Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aldo GUBITOSI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 258 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in Battipaglia alla via Brodolini (p.iva Parte_1
); P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Manzo per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
con sede in Maddaloni (Ce) alla via Libertà n. 400 (p.iva CP_1
); P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Iannone per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4306/2023, pubblicata il 09/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in integrale accoglimento del presente appello e in totale riforma della sentenza impugnata n.
4306/2023 pubblicata il 09/10/2023 del Tribunale di Salerno – G.U. dott.ssa
Giuseppina Valiante - nel procedimento n. r.g. 891/2019, notificata in data
1
fatti dedotti in giudizio, dichiarare legittime le ragioni di credito rivendicate dalla
2) confermare il decreto ingiuntivo n.3339/2018 (RG 9374/2018) CP_2
emesso dal Tribunale di Salerno in favore della per l'importo di € CP_2
40.992,00, oltre interessi e spese, ovvero condannare la al pagamento CP_1 della somma di € 40.992,00 oltre interessi di mora fino al soddisfo;
3) condannare la società alla restituzione dei semirimorchi ancora ad oggi detenuti CP_1
ingiustificatamente 4) Condannare la società ai sensi dell'art. 96 cpc CP_1
per la condotta processuale da essa assunta alla luce delle ragioni esposte in premessa;
5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e Cnap come per legge, del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario.”.
Per l'appellata: “a) Rigettare l'appello poiché inammissibile, e, comunque, infondato in fatto e diritto, e per l'effetto; b) Confermare la sentenza del Tribunale di Salerno n.4306/2023 pubblicata il 09/10/2023; c) Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
FATTI DI CAUSA
Accogliendo l'opposizione, la sentenza in oggetto revoca il decreto n. 3339 del
11.12.2018, con il quale il Tribunale di Salerno ha ingiunto alla società CP_1
sia il pagamento della somma di € 40.992,00 oltre gli interessi moratori per il nolo a freddo di sei automezzi tipo semirimorchio da febbraio a settembre 2018, sia la restituzione dei sei automezzi.
Espone il giudice di primo grado che manca la prova della conclusione, anche per fatti concludenti, di un qualsivoglia contratto tra le due società; che, in particolare, “non risulta in alcun modo che gli indicati sei semirimorchi fossero stati noleggiati a nome della società ”, né vi è “la prova di un qualsivoglia CP_1
contatto, prima ancora che di un contratto, fra la e la , anche solo Pt_1 CP_1 attraverso un rappresentante di quest'ultima”; che non valgono a dimostrare l'esistenza del contratto di noleggio, né la documentazione unilaterale prodotta (le fatture relative al noleggio degli automezzi e un'offerta per il nolo a freddo di 6 rimorchi del 22.1.2018, mentre l'unico contratto di noleggio depositato è quello intercorso tra Officine De Luca s.r.l. e la ed ha ad oggetto il nolo di quattro Pt_1
semirimorchi), né la testimonianza di (legale rapp.te della Testimone_1
2 Officine De Luca s.r.l., il quale ha confermato solo il noleggio di quattro semirimorchi alla che a sua volta doveva noleggiarli a terza società, di cui CP_2
non ricorda la denominazione), né la testimonianza di (il quale ha Testimone_2
offerto una versione diversa da quella dall'opposta, riferendo di un patto di fiducia con , figura vicina alla , ma non parte della sua compagine), Testimone_3 CP_1
né la mancata contestazione da parte dell'odierna opponente dell'offerta formulata dalla il 22.1.2018 e delle fatture (parte opponente ha dato prova di aver Pt_1
contestato tempestivamente le fatture oggetto del monitorio con email del 4.5.2018, del 6.6.2018 e dell'8.6.2018), né l'asserita detenzione, da parte della opponente, dei semirimorchi in contestazione ha espressamente negato il possesso dei CP_1
mezzi; la circostanza che i mezzi si trovino presso la sede dell'opponente, in parte, e per il resto presso il depuratore di Acerra ed il piazzale di altra società del gruppo
è corroborata dalle sole dichiarazioni del teste , la cui Tes_3 Testimone_2
attendibilità, però, è almeno in parte resa vacillante dal diretto intervento dello stesso per la conclusione del preteso contratto con la in ogni caso, la CP_2
presenza di mezzi presso altri luoghi non pare poter sortire rilievo probatorio), né la documentazione depositata tardivamente (le conversazioni whatsapp allegate alle note di udienza dell'08.10.2020, quando erano già spirati i termini per il deposito della prova documentale;
la mail del 5.3.2018 allegata alle note di trattazione scritta del 09.10.23; la documentazione relativa a pregressi rapporti, come assegni bancari e quietanza per ricezione della restituzione del titolo, menzionata nelle note di trattazione relative all'udienza del 19.10.2020; la denuncia querela, il provvedimento di interdittiva antimafia e il provvedimento di archiviazione del procedimento penale).
