Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 14/01/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11681 del 2024, proposto da
EB OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OS TR, GI CO, non costituiti in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI ACCESSO TACITO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE AL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, collocata nella posizione n. 591 della procedura concorsuale riservata di cui al DM 107/2023, ha proposto istanza di accesso al punteggio della prova (scritta e/o orale) sostenuta e dei titoli posseduti ed inseriti nella Graduatoria definitiva del 19.8.2024; al parere rilasciato dall’Avvocatura Generale dello Stato per la determinazione dei criteri da utilizzare per la valutazione dei titoli dei candidati; ai verbali della Commissione esaminatrice e tutta la documentazione inerente la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti”.
La richiesta di accesso ex art 22 L n.241/1990 è stata motivata con riferimento alla necessità per la ricorrente di utilizzare la documentazione richiesta per la difesa dei propri interessi nei giudizi amministrativi pendenti avanti al TAR LAZIO sede di ROMA.
L’amministrazione è rimasta silente.
Con Avviso del 5.9.2024 n. 136060, pubblicato sul sito, precedentemente all’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato quanto segue : “L’ufficio competente è al momento impegnato nella valutazione delle richieste pervenute, nell’individuazione dei dati ostensibili e della modalità di evasione delle richieste formulate, senza compromettere il funzionamento amministrativi e paralizzare le attività di competenza. Come noto, infatti, per evadere le istanze di accesso agli atti, è necessario avviare innumerevoli subprocedimenti, finalizzati a coinvolgere eventuali controinteressati, elaborare un numero elevato di dati e documenti, nonché impiegare tutte le risorse umane disponibili per soddisfare la richiesta nei tempi previsti dalla normativa. Si rappresenta, peraltro, che la procedura relativa alle suddette istanze di accesso (procedura di cui al DM n. 107/2023 ndr) è altresì oggetto di contenzioso amministrativo, del quale si ritiene opportuno attendere gli esiti prima di procedere all’evasione di tutte le richieste”.
Si segnala che con sentenza 10.12.2024 n. 22271 questo TAR ha già accolto il ricorso della Prof. OM per l’ostensione delle domande di partecipazione degli altri candidati al Concorso (dalla posizione n. 1 alla posizione n. 590) ed al parere dell’Avvocatura dello Stato sui criteri per la valutazione dei titoli dei candidati.
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente riportandosi, sostanzialmente, alle motivazioni contenute nell’avviso del 5.9.2024 n. 136060 che, come detto, è precedente all’istanza di accesso
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene, infatti, che l’istanza di accesso agli atti e verbali limitati alla propria posizione giuridica nonché al parere legale reso dall’Avvocatura Generale dello Stato, (devono infatti ritenersi accessibili i pareri legali che, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall’Amministrazione, vengono ad innestarsi nell’iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta dell’Amministrazione, TAR Lazio n. 18678/2024) costituisca un giusto ed equo bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo di parte ricorrente e le esigenze organizzative rappresentate dal MIM nella nota del 5.9.2024 n. 136060 che, peraltro, tendono ad affievolirsi alla luce dell’ultimazione della procedura concorsuale e all’immissione in ruolo dei dirigenti scolastici vincitori.
Rispetto ai citati atti, parte ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, atteso che la prospettazione contenuta nella richiamata istanza ostensiva vale a specificare, in una maniera che il Collegio ritiene adeguata, il nesso di strumentalità sussistente tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica finale che si intende curare o tutelare.
Né può essere sostenuto che l’accoglimento dell’istanza comporterebbe un'attività di ricerca da parte dell'Amministrazione incompatibile con l'economicità e la tempestività dell'azione amministrativa atteso che la documentazione richiesta è in possesso dell’amministrazione che ha valutato le prove e i titoli della ricorrente e acquisito il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
In definitiva il presente ricorso è meritevole di accoglimento nei termini sin qui illustrati.
In considerazione dell’andamento del giudizio le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto:
- accerta il diritto della parte ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta;
- ordina al Ministero Istruzione e Merito di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione amministrativa richiesta, così come individuata in motivazione, nel termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura della parte ricorrente ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, ove antecedente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO