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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1000/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1000/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale, e vertente
TRA
Avv. Massimo Sebastiano, residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso;
RICORRENTE
E
residente in [...]; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni.
La parte ricorrente, unica costituita, ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 5/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 27/9/2024 l'avv. Massimo
Sebastiano ha chiesto la condanna del resistente al pagamento dei compensi
1 professionali di avvocato in relazione all'opera prestata dal ricorrente con riguardo, in particolare, al procedimento civile n. 7043/2007 R.G. del
Tribunale di Salerno, definito con sentenza n. 2416/2017, pubblicata in data
19/5/2017, nonché al pagamento dei compensi professionali di avvocato in relazione all'opera prestata dal ricorrente con riguardo al relativo procedimento di appello avverso la medesima sentenza (proc. n. 1166/2017
R.G.), instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Salerno), dichiarato interrotto con provvedimento della Corte di Appello di Salerno datato
1/4/2021.
In tali procedimenti di primo e secondo grado l'avv. Sebastiano ha prestato la sua opera professionale in favore di Controparte_1
La parte ricorrente, unica costituita, ha rassegnato le sue conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza del 5/6/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento il ricorrente ha chiesto il pagamento del compenso nella misura specificate nel ricorso, nel quale ha formulato le seguenti conclusioni: «CONCLUSIONI Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, 1) accertare e dichiarare che il Sig. deve al ricorrente Avv. Massimo Controparte_1
Sebastiano la somma di € 2.600,00 per il primo grado di giudizio svolto dinanzi al Tribunale di Salerno e recante il N. RG. 7043/2007 oltre al rimborso forfettario 15% e il CAP 4% per un importo complessivo, detratto l'acconto di € 600,00, di € 2.447,20 nonché la somma di € 2.200,00 per il giudizio di gravame svolto dinanzi alla Corte di Appello di Salerno N. RG.
1316/2016 oltre rimb. forf. 15% e CAP 4% per un importo complessivo di €
2.631,20; 2) per l'effetto, condannare il Sig. come in Controparte_1 atti, al pagamento della somma complessiva di € 5.078,40, oltre interessi legali a far data dal 29.7.2020 fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, altresì, il richiamato Sig. al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio».
Il resistente non si è costituito, benché abbia ricevuto rituale notificazione in data 1/4/2025.
2 Va, a questo punto, osservato che la domanda è inammissibile.
La cassazione ha affermato che, in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art. 34, comma 16, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa [cfr. Cass. civ., Sez. U -, sentenza n. 4247 del 19/2/2020].
La cassazione ha anche affermato che, in tema di liquidazione dei compensi per l'esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributatagli dal primo giudice, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello
[cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 688 del 9/1/2024].
La cassazione ha, peraltro, precisato che, attesa l'alternatività dei due presupposti ("decisione della causa o estinzione della procura") previsti dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la proposizione, da parte dell'avvocato o procuratore, dell'istanza di liquidazione degli onorari e dei diritti, l'avvenuta revoca del mandato è sufficiente per la proposizione dell'istanza predetta, essendo priva di rilevanza ostativa la circostanza che la causa sia ancora pendente [cfr. Cass. civ., sez. L, sentenza n. 2710 del
5/3/1993].
L'art. 28 della legge n. 794 del 13/6/1942, peraltro, dispone quanto segue: «Art. 28 Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Nel caso qui esaminato l'avvocato ricorrente ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio. Il ricorrente, peraltro, ha documentato che il processo è stato interrotto in
3 secondo grado con provvedimento di questa Corte di Appello dell'1/4/2021; il processo, quindi, è ancora pendente in secondo grado.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità più sopra citata, la liquidazione dei compensi professionali va parametrata al decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata [cfr. la già citata
Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 688 del 9/1/2024]. Ne consegue che, in pendenza del secondo grado di giudizio, non è possibile individuare il decisum al quale parametrare la liquidazione del compenso professionale.
Non si può, pertanto, procedere alla richiesta liquidazione.
La domanda di liquidazione è, d'altra parte, ammissibile sempre che si sia verificato, in via alternativa, almeno uno dei due presupposti di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942 (decisione della causa o estinzione della procura) [cfr. la già citata Cass. civ., sez. L, sentenza n. 2710 del
5/3/1993].
Nel caso in esame il processo non è stato ancora deciso in secondo grado, ma è tuttora pendente in tale grado. Non è, quindi, possibile procedere alla liquidazione né dei compensi del primo grado, né dei compensi del secondo grado, attesa la unitarietà dei criteri di liquidazione (in particolare, quanto al valore della causa).
Non risulta, peraltro, che vi sia stata estinzione della procura.
Le attuali risultanze degli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori attività di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora esposto.
Quanto alle spese del presente procedimento, atteso che il resistente non si è costituito e non risulta soccombente in questo procedimento, va disposto che tali spese restino a carico di chi le abbia anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine alle domande proposte con ricorso iscritto a ruolo in data 27/9/2024 nell'interesse del ricorrente avv. Massimo
Sebastiano, nei confronti di disattesa o assorbita ogni Controparte_1 diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara la inammissibilità delle domande proposte dalla parte
4 ricorrente nel presente procedimento;
3. dispone che le spese del presente procedimento restino a carico di chi le abbia anticipate.
Salerno, 18/6/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Vito Colucci
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