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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2522/2021 promossa da:
, Parte_1 già Parte_2 ; C.F. .F.
[...] P.IVA_1 assistito dall'avv. BERTOLA MASSIMO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI 11 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
cittadino statunitense;
CP_1 CP_2 esecutore testamentario del patrimonio (“Eredità”) del de cuius o Per_1 Persona_2 assistito e difeso dall'avv. TROIANO RICCARDO e dall'avv. APUZZO ROSARIO;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec dei difensori;
con la chiamata in giudizio di
, nata nelle Filippine il 28.1.1970 e residente a [...], CP_3 assistito e difeso dall'avv. TROIANO RICCARDO e dall'avv. APUZZO ROSARIO;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec dei difensori;
OGGETTO: accertamento del credito
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 14.3.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta dal Parte_3
con sede in ed in persona del l.r. p.t., nei confronti di
[...] Parte_2 avv. di e di , il primo quale esecutore CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_ testamentario e le altre quali eredi testamentarie di , detto , n. Osimo il Persona_2
21.7.23 e deceduto in New York il 2.2.2018, intesa all'accertamento del credito nei confronti del de cuius -quale socio accomandatario e fideiussore della dichiarato Parte_4 fallito nell'anno 2013 dal Tribunale di Ancona in uno con la società di persone della quale era accomandatario, nonché alla condanna al relativo pagamento con soddisfacimento sui beni immobili in proprietà del defunto siti negli Stati Uniti e dismessi dalla curatela fallimentare.
1.1 – Precisava l'attore che l'attività liquidatoria della procedura concorsuale aveva provveduto a parziali pagamenti dell'importo a credito della attrice banca ammessa allo stato passivo nell'importo di euro 4.417.785,64, di cui di cui euro 4.158.490,12 per residuo di un mutuo fondiario, euro 179.027,58 per il passivo di un rapporto di c/c -oggetto di ingiunzione-, euro
20.202,84 in prededuzione a seguito di opposizione allo stato passivo ed ulteriori euro 60.065,10 quale maggior somma riconosciuta per il rapporto di c/c sempre a seguito di opposizione allo stato passivo;
1.1.1 - e, al momento della notifica della citazione -introdotta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., di poi mutato il rito con provvedimento del 9.12.22, successivo a quello del 28.4.22 con il quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con le eredi testamentarie- consistenti nell'importo richiesto in accertamento, avendo ricevuto dalla procedura fallimentare e da una collegata procedura di C.P. pendente sempre in Ancona in relazione alla società CP_5
somme per complessivi euro 835.974,19 di cui euro 20.202,84 quale credito prededucibile,
[...] euro 297.698,49 dal fallimento ed euro 518.072,86 dal C.P. rimanendo Controparte_5 creditrice di euro 3.581.811,27.
1.2 – Espone altresì la banca di avere intrapreso in precedenza un giudizio nei confronti dell'esecutore testamentario nominato, secondo la legge del luogo del decesso, dalla CP_6
nella persona del resistente peraltro indicato dal negli atti di ultima
[...] CP_1 CP_5 volontà; la Giustizia statunitense -adita in ragione del silenzio serbato dall'esecutore pagina 2 di 8 testamentario alla richiesta di pagamento della banca- aveva tuttavia ritenuto che per dare esecuzione negli Stati Uniti alle pretese creditorie (si intuisce, negate dall'esecutore testamentario) sarebbe stato necessario un provvedimento esecutivo della , siccome CP_7 contrattualmente individuato il Tribunale di Macerata come foro esclusivo per i rapporti sottostanti le ragioni di credito della banca;
natura esecutiva (correttamente) non riconosciuta al provvedimento di ammissione allo stato passivo del fallimento.
3 – Si costituiva la erede testamentaria e rappresentava, oltre che essere CP_3 all'oscuro delle vicende del de cuius riferite negli atti di causa, di essere pendente nel States un procedimento intrapreso da soggetti italiani asseriti eredi del inteso alla verifica della CP_5
“ritualità” del testamento con il quale ella veniva istituita erede;
cionondimeno, aderendo alle analoghe osservazioni ed eccezioni dell'esecutore testamentario, da un lato rappresentava la possibilità di soddisfacimento della banca nelle sedi concorsuali pendenti in Italia;
dall'altro contestava gli importi richiesti.
