Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, all'udienza di discussione del 21/05/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.24762 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall' avv.to Catello Parte_2
Ruopoli, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto in data 13.11.2024 - per rimessione della causa dalle sezioni civili ordinarie di questo Tribunale - il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto l' ordinanza ingiunzione n. OI - 000829737 relativa ad atto di accertamento n.
.5106.10/11/2017.0131066 del 10.11.2017, riferita all'anno 2016 , a lui notificata il CP_2
27.09.2024 in qualità di legale rapp. te p.t della soc. ; di CP_1 Parte_2 aver altresì ricevuto l'ordinanza ingiunzione n. OI – 000838494 relativa ad atto di accertamento n. .5106.10/11/2017.0131067 del 10.11.2017 riferita all'anno 2016, CP_2
notificata il 27.09.2024 alla società quale obbligata in Parte_3
solido; che dette ordinanze si fondano su un unico atto di accertamento del 10.11.2017, mai
che dalla lettura dell'ordinanza emerge che tale atto di accertamento faccia riferimento al "Mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori" da cui è derivata l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 669,50; che dall'atto impugnato si evince che l'asserita infrazione amministrativa è stata commessa nel 2016; che l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata risulta illegittima e deve essere annullata poiché, anche qualora l'istituto dimostrasse l'avvenuta notifica del prodromico atto di accertamento, risulterebbe comunque prescritto il presunto diritto a riscuotere le somme dovute per le presunte violazioni, essendo decorso il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;
che invero , essendo la contestata infrazione commessa nell'anno 2016, all'atto della notifica della ordinanza ingiunzione -27.09.2024-, risultano abbondantemente decorsi oltre 5 anni, tali da far maturare la prescrizione;
che la prescrizione quinquennale deve ritenersi maturata anche qualora dovesse emergere l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento del 10.11.2017, essendo decorsi oltre 5 anni alla data della notifica dell'ordinanza ingiunzione del
27.09.2024.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo “ in Via Principale e Preliminare: Sospendere
l'opposta Ordinanza ingiunzione stante la sussistenza di fumus e comunque per l'evidente pregiudizio economico;
Nel merito:
1. Nell'accogliere il presente ricorso, dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, la nullità e/o annullabilità:
- dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI - 000829737 relativa ad Atto di Accertamento n.
.5106.10/11/2017.0131066 del 10.11.2017 riferita all'anno 2016, notificata al sig. CP_2 [...]
quale legale rapp.te p.t. della soc. “ ” Parte_1 Parte_3
- dell'Ordinanza Ingiunzione n. OI - 000838494 relativa ad Atto di Accertamento n.
.5106.10/11/2017.0131067 del 10.11.2017 riferita all'anno 2016, notificata alla società CP_2
“ ” quale obbligata in solido. Parte_3
CP_ 2. Dichiarare che il ricorrente non è tenuto a dover corrispondere al resistente la somma portata nelle Ordinanze ingiunzioni impugnate stante l'estinzione del diritto vantato dall'Ente per intervenuta prescrizione.” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_2 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che l'iter amministrativo seguito nell'adozione del provvedimento è immune da vizi, avendo emesso e motivato l'atto in conformità alla specifica disciplina di legge in materia;
ha evidenziato di aver regolarmente notificato al trasgressore il provvedimento di accertamento della violazione prima di emettere l'ordinanza ingiunzione;
che nello specifico, l'accertamento in esame con protocollo
.5106.10/11/2017.0131066 risulta notificato il 13-02-2018 a CP_2 Parte_4
, quale legale rappresentante della società
[...] Parte_3
che inoltre l'accertamento con protocollo .5106.10/11/2017.0131067, risulta
[...] CP_2
notificato il 16-02-2018 a presso la sede Parte_3 Parte_3
legale; che parte ricorrente non ha provveduto al versamento integrale nei 3 mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione l'uno del 13-02-2018, l'altro del 16-02-2018 e, pertanto, l'ufficio ha emesso le ordinanze-ingiunzioni impugnate;
ha infine evidenziato che parte ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata.
******
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, deve evidenziarsi che l'opposizione è fondata su un unico ordine di motivi e segnatamente nell'asserita omessa notifica dell'accertamento della violazione e quindi dell'estinzione della sanzione, determinata in € 669,50, riferita ad una violazione commessa nell'anno 2016, per decorso del termine quinquennale di prescrizione, ai sensi dell'art. 28 Legge 689/81.
L' ha dedotto di aver notificato l'accertamento con protocollo CP_2
.5106.10/11/2017.0131066 il 13-02-2018 a , quale legale CP_2 Parte_1
rappresentante della società e Parte_3
l'accertamento con protocollo .5106.10/11/2017.0131067, il 16-02-2018 a CP_2
Parte_3
La circostanza risulta provata unicamente per la notifica al coobbligato solidale, Pt_3
mediante il deposito della raccomandata posta con AR recapitata al predetto ( cfr nella prod
). CP_2
Ai sensi dell'art 28 della legge 689/1981 “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”
Ne consegue che, alla data della notifica dell'OI, (27.09.2024) la sanzione amministrativa si
è estinta per decorso del termine quinquennale sancito dalla norma citata, fatto decorrere dalla data di notifica dell'atto di accertamento (13.2.2018) a , pur tenuto conto Parte_1 della sospensione prescritta dall'art 103 comma 6-bis del d.l. 18/2020 conv in l. 27/2020 dal
23.02.2020 al 31.05.2020.
Ne consegue che l'unico motivo di opposizione contenuto nel ricorso è fondato e va accolto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara estinta la sanzione amministrativa di cui alla OI-000829737 e alla OI-000838494 per l'annualità 2016
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_2
350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli 21.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio