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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1111/2023 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di dichiarazione giudiziale della paternità iscritta al n. 1111/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in PIAZZA DEL LIBERTY 8 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv.
DE GIROLAMO FLAVIO, (C.F. che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...], via Paolo Anfossi
14 PARTE
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE rassegnate all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.4.2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
In via istruttoria:
Solo ove ritenuto necessario, si reitera la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nei termini di legge;
In via principale:
- accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il Sig.
[...]
e che da tale relazione in data 9/7/2019 a Torino è nato il Controparte_1 bambino di nome e quindi dichiarare che il Sig. Persona_1
è il padre biologico del minore CP_1 CP_1 Persona_1
;
[...]
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, posponendo il cognome
a quello materno. CP_1
- per l'effetto condannare il sig. Sig. a Controparte_1 rimborsare pro quota alla sig.ra i costi da lei sostenuti per il mantenimento Per_1 del figlio minore a far tempo dalla nascita nella misura determinanda in via Per_1 equitativa da codesto Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 17.1.2023 ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra evocava in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1
per sentir dichiarare la paternità in capo a quest'ultimo del
[...]
minore nato a [...] in data [...] e Persona_1
riconosciuto alla nascita dalla sola madre;
l'attrice chiedeva altresì di aggiungere, posponendolo, il cognome paterno ” a quello materno “ con CP_1 Per_1 cui il bambino era stato registrato alla nascita, nonché di condannare il sig. Sig.
a rimborsare pro quota alla sig.ra i costi da Controparte_1 Per_1
lei sostenuti per il mantenimento del figlio minore a far tempo dalla nascita, Per_1
nella misura determinanda in via equitativa da codesto Tribunale.
A fondamento delle proprie domande la attrice deduceva:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto il Sig.
a far tempo dal 2015; Controparte_1
- che la coppia nel luglio 2018 si era unita in matrimonio con rito islamico presso l'Associazione Culturale Islamica di Torino (come da certificato prodotto dalla attrice – doc.
3 - di cui era stata peraltro omessa la registrazione per la volontà contraria del sig. , coniugato con altra donna CP_1
residente in [...]);
- che nel corso della loro unione era avvenuto il concepimento di ma che Per_1
il convenuto, venuto a conoscenza della gravidanza della sig.ra aveva Per_1
insistito affinché la stessa la interrompesse, ponendo inoltre fine alla loro relazione a seguito del rifiuto opposto dalla attrice ad accogliere tale richiesta;
- che nel gennaio 2021 il convenuto aveva contattato la madre esprimendo il desiderio di vedere il bambino, circostanza a seguito della quale il sig.
aveva ripreso a frequentare l'abitazione della manifestando CP_1 Per_1
l'intenzione di assumere il ruolo di padre del minore, ma interrompendo poi definitivamente ogni contatto con la attrice e con il bambino nel marzo 2021.
Nonostante la ritualità della notifica il convenuto non si costituiva ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
In parziale accoglimento delle istanze istruttorie della attrice, il giudice istruttore ammetteva le prove orali per interpello e testi (v. ordinanza istruttoria del
13.12.2023) e si riservava di valutare la rilevanza della CTU ematologica diretta ad ottenere la comparazione del DNA del convenuto con quello del minore della Per_1
cui paternità si tratta, chiesta dalla difesa della attrice.
La espletata istruttoria ha dimostrato la fondatezza della domanda attorea: infatti - oltre alla documentazione prodotta dalla attrice da cui risulta che le parti si sono unite in matrimonio secondo il rito islamico in Torino in data 8.7.2018, dunque prima del concepimento e della nascita del piccolo (doc. 3 attoreo) - i testi Per_1
attorei escussi hanno concordemente confermato che il convenuto, all'epoca del concepimento convivente con l'attrice, fosse consapevole della sua paternità rispetto a ma si fosse irremovibilmente rifiutato di riconoscerlo legalmente. Per_1
In particolare la teste , figlia maggiore dell'attrice, ha riferito che il Tes_1
convenuto, appresa la notizia della gravidanza della signora era andato Per_1
via dalla casa “coniugale” confermando per telefono alla teste (che gli aveva chiesto di prendersi le sue responsabilità) che il bambino era suo figlio, ma che egli non voleva avere problemi con la sua famiglia in Egitto. La teste ha confermato altresì che il convenuto nei primi mesi del 2021 aveva ripreso a frequentare la abitazione della attrice, portando regali e cose utili per il bambino, dal quale si faceva chiamare papà. Parimenti la teste , sorella dell'attrice, ha riferito di aver Testimone_2
ricevuto dal convenuto una telefonata nel corso della quale il signor , CP_1
che già aveva appreso della gravidanza della attrice, diceva di avere una famiglia e dei figli in Egitto e che per lui non era il momento di farne altri;
infine il teste
(non parente delle parti, ma compaesano del Testimone_3
convenuto provenendo dal medesimo paese dell'Egitto dove si trova la famiglia del convenuto che il teste ha riferito di conoscere bene da oltre 50 anni) ha dichiarato di aver conosciuto la signora al novembre del 2018, quando lei lo aveva Per_1
chiamato al telefono per chiedergli se conosceva ed esporgli il suo CP_1
problema; al riguardo il teste ha riferito di aver poi contattato il convenuto: “gli ho chiesto del bambino e della gravidanza, inizialmente lui ha negato di conoscere la signora poi invece ha ammesso che era sposato con la signora Per_1
io comunque avevo controllato nella Moschea se il loro matrimonio era Per_1
registrato ed era così, lui mi ha detto espressamente che sapeva che il bambino che stava aspettando la signora era il suo, ma ha detto che non lo voleva Per_1
assolutamente. Quando poi il bambino è nato io ho sono andato all'ospedale dalla loro si sono sentiti, io ho ascoltato che la signora gli Per_1 Per_1
chiedeva di riconoscere il bambino ma lui si è rifiutato”.
Inoltre, tenuto conto delle risultanze documentali e delle dichiarazioni dei testi attorei come sopra riportate, la mancata comparizione del convenuto Controparte_1
per rendere l'interrogatorio formale deve essere valutata, ai sensi
[...]
dell'art.232 c.p.c., come ammissione dei fatti dedotti dall'attrice a capi di prova in relazione ai quali l'interpello del convenuto è stato ammesso.
Ed invero la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell'art. 269 c.c., con ogni mezzo e, pertanto, il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore indiziario (in questo senso ex pluribus v. Cass. civ. 20/2/86 n. 1031; Cass. civ. 11/6/92 n. 7189; Cass. civ. 9/6/95
n. 6550; Cass. civ. sez. I, 20/3/98, n. 2944; Cass. Civ., Sez. I, 29.10.2013 n. 24361,), potendosi prescindere dalle prove ematologiche e genetiche, subordinate alla valutazione del giudice di merito che può ritenere, come nella presente fattispecie, sufficienti gli elementi probatori già acquisiti.
Pertanto deve essere accolta la domanda proposta dalla attrice con consequenziale pronuncia in ordine alla paternità del minore da parte del convenuto. Per_1
Deve conseguentemente trovare accoglimento anche la domanda attorea di modificare il cognome del figlio, aggiungendo dopo il cognome materno Per_1
anche quello del padre : il minore pertanto si chiamerà ora Persona_1
Controparte_2
Parte attrice ha domandato inoltre al Tribunale di condannare il sig. Sig.
[...]
a rimborsare pro quota alla sig.ra i costi da lei sostenuti Controparte_1 Per_1
per il mantenimento del figlio minore a far tempo dalla nascita nella misura Per_1
determinanda in via equitativa dal Tribunale adito;
la domanda dell'attrice – che non ha peraltro documentato alcuna spesa straordinaria da lei sostenuta a partire dalla nascita di – va interpretata come richiesta di condanna del convenuto a versare Per_2
alla madre (che si è incontrovertibilmente occupata della cura e della crescita del figlio dalla sua nascita ad oggi) un contributo al mantenimento del figlio dalla Per_2
sua nascita ad oggi, con importo da stabilire equitativamente da parte del Tribunale.