4 – In via preliminare va respinta l'eccezione di inesistenza della notifica, variamente sollevata tanto dall'esecutore testamentario quanto dalla erede testamentaria costituita;
in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo e sulla scorta della intervenuta costituzione in giudizio di entrambi, nonché sulla ampia attività di difesa di entrambi su tutte le questioni oggetto del giudizio, oltre che dei diversi rinvii fin dalla prima udienza (tale che non può farsi questione di mancato rispetto del termine a difesa) finalizzati da un lato all'esito del giudizio circa la validità del testamento;
dall'altro alla verifica di ulteriori somme versate alla banca nelle sedi concorsuali;
infine alla ricerca di un accordo tra le parti, va ritenuta la corretta integrazione del contraddittorio.
4.1 – In punto di rituale notifica alla pretesa testamentaria , va Persona_3 osservato che la scheda testamentaria del (all. 14 di parte ricorrente) ne prevede CP_5
l'istituzione -punto quarto- nel caso in cui la convenuta non fosse sopravvissuta al CP_3 testatore: evenienza all'evidenza non intervenuta, da cui discende che solo quest'ultima è l'erede istituita dal CP_5
4.1.1 – Con il che viene superata l'intera questione della ritualità della notifica a
[...]
ed anche la questione della natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio, cui Persona_3 nel primo caso sarebbe derivata la estinzione del giudizio, ove ritenuta inesistente la notifica.
pagina 3 di 8 5 – Da respingersi anche la tesi del litisconsorzio con quanti nel giudizio intentato negli Stati
Uniti avessero impugnato il testamento del sia che il giudice statunitense decidesse per CP_5 la validità del testamento che per la sua invalidità, i parenti italiani del resterebbero CP_5 intatti dalla odierna decisione. Ovvio il motivo nel primo caso (l'erede sarebbe la ); ovvio CP_3 anche nel secondo caso, atteso che costoro non sono parti del giudizio (e si dubita che avrebbero potuto esserlo, attesa la evidente carenza di legittimazione passiva, in disparte il loro interesse non concreto né attuale).
6 – Da respingersi anche la eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano per essere invece competente la magistratura statunitense, in ragione della natura di accertamento del credito della presente sentenza e non invece, come ritenuto dai convenuti, della natura successoria: evidente che in questa sede non si discute della qualità di erede e di esecutore testamentario dei convenuti -che viene pianamente riconosciuta-, ma solo dell'ammontare del credito della banca perché contestato delle parti appena indicate.
7 – Sull'oggetto della domanda, e cioè sugli importi a credito della banca, in ragione della contestazione dei convenuti, stante la natura del giudizio e la fonte contrattuale della pretesa, la prima ha l'onere della prova della conclusione del contratto e delle sue clausole, insufficiente essendo la intervenuta ammissione di somme al passivo del fallimento, dal notorio valore esclusivamente endoprocessuale, ma avendo invece valore confessorio stragiudiziale la dichiarazione debitoria contenuta nella proposta di concordato preventivo della società della quale il ra fideiussore. CP_5
7.1 – In atti della banca nulla si rinviene circa la procedura di concordato;
si rinviene invece il decreto ingiuntivo 1290/09 reso da questo Tribunale relativo allo scoperto di conto corrente
(oggetto, in uno con le collegate spese di iscrizione ipotecaria e di registro, della accolta istanza di ammissione al passivo fallimentare, della quale si rinviene prova documentale), il contratto di fideiussione 9.12.04 ed il contratto di mutuo fondiario 6.12.04 dell'originario importo di euro 3,5 milioni da restituirsi in n. 240 rate mensili con ammortamento alla francese (oltre le prime quattro di preammortamento), al tasso annuale variabile ancorato al tasso Euribor tre mesi maggiorato di
2,20 punti percentuali, con clausola floor al 3%, con tasso di mora maggiorato di 5 punti percentuali rispetto al tasso corrispettivo.
7.1.1 - Si rinviene anche la istanza di ammissione allo stato passivo che riporta per il mutuo l'omesso pagamento a partire dalla rata del mese di febbraio 2008, di cui dieci rate scadute fino pagina 4 di 8 al successivo mese di novembre 2008 con capitale residuo a tale ultima data di euro
3.311.463,76, oltre mora contrattuale al 26.3.13 per euro 593,240,86 ed euro 20.202,84 per premi assicurativi sugli immobili (dati assunti anche dal CT di parte conventa per la redazione della consulenza allegata in atti della parte).