La propone appello avverso la sentenza e produce un documento Parte_1
nuovo (un atto transattivo sottoscritto tra la società e la CP_1 [...]
a gennaio 2022, trasmesso dalla alla società CP_3 Controparte_3 Pt_1
in data 15.2.2024), di cui è venuta a conoscenza solo in data 15.2.2024, dopo la
[...]
pubblicazione della sentenza impugnata, a seguito di istanza di accesso agli atti presso la del 4.12.2023 (allegata all'atto di appello), il Controparte_4
quale dimostra, a suo avviso, che i semirimorchi targati AA96259 - AA19118 -
VE29552- AB26761 - AC10371 - AB83366 sono stati effettivamente consegnati dall'appellante alla società che quest'ultima ha conferito i mezzi alla CP_1
società a partire da febbraio 2018, ricevendo il pagamento di Controparte_4
€ 1.200.000 a titolo di nolo a freddo ed interventi di sistemazione dei mezzi,
3 unitamente ad altri inseriti nell'accordo transattivo, e che nel gennaio 2024 gli automezzi sono stati ritirati dalla società senza riconsegnarli alla CP_1
Parte_1
Sostiene l'appellante che il nuovo documento sconfessa la tesi difensiva della società appellata, che ha sempre negato di aver avuto la disponibilità dei mezzi, e conferma, invece, l'assunto dell'appellante sulla consegna dei mezzi sin da gennaio
2018 a titolo di nolo.
L'appellata costituitasi, eccepisce l'inammissibilità della produzione CP_1
in appello dell'atto transattivo intercorso tra la e la CP_1 Controparte_4
trattandosi di un documento nuovo.
[...]
Deduce che l'attuale formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., conseguita alla modifica introdotta con la novella di cui al decreto-legge n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, non contempla più la possibilità di produzione in appello di nuovi documenti, anche se indispensabili ai fini della decisione della causa, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, come confermato, da ultimo, da Cass.
24.10.2023, n. 29506; che l'appellante non ha provato di non aver potuto produrre il documento nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile, come era suo preciso onere, ex art. 345, comma 3, c.p.c.; che, al contrario, il documento poteva essere acquisito in primo grado, poiché l'appellante era a conoscenza, per sua stessa ammissione, che i semirimorchi si trovassero presso la che l'atto CP_3
transattivo (che, in ogni caso, non prova il contratto di noleggio tra le parti in causa, né, ovviamente, il suo contenuto economico) è stato sottoscritto il 29.11/5.12.2022; che l'appellante non spiega, e non dimostra, le ragioni per cui l'istanza di accesso agli atti sia stata inoltrata solo dopo la definizione del processo davanti al Tribunale,
e non prima;
che, dunque, l'appellante non fornisce alcuna prova che la tardività dell'acquisizione documentale sia dipesa da causa a sé non imputabile;
che, inoltre,
l'atto transattivo è stato pubblicato, unitamente alla determina di nomina del responsabile del procedimento, dalla (società pubblica, “in Controparte_4 house”, della sul proprio sito web istituzionale il 30.6.2023, Controparte_5
vale a dire prima dell'ultima udienza del giudizio di primo grado del 9.10.2023, come può evincersi utilizzando il link del sito web;
che sarebbe bastato accedere
(anche tramite Google) al sito web della cliccare su Controparte_4
“Amministrazione trasparente (società trasparente)”, quindi su “bandi di gara e contratti”, ancora, sulla voce “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
4 aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, e poi su “Atti relativi alle procedure per l'affidamento degli appalti”; che, scorrendo le pagine che contengono in ordine cronologico le date di pubblicazioni degli atti, in esse descritti ed allegati, alla data 30.6.2023 sarebbe apparso l'atto (tipo CIG: 97776969FC) con oggetto
“Nolo a freddo di bilici e cassoni per la tenuta degli scarti del ciclo di depurazione presso gli impianti di Napoli Nord e Acerra - Atto di transazione tra la società fornitrice e la;
che nell'ultima versione CP_1 Controparte_4
compare l'allegato 1 denominato “proposta di liquidazione”, cliccando nella medesima pagina su “versione precedente” compare l'allegato 1 “Determina”, scaricabile in pdf, che contiene la Determina di nomina del responsabile del procedimento relativo alla transazione del 31.1.23, ed il testo integrale dell'atto di transazione sottoscritto il 29.11 – 5.12.2022; che, quindi, la avrebbe Parte_1
potuto produrre l'accordo transattivo, reso pubblico il 30.6.2023, nel processo di primo grado.