Nulla essendo stato provato (e per la verità nemmeno dedotto) in ordine alle rispettive capacità economiche delle parti ed in particolare a quelle del convenuto, ritiene il
Collegio di poter determinare nella somma di € 250,00 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio da versare alla madre dalla nascita del figlio ad oggi, per un totale di € 15.750,00 (€ 250 x 63 mensilità), oltre interessi dal dovuto al saldo.
La madre potrà poi con separato giudizio richiedere alla competente autorità giudiziaria di disciplinare per l'avvenire – oltrechè l'affido del figlio minore – anche l'entità dell'onere paterno di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio ed alle sue spese straordinarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e conseguentemente vanno poste integralmente a carico del convenuto ed a favore dell'Erario, risultando parte attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e rigettata, DICHIARA che Controparte_1
, nato in [...] il [...], è il padre di
[...] Persona_1
nato a [...] il giorno 09 del mese di Luglio dell'anno 2019 alle
[...]
ore 12:17 (Atto di Nascita del comune di TORINO al N. 1514 P. 2 S. B Uff. 1 anno
2019).
Dispone che il minore assuma ora il Persona_1
cognome paterno posponendolo a quello materno CP_1 Per_1
Condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 15.750
a titolo di contributo al mantenimento del figlio dalla nascita alla data odierna, oltre interessi dalla domanda al saldo. Condanna il convenuto alla rifusione all'Erario delle spese processuali di parte attrice che si liquidano in complessivi € 5077,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA di legge
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20.9.2024
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Marina Pugliese
IL PRESIDENTE dott. Domenico Pellegrini
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
Dott. Marina Pugliese . dott. Domenico Pellegrini
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
dott. Domenico Pellegrini Presidente
dott. Marina Pugliese Giudice rel.
dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di dichiarazione giudiziale della paternità iscritta al n. 1111/2023 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in PIAZZA DEL LIBERTY 8 20121 MILANO, presso lo studio dell'avv.
DE GIROLAMO FLAVIO, (C.F. che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di mandato in atti.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...] e residente in [...], via Paolo Anfossi
14 PARTE
CONVENUTA CONTUMACE
CON L'INTERVENTO EX LEGE DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE rassegnate all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 4.4.2024
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione:
In via istruttoria:
Solo ove ritenuto necessario, si reitera la richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nei termini di legge;
In via principale:
- accertare che l'attrice ha intrattenuto una relazione con il Sig.
[...]
e che da tale relazione in data 9/7/2019 a Torino è nato il Controparte_1 bambino di nome e quindi dichiarare che il Sig. Persona_1
è il padre biologico del minore CP_1 CP_1 Persona_1
;
[...]
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Torino di fare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, posponendo il cognome
a quello materno. CP_1
- per l'effetto condannare il sig. Sig. a Controparte_1 rimborsare pro quota alla sig.ra i costi da lei sostenuti per il mantenimento Per_1 del figlio minore a far tempo dalla nascita nella misura determinanda in via Per_1 equitativa da codesto Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 17.1.2023 ritualmente notificato alla controparte, la sig.ra evocava in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1
per sentir dichiarare la paternità in capo a quest'ultimo del
[...]
minore nato a [...] in data [...] e Persona_1
riconosciuto alla nascita dalla sola madre;
l'attrice chiedeva altresì di aggiungere, posponendolo, il cognome paterno ” a quello materno “ con CP_1 Per_1 cui il bambino era stato registrato alla nascita, nonché di condannare il sig. Sig.
a rimborsare pro quota alla sig.ra i costi da Controparte_1 Per_1
lei sostenuti per il mantenimento del figlio minore a far tempo dalla nascita, Per_1
nella misura determinanda in via equitativa da codesto Tribunale.
A fondamento delle proprie domande la attrice deduceva:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto il Sig.
a far tempo dal 2015; Controparte_1
- che la coppia nel luglio 2018 si era unita in matrimonio con rito islamico presso l'Associazione Culturale Islamica di Torino (come da certificato prodotto dalla attrice – doc.