8 – Sul principio che la prova dell'adempimento restitutorio poggia in capo al debitore, va rilevato che in mancanza di prova alcuna sul punto non può che ritenersi la istanza della banca come confessione di avere ricevuto somme in restituzione fino al mese di gennaio 2008 e di avere atteso il mancato pagamento di dieci mensilità prima di intimare la decadenza del debitore dal beneficio del termine. Tuttavia, mentre per la confessione di quanto ricevuto può farsi utilizzazione in questa sede, delle restanti dichiarazioni non può farsi utilizzazione alcuna perché da un lato favorevoli alla parte che le rende e dall'altro non coincidenti -senza spiegazione alcuna- con quanto risulta dal piano di ammortamento allegato al contratto secondo il quale alla scadenza del mese di novembre 2008 il capitale residuo ammonta ad euro 3.261.538,89.
8.1 - Utilizzando la documentazione in atti -non vi è evidenza dell'ammontare complessivo delle dieci rate che si assumono non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine- va quindi operata la ricostruzione per la quale all'esito dell'ultimo pagamento (gennaio 2008) il capitale residuo era pari ad euro 3.367.211,11; somma sulla quale decorrono gli interessi di mora come pattuiti nella misura del 8,55% (Euribor 2,20%, spread 1,35, mora 5,00), non emergendo in atti la prova che all'epoca della pattuizione -per giurisprudenza ormai consolidata quella di riferimento per la verifica della usurarietà del tasso- la detta misura fosse oltre soglia di usura.
8.2 - Ove si dovesse ritenere rilevabile in via officiosa la nullità del detto tasso, va osservato che nel mese di dicembre 2004 (quello di stipula del mutuo) il tasso soglia ammontava al
8,205%.
8.2.1 - Va osservato che il tasso degli interessi moratori non viene previsto dalla disciplina legislativa come assoggettabile al medesimo (nè ad altri) tasso soglia degli interessi corrispettivi,
e ciò –opina questo giudice- per la differenza ontologica tra il concetto di usura, che contempla il solo corrispettivo della prestazione in denaro: funzione assolta dagli interessi corrispettivi;
ed il concetto di sanzione per l'inadempimento, funzione tipica degli interessi moratori, che corrono solo in caso di mancato puntuale pagamento dei ratei (sull'intera somma prevista nel rateo, inclusi gli interessi corrispettivi, quale intero importo venuto a scadenza) oltre che sulla residua somma capitale (epurate cioè le singole rate della parte relativa agli interessi corrispettivi) nel pagina 5 di 8 caso di risoluzione del contratto con decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, quale importo non venuto a scadenza secondo contratto, ma da restituire senza dilazione per la intervenuta risoluzione del contratto medesimo cui consegue anche la decadenza dal beneficio del termine.
Tanto che la Banca d'Italia solo con circolare del 3 luglio 2013 ha dapprima sostenuto la applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori (non è chiaro in forza di quale potestà interpretativa della legge, ma accogliendo l'orientamento della Suprema Corte di cui oltre) e di poi ha conseguentemente (ma altrettanto arbitrariamente) previsto il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per determinare la soglia degli interessi moratori (... la Banca d'Italia ha condotto una indagine statistica riportata nei DM ove ha sempre riscontrato che la media delle maggiorazioni applicate dagli intermediari è stata applicata nella misura del 2,1%. Al punto 4 dei Decreti ministeriali è testualmente riportato: “I tassi effettivi globali medi di cui all'rticolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. La indagine statistica condotta nel 2012 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali...).
Pertanto, a ritenere la applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, pur in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per essi, ma secondo l'insegnamento di Cass. sent. 5324/03, confermata da Cass. ord. 5598/17 e Cass. Ord.
23192/17, il riferimento alle rilevazioni della Banca d'Italia potrebbe essere utilizzato come parametro, sulla considerazione che la natura risarcitoria (per inadempimento) degli interessi moratori e la decorrenza nel solo caso di inadempimento, presuppongono maggiore gravosità (ed il danno per il mutuante) rispetto al corrispettivo pattuito quale “prezzo” del mutuo.
