Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 10276/2024
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] del Ponte n°16, C.F. , rapp.to e difeso giusta procura alle liti in CodiceFiscale_1 calce al ricorso dall'avv. Raffaele Auricchio, C.F.: , e presso lo CodiceFiscale_2 studio di costui elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale n. ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano (C.F. ), in virtù CodiceFiscale_3 di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 Persona_1 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto- domicilio digitale e p.e.c. t. Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito.
1
Nel caso di specie, invero, nell'atto introduttivo non è stato posto in discussione l'indebito dalla parte ricorrente ma soltanto la sua ripetibilità.
3
Sulla ripetibilità, la suprema Corte ha precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone,
v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento".
Sulla esistenza di questo principio anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale, pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, la Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che "L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato".
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431). Va altresì evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla PA ed essi siano perciò conoscibili dall' al quale già il D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, CP_1 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati, onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via CP_1 telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via CP_1 telematica.
Infine, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1 che, quindi, l' già conosce (cfr. Cass. 13223/2020). In questa ipotesi, l'affidamento CP_1 riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce CP_1 delle premesse. In casi simili, allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, la suprema Corte ha ritenuto che anche il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019; 13223/ 2020).
4 CP_ Risulta poi inconferente – in tema di ripetibilità delle somme - il richiamo dell' all'art. 13 della Legge 412/1991 (di interpretazione autentica dell'art. 52 della Legge 88/1989) che CP_ al comma 2 così dispone “l' procede annualmente alla verifica delle situazione reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”, trattandosi di norma applicabile solo in materia di prestazioni previdenziali. Parimenti, quanto alla proroga al 31/12/2024 dell'attività di recupero delle somme disposta dall'art. 2 D.L. n°145/2023, trattasi di norma dettata anch'essa esclusivamente in materia di indebiti previdenziali, che nella sua formulazione richiama l'art.13, comma 2, Legge 412/1991.
5
Va pertanto affermato che, secondo le ragioni fin qui precisate, i ratei di assegno sociale erogati alla parte ricorrente non sono ripetibili, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo.
Va, quindi, dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 7.702,60, percepita a titolo di assegno sociale dal 1.1.22 al 31.3.24; per l'effetto, va condannato l' convenuto alla restituzione, in favore della parte ricorrente, della CP_1 relativa somma, già trattenuta integralmente. 6
Le spese di lite, per la complessità della questione, vanno compensate nella misura della metà, con condanna dell'istituto convenuto al pagamento del residuo maggiorato per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 7.702,60, percepita a titolo di assegno sociale dal 1.1.22 al 31.3.24; CP_ per l'effetto, condanna l' alla restituzione, in favore della parte ricorrente, della somma indicata al capo precedente;
CP_ compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.755,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
NAPOLI, 03.04.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Il ricorrente è titolare di assegno sociale dal 1.2.2003; dal 1.5.2022 è titolare anche di pensione di cieco parziale e indennità speciale in seguito al riconoscimento giudiziario dell'invalidità con omologa del 15-21.2.24. Le parti discutono sulla ripetibilità dell'indebito, comunicato con lettere del 5.3.2024, relativo ai ratei di assegno sociale dal 1.1.22 al 31.3.24, per complessivi € 7.702,60, corrisposti alla parte ricorrente e già recuperati, con compensazione, al tempo del pagamento degli arretrati delle prestazioni assistenziali per cieco parziale a causa del sopravvenuto superamento del limite reddituale.
2
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, si evince che i requisiti normativi del beneficio assistenziale dell'assegno sociale non sussistono per sopravvenuto superamento del limite reddituale: con la successiva liquidazione delle prestazioni