3 - di cui era stata peraltro omessa la registrazione per la volontà contraria del sig. , coniugato con altra donna CP_1
residente in [...]);
- che nel corso della loro unione era avvenuto il concepimento di ma che Per_1
il convenuto, venuto a conoscenza della gravidanza della sig.ra aveva Per_1
insistito affinché la stessa la interrompesse, ponendo inoltre fine alla loro relazione a seguito del rifiuto opposto dalla attrice ad accogliere tale richiesta;
- che nel gennaio 2021 il convenuto aveva contattato la madre esprimendo il desiderio di vedere il bambino, circostanza a seguito della quale il sig.
aveva ripreso a frequentare l'abitazione della manifestando CP_1 Per_1
l'intenzione di assumere il ruolo di padre del minore, ma interrompendo poi definitivamente ogni contatto con la attrice e con il bambino nel marzo 2021.
Nonostante la ritualità della notifica il convenuto non si costituiva ed il giudice ne dichiarava la contumacia.
In parziale accoglimento delle istanze istruttorie della attrice, il giudice istruttore ammetteva le prove orali per interpello e testi (v. ordinanza istruttoria del
13.12.2023) e si riservava di valutare la rilevanza della CTU ematologica diretta ad ottenere la comparazione del DNA del convenuto con quello del minore della Per_1
cui paternità si tratta, chiesta dalla difesa della attrice.
La espletata istruttoria ha dimostrato la fondatezza della domanda attorea: infatti - oltre alla documentazione prodotta dalla attrice da cui risulta che le parti si sono unite in matrimonio secondo il rito islamico in Torino in data 8.7.2018, dunque prima del concepimento e della nascita del piccolo (doc. 3 attoreo) - i testi Per_1
attorei escussi hanno concordemente confermato che il convenuto, all'epoca del concepimento convivente con l'attrice, fosse consapevole della sua paternità rispetto a ma si fosse irremovibilmente rifiutato di riconoscerlo legalmente. Per_1
In particolare la teste , figlia maggiore dell'attrice, ha riferito che il Tes_1
convenuto, appresa la notizia della gravidanza della signora era andato Per_1
via dalla casa “coniugale” confermando per telefono alla teste (che gli aveva chiesto di prendersi le sue responsabilità) che il bambino era suo figlio, ma che egli non voleva avere problemi con la sua famiglia in Egitto. La teste ha confermato altresì che il convenuto nei primi mesi del 2021 aveva ripreso a frequentare la abitazione della attrice, portando regali e cose utili per il bambino, dal quale si faceva chiamare papà. Parimenti la teste , sorella dell'attrice, ha riferito di aver Testimone_2
ricevuto dal convenuto una telefonata nel corso della quale il signor , CP_1
che già aveva appreso della gravidanza della attrice, diceva di avere una famiglia e dei figli in Egitto e che per lui non era il momento di farne altri;
infine il teste
(non parente delle parti, ma compaesano del Testimone_3
convenuto provenendo dal medesimo paese dell'Egitto dove si trova la famiglia del convenuto che il teste ha riferito di conoscere bene da oltre 50 anni) ha dichiarato di aver conosciuto la signora al novembre del 2018, quando lei lo aveva Per_1
chiamato al telefono per chiedergli se conosceva ed esporgli il suo CP_1
problema; al riguardo il teste ha riferito di aver poi contattato il convenuto: “gli ho chiesto del bambino e della gravidanza, inizialmente lui ha negato di conoscere la signora poi invece ha ammesso che era sposato con la signora Per_1
io comunque avevo controllato nella Moschea se il loro matrimonio era Per_1
registrato ed era così, lui mi ha detto espressamente che sapeva che il bambino che stava aspettando la signora era il suo, ma ha detto che non lo voleva Per_1
assolutamente. Quando poi il bambino è nato io ho sono andato all'ospedale dalla loro si sono sentiti, io ho ascoltato che la signora gli Per_1 Per_1
chiedeva di riconoscere il bambino ma lui si è rifiutato”.