E' ben vero che entrambi vengono legislativamente e nominalmente inquadrati nella categoria di “interessi” sul presupposto che entrambi vengono calcolati sulla base degli importi ancora da restituire e vengono ancorati al trascorrere del tempo;
ma la diversa natura sopra illustrata ne rende efficacemente la differenza: infatti, il collegamento diretto ed immediato alla somma ancora da restituire ed al tempo è con tutta evidenza funzionale al sinallagma del contratto, ed in particolare all'obbligo del mutuatario di restituire nel tempo quanto ricevuto in pagina 6 di 8 mutuo e che vede -nell'un caso nel tempo e con il pagamento dei ratei- diminuire il capitale da restituire sul quale calcolare gli oneri corrispettivi (nello svolgimento ordinario del rapporto: fase fisiologica); o, al contrario in caso di inadempimento (fase patologica) vede nel tempo aumentare la gravità dell'inerzia restitutoria (con il che si evidenzia anche, con l'oggettività dei parametri di riferimento -somma capitale residua, tasso, trascorrere del tempo-, la conoscibilità per il debitore della sanzione nel caso di suo inadempimento).
La previsione di due diversi istituti caratterizzati da diversi tassi la cui operatività non è contemporanea (secondo il meccanismo sopra esplicitato) porta alla logica conclusione che il calcolo del superamento del tasso soglia non può essere effettuato sommando i due tassi tra di loro e che ciascuna posta debba essere singolarmente considerata: con la conseguenza che va rilevata la nullità della sola posta (interessi corrispettivi o interessi moratori) per la quale venga superata la soglia, restando invece intatta quella degli interessi il cui tasso non sia maggiore di quello individuato come usurario.
8.2.2 - Le Sezioni Unite della Suprema Corte (19597 del 18.9.2020) hanno rilevato che, per quanto di rilievo in questa sede, mentre per gli interessi corrispettivi i decreti ministeriali fissano trimestralmente il tasso-soglia dal 1996, con riferimento agli interessi moratori la Banca d'Italia ha iniziato a rilevare la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi solo dal dm 25.3.2003 in poi, ed a soli fini statistici. Tuttavia, il detto incremento medio è stato ritenuto utile per rappresentare l'indicazione oggettiva (priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio) idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora: usurari gli interessi moratori che si pongano “fuori dal mercato” ove distanti dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. Tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori.
8.2.3 - Ne deriva che, essendo la maggiorazione media rilevata nella misura del 2,1%, il tasso degli interessi moratori (pattuito nella misura del 8,55%) si è mantenuto bel al di sotto della soglia all'epoca individuabile nel 10,305%.
8.3 – Interessi che continuano a correre senza alcuna capitalizzazione fino al pagamento, stanti i molteplici atti interruttivi della prescrizione (eccezione peraltro non sollevata), a far data almeno dalla istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento (aprile 2013).
pagina 7 di 8 Il semplice calcolo degli interessi moratori maturati di anno in anno in euro 287.896,55
(3.367.211,11 x 8,55 / 100), porta ad euro 1.439.482,75 in soli cinque anni dalla mora (ultimo pagamento, gennaio 2008), cioè -sommando la sorte residua di euro 3.367.211,11- all'importo di euro 4.806 693,86, maggiore di quello indicato dalla banca (4.417.785,64, che include anche lo scoperto di conto).
9 – La domanda va quindi accolta nell'inferiore importo richiesto dalla attrice.
10 – Nelle more del giudizio la banca ha dichiarato di avere ricevuto dalle procedure concorsuali la somma complessiva di euro 1.593.684,78 e quindi riduce la sua pretesa ad euro
2.824.100,86 da quella iniziale -già decurtati precedenti acconti- di euro 3.581.811,27.
11 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, determina al netto delle somme fino ad oggi ricevute dal creditore in sede di riparti parziali delle procedure concorsuali innanzi al Tribunale di Ancona sas e Parte_4 CP_5 [...]
in euro 2.824.100,86 la somma a credito del CP_5 Parte_3 Per_
nei confronti della eredità di , detto , deceduto il 2 febbraio
[...] Persona_2
2018 in New York, in persona dell'esecutore testamentario e della erede CP_1 CP_2 testamentaria;
condanna entrambi questi convenuti a sostenere le spese del CP_3 giudizio e liquida in favore del creditore la somma di Parte_1 euro 50.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 1 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2522/2021 promossa da:
, Parte_1 già Parte_2 ; C.F. .F.
