posto in merito all'affidamento, è evidente come allo stato il collocamento dei minori presso la madre appaia come l'unica soluzione concretamente percorribile, considerato come le visite tra padre e figli risultino sospese ormai da quasi un intero anno.
24. Al contempo, si ribadisce l'assoluta necessità di una ripresa celere dei rapporti tra padre e figli, in modo graduale e con l'ausilio dei Servizi Sociali affidatari.
A tal fine, deve disposti, che per un periodo di almeno tre mesi (fino all'inizio di luglio
2025), i Servizi Sociali avviino un percorso di riavvicinamento graduale tra padre e figli, avviando un intenso percorso di sostegno psicologico a favore dei minori e di entrambi i genitori, tramite i professionisti del consultorio familiare e della NPI, e organizzando, già a decorrere dall'inizio di aprile 2024, la ripresa degli incontri tra padre e figli, in presenza di un operatore dei Servizi Sociali, in luogo neutro ovvero anche presso l'abitazione paterna, a cadenza bisettimanale, con giorni da individuare in base alle esigenze organizzative del
Servizio Sociale e dei genitori e per almeno complessive quattro ore a settimana.
Al fine di agevolare lo scambio dei minori e minimizzare le occasioni di incontro tra i genitori, in questo periodo la ricorrente, entro venti minuti dall'uscita scolastica, dovrà condurre i minori presso il Servizio Sociale dove il padre potrà incontrarli.
Successivamente, qualora non emergano condizioni di pregiudizio che il Servizio Sociale dovrà tempestivamente segnalare al Giudice Tutelare, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino a tutto il mese di settembre 2025, in concomitanza con i periodi di sospensione scolastica, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dalle ore 9.00 alle ore
18.00, con il solo prelievo e la sola consegna dei minori presso la sede del Servizio Sociale, tenendo con sé successivamente i minori liberamente e senza la presenza di un educatore, oltre che, a settimane alterne, nella giornata del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 21,00, con onere della ricorrente di reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre la mattina del sabato e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre la sera del sabato.
Da mese di ottobre 2025, qualora non emergano condizioni di eventuale pregiudizio che il
Servizio Sociale dovrà tempestivamente segnalare al Giudice Tutelare, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola e fino alle 20.00, introducendo altresì pernotti presso l'abitazione paterna dapprima (da ottobre a dicembre 2025) prevedendo la permanenza dei minori, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.30 fino alla domenica sera alle 20.00, e poi (da gennaio 2026) prevedendo la permanenza dei minori a settimane alterne da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00, oltre che il pernotto dei minori presso l'abitazione paterna in uno dei due pomeriggi infrasettimanali, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva.
A far data dalle vacanze natalizie 2025-2026, i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore periodi alternati nel corso delle vacanze scolastiche, natalizie, pasquali ed estive, come meglio indicato in dispositivo.
In ogni caso, sarà onere della ricorrente reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre nel caso in cui il prelievo non possa avvenire pagina 12 di 20 direttamente presso la scuola e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre ove la riconsegna non avvenga direttamente tramite la scuola.
Il calendario potrà subire variazioni in caso di malattia solo con visita della pediatra che certifichi che i bambini non sono trasportabili dall'uno all'altro genitore.
25. Ciò posto, appare opportuno ammonire entrambi i genitori a rispettare le indicazioni fornite dal Tribunale e quelle che verranno fornite dal Servizio Sociale affidatario, cessando ogni condotta pregiudizievole nei confronti dei figli e astenendosi dall'adottare comportamenti o formulare considerazioni, specie in presenza dei figli minori, volte a insultare, denigrare o sminuire l'altra figura genitoriale.
Appare infine necessario a prevedere misure di coercizione indiretta al fine di garantire il rispetto del calendario indicato, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., prevedendo che in caso di inosservanza della regolamentazione delle visite, la ricorrente corrisponda al resistente la somma di Euro 150,00 per ciascuna violazione, somma di ritenersi equa tenendo conto della natura infungibili dell'obbligazione e dell'entità della danno prevedibilmente inferto al resistente e ai minori a fronte della mancata collaborazione nel rispettare le prescrizioni del Tribunale e del Servizio affidatario.