Aggiunge che la società in primo grado era stata ammessa a provare a mezzo testimoni l'utilizzo di tre semirimorchi nel cantiere della presso il CP_3
depuratore di Acerra, ma non ha citato il legale rappresentante della
[...]
rinunciando ad una prova del tutto equivalente, per oggetto e rilevanza, CP_3
all'accordo transattivo acquisito solo nel febbraio 2024, tardivamente per sua esclusiva responsabilità; che la avrebbe potuto avanzare anche istanza Parte_1
ex art. 210 c.p.c. al fine di ottenere l'esibizione della documentazione di cantiere da parte della che, dunque, nel processo di primo grado l'odierna CP_3
appellante ha deciso di non servirsi della testimonianza della e CP_3
dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della medesima, rinunciando così a quella prova, cioè il possesso dei beni in capo alla che vorrebbe CP_1
fornire in appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel ricorso monitorio la ha allegato di aver locato alla società Parte_1
nel mese di febbraio 2018, sei semirimorchi, per un corrispettivo CP_1 mensile di € 4.200,00 (€ 700,00 per ogni semirimorchio), oltre iva (totale €
5.124,00); due di sua proprietà tg. AC10371 e g. AB83366) e CP_6 CP_7
quattro ricevuti in locazione dalla società Officine De Luca s.r.l. ( tg. CP_6
AA96259, tg. AA19118, tg. VE26552, tg. AB26761). Nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha aggiunto che tre semirimorchi concessi a nolo e di proprietà del terzo sono attualmente detenuti dalla
5 presso il cantiere del depuratore di Acerra, mentre i due CP_3
semirimorchi di sua proprietà si trovano presso il piazzale della Futura s.r.l. in San
Marco Evangelista (Ce), di proprietà della famiglia effettivi titolari della Tes_3
medesima società.
Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo la società ha sostenuto CP_1
di non aver mai concluso alcun contratto di noleggio dei semirimorchi con la di non aver mai ricevuto la consegna dei mezzi e di non averli mai Parte_1
detenuti, né utilizzati.
La decisa contestazione della pone a carico della CP_1 Parte_1
l'onere di fornire la prova della conclusione del contratto di locazione che, pacificamente, non è stato stipulato per iscritto (il documento contrattuale prodotto dalla reca solo la sua sottoscrizione). Il giudice di primo grado ritiene Parte_1
che i documenti acquisiti (le fatture, il contratto di noleggio di quattro semirimorchi tra Officine De Luca s.r.l. e con esclusione dei documenti prodotti Parte_1
tardivamente) e le testimonianze assunte (quella di e quella di Testimone_1
, considerato non del tutto attendibile) non forniscano la prova del Testimone_2
contratto e perciò, facendo, applicazione del principio di distribuzione dell'onere della prova, rigetta le domande di pagamento del corrispettivo della locazione e di restituzione dei beni.
L'appellante non censura la valutazione delle prove assunte in Parte_1
primo grado, ma fornisce una nuova prova documentale (una transazione avente ad oggetto una serie di autorimorchi, tra cui quelli per cui è causa, stipulata tra CP_1
e in data 29.11.2022) che ritiene decisiva ai fini della
[...] Controparte_4
prova indiretta della sussistenza del contratto di locazione, in quanto dimostra che i rimorchi erano detenuti dalla la quale li aveva consegnati alla CP_1 [...]
Controparte_4
La società appellata, eccepisce l'ammissibilità della produzione, CP_1
trattandosi di un documento nuovo che l'appellante avrebbe potuto produrre in primo grado.
Quanto precede serve per chiarire e delimitare la questione devoluta in appello, la quale consiste esclusivamente nello stabilire se il documento prodotto in appello
è ammissibile e, in caso positivo, se il suo contenuto fornisce quella prova del contratto di locazione che in primo grado non era stata acquisita.
L'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo successivo alla modifica ad opera dell'art. 54, comma 1 lett. 0b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
6 modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, dispone che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio”.
La riforma del 2012 ha espunto dal testo della norma l'eccezione al generale divieto costituita dalla indispensabilità dei nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti, ai fini della possibilità di una loro ammissione nel giudizio di appello.
Resta possibile nel giudizio di appello solo l'ipotesi, rimasta immutata, di una remissione in termini. In sostanza, è venuta meno l'ipotesi della indispensabilità della prova e l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una “causa non imputabile” alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Con ciò, accentuando la natura del giudizio d'appello come mera revisio prioris instantiae anziché come iudicium novum, che sta alla base della coeva riforma dell'art. 342 c.p.c.
Sostiene l'appellante di aver avuto conoscenza della transazione solo in data
15.2.2024 (dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), allorquando la accogliendo la sua richiesta di accesso agli atti del Controparte_4
4.12.2023, gli ha trasmesso il documento. Per l'appellata, invece, la mancata produzione del documento in primo grado è imputabile a negligenza dell'appellante, la quale ben poteva procurarsi il documento sottoscritto il
29.11.2022, essendo a conoscenza, per sua stessa ammissione, che i semirimorchi si trovassero presso la Non occorreva neppure una richiesta di CP_3
accesso agli atti, dal momento che il documento è stato pubblicato sul sito web istituzionale della il 30.6.2023 (prima dell'ultima udienza in Controparte_4
primo grado del 9.10.2023), unitamente alla determina di nomina del responsabile del procedimento. Il fatto che si vuole provare con la produzione del documento poteva essere, inoltre, dimostrato in primo grado attraverso l'assunzione della testimonianza del legale rappresentante della che l'appellante non CP_3
ha citato, nonostante l'ammissione del primo giudice;
oppure con un'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione della documentazione di cantiere da parte della
[...]
CP_3
Orbene, il documento prodotto in appello è venuto ad esistenza con la sua sottoscrizione in data 29.11.2022, oltre il termine di decadenza ex art. 183, comma
7 6, n. 2, c.p.c. fissato dal giudice di primo grado con l'ordinanza del 20.12.2019, ma prima dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 9.10.2023.
Rispetto a questa tempistica, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, dovendo escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.
(Cass., 16.5.2022, n.15503; Cass., 11.3.2022, n. 7977; Cass., 16/9/2011, n. 18962.
Cfr. altresì Cass., 21/1/2013, n. 1370).
Alla diversa conclusione ostano svariate ragioni di carattere sistematico. “Sotto un primo profilo, si verrebbe infatti a creare un'ingiustificata disparità di trattamento fra prove costituite e prove costituende, non essendo dubitabile che queste ultime, ove dedotte per la prima volta in sede di appello, integrino "nuovi" mezzi di prova, la cui ammissione, pur se subordinata alla sussistenza di una delle due condizioni di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, non è preclusa dalla loro mancata formulazione nel corso del giudizio di primo grado. Sotto un secondo profilo, siffatto onere presupporrebbe l'ulteriore onere della parte di adoperarsi per acquisire i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie non appena ne abbia appreso l'esistenza e ciò renderebbe necessaria, qualora i documenti venissero prodotti per la prima volta in appello, un'indagine in fatto del giudice di secondo grado, in ordine alla diligenza dalla parte medesima in tal senso osservata, che non appare richiesta dalla norma in esame ed i cui confini risulterebbero estremamente incerti, se non di impossibile definizione. Deve infine escludersi che la produzione dei documenti in questione nel corso del giudizio di primo grado sia subordinata alla presentazione di un'istanza di rimessione in termini, non potendo prospettarsi decadenza rispetto ad un'attività istruttoria che non poteva in precedenza essere compiuta e non dovendo il giudice effettuare alcuna valutazione circa l'inimputabilità alla parte del suo ritardato compimento: la loro allegazione nel giudizio di gravame sarebbe pertanto consentita anche nel caso in cui si dovesse ritenere, accedendo ad un'interpretazione restrittiva, che la nozione di mezzi di prova “che la parte dimostri di non aver potuto proporre nel
8 giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”, di cui all'art. 345
c.p.c., comma 3, non comprenda le prove delle quali la parte incolpevole avrebbe potuto ottenere la tardiva ammissione già in prime cure, previa presentazione della predetta istanza. Le considerazioni sin qui svolte consentono di concludere che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello - ai sensi della norma appena citata - ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza” (Cass., 16.9.2011,
n. 18962).
L'applicazione del principio al caso di specie determina l'ammissibilità del documento nuovo prodotto dall'appellante per il solo fatto che non era stato ancora formato al momento della scadenza del termine (ex art. 183, comma 6, c.p.c.) per la produzione documentale in primo grado, essendo irrilevante la possibilità di procurarsi e di depositare il documento in primo grado prima del passaggio della causa in decisione. Né osta alla produzione in appello la disponibilità, anche prima delle decadenze istruttorie, di altri mezzi di prova del fatto documentato (la concessione dei semirimorchi alla da parte della Controparte_4 CP_1
, come la testimonianza del legale rappresentante della
[...] Controparte_4
Il documento, utilizzabile a fini di prova, dimostra che in data 27.1.2018 la ha consegnato alla i sei autorimorchi CP_1 Controparte_4
(AC10371, AB83366, AA96259, AA19118, VE26552 e AB26761) e che tali beni sono stati restituiti alla medesima in data 31.5 - 3.6.2019. Risulta, così, CP_1
dimostrato che nel periodo per il quale la ha chiesto il pagamento del Parte_1
corrispettivo (da febbraio a settembre 2018) i mezzi di cui era proprietaria e conduttrice erano detenuti dalla avendoli ricevuti dalla Controparte_4
Non avendo la opposto un diverso titolo di detenzione dei CP_1 CP_1
beni della si deve presumere che siano stati consegnati in base ad un Parte_1
contratto verbale di locazione. Non è, poi, contestata l'entità del corrispettivo convenuto (€ 700,00 mensili oltre iva per ciascun semirimorchio), che corrisponde, tra l'altro, allo stesso corrispettivo stabilito nel contratto di locazione dei quattro mezzi della Officine De Luca s.r.l., stipulato con la in data 6.2.2018. Parte_1
Di qui l'accoglimento dell'appello e delle domande proposte con il ricorso monitorio (condanna di al pagamento del corrispettivo della locazione CP_1 dei beni, per un importo di € 40.992,00 oltre interessi legali dalle singole fatture, nonché alla restituzione dei semirimorchi), dovendosi considerare il decreto
9 ingiuntivo già revocato dal giudice di prime cure. Ciò per il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (Cass., ord., 6.9.2017, n. 20868).
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'esito finale (la soccombenza di determina la condanna della parte CP_1
soccombente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dell'appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 (valore €
40.992,00). Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1, c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 258/2024, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
40.992,00 oltre interessi legali dalle singole fatture, nonché alla restituzione dei semirimorchi marca (tg. AC10371, tg. AA96259, tg. AA19118, tg. CP_6
VE26552 e tg. AB26761) e marca tg. AB83366); CP_7
2. condanna al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di CP_1 giudizio in favore di che liquida in € 804,00 per spese vive di Parte_1 secondo grado ed € 9.000,00 per onorari di difesa (€ 4.500,00 per il primo grado ed € 4.500,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Rosario Manzo, per dichiarato anticipo.
Salerno lì 13/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott. Aldo GUBITOSI)
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