[...] P.IVA_1 assistito dall'avv. BERTOLA MASSIMO;
elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI 11 - MACERATA, presso il difensore nei confronti di
cittadino statunitense;
CP_1 CP_2 esecutore testamentario del patrimonio (“Eredità”) del de cuius o Per_1 Persona_2 assistito e difeso dall'avv. TROIANO RICCARDO e dall'avv. APUZZO ROSARIO;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec dei difensori;
con la chiamata in giudizio di
, nata nelle Filippine il 28.1.1970 e residente a [...], CP_3 assistito e difeso dall'avv. TROIANO RICCARDO e dall'avv. APUZZO ROSARIO;
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico pec dei difensori;
OGGETTO: accertamento del credito
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 14.3.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta dal Parte_3
con sede in ed in persona del l.r. p.t., nei confronti di
[...] Parte_2 avv. di e di , il primo quale esecutore CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Per_ testamentario e le altre quali eredi testamentarie di , detto , n. Osimo il Persona_2
21.7.23 e deceduto in New York il 2.2.2018, intesa all'accertamento del credito nei confronti del de cuius -quale socio accomandatario e fideiussore della dichiarato Parte_4 fallito nell'anno 2013 dal Tribunale di Ancona in uno con la società di persone della quale era accomandatario, nonché alla condanna al relativo pagamento con soddisfacimento sui beni immobili in proprietà del defunto siti negli Stati Uniti e dismessi dalla curatela fallimentare.
1.1 – Precisava l'attore che l'attività liquidatoria della procedura concorsuale aveva provveduto a parziali pagamenti dell'importo a credito della attrice banca ammessa allo stato passivo nell'importo di euro 4.417.785,64, di cui di cui euro 4.158.490,12 per residuo di un mutuo fondiario, euro 179.027,58 per il passivo di un rapporto di c/c -oggetto di ingiunzione-, euro
20.202,84 in prededuzione a seguito di opposizione allo stato passivo ed ulteriori euro 60.065,10 quale maggior somma riconosciuta per il rapporto di c/c sempre a seguito di opposizione allo stato passivo;
1.1.1 - e, al momento della notifica della citazione -introdotta nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., di poi mutato il rito con provvedimento del 9.12.22, successivo a quello del 28.4.22 con il quale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con le eredi testamentarie- consistenti nell'importo richiesto in accertamento, avendo ricevuto dalla procedura fallimentare e da una collegata procedura di C.P. pendente sempre in Ancona in relazione alla società CP_5
somme per complessivi euro 835.974,19 di cui euro 20.202,84 quale credito prededucibile,
[...] euro 297.698,49 dal fallimento ed euro 518.072,86 dal C.P. rimanendo Controparte_5 creditrice di euro 3.581.811,27.
1.2 – Espone altresì la banca di avere intrapreso in precedenza un giudizio nei confronti dell'esecutore testamentario nominato, secondo la legge del luogo del decesso, dalla CP_6
nella persona del resistente peraltro indicato dal negli atti di ultima
[...] CP_1 CP_5 volontà; la Giustizia statunitense -adita in ragione del silenzio serbato dall'esecutore pagina 2 di 8 testamentario alla richiesta di pagamento della banca- aveva tuttavia ritenuto che per dare esecuzione negli Stati Uniti alle pretese creditorie (si intuisce, negate dall'esecutore testamentario) sarebbe stato necessario un provvedimento esecutivo della , siccome CP_7 contrattualmente individuato il Tribunale di Macerata come foro esclusivo per i rapporti sottostanti le ragioni di credito della banca;
natura esecutiva (correttamente) non riconosciuta al provvedimento di ammissione allo stato passivo del fallimento.
3 – Si costituiva la erede testamentaria e rappresentava, oltre che essere CP_3 all'oscuro delle vicende del de cuius riferite negli atti di causa, di essere pendente nel States un procedimento intrapreso da soggetti italiani asseriti eredi del inteso alla verifica della CP_5
“ritualità” del testamento con il quale ella veniva istituita erede;
cionondimeno, aderendo alle analoghe osservazioni ed eccezioni dell'esecutore testamentario, da un lato rappresentava la possibilità di soddisfacimento della banca nelle sedi concorsuali pendenti in Italia;
dall'altro contestava gli importi richiesti.
4 – In via preliminare va respinta l'eccezione di inesistenza della notifica, variamente sollevata tanto dall'esecutore testamentario quanto dalla erede testamentaria costituita;
in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo e sulla scorta della intervenuta costituzione in giudizio di entrambi, nonché sulla ampia attività di difesa di entrambi su tutte le questioni oggetto del giudizio, oltre che dei diversi rinvii fin dalla prima udienza (tale che non può farsi questione di mancato rispetto del termine a difesa) finalizzati da un lato all'esito del giudizio circa la validità del testamento;
dall'altro alla verifica di ulteriori somme versate alla banca nelle sedi concorsuali;
infine alla ricerca di un accordo tra le parti, va ritenuta la corretta integrazione del contraddittorio.
4.1 – In punto di rituale notifica alla pretesa testamentaria , va Persona_3 osservato che la scheda testamentaria del (all. 14 di parte ricorrente) ne prevede CP_5
l'istituzione -punto quarto- nel caso in cui la convenuta non fosse sopravvissuta al CP_3 testatore: evenienza all'evidenza non intervenuta, da cui discende che solo quest'ultima è l'erede istituita dal CP_5
4.1.1 – Con il che viene superata l'intera questione della ritualità della notifica a
[...]
ed anche la questione della natura necessaria o facoltativa del litisconsorzio, cui Persona_3 nel primo caso sarebbe derivata la estinzione del giudizio, ove ritenuta inesistente la notifica.
pagina 3 di 8 5 – Da respingersi anche la tesi del litisconsorzio con quanti nel giudizio intentato negli Stati
Uniti avessero impugnato il testamento del sia che il giudice statunitense decidesse per CP_5 la validità del testamento che per la sua invalidità, i parenti italiani del resterebbero CP_5 intatti dalla odierna decisione. Ovvio il motivo nel primo caso (l'erede sarebbe la ); ovvio CP_3 anche nel secondo caso, atteso che costoro non sono parti del giudizio (e si dubita che avrebbero potuto esserlo, attesa la evidente carenza di legittimazione passiva, in disparte il loro interesse non concreto né attuale).
6 – Da respingersi anche la eccezione di carenza di giurisdizione del giudice italiano per essere invece competente la magistratura statunitense, in ragione della natura di accertamento del credito della presente sentenza e non invece, come ritenuto dai convenuti, della natura successoria: evidente che in questa sede non si discute della qualità di erede e di esecutore testamentario dei convenuti -che viene pianamente riconosciuta-, ma solo dell'ammontare del credito della banca perché contestato delle parti appena indicate.
7 – Sull'oggetto della domanda, e cioè sugli importi a credito della banca, in ragione della contestazione dei convenuti, stante la natura del giudizio e la fonte contrattuale della pretesa, la prima ha l'onere della prova della conclusione del contratto e delle sue clausole, insufficiente essendo la intervenuta ammissione di somme al passivo del fallimento, dal notorio valore esclusivamente endoprocessuale, ma avendo invece valore confessorio stragiudiziale la dichiarazione debitoria contenuta nella proposta di concordato preventivo della società della quale il ra fideiussore. CP_5
7.1 – In atti della banca nulla si rinviene circa la procedura di concordato;
si rinviene invece il decreto ingiuntivo 1290/09 reso da questo Tribunale relativo allo scoperto di conto corrente
(oggetto, in uno con le collegate spese di iscrizione ipotecaria e di registro, della accolta istanza di ammissione al passivo fallimentare, della quale si rinviene prova documentale), il contratto di fideiussione 9.12.04 ed il contratto di mutuo fondiario 6.12.04 dell'originario importo di euro 3,5 milioni da restituirsi in n. 240 rate mensili con ammortamento alla francese (oltre le prime quattro di preammortamento), al tasso annuale variabile ancorato al tasso Euribor tre mesi maggiorato di
2,20 punti percentuali, con clausola floor al 3%, con tasso di mora maggiorato di 5 punti percentuali rispetto al tasso corrispettivo.
7.1.1 - Si rinviene anche la istanza di ammissione allo stato passivo che riporta per il mutuo l'omesso pagamento a partire dalla rata del mese di febbraio 2008, di cui dieci rate scadute fino pagina 4 di 8 al successivo mese di novembre 2008 con capitale residuo a tale ultima data di euro
3.311.463,76, oltre mora contrattuale al 26.3.13 per euro 593,240,86 ed euro 20.202,84 per premi assicurativi sugli immobili (dati assunti anche dal CT di parte conventa per la redazione della consulenza allegata in atti della parte).
8 – Sul principio che la prova dell'adempimento restitutorio poggia in capo al debitore, va rilevato che in mancanza di prova alcuna sul punto non può che ritenersi la istanza della banca come confessione di avere ricevuto somme in restituzione fino al mese di gennaio 2008 e di avere atteso il mancato pagamento di dieci mensilità prima di intimare la decadenza del debitore dal beneficio del termine. Tuttavia, mentre per la confessione di quanto ricevuto può farsi utilizzazione in questa sede, delle restanti dichiarazioni non può farsi utilizzazione alcuna perché da un lato favorevoli alla parte che le rende e dall'altro non coincidenti -senza spiegazione alcuna- con quanto risulta dal piano di ammortamento allegato al contratto secondo il quale alla scadenza del mese di novembre 2008 il capitale residuo ammonta ad euro 3.261.538,89.
8.1 - Utilizzando la documentazione in atti -non vi è evidenza dell'ammontare complessivo delle dieci rate che si assumono non pagate prima della decadenza dal beneficio del termine- va quindi operata la ricostruzione per la quale all'esito dell'ultimo pagamento (gennaio 2008) il capitale residuo era pari ad euro 3.367.211,11; somma sulla quale decorrono gli interessi di mora come pattuiti nella misura del 8,55% (Euribor 2,20%, spread 1,35, mora 5,00), non emergendo in atti la prova che all'epoca della pattuizione -per giurisprudenza ormai consolidata quella di riferimento per la verifica della usurarietà del tasso- la detta misura fosse oltre soglia di usura.
8.2 - Ove si dovesse ritenere rilevabile in via officiosa la nullità del detto tasso, va osservato che nel mese di dicembre 2004 (quello di stipula del mutuo) il tasso soglia ammontava al
8,205%.
8.2.1 - Va osservato che il tasso degli interessi moratori non viene previsto dalla disciplina legislativa come assoggettabile al medesimo (nè ad altri) tasso soglia degli interessi corrispettivi,
e ciò –opina questo giudice- per la differenza ontologica tra il concetto di usura, che contempla il solo corrispettivo della prestazione in denaro: funzione assolta dagli interessi corrispettivi;
ed il concetto di sanzione per l'inadempimento, funzione tipica degli interessi moratori, che corrono solo in caso di mancato puntuale pagamento dei ratei (sull'intera somma prevista nel rateo, inclusi gli interessi corrispettivi, quale intero importo venuto a scadenza) oltre che sulla residua somma capitale (epurate cioè le singole rate della parte relativa agli interessi corrispettivi) nel pagina 5 di 8 caso di risoluzione del contratto con decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, quale importo non venuto a scadenza secondo contratto, ma da restituire senza dilazione per la intervenuta risoluzione del contratto medesimo cui consegue anche la decadenza dal beneficio del termine.
Tanto che la Banca d'Italia solo con circolare del 3 luglio 2013 ha dapprima sostenuto la applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori (non è chiaro in forza di quale potestà interpretativa della legge, ma accogliendo l'orientamento della Suprema Corte di cui oltre) e di poi ha conseguentemente (ma altrettanto arbitrariamente) previsto il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per determinare la soglia degli interessi moratori (... la Banca d'Italia ha condotto una indagine statistica riportata nei DM ove ha sempre riscontrato che la media delle maggiorazioni applicate dagli intermediari è stata applicata nella misura del 2,1%. Al punto 4 dei Decreti ministeriali è testualmente riportato: “I tassi effettivi globali medi di cui all'rticolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. La indagine statistica condotta nel 2012 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali...).
Pertanto, a ritenere la applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, pur in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia per essi, ma secondo l'insegnamento di Cass. sent. 5324/03, confermata da Cass. ord. 5598/17 e Cass. Ord.
23192/17, il riferimento alle rilevazioni della Banca d'Italia potrebbe essere utilizzato come parametro, sulla considerazione che la natura risarcitoria (per inadempimento) degli interessi moratori e la decorrenza nel solo caso di inadempimento, presuppongono maggiore gravosità (ed il danno per il mutuante) rispetto al corrispettivo pattuito quale “prezzo” del mutuo.
E' ben vero che entrambi vengono legislativamente e nominalmente inquadrati nella categoria di “interessi” sul presupposto che entrambi vengono calcolati sulla base degli importi ancora da restituire e vengono ancorati al trascorrere del tempo;
ma la diversa natura sopra illustrata ne rende efficacemente la differenza: infatti, il collegamento diretto ed immediato alla somma ancora da restituire ed al tempo è con tutta evidenza funzionale al sinallagma del contratto, ed in particolare all'obbligo del mutuatario di restituire nel tempo quanto ricevuto in pagina 6 di 8 mutuo e che vede -nell'un caso nel tempo e con il pagamento dei ratei- diminuire il capitale da restituire sul quale calcolare gli oneri corrispettivi (nello svolgimento ordinario del rapporto: fase fisiologica); o, al contrario in caso di inadempimento (fase patologica) vede nel tempo aumentare la gravità dell'inerzia restitutoria (con il che si evidenzia anche, con l'oggettività dei parametri di riferimento -somma capitale residua, tasso, trascorrere del tempo-, la conoscibilità per il debitore della sanzione nel caso di suo inadempimento).
La previsione di due diversi istituti caratterizzati da diversi tassi la cui operatività non è contemporanea (secondo il meccanismo sopra esplicitato) porta alla logica conclusione che il calcolo del superamento del tasso soglia non può essere effettuato sommando i due tassi tra di loro e che ciascuna posta debba essere singolarmente considerata: con la conseguenza che va rilevata la nullità della sola posta (interessi corrispettivi o interessi moratori) per la quale venga superata la soglia, restando invece intatta quella degli interessi il cui tasso non sia maggiore di quello individuato come usurario.
8.2.2 - Le Sezioni Unite della Suprema Corte (19597 del 18.9.2020) hanno rilevato che, per quanto di rilievo in questa sede, mentre per gli interessi corrispettivi i decreti ministeriali fissano trimestralmente il tasso-soglia dal 1996, con riferimento agli interessi moratori la Banca d'Italia ha iniziato a rilevare la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi solo dal dm 25.3.2003 in poi, ed a soli fini statistici. Tuttavia, il detto incremento medio è stato ritenuto utile per rappresentare l'indicazione oggettiva (priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio) idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora: usurari gli interessi moratori che si pongano “fuori dal mercato” ove distanti dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. Tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori.
8.2.3 - Ne deriva che, essendo la maggiorazione media rilevata nella misura del 2,1%, il tasso degli interessi moratori (pattuito nella misura del 8,55%) si è mantenuto bel al di sotto della soglia all'epoca individuabile nel 10,305%.
8.3 – Interessi che continuano a correre senza alcuna capitalizzazione fino al pagamento, stanti i molteplici atti interruttivi della prescrizione (eccezione peraltro non sollevata), a far data almeno dalla istanza di ammissione allo stato passivo del fallimento (aprile 2013).
pagina 7 di 8 Il semplice calcolo degli interessi moratori maturati di anno in anno in euro 287.896,55
(3.367.211,11 x 8,55 / 100), porta ad euro 1.439.482,75 in soli cinque anni dalla mora (ultimo pagamento, gennaio 2008), cioè -sommando la sorte residua di euro 3.367.211,11- all'importo di euro 4.806 693,86, maggiore di quello indicato dalla banca (4.417.785,64, che include anche lo scoperto di conto).
9 – La domanda va quindi accolta nell'inferiore importo richiesto dalla attrice.
10 – Nelle more del giudizio la banca ha dichiarato di avere ricevuto dalle procedure concorsuali la somma complessiva di euro 1.593.684,78 e quindi riduce la sua pretesa ad euro
2.824.100,86 da quella iniziale -già decurtati precedenti acconti- di euro 3.581.811,27.
11 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, determina al netto delle somme fino ad oggi ricevute dal creditore in sede di riparti parziali delle procedure concorsuali innanzi al Tribunale di Ancona sas e Parte_4 CP_5 [...]
in euro 2.824.100,86 la somma a credito del CP_5 Parte_3 Per_
nei confronti della eredità di , detto , deceduto il 2 febbraio
[...] Persona_2
2018 in New York, in persona dell'esecutore testamentario e della erede CP_1 CP_2 testamentaria;
condanna entrambi questi convenuti a sostenere le spese del CP_3 giudizio e liquida in favore del creditore la somma di Parte_1 euro 50.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 1 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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