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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1663/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa FR NT, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1663/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASCHERETTI GIOVANNI BATTISTA, dall'avv. MEZZASALMA
ON e dall'avv. BASSANI SARA ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DISTRETTUALE DI BRESCIA, con l'Avvocato dello Stato DIEGO M. MIELE resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
e ha allegato:
- di aver presentato la domanda di aggiornamento per le graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024 e poi di aggiornamento per il successivo triennio per la provincia di Bergamo;
- che le graduatorie relative al citato triennio sono regolate dal DM 50/2021, nel quale è prevista l'attribuzione del punteggio di 0,6 punti per ogni anno per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina e di 6 punti per il servizio di leva svolto in costanza di nomina;
- di avere svolto il servizio militare nel periodo precedente alla nomina quale collaboratore scolastico;
- di essersi visto quindi attribuire il punteggio di soli 0,6 punti;
- che la previsione del DM 50/2021 è illegittima e discriminatoria e si pone in contrasto con la normativa di rango primario e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato.
Ha pertanto concluso chiedendo, previa disapplicazione del DM 50/2021,
l'attribuzione di 6 punti in graduatoria in luogo dei 0,6 punti già riconosciuti.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del ricorso CP_1
con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza del 17/12/2025 tenutasi nelle modalità della trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
2.1. - L'art. 485 comma 7 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 prevede che “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. L'art. 2050 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 prevede poi, quanto alla valutazione del servizio militare come titolo valido nei concorsi pubblici, al primo comma, che “i periodi di effettivo servizio militare,
Pag. 2 di 6 prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al secondo comma che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.”
Sull'interpretazione dell'art. 2050 cit. sono emerse in passato soluzioni contrapposte, sia con riferimento all'applicabilità di tale previsione nel campo delle procedure selettive non strettamente concorsuali, sia con riferimento alla valutabilità del servizio militare svolto prima dell'assunzione alle dipendenze del
. Si può dire che il contrasto sia ormai risolto e pertanto non è più CP_1 dubitabile che il citato art. 2050 è applicabile, da un lato, anche alle graduatorie ad esaurimento, che pur non essendo qualificabili quali “concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. Civ. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali” e, dall'altro, anche al servizio di leva non prestato in costanza di nomina (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679 del 2.3.2020).
In definitiva, il servizio militare (o civile) non prestato in costanza di impiego
“deve essere valutato” ai fini sia della carriera (art. 485 comma 7 d.lgs.
297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 d.lgs 66/2010) “con lo stesso punteggio” ossia in misura non inferiore rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2.2.- A tal proposito, vi è da dire che i precedenti D.M. 42/2009 e D.M. 44/2011 non facevano corretta applicazione di tali principi, poiché prevedevano che il servizio militare venisse valutato solo se prestato in costanza di nomina, con totale pretermissione di quello prestato prima dell'impiego. Al contrario, come anche argomentato dalla Corte di Appello di Brescia nella sentenza 265/2023, i cui principi di diritto si condividono appieno, “con il DM 50/2021,
l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della Cassazione e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti DM;
Pag. 3 di 6 le previsioni del DM 50/2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato (…)”.
Infatti, il DM 50/2021 (all. A) dispone che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”; il successivo all. A1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici,
0,6 punti annuali.
In sostanza, il DM 50/2021 (e così anche il successivo DM 89/2024) ha dato attuazione ai principi sopra richiamati poiché effettivamente “valuta” il servizio reso non in costanza di rapporto di impiego, e lo valuta “con lo stesso punteggio” rispetto al servizio reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali, attribuendo 0,6 punti annuali;
invece, il servizio reso in costanza di impiego è considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali.
2.3.- Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente abbia prestato servizio militare nell'anno 1989/1990, ossia prima dell'assunzione presso il CP_1
(avvenuta nel 2021 – cfr. stato matricolare) e che si sia visto riconosciuta l'attribuzione in graduatoria di un punteggio pari a 0,6.
Ebbene, la pretesa del ricorrente, nella parte in cui pretende l'attribuzione di 6 punti affermando che il servizio prestato prima dell'impiego debba essere valutato con lo stesso punteggio attribuito a quello reso in costanza di rapporto, è infondata.
Pag. 4 di 6 Difatti, come correttamente rilevato dal , la differente valutazione dei CP_1 due periodi di servizio trova la sua ratio nella considerazione che si tratta di due situazioni molto differenti: una cosa è interrompere il proprio rapporto di lavoro per adempiere al “dovere di difendere la Patria” (art 52 Cost.), un'altra è l'aver prestato un servizio in un momento precedente, allorché non vi erano interferenze con la carriera lavorativa. La ragione della differenziazione è quindi quella di non pregiudicare i dipendenti che, vedendosi costretti ad interrompere il rapporto di servizio con il per adempiere agli obblighi militari, CP_1 perderebbero la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa invece riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio reso nell'amministrazione scolastica;
ed è per tale ragione che, solo in questo caso, il servizio militare è considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica. La previsione
è razionale e fa corretta interpretazione dei canoni di ragionevolezza e di non discriminazione;
sarebbe al contrario del tutto irragionevole attribuire lo stesso punteggio a due situazioni del tutto dissimili. Del resto, come affermato anche nella giurisprudenza amministrativa citata dal , “il servizio militare di CP_1
leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, poiché sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice
d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza” (Cons. Stato Sez. VI, 29/04/2020). Sul punto è intervenuta anche di recente la Suprema Corte che, nel ribadire la razionalità della differenziazione dei punteggi, ha precisato che “è legittima la previsione del d.m.
n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle
Pag. 5 di 6 ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto” (Cass.
Civ. Sez. Lav. Sent. n. 22429 del 8.8.2024).
In definitiva, non è ravvisabile alcuna illegittimità per disparità di trattamento e la prospettazione della ricorrente è pertanto infondata.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la massima diminuzione consentita per lo scaglione di valore di riferimento e quindi: € 911,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 809,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.109,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
convenuto delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 per compensi oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il Giudice del lavoro
FR NT
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