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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1536/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DESANTIS TIZIANA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; CP_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. 118/1971, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, nonché de benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L.
104/1992, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU.
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1.1.- Pur correttamente evocato in giudizio, l' non si è CP_1 costituito, dovendosene dichiarare la contumacia.
2-. La domanda attorea è infondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso una totale inabilità lavorativa (riconoscendo un'invalidità pari all'88%)
e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui,
è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che ne ha confermato gli esiti.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Per quanto riguarda la sig. questa risulta essere affetta da una leucemia mieloide Pt_1 cronica. La leucemia non presenta, in atto, alterazioni ematologiche e senza evidenti adenomegalie delle stazioni linfonodali. Non è stata riferita sintomatologia caratterizzata da astenia, sudorazione e dimagrimento. Non sono state rilevate manifestazioni extra-nodali né interessamento del sistema nervoso centrale e periferico. Il disordine linfoproliferativo appare in uno stato stazionario asintomatico senza attività linfoproliferativa, che, in atto, ha una modestissima incidenza sulla possibilità di effettuare i comuni atti della vita e/o di avere la necessità di assistenza continua. Codice 9322/9323 50%.
La sig. è, inoltre, affetta da una cardiopatia ipertensiva in Pt_1 classe NYHA 2. La cardiopatia” ipertensiva ha causato un impegno cardiaco moderato in cui non sono evidenti segni clinici di deficit di pompa o di segni di alterato funzionamento valvolare. Infatti non vi sono segni di stasi a livello polmonare né edemi declivi agli arti inferiori. Da un punto di vista clinico si evidenzia, in atto, un discreto compenso emodinamico. Non sono presenti rumori patologici all'auscultazione del torace o segni clinici di una compromissione del pagina2 di 5
circolo cardio-polmonare. Durante la visita medica la periziata invitata a deambulare e svestirsi ed a compiere movimenti per la valutazione della funzionalità articolare non ha evidenziato dispnea da sforzo. Allo stato attuale le condizioni dell'apparato cardiocircolatorio configurano, da un punto di vista clinico uno scompenso cardiaco di classe NHYA 2. In questa classe si inquadrano i pazienti che hanno benessere a riposo ma con comparsa dei sintomi durante attività fisica. Il soggetto riesce a svolgere in modo completo attività che richiedono più di 5 Met ma non riesce a svolgere attività che richiedono più di 7 Met. Quindi in questa classe i pazienti possono svolgere senza alcun problema l'attività fisica ordinaria. Questa classe infatti include i pazienti che fondamentalmente hanno solo alterazioni morfo-funzionali cardiache ma che non presentano limitazioni dell'attività fisica ordinaria. I valori pressori risultano ben controllati dalla terapia medica (130/80). Cod. 6442 41%.
Per quanto attiene l'apparato osteoarticolare la paziente ha mostrato una poli-artrosi quale complicanza della obesità grave di cui è affetta e che in atto causa deficit articolari moderati a carico del tratto lombare del rachide e delle ginocchia che incidono sulla valutazione del grado di invalidità ma non determinano una incapacità a svolgere gli atti quotidiani della vita o la necessità di assistenza continua.
Per quanto riguarda la deambulazione questa avviene autonomamente con zoppia di fuga a destra, con appoggio monolaterale e con le seguenti caratteristiche: la periziata non presenta una esitazione per l'inizio della deambulazione mentre la lunghezza del passo sia a destra che a sinistra avviene regolarmente e la stessa alza completamente i piedi dal pavimento, vi è continuità del passo e la traiettoria viene mantenuta. La Sig. non presenta disturbi dell'equilibrio e la Pt_1 stessa non mostra difficoltà ad effettuare i cambi posturali. La stazione eretta viene mantenuta e si rileva un Romberg negativo. La paziente si sveste e si riveste da sola senza l'aiuto di alcuno. Cod.
7105 (che si applica nella percentuale massima per la presenza dei disturbi della deambulazione) 40%.
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La periziata è affetta da una ipoacusia bilaterale che si valuta per analogia con il codice 4005 nella percentuale del 36%.
La sig.ra è affetta da un gozzo multi-nodulare in stato clinico Pt_1 eu-tiroideo. Non sono stati rilevati segni e/o sintomi di iper- ipotiroidismo.
La periziata non è, inoltre, affetta da alcuna patologia psichiatrica.
In sede di visita medico – legale la paziente appariva ben orientata nel tempo e nello spazio e non presentava disturbi del tono dell'umore.
Le patologie di cui è affetta la Sig. non provocano un grave Pt_1 stato di inabilità e non incidono sulla capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Per quanto attiene quindi la valutazione medico-legale ai fini della legge 104 si precisa che la Sig.ra ha minorazioni di tipo Pt_1 fisico di consistenza medio-elevate ma non grave che in atto appaiono stabilizzate e che causano una difficoltà media-elevata sulla vita di relazione determinando uno svantaggio sociale o emarginazione. La stessa possiede una capacità complessiva residua di grado minimo e tale capacità potrebbe avere beneficio da interventi riabilitativi e di sostegno. Per tali considerazioni sopra dette si precisa che la sig.ra
è persona handicappata non in situazione di gravità (art.3 Pt_1 comma 1).”
L'Ausiliario ha, pertanto, concluso, accertando che “La periziata risulta essere invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99% nelle percentuale dell'89% … Non necessita di assistenza continua. Può svolgere gli atti quotidiani della vita. La periziata risulta essere persona portatrice di handicap non in situazione di gravità (L.104 art.3 comma 1).”
Conseguentemente, non sussistono i presupposti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 12 L. 118/1971, 1 L.
18/1980 e dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
5.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe pagina4 di 5
le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' CP_1 le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo all' . CP_1
Palmi, 24/04/2025
Il giudice
Luca Coppola
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