Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5767/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA XX SETTEMBRE n. 70, presso lo studio dell'Avv. PETRULLI GRAZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA GIOVANNI BONANNO N. 122, presso lo studio dell'Avv. GIORDANO SIMONA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 12/12/2024 (matrimonio celebrato a TA, il 06/07/2013); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) La casa familiare sita a Palermo, via Abruzzi n. 69, di proprietà esclusiva della signora rimarrà nella sua piena disponibilità, unitamente al CP_1 mobilio ed alle suppellettili;
2) Il figlio minore, GA, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, avrà la residenza anagrafica presso la casa materna, in Palermo, via Abruzzi
n. 69 ed il padre potrà vederlo e tenerlo con sé secondo un regime di frequenza paritario, che tenga conto degli impegni scolastici, ludici e sportivi del minore nonché degli impegni lavorativi e personali dei genitori. Entrambi i genitori eserciteranno, in maniera condivisa, la responsabilità sul minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per
GA, i genitori dovranno confrontarsi e concordare preventivamente le migliori scelte relative anche alla sua istruzione ed alle cure sanitarie;
limitatamente alla ordinaria amministrazione, i genitori assumeranno singolarmente la responsabilità delle decisioni relative al figlio. Entrambi i genitori garantiranno rapporti costanti e significativi con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
In caso di disaccordo, il regime di frequenza sarà così strutturato:
2.1) Per la prima settimana il minore sarà con la madre, alternativamente alla settimana con il padre, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola ovvero dall'abitazione dell'altro genitore, per tenerlo con sé sino al venerdì mattina, riaccompagnandolo a scuola ovvero presso la casa dell'altro genitore.
2.2) Ciascun genitore si occuperà, anche nelle settimane in cui non tiene il minore con sé, di concordare con l'altro genitore la gestione delle attività ludiche e sportive, occupandosi se vi è l'esigenza, di accompagnare il minore nelle diverse attività;
2.3) Per le festività religiose e per quelle civili, i genitori seguiranno il criterio
2 dell'alternanza, specificando che - a prescindere dal calendario di frequenza - per la festività religiosa natalizia il minore trascorrerà alternativamente con ciascun genitore dal 25 dicembre al 26 dicembre, dalle ore 16,00 del 25 dicembre alle ore 16.00 del 26 dicembre, così da permettere allo stesso di trascorrere parte della festività religiosa con ciascun genitore;
2.4) Per le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di quindici giorni non consecutivi. L'organizzazione delle vacanze estive dovrà essere comunicata all'altro genitore entro e non oltre la data del
30 maggio di ogni anno. È facoltà di ciascun genitore portare con sé il minore anche fuori dal comune di residenza, per un viaggio di piacere, per un periodo non superiore a sei giorni, purché ne dia comunicazione all'altro genitore, fornendo tutte le informazioni utili, con un congruo preavviso.
2.5) I genitori concordano che per le vacanze estive dell'anno 2025 al fine di consentire al minore di adattarsi alla condizione della separazione, GA trascorrerà con ciascun genitore alternativamente 15 giorni non consecutivi, con un massimo di pernottamento con ciascun genitore di cinque giorni;
a decorrere dal periodo estivo del 2026, nell'esclusivo interesse del minore, potranno prevedersi periodi più lunghi, purché vi sia accordo di entrambi i genitori.
Il regime di frequenza potrà subire delle variazioni e i genitori potranno concordare un diverso regime di frequentazione adattandolo di volta in volta agli impegni lavorativi di ciascuno di essi ovvero alle esigenze scolastiche, ludiche e sportive del minore.
DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3) Il signor verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora Pt_1
a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio minore, la CP_1 somma mensile di € 200,00, detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione del decreto di omologa e rimarranno altresì a suo carico (del ) il 100 % delle spese straordinarie, come da protocollo Pt_1 approvato dal Tribunale di Palermo il 02/07/2019 che si riporta nella sua interezza e che andrà adeguato ai bisogni di GA:
- Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da
3 altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori
- Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
- Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite
4 scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica)
- spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo- scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un
5 motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra- assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
In particolare, è opportuno precisare che:
3.1) Spese scolastiche: il minore attualmente frequenta un istituto privato di scuola primaria di primo livello, la cui retta è pari ad euro 417,00 Mensili
(dal settembre al giugno di ogni anno). I genitori manifestano sin d'ora la volontà di far proseguire al minore, al termine del primo ciclo di studi, il successivo percorso scolastico presso un istituto pubblico;
inoltre, attualmente il minore ha la necessità di un supporto psicopedagogico pomeridiano (2 giorni a settimana) il cui costo è di euro 240,00 mensili (€
30,00 per singola lezione).
3.2) Spese ludico – sportive: il minore pratica un'attività sportiva il cui costo mensile è € 40,00.
3.3) Spese di vestiario: restano, inoltre, a carico del signor le spese Pt_1 necessarie per il cambio di vestiario stagionale (estivo e invernale) che si renderà necessario per il minore, almeno due volte l'anno;
3.4) Si precisa, altresì, che al signor , nell'ambito del suo rapporto Pt_1 di lavoro, è attualmente riconosciuto un cd. "credito welfare " di euro 1.174,00 annui, spettante a ciascun dipendente, e che, in particolare, il signor Pt_1 ha deciso di destinare a parziale copertura delle spese straordinarie per il figlio, ed un "credito welfare vincolato" per ogni figlio fiscalmente a carico nella fascia d'età 6-13 anni di euro 352,00, annui, spendibile solo per spese d'istruzione.
4) I genitori concordano che l'assegno unico, erogato dall'Inps, verrà versato integralmente e periodicamente in favore della signora a far data dalla CP_1 mensilità di gennaio 2024, pertanto, il signor verserà alla signora Pt_1 la somma di euro 510,60, pari a cinque mensilità arretrate CP_1 dell'assegno unico, dallo stesso goduto dall'Inps da gennaio 2024 sino a maggio 2024 ( €105,40 erogati da Inps a gennaio, € 120,20 a febbraio, € 71,80
a marzo, € 106,60 ad aprile e € 106,60 a maggio) e poi gli ulteriori importi che
6 matureranno mensilmente;
5) Poiché per ragioni di servizio, il signor potrebbe assentarsi Pt_1 occasionalmente da Palermo durante l'anno per un periodo continuativo di 3 settimane, rientrando nel suo domicilio soltanto dal venerdi di ogni settimana sino a domenica, le parti prevedono che, in tali ipotesi - previa comunicazione all'altro genitore - il signor potrà prelevare il minore dal venerdì o Pt_1 sabato mattina per riportarlo presso la casa materna la domenica dopo pranzo. Limitatamente ai detti periodi il signor verserà alla signora Pt_1
a titolo di contributo di mantenimento per il minore, la ulteriore CP_1 somma di euro 300,00, in aggiunta a quella già prevista dall'art. 3 del presente accordo;
6) Il signor verserà in favore della signora un contributo Pt_1 CP_1 per il suo mantenimento di euro 300 mensili, entro il 5 di ogni mese, per un periodo di 24 mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo.
Al termine dei 24 mesi il detto contributo di mantenimento per la coniuge cesserà senza necessità di ulteriori accordi.
7) I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Grazia Petrulli e Simona
Giordano sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di TA (atto n. 73, P. 2, S. A, Anno 2013) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
7 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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