26. Non si ritiene invece suscettibile di accoglimento l'ulteriore domanda risarcitoria ex art. 709 ter c.p.c., a favore dei minori e del genitore, formulata dal resistente, tenuto conto della complessità dei rapporti tra le parti e della pendenza dei due procedimenti penali in corso a carico del resistente medesimo.
27. Appare da ultimo ritenersi tardivamente formulata e comunque inammissibile in questa sede la domanda del resistente relativa alla regolamentazione dei rapporti tra i minori e la famiglia materna, dovendosi evidenziare come tale domanda esuli dalle competenze del Tribunale adito.
28. Sul mantenimento ordinario e straordinario dei minori
29. Venendo ai rapporti economici, ritiene il Collegio che debbano confermarsi le statuizioni assunte, recependo l'accordo delle parti, con ordinanza ex art. 709 ultimo comma c.p.c. a verbale del 16.06.2022, con cui le parti hanno concordato di ridurre l'assegno di mantenimento ordinario dei minori, già quantificato in Euro 300,00 mensili in sede di separazione consensuale, in Euro 200,00 mensili, a far data dal mede di gennaio
2022, fermo il contributo al 50% a carico di ciascun genitore quanto alle spese straordinarie e dando atto dell'impegno del resistente a corrispondere per 16 mesi, a far data da giugno
2022, ulteriori 100,00 Euro mensili a titolo di mantenimento arretrato.
Non solo non sono emerse, infatti, circostanze sopravvenute idonee a modificare le predette statuizioni, oggetto di espresso accordo tra le parti, ma le stesse appaiono eque alla luce delle condizioni economico-reddituale delle parti.
pagina 13 di 20 30. In merito, deve evidenziarsi che parte ricorrente ha allegato in sede di ricorso introduttivo di lavorare part time e ha prodotto la seguente documentazione reddituale:
730/2016 (redditi 2015): reddito imponibile Euro 24.773,00, oltre Euro 589,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.706,00;
730/2017 (redditi 2016): reddito imponibile Euro 24.929,00, oltre Euro 514,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.711,00;
730/2018 (redditi 2017): reddito imponibile Euro 24.580,00, pari a un reddito netto mensile
(calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.664,00;
730/2019 (redditi 2018). reddito imponibile Euro 22.746,00, oltre a Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.662,00;
CU 2020 (redditi 2019): reddito imponibile Euro 19.950,00, oltre a Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.507,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro Euro 18.295,00, oltre a Euro 476,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.376,00.
La ricorrente risulta aver stipulato diverse polizze per infortuni e malattie (cfr. docc. allegata alle note del 10.05.2022), senza che emerga la presenza di significativi risparmi o accantonamenti.
Non è stata prodotta ulteriore documentazione reddituale successiva all'anno di imposta
2020, dovendosi ritenere dunque che da allora le condizioni economiche della parte siano rimaste sostanzialmente stabili.
Infine, non è stato allegato né provato che la parte sostenga spese fisse mensili, né
l'eventuale entità delle stesse, avendo anzi la stessa ricorrente allegato (cfr. verbale udienza del 7.12.2021) di non sostenere spese abitative, vivendo nella ex casa coniugale di sua esclusiva proprietà.
31. Il resistente ha invece prodotto un contratto di assunzione a tempo determinato del
3.06.2019, con durata fino a 30.11.2019 e con indicazione di paga base di 1.264,00 Euro;
pagina 14 di 20 una successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del 31.08.2020 e una ulteriore assunzione datata 1.09.2020, a tempo indeterminato con paga pase di 1.264,00
Euro.