Inoltre, tenuto conto delle risultanze documentali e delle dichiarazioni dei testi attorei come sopra riportate, la mancata comparizione del convenuto Controparte_1
per rendere l'interrogatorio formale deve essere valutata, ai sensi
[...]
dell'art.232 c.p.c., come ammissione dei fatti dedotti dall'attrice a capi di prova in relazione ai quali l'interpello del convenuto è stato ammesso.
Ed invero la dimostrazione della paternità naturale può essere fornita, a mente dell'art. 269 c.c., con ogni mezzo e, pertanto, il giudice di merito può legittimamente fondare il proprio convincimento in ordine alla effettiva esistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie dotate di valore indiziario (in questo senso ex pluribus v. Cass. civ. 20/2/86 n. 1031; Cass. civ. 11/6/92 n. 7189; Cass. civ. 9/6/95
n. 6550; Cass. civ. sez. I, 20/3/98, n. 2944; Cass. Civ., Sez. I, 29.10.2013 n. 24361,), potendosi prescindere dalle prove ematologiche e genetiche, subordinate alla valutazione del giudice di merito che può ritenere, come nella presente fattispecie, sufficienti gli elementi probatori già acquisiti.
Pertanto deve essere accolta la domanda proposta dalla attrice con consequenziale pronuncia in ordine alla paternità del minore da parte del convenuto. Per_1
Deve conseguentemente trovare accoglimento anche la domanda attorea di modificare il cognome del figlio, aggiungendo dopo il cognome materno Per_1
anche quello del padre : il minore pertanto si chiamerà ora Persona_1
Controparte_2
Parte attrice ha domandato inoltre al Tribunale di condannare il sig. Sig.
[...]
a rimborsare pro quota alla sig.ra i costi da lei sostenuti Controparte_1 Per_1
per il mantenimento del figlio minore a far tempo dalla nascita nella misura Per_1
determinanda in via equitativa dal Tribunale adito;
la domanda dell'attrice – che non ha peraltro documentato alcuna spesa straordinaria da lei sostenuta a partire dalla nascita di – va interpretata come richiesta di condanna del convenuto a versare Per_2
alla madre (che si è incontrovertibilmente occupata della cura e della crescita del figlio dalla sua nascita ad oggi) un contributo al mantenimento del figlio dalla Per_2
sua nascita ad oggi, con importo da stabilire equitativamente da parte del Tribunale.
Nulla essendo stato provato (e per la verità nemmeno dedotto) in ordine alle rispettive capacità economiche delle parti ed in particolare a quelle del convenuto, ritiene il
Collegio di poter determinare nella somma di € 250,00 mensili il contributo paterno al mantenimento del figlio da versare alla madre dalla nascita del figlio ad oggi, per un totale di € 15.750,00 (€ 250 x 63 mensilità), oltre interessi dal dovuto al saldo.
La madre potrà poi con separato giudizio richiedere alla competente autorità giudiziaria di disciplinare per l'avvenire – oltrechè l'affido del figlio minore – anche l'entità dell'onere paterno di contribuzione al mantenimento ordinario del figlio ed alle sue spese straordinarie.
Le spese processuali seguono la soccombenza e conseguentemente vanno poste integralmente a carico del convenuto ed a favore dell'Erario, risultando parte attrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e rigettata, DICHIARA che Controparte_1
, nato in [...] il [...], è il padre di
[...] Persona_1
nato a [...] il giorno 09 del mese di Luglio dell'anno 2019 alle
[...]
ore 12:17 (Atto di Nascita del comune di TORINO al N. 1514 P. 2 S. B Uff. 1 anno
2019).
Dispone che il minore assuma ora il Persona_1
cognome paterno posponendolo a quello materno CP_1 Per_1
Condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma complessiva di € 15.750
a titolo di contributo al mantenimento del figlio dalla nascita alla data odierna, oltre interessi dalla domanda al saldo. Condanna il convenuto alla rifusione all'Erario delle spese processuali di parte attrice che si liquidano in complessivi € 5077,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% di spese generali, IVA e CPA di legge
Manda la Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 20.9.2024
IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Marina Pugliese
IL PRESIDENTE dott. Domenico Pellegrini
IL GIUDICE REL IL PRESIDENTE
Dott. Marina Pugliese . dott. Domenico Pellegrini