Ha inoltre prodotto la seguente documentazione reddituale:
730/2016 (redditi 2015): reddito imponibile di Euro 18.211,00, oltre Euro 878,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.320,00;
730/2017 (redditi 2016): reddito imponibile di Euro 8.263,00 oltre Euro 426,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 676,00;
730/2018 (redditi 2017): reddito imponibile di Euro 21.089,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.545,00;
730/2019 (redditi 2018): reddito imponibile di Euro 20.857,00, oltre Euro 960,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.499,00;
CU 2020 (redditi 2019): reddito da lavoro di Euro 9.527,00 per 212 giorni lavorativi, oltre
Euro 557,00 a titolo di bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per le mensilità lavorate) di circa Euro 1.261,00;
CU 2021 (redditi 2020): reddito da lavoro di Euro 13.538,00, oltre 5.954,00 Euro e oltre
476 bonus Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.466,00 circa;
CU 2022 (redditi 2021): reddito da lavoro di Euro 18.400,00, oltre 1.200 a titolo di bonus
Irpef, pari a un reddito netto mensile (calcolando sottraendo all'imponibile e a eventuali bonus e trattamenti integrativi le imposte e addizionali e dividendo il risultato per dodici mensilità) di circa Euro 1.420,00;
Egli ha inoltre prodotto buste paga relative alle mensilità di gennaio 2022 per Euro
1.284,00; febbraio 2022 per Euro 1.280,00 e marzo 2022 per Euro 1.265,00; nonché ulteriori buste paga relative alle mensilità di gennaio 2023 per 1.166,00 (con cessione de quinto di 169,00 Euro); febbraio 2023 per Euro 1.062,00 (con cessione del quinto di 169,00
Euro); marzo 2023 per Euro 1.086,00 (con cessione del quito di 169,00 Euro); aprile 2023
pagina 15 di 20 per Euro 1.080,00 (con cessione del quinto di 169,00 Euro) e maggio 2023 per 1.088,00
(con cessione del quinto per 169,00 Euro).
Non è stata prodotta documentazione economico-reddituale successiva, ben potendosi ritenere dunque che i redditi del resistente siano ad oggi rimasti costanti.
Il resistente ha infine allegato di sostenere un canone di locazione di Euro 450,00 mensili
(cfr. verbale udienza del 7.12.2021), circostanza mai contestata da controparte.
Ha inoltre documentato di aver stipulato contratto di finanziamento in data 15.06.2022
(doc. 63 fascicolo resistente), per la durata di 36 mesi e con scadenza il prossimo giugno
2025, con rata di 169,00 Euro mensili (trattenuti direttamente dallo stipendio con cessione del quinto, come emerge dalle biste paga in atti).
L'ulteriore finanziamento che il resistente ha dichiarato e documentato di aver contratto nel
2021 per il pagamento di spese legali (doc. 55 fascicolo resistente) deve invece ritenersi cessato, risultando contratto per 18 mesi e dunque dovendosi ritenere ad oggi concluso l'onere della sua restituzione mensile.
Il resistente risulta aver stipulato alcune polizze, senza che emerga la presenza di significativi risparmi o accantonamenti.
32. Dunque, alla luce della complessiva situazione economico-reddituale delle parti e anche del prospettato e auspicato ampiamento, già dal prossimo futuro, dei periodi di permanenza dei minori presso il padre, deve ritenersi che la quantificazione dell'assegno operata dalle parti debba ritenersi congrua, precisando che, per stessa volontà delle parti, la stessa deve ritenersi operante dal mese di gennaio 2022, con conseguente calcolo della rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2023.
33. Il Collegio ritiene congruo altresì confermare il riparto al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per i minori, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Mantova.
34. Deve infine rigettarsi la domanda attorea di condanna del resistente al pagamento degli arretrati “ad oggi non corrisposti”, dovendosi rilevare come l'attrice sia già dotata di autonomo titolo esecutivo al fine di ottenere in separata sede il pagamento di eventuali somme non corrisposte ed evidenziando la genericità della domanda, con riferimento all'entità e alla quantificazione delle somme che non sarebbero state corrisposte dal resistente, dal momento che solo in sede di memorie di replica, dunque tardivamente, la ricorrente ha specificato che controparte non corrisponderebbe il mantenimento ordinario
“da marzo” e da allora rifiuterebbe altresì la corresponsione delle spese straordinarie.
A fronte della generica allegazione dell'inadempimento del resistente, peraltro, egli ha prodotto copia della transazione del 11.08.2023 (doc. 68) relativa agli arretrati maturati a titolo di spese straordinarie e di copia di vari bonifici effettuati nei mesi per il mantenimento ordinario e straordinario dei figli (cfr. docc. 58-60, 61 e 66 fascicolo resistente). pagina 16 di 20 35. Le genericità delle allegazioni attoree, puntualmente contestate dal resistente, comporta inoltre il rigetto della ulteriore domanda di ammonimento e condanna ex art. 709 ter c.p.c. formulata dalla ricorrente per l'asserito mancato e reiterato inadempimento delle obbligazioni economiche di mantenimento ordinario e straordinario della prole da parte del resistente.
36. Sulle spese
37. Considerata la reciproca soccombenza delle parti con riferimento alle domande rispettivamente svolte, deve disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle eventualmente corrisposte per spese di CTP.
38. Devono infine porsi definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda rigettata o assorbita:
1) DISPONE l'affido dei figli minori e al Servizio Tutela Minori di PE Persona_4
Mantova, confermando l'attuale collocazione dei minori presso la madre, con durata dell'affidamento al Servizio Sociale di ventiquattro mesi (fino al 24.03.2027);
2) DISPONE che il Servizio Sociale affidatario:
- assicuri uno stretto monitoraggio sulle condizioni psicofisiche dei minori e sulle condizioni personali e familiari dei minori e dei genitori;
- assuma - previa consultazione dei genitori, tenendo conto delle volontà dagli stessi espresse, mediando ove possibile in caso di contrasto ovvero in caso di impossibilità di mediazione assumendo esso stesso ogni opportuna decisione - le opportune determinazioni relative alle questioni di maggior rilevanza della vita dei minori, quali in particolare quelle relative all'educazione, all'istruzione, alla residenza e alla salute dei minori stessi, riferendo comunque ogni evento di particolare rilevanza relativo all'affidamento al Giudice Tutelare territorialmente competente in relazione al luogo di residenza dei minori;
- assicuri l'avvio di un percorso di sostegno psicologico individuale a favore dei minori e dei genitori, tramite i professionisti del consultorio familiare e della NPI;
- assicuri ogni forma di sostegno alla genitorialità delle parti ritenuta opportuna;
- assicuri il rispetto del percorso di riavvicinamento e del calendario delle visite tra padre e figli come indicato nel prosieguo;
- presenti comunque relazione semestrale (prima relazione entro il 29.09.2025) sull'andamento del collocamento, sulle osservazioni svolte e sull'evoluzione dei rapporti pagina 17 di 20 mantenuti dai minori col padre, salvo comunicare tempestivamente eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
3) DISPONE che, quanto alle visite tra padre e figli:
a. per un periodo di almeno tre mesi, fino all'inizio di luglio 2025, i Servizi Sociali affidatari avviino un percorso di riavvicinamento graduale tra padre e figli - avviando un intenso percorso di sostegno psicologico a favore dei minori e di entrambi i genitori, dando a tal fine espresso mandato ai professionisti del consultorio familiare e della NPI - e organizzino, già a decorrere dall'inizio di aprile 2025, la ripresa degli incontri tra padre e figli, in presenza di un educatore professionale dei Servizi Sociali, in luogo neutro ovvero anche presso l'abitazione paterna, a cadenza bisettimanale, in giorni da individuare in base alle esigenze organizzative del Servizio Sociale e dei genitori, per almeno quattro ore a settimana.
Al fine di agevolare lo scambio dei minori e minimizzare le occasioni di incontro tra i genitori in questa prima fase, la ricorrente, entro venti minuti dal termine delle lezioni scolastiche, dovrà condurre nel giorno indicato dai Servizi affidatari i minori presso i locali del Servizio Sociale dove il padre potrà incontrarli.
b. qualora non emergano condizioni di concreto pregiudizio per i minori, che i Servizi
Sociali dovranno tempestivamente e dettagliatamente comunicare al Giudice Tutelare, a decorrere dal mese di luglio 2025 e fino a tutto il mese di settembre 2025, in concomitanza con la sospensione della frequenza scolastica dei minori e compatibilmente con gli impegni lavorativi del genitore, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dalle ore
9.00 alle ore 18.00, con il solo prelievo e la sola consegna dei minori presso la sede del
Servizio Sociale, tenendo con sé per il resto del tempo i minori liberamente e senza la presenza di un educatore;
a settimane alterne, il padre potrà altresì tenere con sé i minori nella giornata del sabato, dalle ore 9.00 alle ore 21,00, con onere della ricorrente di reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre la mattina del sabato e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre la sera del sabato.
c. dal mese di ottobre 2025, qualora non emergano condizioni di eventuale pregiudizio che il Servizio Sociale dovrà tempestivamente e dettagliatamente segnalare al Giudice Tutelare, il padre potrà tenere i minori due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola e fino alle
20.00, da concordarsi tra le parti con la mediazione del Servizio Sociale che, in caso di disaccordo, deciderà autonomamente le giornate di visita dandone indicazione ai genitori, con l'introduzione altresì di pernotti dei minori presso l'abitazione paterna dapprima - da ottobre a dicembre 2025 - con la permanenza dei minori presso il padre, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 9.00 fino alla domenica sera alle 20.00 e poi - da gennaio 2026- con la permanenza dei minori a settimane alterne da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle 20.00, nonché con ulteriore pernotto dei minori presso l'abitazione paterna in uno dei due pomeriggi infrasettimanali di visita, con onere del padre di condurre a scuola i minori la mattina successiva;
pagina 18 di 20 d. a far data dalle vacanze natalizie 2025-2026, i minori potranno altresì trascorrere con ciascun genitore: una settimana consecutiva nel periodo natalizio, alternando di anno in anno la settimana dal 25 dicembre al 31 dicembre mattino e quella dal 31 dicembre mattino al 6 gennaio pomeriggio;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dal giovedì santo al pomeriggio del giorno di Pasqua e dal pomeriggio di Pasqua al rientro a scuola;
tre settimane (di cui solo due consecutive) nel periodo estivo, che le parti concorderanno entro il 30 aprile di ciascun anno, con la precisazione che, in caso di disaccordo, negli anni pari deciderà con precedenza la madre e negli anni dispari il padre.
In ogni caso, sarà onere della ricorrente reperire una persona di fiducia che si occupi di accompagnare i minori presso il padre nel caso in cui il prelievo non possa avvenire direttamente presso la scuola e onere del resistente di reperire persona di fiducia che di occupi della riconsegna dei minori a casa della madre ove la riconsegna non avvenga direttamente tramite la scuola.
Il calendario indicato potrà subire variazioni in caso di malattia dei minori, solo con visita della pediatra che certifichi che i bambini non sono trasportabili dall'uno all'altro genitore.
4) AMMONISCE entrambi i genitori a rispettare le indicazioni fornite dal Tribunale e quelle che verranno fornite dal Servizio Sociale affidatario e a cessare ogni condotta pregiudizievole nei confronti dei figli, in particolare astenendosi dall'adottare comportamenti o formulare considerazioni, specie in presenza dei figli minori, volte a insultare, denigrare o sminuire l'altra figura genitoriale;
5) DIPONE che per ogni inosservanza del calendario delle visite indicato, la ricorrente corrisponda al resistente la somma di Euro 150,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.;
6) DISPONE che il resistente corrisponda alla ricorrente Controparte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e Parte_1 Per_2
la somma mensile di Euro 200,00 (pari ad Euro 100,00 per ciascun figlio) a PE decorrere dal mese di gennaio 2022 e dunque con adeguamento ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2023, tramite bonifico da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese;
7) DISPONE che le spese straordinarie per i minori siano suddivise al 50% tra i genitori, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova;
8) RIGETTA le ulteriori domande formulate dalle parti;
9) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
10) PONE definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Si comunichi ai Servizi Sociali – Servizio Tutela Minori di Mantova.
Si trasmettano gli atti al Giudice Tutelare di Mantova per l'apertura del procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
pagina 19 di 20 Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 20.03.2025.
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
pagina 20 di 20